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Sentenza 20 settembre 2022
Sentenza 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2022, n. 34753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34753 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VE SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 34753 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 22/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 8.2.2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 27.6.2020, ha confermato la responsabilità di GI RO per il reato di violazione di domicilio aggravata e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, dichiarandosi anche l'inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa del reato, e cioè la madre, dalla cui abitazione era stato allontanato, per via del suo atteggiamento violento ed aggressivo;
l'imputato non si era rassegnato a tale allontanamento ed era stato colto in flagranza del reato di violazione di domicilio, mentre era intento a forzare la porta dell'appartamento della madre (che nel frattempo si era trasferita dall'altro figlio, proprio per timore dell'imputato). 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso GI RO, tramite il difensore, l'avv. Brizio, deducendo un unico motivo con cui ripropone la questione relativa all'inconfigurabilità del reato di violazione di domicilio nel caso di specie, poiché l'androne e le scale condominiali, nei quali soli si era introdotto, non possono costituire l'ambito espressivo del domicilio privato altrui, tutelato dalla disposizione dell'art. 614 cod. pen. (si cita la sentenza n. 34151 del 2017). In ogni caso, la condotta avrebbe dovuto quantomeno essere riqualificata in quella di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché il ricorrente voleva introdursi nell'appartamento che era stato sino a pochi giorni prima anche la sua abitazione per riprendere alcuni suoi capi d'abbigliamento: egli ha agito nella convinzione della legittimità del proprio comportamento. Erroneamente la Corte d'Appello ha rigettato l'analogo motivo proposto nell'impugnazione di merito, sostenendo la tardività della deduzione, dimenticando che l'art.597 cod. pen. impone al giudice d'appello di verificare costantemente la qualificazione giuridica del fatto di reato che costituisce l'oggetto del giudizio. 3. Il PG ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente è stato condannato in relazione al reato di violazione di domicilio, per aver fatto ingresso nello stabile ove era allocato l'appartamento in locazione alla madre ed 2 esseri trattenuto sul pianerottolo antistante la porta dell'abitazione, tentando di forzare l'uscio con un palanchino ed un cacciavite. Riguardo alla configurabilità del reato, il Collegio rileva come, in linea generale, non vi è dubbio che l'art. 614 cod. pen. faccia rientrare nella nozione di "domicilio" anche le pertinenze dell'abitazione, intesa come luogo di privata dimora. Costituiscono "pertinenze" o "appartenenze" di un'abitazione o di un luogo di privata dimora quei luoghi caratterizzati da un rapporto di funzionalità, servizio o accessorietà con l'abitazione, ancorchè non costituenti con questa un corpo unico. La giurisprudenza di legittimità, sin da epoca risalente, è consolidata nel ritenere che, ad esempio, anche il cortile o l'androne condominiale e le scale siano luoghi di privata dimora o comunque "appartenenze" dell'immobile, la cui violazione integra il reato in esame (Sez. 2, n. 6292 del 20/03/1987, Marocchi, Rv. 176081; Sez. 2, n. 5202 del 06/06/1988, dep. 1989, Savagni, Rv. 181005; Sez. 2, n. 6287 del 29/10/1990, dep. 1991, Busatta, Rv. 187399; Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 240442; Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080; Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Romano, Rv. 255100; più recentemente, vedi anche Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019, V., Rv. 278261. Sulla nozione di privata dimora, vedi Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076). Ed in tema di violazione di domicilio, si è più specificamente già affermato che rientra nella nozione di "appartenenza" di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un'abitazione, sicchè commette il reato in questione, nella sua forma consumata e non di semplice tentativo, chi si introduca, "invito domino", all'interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell'abitazione di uno dei condomini, avente, come gli altri, diritto di escludere l'intruso (Sez. 5, n. 12751 del 20/10/1998, Palmieri, Rv. 213418). 2.1. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente si è introdotto all'interno delle pertinenze dell'abitazione della madre, da cui era stato esplicitamente escluso anche in seguito all'adozione di un provvedimento giurisdizionale cautelare (il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa del reato), per via del suo atteggiamento violento ed aggressivo nei riguardi della vittima, costretta ad allontanarlo di casa. L'imputato non si era rassegnato a tale decisione ed è stato sorpreso mentre era intento a forzare la porta dell'appartamento della madre (che nel frattempo si era trasferita dall'altro figlio, proprio per timore dell'imputato). Dal confronto tra la fattispecie concreta e quelle, paradigmatiche, declinate quali principi interpretativi consolidati dalla Corte di cassazione, deriva la configurabilità del reato a carico del ricorrente, poiché sicuramente egli si è introdotto in una pertinenza del luogo di domicilio della persona offesa, contro la sua volontà ed ancorchè ella fosse momentaneamente assente, per essere stata costretta a rifugiarsi a casa dell'altro figlio, al fine di sfuggire al comportamento violento dell'imputato. 3 2.2. Né può essere configurato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in via alternativa. L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verifica solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza "invito domino" nell'altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen., mentre se l'agente vi si introduce con violenza sulle cose o sulle persone, e contro la volontà de/titolare del diritto di esclusione, al fine di asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuose su menzionate (Sez. 5, n. 8996 del 13/6/2000, Capristo, Rv. 217727; Sez. 6, n. 9530 del 20/1/2009, Truglio, Rv. 244285, in una fattispecie, con molti punti di analogia rispetto a quella all'esame del Collegio, in cui la Corte ha ritenuto il concorso dei predetti reati, risultando accertato che l'agente si era introdotto con violenza nell'abitazione dei genitori, al fine di ottenere somme di denaro alle quali riteneva di avere diritto). Ha riaffermato il principio, successivamente, Sez. 5, n. 8383 del 27/9/2013, dep. 2014, Coppari, Rv. 259044. Al ricorrente è stato contestato soltanto il reato di violazione di domicilio, ma ciò non smentisce la condivisibile giurisprudenza richiamata, applicabile all'ipotesi in decisione. L'omessa valutazione del motivo d'appello attinente alla riqualificazione giuridica del reato, dunque, non valutato perché tardivo, non ha influito sul corretto inquadramento giuridico della fattispecie da parte della Corte d'Appello, sicchè la censura che propone il ricorso, circa l'erroneità della decisione di tardività del motivo non ha rilievo, riguardando un motivo comunque manifestamente infondato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 giugno 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 34753 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 22/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 8.2.2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 27.6.2020, ha confermato la responsabilità di GI RO per il reato di violazione di domicilio aggravata e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, dichiarandosi anche l'inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa del reato, e cioè la madre, dalla cui abitazione era stato allontanato, per via del suo atteggiamento violento ed aggressivo;
l'imputato non si era rassegnato a tale allontanamento ed era stato colto in flagranza del reato di violazione di domicilio, mentre era intento a forzare la porta dell'appartamento della madre (che nel frattempo si era trasferita dall'altro figlio, proprio per timore dell'imputato). 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso GI RO, tramite il difensore, l'avv. Brizio, deducendo un unico motivo con cui ripropone la questione relativa all'inconfigurabilità del reato di violazione di domicilio nel caso di specie, poiché l'androne e le scale condominiali, nei quali soli si era introdotto, non possono costituire l'ambito espressivo del domicilio privato altrui, tutelato dalla disposizione dell'art. 614 cod. pen. (si cita la sentenza n. 34151 del 2017). In ogni caso, la condotta avrebbe dovuto quantomeno essere riqualificata in quella di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché il ricorrente voleva introdursi nell'appartamento che era stato sino a pochi giorni prima anche la sua abitazione per riprendere alcuni suoi capi d'abbigliamento: egli ha agito nella convinzione della legittimità del proprio comportamento. Erroneamente la Corte d'Appello ha rigettato l'analogo motivo proposto nell'impugnazione di merito, sostenendo la tardività della deduzione, dimenticando che l'art.597 cod. pen. impone al giudice d'appello di verificare costantemente la qualificazione giuridica del fatto di reato che costituisce l'oggetto del giudizio. 