CA
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/12/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile specializzata in materia di impresa, composta dai Signori
dr. NI TO LO Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 35/2021R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3453/2020 del 13-29 ottobre 2020
PROMOSSA DA
1) nato a [...] [...] (C.F.: Parte_1 Parte_1 [...]
) e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
MA NE IM per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio, con domicilio digitale eletto all'indi-
rizzo Pec dello stesso Legale
2) nato a [...] [...] (C.F.: Controparte_1 Parte_1 C.F._2
), ivi residente, in contrada Corrici s.n., nonché elettivamente domici-
[...]
liato, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Li Calzi che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione datata 4 ottobre 2025
APPELLANTI
CONTRO
1) (C.F. e P.I.: ), in persona del suo legale rappre- CP_2 P.IVA_1
sentante pro tempore, con sede a Milano in piazza Gae Aulenti n. 3, e per essa,
1 quale mandataria, (C.F.: P.I.: ), in Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Verona in viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. MA Antonia Fauci per procura notarile, con domicilio digitale eletto all'indirizzo Pec dello stesso Le-
gale;
nel corso del giudizio si è costituita Controparte_3
( ; C.F. e P.I.: ) – già e per essa
[...] Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
–, con sede a Conegliano in via Vittorio Alfieri n. 1, in persona della CP_6
sua mandataria e procuratrice speciale , elettivamente domi- Controparte_7
ciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Giovanni Simone che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di inter-
vento del 15 maggio 2023
2) (C.F.: ), in persona del suo legale rappre- Controparte_8 P.IVA_5
sentante pro tempore, con sede a in via Carlo Alberto, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Amalia Gallo per mandato in calce alla comparsa di costitu-
zione di questo grado del giudizio
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
3453 dei 13-29 ottobre 2020, notificata ad istanza della società Parte_2
quale procuratrice di in data 7 dicembre 2020, resa inter partes CP_2
dal Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile, specializzata in materia di impresa.
Conseguentemente rigettare perché infondate, sia in fatto che in diritto,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 le domande proposte dalla società in qualità di mandataria per il Parte_3
recupero dei crediti della società , nei confronti dei signori Cani- CP_2
cattì e e della società con l'atto Pt_1 Controparte_1 Controparte_9
di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e successiva riassunzione.
Condannare la società al pagamento delle spese e com- Parte_2
pensi di difesa per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_4
Rigettare la proposta impugnazione, poiché assolutamente infondata,
sia in fatto che in diritto, per le motivazioni tutte sopra esposte e/o per quelle che la Corte di merito riterrà di giustizia;
confermare, per l'effetto, la sentenza n. 3453/2020, resa nel giudizio pendente tra le parti, emessa dal Tribunale di Palermo Sezione Quinta specia-
lizzata in materia di impresa, in data 29 ottobre 2020;
condannare gli appellanti alla refusione delle spese e dei compensi pro-
fessionali anche del presente gravame.
Per Controparte_8
1) In via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva da parte della – già – in Controparte_3 CP_5
quanto solo IO del credito di cui era titolare la e, per- CP_10
tanto, dichiarare il giudizio improcedibile o comunque, rigettare la relativa do-
manda.
2) In ogni caso nel merito, ritenere e dichiarare fondato l'atto di appello avverso la sentenza n. 3453 dei 13-19 ottobre 2020 emessa dal Tribunale di
Palermo, proposto dai sigg.ri e , e comun- Controparte_1 Parte_1
Contr que, avendo la rovveduto al pagamento del debito contratto con la CP_3
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 IO ritenere e chiarare che è venuto meno l'interesse ad agire CP_2
in revocatoria e, conseguentemente, rigettare la domanda di inefficacia propo-
sta dalla società originaria creditrice, nei confronti dei sigg.ri e della Parte_1
società con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di Controparte_8
primo grado e successiva riassunzione.
3) Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 3453/2020 del 13-29 ottobre 2020 il Tribunale di
Palermo ha dichiarato inefficace ex art. 2901 Cc, nei confronti di , CP_2
l'atto stipulato il 3 agosto 2012, con il quale e Controparte_1 CP_11
avevano conferito alla l'opificio industriale in Ca-
[...] Controparte_8
nicattì contrada Corrige, al Nceu foglio 57, particelle 501/3 e 501/4, nonché il magazzino al foglio 57 particella 501/5.
In punto di fatto, aveva esposto: CP_2
- di essere creditrice della Parte_4
in forza di linee di credito concesse alla stessa società;
[...]
- che quei crediti erano assistiti da fideiussione omnibus sino alla con-
correnza di €494.000,00, prestata da e il 21 Controparte_1 Parte_1
maggio 2009;
- che lo stesso 21 maggio 2009 e poi il 10 gennaio 2012 i Canicattì ave-
vano inoltre rilasciato fideiussioni specifiche a garanzia di due finanziamenti;
Part
- che, stante il persistente inadempimento della essa aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Agrigento il decreto ingiuntivo n. 815/2013, emesso il 14 dicembre 2013, con il quale veniva ingiunto alla
[...]
nonché ai fideiussori e Canicattì Parte_4 Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 , il pagamento della complessiva somma di €603.254,23, oltre inte- Pt_1
ressi e spese;
- che, con atto pubblico stipulato il 3 agosto 2012, i Canicattì avevano conferito alla società l'opificio e il magazzino suindicati. Controparte_8
1.1. Per la riforma della sentenza hanno proposto appello i Canicattì.
Dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame;
nel corso CP_2
del giudizio si è costituita (d'ora in poi: Controparte_3
, quale IO del credito a tutela del quale aveva inizialmente agito CP_4
CP_2
ha chiesto l'accoglimento dell'appello dei Cani- Controparte_8
cattì.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 10 ottobre 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Per il suo carattere di pregiudizialità, va, innanzi tutto, esaminata l'ec-
Contr cezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata da CP_4
[...]
eccezione a cui anche fa riferimento nella propria CP_12 Controparte_1
memoria di replica.
2.1. L'eccezione è infondata, giacché nella vicenda in esame non è in-
tervenuta tanto la mera notificazione della cessione al debitore ceduto da parte del preteso cessionario (che sarebbe, in sostanza, una mera dichiarazione pro-
veniente dalla parte interessata), quanto piuttosto sia la dichiarazione di Uni-
credit con cui si riconosce che tra i crediti ceduti ad vi rientrano quelli CP_5
vantati nei confronti della (per Parte_4
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 i quali gli odierni appellanti prestarono fideiussione a favore della stessa Uni-
credit), sia la dichiarazione di con la quale si riconosce che tra i crediti CP_5
ceduti a sono ricompresi quelli della CP_4 Parte_4
Si tratta di espressa e specifica dichiarazione di ciascun creditore ce-
dente, ricognitiva della cessione medesima, che va a integrare la già avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e dunque garantisce al debitore di cono-
scere l'attuale titolare del rapporto di credito senza il rischio di dover pagare a un soggetto (il sedicente cessionario) che non sia l'effettivo titolare del credito.
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'impugnazione, con il cui primo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto sus-
sistente nella fattispecie l'eventus damni in conseguenza del conferimento di loro beni a Controparte_8
Il Tribunale, in particolare, ha così motivato sul punto: «Per escludere
l'eventus damni non ha rilievo la sussistenza, sui beni oggetto di conferimento,
di una ipoteca volontaria iscritta in favore della banca in virtù del mutuo fon-
diario da questa concluso con e in data 19 gennaio Controparte_1 Pt_1
2007. È sufficiente evidenziare al riguardo che il diritto di sequela che la ga-
ranzia ipotecaria accorda alla banca riguarda i soli crediti scaturenti dal mu-
tuo fondiario e non anche i crediti chirografari vantati dal medesimo istituto
nei confronti dei convenuti in relazione agli altri rapporti bancari, oggetto,
dapprima, del decreto ingiuntivo e, successivamente, della sentenza n.
564/2018. Solo l'accoglimento dell'azione revocatoria consentirebbe quindi
alla banca attrice il soddisfacimento delle ragioni di credito da costei vantate,
in forza della sentenza sopra richiamata, sui beni immobili conferiti alla
[...]
