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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/10/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2959/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2959/2016 R.G., promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.11.1947 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Balsimelli unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Alboni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come da procura in atti;
ATTRICE
contro
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
14.07.1959, ivi residente in via Bruno Buozzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo
Crocini, C.F.: , elettivamente domiciliato presso e nello studio del CodiceFiscale_3 medesimo come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: divisione dei beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 maggio 2025
L'avv. Elena Balsimelli per parte attrice precisa le proprie conclusioni Parte_1
1 come da atto scritto del 13.05.2025 e segnatamente: “voglia l'adito Giudice rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto in quanto infondata e non CP_1 provata come dedotto in atti. Con vittoria di spese e onorari.”
L'avv. Lorenzo Crocini per parte convenuta rinuncia a far valere gli effetti CP_1
del riconoscimento di debito registrato in 26.05.2011 presso Agenzia delle Entrate di Arezzo, in via istruttoria insiste comunque sulle richieste di cui alle memorie ex art. 183 c.VI cpc.. e nel merito conclude come da comparsa con domanda riconvenzionale e segnatamente:
«Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni e per i titoli di cui in parte narrativa, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta.
• accertati e dichiarati i crediti vantati da nei confronti dell'attrice e CP_1 derivanti dal dispositivo delle sentenze emesse dal Tribunale di Arezzo n. 82/2010 e n.
793/2011, rispettivamente a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registrazione versata per la somma di € 3.754,17 oltre interessi legali dall'esborso, e
a titolo di conguaglio per la somma di € 1.866,44, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui alla motivazione della stessa sentenza n. 793/11;
• accertati e dichiarati i crediti vantati da nei confronti CP_1
dell'attrice per rimborso pro quota delle spese di assistenza e alimentari sostenute nell'interesse della madre defunta sino al 26.05.2011, in forza del riconoscimento di debito in atti per la somma di € 17.500,00, o in subordine a titolo di regresso, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 26.05.2011 e/o dai singoli esborsi;
-accertati e dichiarati i crediti vantati da nei confronti dell'attrice per CP_2
rimborso pro quota delle spese di assistenza e alimentari sostenute nell'interesse della madre defunta dopo la data del 26.05.2011 e sino al decesso, a titolo di regresso, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dai singoli esborsi;
• condannare al pagamento delle somme dovute, come risultanti Parte_1
dall'istruttoria;
• disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto la divisione del compendio con ogni conseguente pronuncia di legge, e con vittoria di spese e compensi, oltre accessori dovuti."
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1 al Tribunale di Arezzo il proprio fratello affinché fosse dichiarato lo CP_1
scioglimento della comunione ereditaria sorta tra i medesimi a seguito del decesso in data
6.07.2013 della madre nonché disposta fra i medesimi la divisione dei beni Persona_1 ereditari caduti in successione.
Si costituiva in giudizio associandosi alla domanda di scioglimento della CP_1 comunione e di divisione dei beni ereditari chiedendo altresì in via riconvenzionale la condanna della sorella alla restituzione, a suo favore e pro quota, di spece anticipate per conto della madre, e di cui questa si era riconosciuta debitrice nei confronti del figlio in forza di scrittura privata registrata, costituite dal pagamento delle spese di registrazione di due sentenze del Tribunale di Arezzo n. 82/2010 e n. 793/2011 da una serie di spese per l'assistenza ed il sostentamento della nonché di condanna della sorella al Per_1
pagamento in misura della metà di quanto dalla medesima dovuto alla madre a titolo di conguaglio in forza della sentenza del Tribunale di Arezzo n.793/2011.
Alla prima udienza del 17.01.2017 parte attrice disconosceva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., la firma della madre sul documento di riconoscimento di debito e promessa di pagamento del 18.5.2011, prodotto come allegato n. 8 della comparsa di costituzione e risposta.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, c.VI cpc, preso atto che parte convenuta nella prima memoria dichiarava di volersi avvalere della scrittura chiedendone la verificazione ex art. 216 cpc, veniva disposta CTU grafologica con incarico alla d.ssa
[...]
. La consulenza, depositata l'8.10.2018, escludeva la riconducibilità della Per_2 sottoscrizione della scrittura del 18.05.2011 alla defunta precisando la Persona_1
CTU che la tecnica di falsificazione della firma era consistita in ricalco o imitazione di un modello noto.
All'esito dell'udienza del 27.11.2018, su richiesta delle parti, veniva disposta CTU e nominato a tal fine l'arch. con il compito di procedere alla stima dei beni Persona_3 ereditari ed alla formazione dei lotti.
3 Dopo alcuni rinvii a causa del mancato deposito della relazione finale da parte del CTU, anche per la sospensione da Covid 19, preso atto, all'esito del deposito, del progetto di divisione come predisposto dal CTU, fatto proprio dal giudice, della impossibilità di un'assegnazione dei lotti per estrazione a sorte, stante il consistente conguaglio in denaro previsto a carico del lotto “B” a favore del lotto “A” e dell'opposizione ad un'attribuzione diretta dei lotti , su concorde richiesta delle parti veniva delegata la vendita degli immobili ereditari al nominato professionista avv. Controparte_3
All'esito della vendita, approvato il piano di riparto, il ricavato veniva ripartito tra gli eredi.
All'udienza del 13 maggio 2025 le parti, dando atto dell'intervenuto scioglimento della comunione ereditaria e divisione di tutti i beni ereditari tra gli eredi, anche all'esito della vendita volontaria degli ultimi terreni rimasti con rogito del 12.05.2025, precisavano le rispettive conclusioni sulla domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini per le comparse e memorie di cui all'art. 190 cpc, poi regolarmente versate in atti dalle parti.