3. Il PG ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente è stato condannato in relazione al reato di violazione di domicilio, per aver fatto ingresso nello stabile ove era allocato l'appartamento in locazione alla madre ed 2 esseri trattenuto sul pianerottolo antistante la porta dell'abitazione, tentando di forzare l'uscio con un palanchino ed un cacciavite. Riguardo alla configurabilità del reato, il Collegio rileva come, in linea generale, non vi è dubbio che l'art. 614 cod. pen. faccia rientrare nella nozione di "domicilio" anche le pertinenze dell'abitazione, intesa come luogo di privata dimora. Costituiscono "pertinenze" o "appartenenze" di un'abitazione o di un luogo di privata dimora quei luoghi caratterizzati da un rapporto di funzionalità, servizio o accessorietà con l'abitazione, ancorchè non costituenti con questa un corpo unico. La giurisprudenza di legittimità, sin da epoca risalente, è consolidata nel ritenere che, ad esempio, anche il cortile o l'androne condominiale e le scale siano luoghi di privata dimora o comunque "appartenenze" dell'immobile, la cui violazione integra il reato in esame (Sez. 2, n. 6292 del 20/03/1987, Marocchi, Rv. 176081; Sez. 2, n. 5202 del 06/06/1988, dep. 1989, Savagni, Rv. 181005; Sez. 2, n. 6287 del 29/10/1990, dep. 1991, Busatta, Rv. 187399; Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 240442; Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080; Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Romano, Rv. 255100; più recentemente, vedi anche Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019, V., Rv. 278261. Sulla nozione di privata dimora, vedi Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076). Ed in tema di violazione di domicilio, si è più specificamente già affermato che rientra nella nozione di "appartenenza" di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un'abitazione, sicchè commette il reato in questione, nella sua forma consumata e non di semplice tentativo, chi si introduca, "invito domino", all'interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell'abitazione di uno dei condomini, avente, come gli altri, diritto di escludere l'intruso (Sez. 5, n. 12751 del 20/10/1998, Palmieri, Rv. 213418). 2.1. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente si è introdotto all'interno delle pertinenze dell'abitazione della madre, da cui era stato esplicitamente escluso anche in seguito all'adozione di un provvedimento giurisdizionale cautelare (il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa del reato), per via del suo atteggiamento violento ed aggressivo nei riguardi della vittima, costretta ad allontanarlo di casa. L'imputato non si era rassegnato a tale decisione ed è stato sorpreso mentre era intento a forzare la porta dell'appartamento della madre (che nel frattempo si era trasferita dall'altro figlio, proprio per timore dell'imputato). Dal confronto tra la fattispecie concreta e quelle, paradigmatiche, declinate quali principi interpretativi consolidati dalla Corte di cassazione, deriva la configurabilità del reato a carico del ricorrente, poiché sicuramente egli si è introdotto in una pertinenza del luogo di domicilio della persona offesa, contro la sua volontà ed ancorchè ella fosse momentaneamente assente, per essere stata costretta a rifugiarsi a casa dell'altro figlio, al fine di sfuggire al comportamento violento dell'imputato. 3 2.2. Né può essere configurato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in via alternativa. L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verifica solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza "invito domino" nell'altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen., mentre se l'agente vi si introduce con violenza sulle cose o sulle persone, e contro la volontà de/titolare del diritto di esclusione, al fine di asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuose su menzionate (Sez. 5, n. 8996 del 13/6/2000, Capristo, Rv. 217727; Sez. 6, n. 9530 del 20/1/2009, Truglio, Rv. 244285, in una fattispecie, con molti punti di analogia rispetto a quella all'esame del Collegio, in cui la Corte ha ritenuto il concorso dei predetti reati, risultando accertato che l'agente si era introdotto con violenza nell'abitazione dei genitori, al fine di ottenere somme di denaro alle quali riteneva di avere diritto). Ha riaffermato il principio, successivamente, Sez. 5, n. 8383 del 27/9/2013, dep. 2014, Coppari, Rv. 259044. Al ricorrente è stato contestato soltanto il reato di violazione di domicilio, ma ciò non smentisce la condivisibile giurisprudenza richiamata, applicabile all'ipotesi in decisione. L'omessa valutazione del motivo d'appello attinente alla riqualificazione giuridica del reato, dunque, non valutato perché tardivo, non ha influito sul corretto inquadramento giuridico della fattispecie da parte della Corte d'Appello, sicchè la censura che propone il ricorso, circa l'erroneità della decisione di tardività del motivo non ha rilievo, riguardando un motivo comunque manifestamente infondato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 giugno 2022.