. Controparte_8
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 Gli appellanti contestano lo snodo motivazionale appena trascritto in questi termini: «La società attrice, in forza delle linee di credito di natura chi-
rografaria, ancora in contestazione ed, allo stato, accertate nella misura di
€367.918,20 (senza volere considerare la sospensione della esecutività, oltre
l'importo di €260.000,00 nei confronti dei signori e , Pt_1 Controparte_1
ha chiesto ed ottenuto la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 Cc, dell'atto
di disposizione di un immobile, gravato da garanzia reale (id est: ipoteca di
primo grado), in relazione al mutuo fondiario concesso ai medesimi signori
e Pt_1 Controparte_1
Il che, contrariamente all'assunto del Tribunale di Palermo, esclude il
“danno”.
Invero, al verbale di assemblea straordinaria per atto in Notar Per_1
del 3 agosto 2012, rep. n. 77105, venne allegata la relazione di stima,
[...]
ai sensi dell'art. 2465 Cc, asseverata di giuramento in data 13 luglio 2012 in-
nanzi al Cancelliere del Tribunale di Agrigento dal geom. , che Persona_2
attribuì agli immobili conferiti il valore di €330.000,00, pressocché coincidente
con la residua parte di mutuo (€322.172,18), che la predetta società Cmp Im-
mobiliare ebbe contestualmente ad accollarsi.
La società attrice in revocatoria, invero, non ha contestato la richia-
mata circostanza che, pertanto, può considerarsi ammessa ai sensi dell'art.
115 del codice di rito civile, essendosi limitata alla semplice affermazione, in-
vero sterile, intorno alle “difficoltà” nell'esazione del credito, il che rappre-
senta una affermazione meramente tautologica e di stile.
Da ciò consegue, dunque, che l'atto di conferimento del 3 agosto 2012,
in definitiva, non ha cagionato danni alla creditrice, ben potendosi definire
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 mero atto neutro».
3.1. Il motivo va respinto.
3.1.1. Le argomentazioni che precedono sono del tutto eccentriche ri-
spetto al ragionamento esposto dal Tribunale per spiegare le ragioni per le quali deve affermarsi che l'eventus damni è senz'altro sussistente pur in presenza dell'ipoteca volontaria iscritta in favore della banca in virtù del mutuo fondiario da questa concluso con i due Canicattì il 19 gennaio 2007.
Beninteso, questo collegio conosce e condivide l'insegnamento della
Corte Suprema, secondo cui il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 Cc, e ciò in quanto lo ius sequelae proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi in executivis sull'im-
mobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria (Cass. 7876/2023; sulla que-
stione si veda anche Cass. 12121/2020, citata dagli appellanti).
E tuttavia, nella vicenda sottoposta al vaglio di questa Corte si discute di tutt'altra problematica: infatti, diversamente dal caso esaminato dalla Cassa-
zione (in cui un debitore aveva prima concesso ipoteca e poi alienato il relativo bene, atto dispositivo rispetto al quale era stata proposta l'azione revocatoria dal creditore già titolare del diritto reale di garanzia), l'ipoteca che grava sui beni de quibus è stata accesa a garanzia di un credito concesso ai e Parte_1
non delle linee di credito aperte a favore di un diverso debitore, e cioè
[...]
della quale i sono fideiussori, Parte_4 Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 di talché l'azione revocatoria rappresenta(va), per (e oggi per , CP_2 CP_4
l'unico strumento di tutela del proprio credito.
4. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che il Tribunale di Palermo ha altresì errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo del consilium fraudis.
Sul punto, il Tribunale ha così motivato: «Milita, infatti, anzitutto, nel
senso di cui sopra la circostanza che alla data del compimento dell'atto di con-
ferimento oggetto di revocatoria il legale rappresentante della Cmp Immobi-
liare Srl era proprio e che alla stessa data il medesimo Parte_1 [...]
e erano gli unici soci della società». Controparte_13 Controparte_1
Secondo gli appellanti, invece, «è proprio questa circostanza ad esclu-
dere, in radice, ogni intento fraudolento in capo ai signori e Parte_1
da un lato e la società dall'altro, essendo Controparte_1 Controparte_8
tutti perfettamente consapevoli che, sui medesimi beni, la con- CP_14
servava la propria garanzia reale in dipendenza del diritto di “sequela”».