***
Preliminarmente occorre dare atto di come sia cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale di scioglimento della comunione e divisione dei beni ereditari, posto che, come riconosciuto dalle parti, il ricavato delle vendite delegate, nonché il ricavato della vendita stipulata dagli eredi il 12.05.2025, dei terreni rimasti fuori dalla vendita delegata, e le somme residue nel conto corrente della de cuius sono già stati ripartiti tra gli eredi, non residuando pertanto ulteriori beni da dividere tra gli stessi.
Riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, si osserva invece quanto segue.
chiede che la sorella sia condannata alla restituzione della somma complessiva CP_1 di € 17.945,87, oltre rivalutazione e interessi legali come da domanda, deducendo che tale credito derivi:
- in parte, dalla sentenza n. 782/2010 e sentenza n. 793/2011 Tribunale di Arezzo, poiché, all'esito di tali sentenze in merito alla divisione dell'eredità paterna, l'Agenzia delle Entrate ha liquidato un'imposta di registrazione complessiva pari ad € 22.525,00,
(docc. 5,6,7 comparsa) di cui il avrebbe corrisposto l'intera quota CP_1
4 dell'imposta di registrazione che sarebbe spettata alla madre (pari ad 1/3, ovvero ad €
7.508,33), e che la madre stessa avrebbe dovuto rimborsare. In seguito all'apertura della successione, secondo la prospettazione del convenuto deve ritenersi che il suo credito si sia estinto, giusta metà, per confusione di patrimoni essendo il medesimo coerede mentre l'altra metà residua, pari ad € 3.754,17 dovrà essere rimborsata al dalla sorella. CP_1
- in parte, dalla sentenza n. 793/11 laddove al punto 3) del dispositivo condanna
[...]
l pagamento, nei confronti di , della somma di € 3.732,88, Pt_1 Persona_1
oltre interessi legali e rivalutazione nei termini di cui in motivazione, ossia a titolo di conguaglio, dando atto che detta somma non è mai stata versata dalla e Parte_1
pertanto dovuta al fratello in ragione della metà;
- per la restante parte, dalle spese anticipate da per l'assistenza materiale CP_1
e morale della madre, non più autosufficiente, prestatale dal 2009 fino alla data del decesso nel 2013.
A quest'ultimo, riguardo il convenuto deduce di essersi dovuto fare carico di ogni assistenza nei riguardi dell'anziana madre, senza alcuna compartecipazione economica della sorella, sostenendo, in proprio, o con l'aiuto della moglie, ogni genere di spesa: dal pagamento dei contratti di fornitura dell'abitazione, alle imposte, alle spese per assistenza medico sanitaria, al perfezionamento e adempimento dei contratti con le badanti che si sono succedute nel tempo, sino alle spese di assistenza dovute al ricovero ospedaliero, riconoscendo di aver in parte utilizzato le disponibilità presenti sui conti correnti della madre ma affermando di aver attinto alle proprie risorse, ed a quelle della moglie, per il residuo.
dal canto suo, contesta il raggiungimento della prova degli esborsi di denaro Parte_1 da parte del fratello, deducendo che, al contrario e pacificamente, questi gestiva il conto corrente della madre e, comunque, tutte le sue disponibilità, risultando documentalmente che questa dalla morte del marito nel 2002 fino al proprio decesso nel 2013, avrebbe avuto una disponibilità complessiva pari a circa 86.000,00 euro, più che sufficienti a garantire la copertura di tutte le spese.
***
Ciò premesso, ribadito che la causa debba ritenersi documentalmente istruita, confermando pertanto le motivazioni di cui all'ordinanza istruttoria di rigetto delle richieste di prove orali
5 avanzate dalle parti, si ritiene che, alla luce della documentazione prodotta dallo stesso convenuto, sul quale gravava ovviamente l'onere di provare gli avvenuti pagamenti per la madre, stante l'inutilizzabilità per falsità del riconoscimento di debito (e promessa di pagamento), e dunque la non operatività dell'inversione dell'onere probatorio, la domanda avanzata dal medesimo risulta solo in parte fondata e solo in tali limiti può essere accolta.
Sul punto è opportuno procedere ad un esame separato delle singole voci di credito.
1.1. Sul rimborso della quota di imposta di registro
Il convenuto, come detto, ha domandato il rimborso della somma di € 3.754,17, corrispondente alla metà della quota di imposta di registro (pari a € 7.508,33, ossia 1/3 dell'imposta complessiva di € 22.525,00) che sarebbe spettata alla madre, Persona_1
e che egli asserisce di aver interamente saldato per suo conto.
La domanda è fondata e merita accoglimento. ha fornito prova documentale dell'avvenuto pagamento dell'intera imposta CP_1 liquidata dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle citate sentenze. L'attrice si è opposta alla richiesta, eccependo in via generica che il fratello, avendo gestito per anni le finanze della madre, avrebbe certamente utilizzato i fondi di quest'ultima per effettuare il pagamento.
Tale eccezione, tuttavia, è rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio. Secondo il principio generale dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., a fronte di un credito provato dal convenuto (mediante la produzione delle quietanze di pagamento a suo nome), gravava sull'attrice l'onere di dimostrare il fatto estintivo del credito stesso, ossia che il pagamento fosse avvenuto con denaro della de cuius. L'attrice non ha fornito alcun elemento a sostegno di tale tesi, la quale rimane, pertanto, una mera allegazione difensiva. L'attrice infatti avrebbe ben potuto, nella sua veste di erede, procurarsi l'estratto conto della madre del relativo periodo per dimostrare che tale importo fosse stato in qualche modo distratto dal suo conto.
