Articolo 6 della Legge 14 novembre 2016, n. 220
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 dicembre 2016
Art. 6.


Nazionalita' italiana delle opere
in coproduzione internazionale

1. Puo' essere riconosciuta la nazionalita' italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocita'.
2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, puo' essere riconosciuta la nazionalita' italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota dei diritti di proprieta' delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprieta'.
4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonche' i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.
Entrata in vigore il 11 dicembre 2016
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