4.1. La doglianza va respinta, essendosi chiarito che il richiamo allo ius
sequelae è del tutto inconferente rispetto alla tutela del credito già vantato da verso la CP_2 Parte_4
5. Per completezza di motivazione si osserva che l'appello non può ac-
cogliersi neanche in conseguenza dell'avvenuto pagamento, da parte della
Cmp, di un «debito contratto con la CA IO (così Cmp CP_2
nelle conclusioni e nella memoria di replica): infatti, come emerge dalla docu-
mentazione prodotta dalla stessa Cmp a sostegno del proprio assunto (ci si ri-
ferisce alla proposta di definizione in via transattiva datata 8 agosto 2024), si tratta «dell'indebitamento di e nei confronti Controparte_1 Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 di , e dunque di una vicenda che non riguarda il debito della Parte_5
di cui i medesimi Canicattì erano fideiussori, di talché Parte_4
l'estinzione del debito proprio dei Canicattì verso non produce Parte_5
Part alcun effetto né sul debito della né sull'obbligo fideiussorio degli stessi
Parte_1
6. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
7. Alla soccombenza, infine, segue la condanna degli appellanti al rim-
borso, a (che ha chiesto tale condanna solo nei confronti dei Ca- CP_4
nicattì), delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da e avverso la sen- Parte_1 Controparte_1
tenza del Tribunale di Palermo n. 3453/2020 del 13-29 ottobre 2020, respinge il gravame;
condanna e al rimborso, a Parte_1 Controparte_1 [...]
, delle spese di questo grado del giudizio, che Controparte_3
liquida in complessivi €3.966,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte di e Parte_1 [...]
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_15
dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente rel. est.
NI TO LO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile specializzata in materia di impresa, composta dai Signori
dr. NI TO LO Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 35/2021R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3453/2020 del 13-29 ottobre 2020
PROMOSSA DA
1) nato a [...] [...] (C.F.: Parte_1 Parte_1 [...]
) e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
MA NE IM per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio, con domicilio digitale eletto all'indi-
rizzo Pec dello stesso Legale
2) nato a [...] [...] (C.F.: Controparte_1 Parte_1 C.F._2
), ivi residente, in contrada Corrici s.n., nonché elettivamente domici-
[...]
liato, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Li Calzi che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione datata 4 ottobre 2025
APPELLANTI
CONTRO
1) (C.F. e P.I.: ), in persona del suo legale rappre- CP_2 P.IVA_1
sentante pro tempore, con sede a Milano in piazza Gae Aulenti n. 3, e per essa,
1 quale mandataria, (C.F.: P.I.: ), in Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Verona in viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. MA Antonia Fauci per procura notarile, con domicilio digitale eletto all'indirizzo Pec dello stesso Le-
gale;
nel corso del giudizio si è costituita Controparte_3
( ; C.F. e P.I.: ) – già e per essa
[...] Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
–, con sede a Conegliano in via Vittorio Alfieri n. 1, in persona della CP_6
sua mandataria e procuratrice speciale , elettivamente domi- Controparte_7
ciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Giovanni Simone che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di inter-
vento del 15 maggio 2023
2) (C.F.: ), in persona del suo legale rappre- Controparte_8 P.IVA_5
sentante pro tempore, con sede a in via Carlo Alberto, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Amalia Gallo per mandato in calce alla comparsa di costitu-
zione di questo grado del giudizio
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
3453 dei 13-29 ottobre 2020, notificata ad istanza della società Parte_2
quale procuratrice di in data 7 dicembre 2020, resa inter partes CP_2
dal Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile, specializzata in materia di impresa.