Non vi è poi dubbio che il credito originario di € 7.508,33 vantato da verso la CP_1
madre sia entrato a far parte della massa ereditaria. Essendo il. ivenuto erede per la CP_1 quota di 1/2, il suo credito si è estinto per la medesima quota per confusione, ai sensi dell'art. 1253 c.c. Per la restante metà, pari a € 3.754,17, egli conserva il diritto di credito nei confronti della comunione ereditaria e, in sede di divisione, nei confronti dell'unica altra coerede, la sorella La domanda va pertanto accolta in tale misura. Parte_1
6
1.2. Sul credito della de cuius verso l'attrice
Il convenuto ha altresì richiesto il pagamento di € 1.866,44, pari alla metà del credito di €
3.732,88 che la madre vantava nei confronti della figlia in Persona_1 Parte_1
forza della condanna contenuta al punto 3 del dispositivo della sentenza n. 793/2011. L'attrice ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che una nuova condanna per il medesimo titolo sarebbe inammissibile.
L'eccezione è palesemente infondata. La domanda del convenuto non mira a ottenere una nuova pronuncia di condanna sul medesimo rapporto giuridico, bensì a far valere, nell'ambito della resa dei conti tra coeredi ex art. 723 c.c., un credito certo, liquido ed esigibile già facente parte del patrimonio della de cuius e ora caduto in comunione ereditaria. L'eccezione sollevata dall'attrice denota una non corretta interpretazione della funzione della resa dei conti, la quale ha proprio lo scopo di liquidare i rapporti di debito e credito preesistenti tra i coeredi e tra questi e la massa, al fine di determinare l'effettivo valore delle quote. La sentenza n. 793/2011 ha già accertato il credito, cristallizzandolo come un "bene" del patrimonio materno. Con la successione, tale bene è entrato a far parte della comunione. La giurisprudenza di legittimità
è costante nell'affermare che i crediti del defunto, a differenza dei debiti (art. 752 c.c.), non si dividono automaticamente tra i coeredi pro quota, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Ciascun coerede è dunque legittimato ad agire, in sede di divisione, per la realizzazione della propria quota parte del credito comune.
L'attrice, nelle proprie difese finali, non ha contestato l'inadempimento di tale obbligazione, limitandosi a sollevare la predetta e infondata eccezione processuale. L'inadempimento deve pertanto ritenersi pacifico tra le parti. Di conseguenza, il credito di € 3.732,88, maggiorato di interessi e rivalutazione come da sentenza, fa parte dell'attivo ereditario e il convenuto ha diritto di vedersi riconosciuta la sua quota di 1/2. La domanda è, anche in questo caso, fondata e va accolta.
2. SULLA DOMANDA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE
NELL'INTERESSE DELLA MADRE
Il convenuto ha infine richiesto il rimborso di una cospicua somma (quantificata in €
12.325,26 nella comparsa conclusionale) per spese che asserisce di aver anticipato per l'assistenza e il mantenimento della madre nel periodo 2009-2013.
A questo proposito occorre ricordare come il convenuto abbia rinunciato all'utilizzabilità
7 della scrittura privata del 18.05.2011, la cui firma risulta essere stata falsificata con tecnica di ricalco o imitazione da modello da noto, conseguentemente rinunciando alla domanda fondata sulla stessa.
Riguardo a tali spese il ha altresì invocato l'azione di regresso fondata CP_1 sull'obbligazione alimentare ex artt. 433 e 441 c.c..
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
2.1. Inquadramento giuridico e onere della prova
Riguardo all'obbligazione alimentare, questa come noto sorge ex lege in presenza di due presupposti indefettibili: un vincolo di parentela tra i soggetti indicati dall'art. 433 c.c. e lo stato di bisogno dell'alimentando, inteso come l'impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio mantenimento (art. 438 c.c.). La giurisprudenza è rigorosa nel richiedere la prova di tale stato, che non coincide con una mera difficoltà economica, ma con l'incapacità di soddisfare le primarie esigenze di vita. Colui che agisce in regresso, come il convenuto nel caso di specie, ha l'onere di dimostrare non solo di aver sostenuto le spese, ma anche la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione alimentare, primo fra tutti lo stato di bisogno del genitore.
2.2. Accertamento dello stato di bisogno della Sig.ra Persona_1
L'esame degli estratti conto del c/c n. 008 5420-2 intestato alla de cuius per il periodo dal
2010 al 2013, prodotti dallo stesso convenuto a sostegno delle proprie tesi, si rivela dirimente per la decisione e conduce a escludere la sussistenza di un perdurante "stato di bisogno".
Dalla documentazione bancaria emerge un quadro economico che, sebbene non florido, non integra i presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere dell'obbligazione alimentare. La domanda del convenuto si fonda su un presupposto fattuale che la sua stessa documentazione probatoria contraddice.
Entrate principali (Pensione + AL finale Periodo Note contributi agricoli) trimestre (€)
Include bonifico ARTEA di 31/03/2010 € 3.727,01 2.431,60
€ 1.232,84
30/06/2010 € 3.128,06 1.905,47
30/09/2010 € 3.109,00 1.146,86
8 Entrate principali (Pensione + AL finale Periodo Note contributi agricoli) trimestre (€)
Include bonifico ARTEA di 31/12/2010 € 5.737,77 1.179,07
€ 2.054,77
Include bonifico ARTEA di 31/03/2011 € 5.051,22 3.480,80
€ 1.898,58
30/06/2011 € 3.151,00 37,40 Evidente calo del saldo
30/09/2011 € 3.379,00 47,63 AL costantemente basso
Include bonifico ARTEA di 31/12/2011 € 5.405,87 107,80
€ 1.976,68
31/03/2012 € 3.215,00 28,37 AL quasi azzerato
Come si evince, la Sig.ra percepiva una pensione mensile oscillante tra € Per_1
1.090,00/1.200,00 mensili, a cui si aggiungevano periodici e cospicui contributi agricoli
(ARTEA/AGEA), talvolta superiori a € 2.000,00 per singolo accredito. Sebbene i saldi di fine trimestre mostrino una tendenza alla diminuzione a partire dalla metà del 2011, le entrate complessive appaiono, in una valutazione d'insieme, adeguate a far fronte alle normali esigenze di vita di una persona anziana, incluse le spese per un'assistente domestica. Lo stato di bisogno, quale presupposto dell'obbligazione alimentare, non può pertanto ritenersi provato.