Conseguentemente rigettare perché infondate, sia in fatto che in diritto,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 le domande proposte dalla società in qualità di mandataria per il Parte_3
recupero dei crediti della società , nei confronti dei signori Cani- CP_2
cattì e e della società con l'atto Pt_1 Controparte_1 Controparte_9
di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e successiva riassunzione.
Condannare la società al pagamento delle spese e com- Parte_2
pensi di difesa per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_4
Rigettare la proposta impugnazione, poiché assolutamente infondata,
sia in fatto che in diritto, per le motivazioni tutte sopra esposte e/o per quelle che la Corte di merito riterrà di giustizia;
confermare, per l'effetto, la sentenza n. 3453/2020, resa nel giudizio pendente tra le parti, emessa dal Tribunale di Palermo Sezione Quinta specia-
lizzata in materia di impresa, in data 29 ottobre 2020;
condannare gli appellanti alla refusione delle spese e dei compensi pro-
fessionali anche del presente gravame.
Per Controparte_8
1) In via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva da parte della – già – in Controparte_3 CP_5
quanto solo IO del credito di cui era titolare la e, per- CP_10
tanto, dichiarare il giudizio improcedibile o comunque, rigettare la relativa do-
manda.
2) In ogni caso nel merito, ritenere e dichiarare fondato l'atto di appello avverso la sentenza n. 3453 dei 13-19 ottobre 2020 emessa dal Tribunale di
Palermo, proposto dai sigg.ri e , e comun- Controparte_1 Parte_1
Contr que, avendo la rovveduto al pagamento del debito contratto con la CP_3
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 IO ritenere e chiarare che è venuto meno l'interesse ad agire CP_2
in revocatoria e, conseguentemente, rigettare la domanda di inefficacia propo-
sta dalla società originaria creditrice, nei confronti dei sigg.ri e della Parte_1
società con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di Controparte_8
primo grado e successiva riassunzione.
3) Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 3453/2020 del 13-29 ottobre 2020 il Tribunale di
Palermo ha dichiarato inefficace ex art. 2901 Cc, nei confronti di , CP_2
l'atto stipulato il 3 agosto 2012, con il quale e Controparte_1 CP_11
avevano conferito alla l'opificio industriale in Ca-
[...] Controparte_8
nicattì contrada Corrige, al Nceu foglio 57, particelle 501/3 e 501/4, nonché il magazzino al foglio 57 particella 501/5.
In punto di fatto, aveva esposto: CP_2
- di essere creditrice della Parte_4
in forza di linee di credito concesse alla stessa società;
[...]
- che quei crediti erano assistiti da fideiussione omnibus sino alla con-
correnza di €494.000,00, prestata da e il 21 Controparte_1 Parte_1
maggio 2009;
- che lo stesso 21 maggio 2009 e poi il 10 gennaio 2012 i Canicattì ave-
vano inoltre rilasciato fideiussioni specifiche a garanzia di due finanziamenti;
Part
- che, stante il persistente inadempimento della essa aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Agrigento il decreto ingiuntivo n. 815/2013, emesso il 14 dicembre 2013, con il quale veniva ingiunto alla
[...]
nonché ai fideiussori e Canicattì Parte_4 Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 , il pagamento della complessiva somma di €603.254,23, oltre inte- Pt_1
ressi e spese;
- che, con atto pubblico stipulato il 3 agosto 2012, i Canicattì avevano conferito alla società l'opificio e il magazzino suindicati. Controparte_8
1.1. Per la riforma della sentenza hanno proposto appello i Canicattì.
Dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame;
nel corso CP_2
del giudizio si è costituita (d'ora in poi: Controparte_3
, quale IO del credito a tutela del quale aveva inizialmente agito CP_4
CP_2
ha chiesto l'accoglimento dell'appello dei Cani- Controparte_8
cattì.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 10 ottobre 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Per il suo carattere di pregiudizialità, va, innanzi tutto, esaminata l'ec-
Contr cezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata da CP_4
[...]
eccezione a cui anche fa riferimento nella propria CP_12 Controparte_1
memoria di replica.
2.1. L'eccezione è infondata, giacché nella vicenda in esame non è in-
tervenuta tanto la mera notificazione della cessione al debitore ceduto da parte del preteso cessionario (che sarebbe, in sostanza, una mera dichiarazione pro-
veniente dalla parte interessata), quanto piuttosto sia la dichiarazione di Uni-
credit con cui si riconosce che tra i crediti ceduti ad vi rientrano quelli CP_5
vantati nei confronti della (per Parte_4
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 i quali gli odierni appellanti prestarono fideiussione a favore della stessa Uni-
credit), sia la dichiarazione di con la quale si riconosce che tra i crediti CP_5
ceduti a sono ricompresi quelli della CP_4 Parte_4
Si tratta di espressa e specifica dichiarazione di ciascun creditore ce-
dente, ricognitiva della cessione medesima, che va a integrare la già avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e dunque garantisce al debitore di cono-
scere l'attuale titolare del rapporto di credito senza il rischio di dover pagare a un soggetto (il sedicente cessionario) che non sia l'effettivo titolare del credito.
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'impugnazione, con il cui primo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto sus-
sistente nella fattispecie l'eventus damni in conseguenza del conferimento di loro beni a Controparte_8
Il Tribunale, in particolare, ha così motivato sul punto: «Per escludere
l'eventus damni non ha rilievo la sussistenza, sui beni oggetto di conferimento,
di una ipoteca volontaria iscritta in favore della banca in virtù del mutuo fon-
diario da questa concluso con e in data 19 gennaio Controparte_1 Pt_1
2007. È sufficiente evidenziare al riguardo che il diritto di sequela che la ga-
ranzia ipotecaria accorda alla banca riguarda i soli crediti scaturenti dal mu-
tuo fondiario e non anche i crediti chirografari vantati dal medesimo istituto
nei confronti dei convenuti in relazione agli altri rapporti bancari, oggetto,
dapprima, del decreto ingiuntivo e, successivamente, della sentenza n.
564/2018. Solo l'accoglimento dell'azione revocatoria consentirebbe quindi
alla banca attrice il soddisfacimento delle ragioni di credito da costei vantate,
in forza della sentenza sopra richiamata, sui beni immobili conferiti alla
[...]
. Controparte_8
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 Gli appellanti contestano lo snodo motivazionale appena trascritto in questi termini: «La società attrice, in forza delle linee di credito di natura chi-
rografaria, ancora in contestazione ed, allo stato, accertate nella misura di
€367.918,20 (senza volere considerare la sospensione della esecutività, oltre
l'importo di €260.000,00 nei confronti dei signori e , Pt_1 Controparte_1
ha chiesto ed ottenuto la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 Cc, dell'atto
di disposizione di un immobile, gravato da garanzia reale (id est: ipoteca di
primo grado), in relazione al mutuo fondiario concesso ai medesimi signori
e Pt_1 Controparte_1
Il che, contrariamente all'assunto del Tribunale di Palermo, esclude il
“danno”.
Invero, al verbale di assemblea straordinaria per atto in Notar Per_1
del 3 agosto 2012, rep. n. 77105, venne allegata la relazione di stima,
[...]
ai sensi dell'art. 2465 Cc, asseverata di giuramento in data 13 luglio 2012 in-
nanzi al Cancelliere del Tribunale di Agrigento dal geom. , che Persona_2
attribuì agli immobili conferiti il valore di €330.000,00, pressocché coincidente
con la residua parte di mutuo (€322.172,18), che la predetta società Cmp Im-
mobiliare ebbe contestualmente ad accollarsi.
La società attrice in revocatoria, invero, non ha contestato la richia-
mata circostanza che, pertanto, può considerarsi ammessa ai sensi dell'art.
115 del codice di rito civile, essendosi limitata alla semplice affermazione, in-
vero sterile, intorno alle “difficoltà” nell'esazione del credito, il che rappre-
senta una affermazione meramente tautologica e di stile.
Da ciò consegue, dunque, che l'atto di conferimento del 3 agosto 2012,
in definitiva, non ha cagionato danni alla creditrice, ben potendosi definire
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 mero atto neutro».