2.3. Analisi delle spese e della prova del pagamento con fondi propri.
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla dirimente e assorbente questione della mancata prova dello stato di bisogno, la domanda del convenuto deve essere comunque rigettata per carenza di prova in ordine all'effettivo esborso con denaro proprio. È pacifico e ammesso dallo stesso convenuto che egli avesse la gestione del patrimonio materno e la disponibilità dei suoi conti correnti.
La copiosa documentazione prodotta (bollette e ricevute di pagamento) non è idonea a fondare la pretesa. In primo luogo, molte utenze erano intestate alla stessa de cuius (es. AISA - rifiuti)
o al defunto padre (es. Telecom, Estra Energie), sicché il loro pagamento rientrava nella normale gestione del patrimonio dell'amministrato. In secondo luogo, le bollette per utenze
9 "condominiali" (es. Nuove Acque, Enel), intestate a si riferiscono a spese per CP_1
la gestione di parti comuni del fabbricato in cui le parti vivevano. Il rimborso pro quota di tali spese tra comproprietari rientra nella disciplina della comunione (art. 1104 c.c.) e non ha natura alimentare. La prassi di tali rimborsi è peraltro confermata dalla documentazione e dalle istanze istruttorie dell'attrice.
Infine, e in via decisiva, il mero pagamento da un conto intestato al figlio non prova, di per sé, che i fondi utilizzati fossero suoi e non della madre, della quale gestiva gli affari. In un contesto di gestione fiduciaria del patrimonio di un genitore anziano, la presunzione è che il gestore utilizzi i fondi del gestito, salvo prova contraria rigorosa, che qui manca del tutto. La commistione di spese personali, spese della madre e spese condominiali, pagate da un conto del figlio che però gestiva anche i beni della madre, crea un'incertezza probatoria che opera a svantaggio di chi agisce per il rimborso, il quale non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In ogni caso, si osserva che la somma delle spese richieste sarebbe stata comunque ampiamente coperta dalle entrate complessive affluite sul conto della Sig.ra nello Per_1
stesso periodo. Il convenuto, in qualità di gestore, avrebbe potuto e dovuto utilizzare tali fondi per far fronte alle spese della madre. La sua condotta si qualifica, pertanto, come gestione di affari altrui (negotiorum gestio) o mandato tacito, ma non dà luogo a un credito per regresso alimentare. La domanda va integralmente rigettata.
3. SULLA DOMANDA DELL'ATTRICE DI CONDANNA PER CP_4
EX ART. 96 C.P.C.
L'attrice ha richiesto la condanna del convenuto per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in ragione della produzione in giudizio di un riconoscimento di debito con firma apocrifa della madre. Il convenuto ha eccepito la tardività della domanda, in quanto formulata per la prima volta in comparsa conclusionale.
L'eccezione di tardività è fondata. La giurisprudenza di legittimità, pur con alcune oscillazioni, ritiene prevalentemente che la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1, c.p.c., debba essere proposta, al più tardi, all'udienza di precisazione delle conclusioni e non possa essere formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, la quale ha funzione meramente illustrativa delle domande e delle eccezioni già ritualmente introdotte nel giudizio. La domanda dell'attrice, essendo stata avanzata per la
10 prima volta in sede conclusionale, è pertanto inammissibile.
Ad ogni modo, anche nel merito, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Sebbene la produzione di un documento con firma falsa costituisca una condotta processuale gravemente riprovevole, il convenuto ha successivamente rinunciato a far valere tale documento, "prendendo atto" delle risultanze della CTU grafologica disposta in corso di causa. Tale rinuncia, seppur tardiva, ha sterilizzato gli effetti processuali della produzione, riconducendo la controversia sui restanti elementi probatori. Non si ravvisano, pertanto, i presupposti del dolo o della colpa grave nell'insistere su una pretesa fondata su tale documento, presupposti richiesti per la condanna ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.
4. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza. Riguardo alla domanda principale, sia in considerazione dell'adesione del convenuto, sia dell'intervenuta cessata materia del contendere, le spese debbono essere interamente compensate. In relazione alle domande riconvenzionali oggetto della presente decisione, il convenuto risulta soccombente sulla domanda di maggior peso economico e probatorio (rimborso spese per assistenza) e parzialmente vittorioso su quelle, di importo minore, fondate su titoli giudiziali. L'attrice risulta soccombente sulla propria domanda ex art. 96 c.p.c., dichiarata inammissibile. Si ravvisano, pertanto, i presupposti per una parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico del convenuto, stante la sua soccombenza prevalente.
Le spese sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri medi di cui al DM 55/2014
e modifiche successive, scaglione di valore di riferimento (5.200/26.000,00) considerando il decisum e non il disputatum, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spese per la ctu grafologica definitivamente a carico del convenuto e spese della CTU per la stima dei beni definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa n. 2959/2016 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1. dichiara la cessata materia del contendere sulla domanda principale di scioglimento della comunione ereditaria stante l'intervenuta divisione dei beni ereditari tra le parti;
11 2. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto, condanna l'attrice a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
3.754,17 a titolo di rimborso per la quota di imposta di registro, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
3. accoglie la domanda riconvenzionale del convenuto relativa al credito ereditario e, per l'effetto, condanna l'attrice a corrispondere a la Parte_1 CP_1 somma di € 1.866,44, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
4. Rigetta per il resto la domanda riconvenzionale avanzata da nei CP_1
confronti di ed avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute Parte_1 per l'assistenza e il mantenimento della madre, Sig.ra Persona_1
5. dichiara inammissibile la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice.
1. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il convenuto a rimborsare CP_1
all'attrice i restanti 2/3, che si liquidano in complessivi € 3.384,66 per Parte_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 2 ottobre 2025
Il Giudice
d.ssa Lucia Faltoni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2959/2016 R.G., promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.11.1947 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Balsimelli unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Alboni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come da procura in atti;
ATTRICE
contro
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
14.07.1959, ivi residente in via Bruno Buozzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo
Crocini, C.F.: , elettivamente domiciliato presso e nello studio del CodiceFiscale_3 medesimo come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: divisione dei beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 maggio 2025
L'avv. Elena Balsimelli per parte attrice precisa le proprie conclusioni Parte_1
1 come da atto scritto del 13.05.2025 e segnatamente: “voglia l'adito Giudice rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto in quanto infondata e non CP_1 provata come dedotto in atti. Con vittoria di spese e onorari.”
L'avv. Lorenzo Crocini per parte convenuta rinuncia a far valere gli effetti CP_1
del riconoscimento di debito registrato in 26.05.2011 presso Agenzia delle Entrate di Arezzo, in via istruttoria insiste comunque sulle richieste di cui alle memorie ex art. 183 c.VI cpc.. e nel merito conclude come da comparsa con domanda riconvenzionale e segnatamente:
«Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni e per i titoli di cui in parte narrativa, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta.
• accertati e dichiarati i crediti vantati da nei confronti dell'attrice e CP_1 derivanti dal dispositivo delle sentenze emesse dal Tribunale di Arezzo n. 82/2010 e n.
793/2011, rispettivamente a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registrazione versata per la somma di € 3.754,17 oltre interessi legali dall'esborso, e
a titolo di conguaglio per la somma di € 1.866,44, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui alla motivazione della stessa sentenza n. 793/11;
• accertati e dichiarati i crediti vantati da nei confronti CP_1
dell'attrice per rimborso pro quota delle spese di assistenza e alimentari sostenute nell'interesse della madre defunta sino al 26.05.2011, in forza del riconoscimento di debito in atti per la somma di € 17.500,00, o in subordine a titolo di regresso, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 26.05.2011 e/o dai singoli esborsi;
-accertati e dichiarati i crediti vantati da nei confronti dell'attrice per CP_2
rimborso pro quota delle spese di assistenza e alimentari sostenute nell'interesse della madre defunta dopo la data del 26.05.2011 e sino al decesso, a titolo di regresso, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dai singoli esborsi;
• condannare al pagamento delle somme dovute, come risultanti Parte_1
dall'istruttoria;
• disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto la divisione del compendio con ogni conseguente pronuncia di legge, e con vittoria di spese e compensi, oltre accessori dovuti."
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1 al Tribunale di Arezzo il proprio fratello affinché fosse dichiarato lo CP_1
scioglimento della comunione ereditaria sorta tra i medesimi a seguito del decesso in data
6.07.2013 della madre nonché disposta fra i medesimi la divisione dei beni Persona_1 ereditari caduti in successione.
Si costituiva in giudizio associandosi alla domanda di scioglimento della CP_1 comunione e di divisione dei beni ereditari chiedendo altresì in via riconvenzionale la condanna della sorella alla restituzione, a suo favore e pro quota, di spece anticipate per conto della madre, e di cui questa si era riconosciuta debitrice nei confronti del figlio in forza di scrittura privata registrata, costituite dal pagamento delle spese di registrazione di due sentenze del Tribunale di Arezzo n. 82/2010 e n. 793/2011 da una serie di spese per l'assistenza ed il sostentamento della nonché di condanna della sorella al Per_1
pagamento in misura della metà di quanto dalla medesima dovuto alla madre a titolo di conguaglio in forza della sentenza del Tribunale di Arezzo n.793/2011.
Alla prima udienza del 17.01.2017 parte attrice disconosceva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., la firma della madre sul documento di riconoscimento di debito e promessa di pagamento del 18.5.2011, prodotto come allegato n. 8 della comparsa di costituzione e risposta.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, c.VI cpc, preso atto che parte convenuta nella prima memoria dichiarava di volersi avvalere della scrittura chiedendone la verificazione ex art. 216 cpc, veniva disposta CTU grafologica con incarico alla d.ssa
[...]
. La consulenza, depositata l'8.10.2018, escludeva la riconducibilità della Per_2 sottoscrizione della scrittura del 18.05.2011 alla defunta precisando la Persona_1
CTU che la tecnica di falsificazione della firma era consistita in ricalco o imitazione di un modello noto.
All'esito dell'udienza del 27.11.2018, su richiesta delle parti, veniva disposta CTU e nominato a tal fine l'arch. con il compito di procedere alla stima dei beni Persona_3 ereditari ed alla formazione dei lotti.
3 Dopo alcuni rinvii a causa del mancato deposito della relazione finale da parte del CTU, anche per la sospensione da Covid 19, preso atto, all'esito del deposito, del progetto di divisione come predisposto dal CTU, fatto proprio dal giudice, della impossibilità di un'assegnazione dei lotti per estrazione a sorte, stante il consistente conguaglio in denaro previsto a carico del lotto “B” a favore del lotto “A” e dell'opposizione ad un'attribuzione diretta dei lotti , su concorde richiesta delle parti veniva delegata la vendita degli immobili ereditari al nominato professionista avv. Controparte_3
All'esito della vendita, approvato il piano di riparto, il ricavato veniva ripartito tra gli eredi.
All'udienza del 13 maggio 2025 le parti, dando atto dell'intervenuto scioglimento della comunione ereditaria e divisione di tutti i beni ereditari tra gli eredi, anche all'esito della vendita volontaria degli ultimi terreni rimasti con rogito del 12.05.2025, precisavano le rispettive conclusioni sulla domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini per le comparse e memorie di cui all'art. 190 cpc, poi regolarmente versate in atti dalle parti.
***
Preliminarmente occorre dare atto di come sia cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale di scioglimento della comunione e divisione dei beni ereditari, posto che, come riconosciuto dalle parti, il ricavato delle vendite delegate, nonché il ricavato della vendita stipulata dagli eredi il 12.05.2025, dei terreni rimasti fuori dalla vendita delegata, e le somme residue nel conto corrente della de cuius sono già stati ripartiti tra gli eredi, non residuando pertanto ulteriori beni da dividere tra gli stessi.
Riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, si osserva invece quanto segue.
chiede che la sorella sia condannata alla restituzione della somma complessiva CP_1 di € 17.945,87, oltre rivalutazione e interessi legali come da domanda, deducendo che tale credito derivi:
- in parte, dalla sentenza n. 782/2010 e sentenza n. 793/2011 Tribunale di Arezzo, poiché, all'esito di tali sentenze in merito alla divisione dell'eredità paterna, l'Agenzia delle Entrate ha liquidato un'imposta di registrazione complessiva pari ad € 22.525,00,
(docc. 5,6,7 comparsa) di cui il avrebbe corrisposto l'intera quota CP_1
4 dell'imposta di registrazione che sarebbe spettata alla madre (pari ad 1/3, ovvero ad €
7.508,33), e che la madre stessa avrebbe dovuto rimborsare. In seguito all'apertura della successione, secondo la prospettazione del convenuto deve ritenersi che il suo credito si sia estinto, giusta metà, per confusione di patrimoni essendo il medesimo coerede mentre l'altra metà residua, pari ad € 3.754,17 dovrà essere rimborsata al dalla sorella. CP_1
- in parte, dalla sentenza n. 793/11 laddove al punto 3) del dispositivo condanna
[...]
l pagamento, nei confronti di , della somma di € 3.732,88, Pt_1 Persona_1
oltre interessi legali e rivalutazione nei termini di cui in motivazione, ossia a titolo di conguaglio, dando atto che detta somma non è mai stata versata dalla e Parte_1
pertanto dovuta al fratello in ragione della metà;
- per la restante parte, dalle spese anticipate da per l'assistenza materiale CP_1
e morale della madre, non più autosufficiente, prestatale dal 2009 fino alla data del decesso nel 2013.
A quest'ultimo, riguardo il convenuto deduce di essersi dovuto fare carico di ogni assistenza nei riguardi dell'anziana madre, senza alcuna compartecipazione economica della sorella, sostenendo, in proprio, o con l'aiuto della moglie, ogni genere di spesa: dal pagamento dei contratti di fornitura dell'abitazione, alle imposte, alle spese per assistenza medico sanitaria, al perfezionamento e adempimento dei contratti con le badanti che si sono succedute nel tempo, sino alle spese di assistenza dovute al ricovero ospedaliero, riconoscendo di aver in parte utilizzato le disponibilità presenti sui conti correnti della madre ma affermando di aver attinto alle proprie risorse, ed a quelle della moglie, per il residuo.
dal canto suo, contesta il raggiungimento della prova degli esborsi di denaro Parte_1 da parte del fratello, deducendo che, al contrario e pacificamente, questi gestiva il conto corrente della madre e, comunque, tutte le sue disponibilità, risultando documentalmente che questa dalla morte del marito nel 2002 fino al proprio decesso nel 2013, avrebbe avuto una disponibilità complessiva pari a circa 86.000,00 euro, più che sufficienti a garantire la copertura di tutte le spese.
***
Ciò premesso, ribadito che la causa debba ritenersi documentalmente istruita, confermando pertanto le motivazioni di cui all'ordinanza istruttoria di rigetto delle richieste di prove orali
5 avanzate dalle parti, si ritiene che, alla luce della documentazione prodotta dallo stesso convenuto, sul quale gravava ovviamente l'onere di provare gli avvenuti pagamenti per la madre, stante l'inutilizzabilità per falsità del riconoscimento di debito (e promessa di pagamento), e dunque la non operatività dell'inversione dell'onere probatorio, la domanda avanzata dal medesimo risulta solo in parte fondata e solo in tali limiti può essere accolta.
Sul punto è opportuno procedere ad un esame separato delle singole voci di credito.
1.1. Sul rimborso della quota di imposta di registro
Il convenuto, come detto, ha domandato il rimborso della somma di € 3.754,17, corrispondente alla metà della quota di imposta di registro (pari a € 7.508,33, ossia 1/3 dell'imposta complessiva di € 22.525,00) che sarebbe spettata alla madre, Persona_1
e che egli asserisce di aver interamente saldato per suo conto.
La domanda è fondata e merita accoglimento. ha fornito prova documentale dell'avvenuto pagamento dell'intera imposta CP_1 liquidata dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle citate sentenze. L'attrice si è opposta alla richiesta, eccependo in via generica che il fratello, avendo gestito per anni le finanze della madre, avrebbe certamente utilizzato i fondi di quest'ultima per effettuare il pagamento.
Tale eccezione, tuttavia, è rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio. Secondo il principio generale dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., a fronte di un credito provato dal convenuto (mediante la produzione delle quietanze di pagamento a suo nome), gravava sull'attrice l'onere di dimostrare il fatto estintivo del credito stesso, ossia che il pagamento fosse avvenuto con denaro della de cuius. L'attrice non ha fornito alcun elemento a sostegno di tale tesi, la quale rimane, pertanto, una mera allegazione difensiva. L'attrice infatti avrebbe ben potuto, nella sua veste di erede, procurarsi l'estratto conto della madre del relativo periodo per dimostrare che tale importo fosse stato in qualche modo distratto dal suo conto.