3.1. Il motivo va respinto.
3.1.1. Le argomentazioni che precedono sono del tutto eccentriche ri-
spetto al ragionamento esposto dal Tribunale per spiegare le ragioni per le quali deve affermarsi che l'eventus damni è senz'altro sussistente pur in presenza dell'ipoteca volontaria iscritta in favore della banca in virtù del mutuo fondiario da questa concluso con i due Canicattì il 19 gennaio 2007.
Beninteso, questo collegio conosce e condivide l'insegnamento della
Corte Suprema, secondo cui il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 Cc, e ciò in quanto lo ius sequelae proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi in executivis sull'im-
mobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria (Cass. 7876/2023; sulla que-
stione si veda anche Cass. 12121/2020, citata dagli appellanti).
E tuttavia, nella vicenda sottoposta al vaglio di questa Corte si discute di tutt'altra problematica: infatti, diversamente dal caso esaminato dalla Cassa-
zione (in cui un debitore aveva prima concesso ipoteca e poi alienato il relativo bene, atto dispositivo rispetto al quale era stata proposta l'azione revocatoria dal creditore già titolare del diritto reale di garanzia), l'ipoteca che grava sui beni de quibus è stata accesa a garanzia di un credito concesso ai e Parte_1
non delle linee di credito aperte a favore di un diverso debitore, e cioè
[...]
della quale i sono fideiussori, Parte_4 Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 di talché l'azione revocatoria rappresenta(va), per (e oggi per , CP_2 CP_4
l'unico strumento di tutela del proprio credito.
4. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che il Tribunale di Palermo ha altresì errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo del consilium fraudis.
Sul punto, il Tribunale ha così motivato: «Milita, infatti, anzitutto, nel
senso di cui sopra la circostanza che alla data del compimento dell'atto di con-
ferimento oggetto di revocatoria il legale rappresentante della Cmp Immobi-
liare Srl era proprio e che alla stessa data il medesimo Parte_1 [...]
e erano gli unici soci della società». Controparte_13 Controparte_1
Secondo gli appellanti, invece, «è proprio questa circostanza ad esclu-
dere, in radice, ogni intento fraudolento in capo ai signori e Parte_1
da un lato e la società dall'altro, essendo Controparte_1 Controparte_8
tutti perfettamente consapevoli che, sui medesimi beni, la con- CP_14
servava la propria garanzia reale in dipendenza del diritto di “sequela”».
4.1. La doglianza va respinta, essendosi chiarito che il richiamo allo ius
sequelae è del tutto inconferente rispetto alla tutela del credito già vantato da verso la CP_2 Parte_4
5. Per completezza di motivazione si osserva che l'appello non può ac-
cogliersi neanche in conseguenza dell'avvenuto pagamento, da parte della
Cmp, di un «debito contratto con la CA IO (così Cmp CP_2
nelle conclusioni e nella memoria di replica): infatti, come emerge dalla docu-
mentazione prodotta dalla stessa Cmp a sostegno del proprio assunto (ci si ri-
ferisce alla proposta di definizione in via transattiva datata 8 agosto 2024), si tratta «dell'indebitamento di e nei confronti Controparte_1 Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 di , e dunque di una vicenda che non riguarda il debito della Parte_5
di cui i medesimi Canicattì erano fideiussori, di talché Parte_4
l'estinzione del debito proprio dei Canicattì verso non produce Parte_5
Part alcun effetto né sul debito della né sull'obbligo fideiussorio degli stessi
Parte_1
6. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
7. Alla soccombenza, infine, segue la condanna degli appellanti al rim-
borso, a (che ha chiesto tale condanna solo nei confronti dei Ca- CP_4
nicattì), delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da e avverso la sen- Parte_1 Controparte_1
tenza del Tribunale di Palermo n. 3453/2020 del 13-29 ottobre 2020, respinge il gravame;
condanna e al rimborso, a Parte_1 Controparte_1 [...]
, delle spese di questo grado del giudizio, che Controparte_3
liquida in complessivi €3.966,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte di e Parte_1 [...]
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_15
dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente rel. est.
NI TO LO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11