Non vi è poi dubbio che il credito originario di € 7.508,33 vantato da verso la CP_1
madre sia entrato a far parte della massa ereditaria. Essendo il. ivenuto erede per la CP_1 quota di 1/2, il suo credito si è estinto per la medesima quota per confusione, ai sensi dell'art. 1253 c.c. Per la restante metà, pari a € 3.754,17, egli conserva il diritto di credito nei confronti della comunione ereditaria e, in sede di divisione, nei confronti dell'unica altra coerede, la sorella La domanda va pertanto accolta in tale misura. Parte_1
6
1.2. Sul credito della de cuius verso l'attrice
Il convenuto ha altresì richiesto il pagamento di € 1.866,44, pari alla metà del credito di €
3.732,88 che la madre vantava nei confronti della figlia in Persona_1 Parte_1
forza della condanna contenuta al punto 3 del dispositivo della sentenza n. 793/2011. L'attrice ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che una nuova condanna per il medesimo titolo sarebbe inammissibile.
L'eccezione è palesemente infondata. La domanda del convenuto non mira a ottenere una nuova pronuncia di condanna sul medesimo rapporto giuridico, bensì a far valere, nell'ambito della resa dei conti tra coeredi ex art. 723 c.c., un credito certo, liquido ed esigibile già facente parte del patrimonio della de cuius e ora caduto in comunione ereditaria. L'eccezione sollevata dall'attrice denota una non corretta interpretazione della funzione della resa dei conti, la quale ha proprio lo scopo di liquidare i rapporti di debito e credito preesistenti tra i coeredi e tra questi e la massa, al fine di determinare l'effettivo valore delle quote. La sentenza n. 793/2011 ha già accertato il credito, cristallizzandolo come un "bene" del patrimonio materno. Con la successione, tale bene è entrato a far parte della comunione. La giurisprudenza di legittimità
è costante nell'affermare che i crediti del defunto, a differenza dei debiti (art. 752 c.c.), non si dividono automaticamente tra i coeredi pro quota, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Ciascun coerede è dunque legittimato ad agire, in sede di divisione, per la realizzazione della propria quota parte del credito comune.
L'attrice, nelle proprie difese finali, non ha contestato l'inadempimento di tale obbligazione, limitandosi a sollevare la predetta e infondata eccezione processuale. L'inadempimento deve pertanto ritenersi pacifico tra le parti. Di conseguenza, il credito di € 3.732,88, maggiorato di interessi e rivalutazione come da sentenza, fa parte dell'attivo ereditario e il convenuto ha diritto di vedersi riconosciuta la sua quota di 1/2. La domanda è, anche in questo caso, fondata e va accolta.
2. SULLA DOMANDA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE
NELL'INTERESSE DELLA MADRE
Il convenuto ha infine richiesto il rimborso di una cospicua somma (quantificata in €
12.325,26 nella comparsa conclusionale) per spese che asserisce di aver anticipato per l'assistenza e il mantenimento della madre nel periodo 2009-2013.
A questo proposito occorre ricordare come il convenuto abbia rinunciato all'utilizzabilità
7 della scrittura privata del 18.05.2011, la cui firma risulta essere stata falsificata con tecnica di ricalco o imitazione da modello da noto, conseguentemente rinunciando alla domanda fondata sulla stessa.
Riguardo a tali spese il ha altresì invocato l'azione di regresso fondata CP_1 sull'obbligazione alimentare ex artt. 433 e 441 c.c..
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
2.1. Inquadramento giuridico e onere della prova
Riguardo all'obbligazione alimentare, questa come noto sorge ex lege in presenza di due presupposti indefettibili: un vincolo di parentela tra i soggetti indicati dall'art. 433 c.c. e lo stato di bisogno dell'alimentando, inteso come l'impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio mantenimento (art. 438 c.c.). La giurisprudenza è rigorosa nel richiedere la prova di tale stato, che non coincide con una mera difficoltà economica, ma con l'incapacità di soddisfare le primarie esigenze di vita. Colui che agisce in regresso, come il convenuto nel caso di specie, ha l'onere di dimostrare non solo di aver sostenuto le spese, ma anche la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione alimentare, primo fra tutti lo stato di bisogno del genitore.
2.2. Accertamento dello stato di bisogno della Sig.ra Persona_1
L'esame degli estratti conto del c/c n. 008 5420-2 intestato alla de cuius per il periodo dal
2010 al 2013, prodotti dallo stesso convenuto a sostegno delle proprie tesi, si rivela dirimente per la decisione e conduce a escludere la sussistenza di un perdurante "stato di bisogno".
Dalla documentazione bancaria emerge un quadro economico che, sebbene non florido, non integra i presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere dell'obbligazione alimentare. La domanda del convenuto si fonda su un presupposto fattuale che la sua stessa documentazione probatoria contraddice.
Entrate principali (Pensione + AL finale Periodo Note contributi agricoli) trimestre (€)
Include bonifico ARTEA di 31/03/2010 € 3.727,01 2.431,60
€ 1.232,84
30/06/2010 € 3.128,06 1.905,47
30/09/2010 € 3.109,00 1.146,86
8 Entrate principali (Pensione + AL finale Periodo Note contributi agricoli) trimestre (€)
Include bonifico ARTEA di 31/12/2010 € 5.737,77 1.179,07
€ 2.054,77
Include bonifico ARTEA di 31/03/2011 € 5.051,22 3.480,80
€ 1.898,58
30/06/2011 € 3.151,00 37,40 Evidente calo del saldo
30/09/2011 € 3.379,00 47,63 AL costantemente basso
Include bonifico ARTEA di 31/12/2011 € 5.405,87 107,80
€ 1.976,68
31/03/2012 € 3.215,00 28,37 AL quasi azzerato
Come si evince, la Sig.ra percepiva una pensione mensile oscillante tra € Per_1
1.090,00/1.200,00 mensili, a cui si aggiungevano periodici e cospicui contributi agricoli
(ARTEA/AGEA), talvolta superiori a € 2.000,00 per singolo accredito. Sebbene i saldi di fine trimestre mostrino una tendenza alla diminuzione a partire dalla metà del 2011, le entrate complessive appaiono, in una valutazione d'insieme, adeguate a far fronte alle normali esigenze di vita di una persona anziana, incluse le spese per un'assistente domestica. Lo stato di bisogno, quale presupposto dell'obbligazione alimentare, non può pertanto ritenersi provato.
2.3. Analisi delle spese e della prova del pagamento con fondi propri.
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla dirimente e assorbente questione della mancata prova dello stato di bisogno, la domanda del convenuto deve essere comunque rigettata per carenza di prova in ordine all'effettivo esborso con denaro proprio. È pacifico e ammesso dallo stesso convenuto che egli avesse la gestione del patrimonio materno e la disponibilità dei suoi conti correnti.
La copiosa documentazione prodotta (bollette e ricevute di pagamento) non è idonea a fondare la pretesa. In primo luogo, molte utenze erano intestate alla stessa de cuius (es. AISA - rifiuti)
o al defunto padre (es. Telecom, Estra Energie), sicché il loro pagamento rientrava nella normale gestione del patrimonio dell'amministrato. In secondo luogo, le bollette per utenze
9 "condominiali" (es. Nuove Acque, Enel), intestate a si riferiscono a spese per CP_1
la gestione di parti comuni del fabbricato in cui le parti vivevano. Il rimborso pro quota di tali spese tra comproprietari rientra nella disciplina della comunione (art. 1104 c.c.) e non ha natura alimentare. La prassi di tali rimborsi è peraltro confermata dalla documentazione e dalle istanze istruttorie dell'attrice.
Infine, e in via decisiva, il mero pagamento da un conto intestato al figlio non prova, di per sé, che i fondi utilizzati fossero suoi e non della madre, della quale gestiva gli affari. In un contesto di gestione fiduciaria del patrimonio di un genitore anziano, la presunzione è che il gestore utilizzi i fondi del gestito, salvo prova contraria rigorosa, che qui manca del tutto. La commistione di spese personali, spese della madre e spese condominiali, pagate da un conto del figlio che però gestiva anche i beni della madre, crea un'incertezza probatoria che opera a svantaggio di chi agisce per il rimborso, il quale non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In ogni caso, si osserva che la somma delle spese richieste sarebbe stata comunque ampiamente coperta dalle entrate complessive affluite sul conto della Sig.ra nello Per_1
stesso periodo. Il convenuto, in qualità di gestore, avrebbe potuto e dovuto utilizzare tali fondi per far fronte alle spese della madre. La sua condotta si qualifica, pertanto, come gestione di affari altrui (negotiorum gestio) o mandato tacito, ma non dà luogo a un credito per regresso alimentare. La domanda va integralmente rigettata.
3. SULLA DOMANDA DELL'ATTRICE DI CONDANNA PER CP_4
EX ART. 96 C.P.C.
L'attrice ha richiesto la condanna del convenuto per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in ragione della produzione in giudizio di un riconoscimento di debito con firma apocrifa della madre. Il convenuto ha eccepito la tardività della domanda, in quanto formulata per la prima volta in comparsa conclusionale.
L'eccezione di tardività è fondata. La giurisprudenza di legittimità, pur con alcune oscillazioni, ritiene prevalentemente che la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1, c.p.c., debba essere proposta, al più tardi, all'udienza di precisazione delle conclusioni e non possa essere formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, la quale ha funzione meramente illustrativa delle domande e delle eccezioni già ritualmente introdotte nel giudizio. La domanda dell'attrice, essendo stata avanzata per la
10 prima volta in sede conclusionale, è pertanto inammissibile.
Ad ogni modo, anche nel merito, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Sebbene la produzione di un documento con firma falsa costituisca una condotta processuale gravemente riprovevole, il convenuto ha successivamente rinunciato a far valere tale documento, "prendendo atto" delle risultanze della CTU grafologica disposta in corso di causa. Tale rinuncia, seppur tardiva, ha sterilizzato gli effetti processuali della produzione, riconducendo la controversia sui restanti elementi probatori. Non si ravvisano, pertanto, i presupposti del dolo o della colpa grave nell'insistere su una pretesa fondata su tale documento, presupposti richiesti per la condanna ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.
4. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza. Riguardo alla domanda principale, sia in considerazione dell'adesione del convenuto, sia dell'intervenuta cessata materia del contendere, le spese debbono essere interamente compensate. In relazione alle domande riconvenzionali oggetto della presente decisione, il convenuto risulta soccombente sulla domanda di maggior peso economico e probatorio (rimborso spese per assistenza) e parzialmente vittorioso su quelle, di importo minore, fondate su titoli giudiziali. L'attrice risulta soccombente sulla propria domanda ex art. 96 c.p.c., dichiarata inammissibile. Si ravvisano, pertanto, i presupposti per una parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico del convenuto, stante la sua soccombenza prevalente.
Le spese sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri medi di cui al DM 55/2014
e modifiche successive, scaglione di valore di riferimento (5.200/26.000,00) considerando il decisum e non il disputatum, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spese per la ctu grafologica definitivamente a carico del convenuto e spese della CTU per la stima dei beni definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa n. 2959/2016 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1. dichiara la cessata materia del contendere sulla domanda principale di scioglimento della comunione ereditaria stante l'intervenuta divisione dei beni ereditari tra le parti;
11 2. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto, condanna l'attrice a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
3.754,17 a titolo di rimborso per la quota di imposta di registro, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
3. accoglie la domanda riconvenzionale del convenuto relativa al credito ereditario e, per l'effetto, condanna l'attrice a corrispondere a la Parte_1 CP_1 somma di € 1.866,44, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
4. Rigetta per il resto la domanda riconvenzionale avanzata da nei CP_1
confronti di ed avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute Parte_1 per l'assistenza e il mantenimento della madre, Sig.ra Persona_1
5. dichiara inammissibile la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice.
1. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il convenuto a rimborsare CP_1
all'attrice i restanti 2/3, che si liquidano in complessivi € 3.384,66 per Parte_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 2 ottobre 2025
Il Giudice
d.ssa Lucia Faltoni
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