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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6104/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e
617, comma 1, vertente
TRA
, e tutti elett.te dom.ti in Parte_1 Parte_2 Parte_3
NO (CE) alla via Piave n. 1, presso lo studio dell'avv. Angela Cantone che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTI -
E in persona del l.r.p.t., quale mandataria di Controparte_1 elett.te dom.ta in Roma, al viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo Controparte_2 studio degli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.07.2024, gli istanti, premesso di aver ricevuto, in data 18.06.2024, atto di precetto di pagamento per la somma di € 102.710,01 da parte dell'odierna opposta, in virtù di rapporto di finanziamento con BNL, si opponevano a tale precetto eccependo:
- la carenza di legittimazione attiva di poiché la cessione non era mai stata portata CP_1
a conoscenza dei debitori;
2
- la nullità del titolo esecutivo basato su contratto di mutuo fondiario illegittimo per il superamento dell'80% del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e delibera CICR del
22.04.1995;
- l'omessa notifica del titolo esecutivo;
- la nullità dello stesso per genericità della somma precettata;
- la mancata sottoscrizione del mutuo;
- la mancanza dell'allegato contenente il Documento di Sintesi e dunque la violazione degli artt. 116 e 117 TUB;
- l'usura degli interessi moratori;
- l'indicazione in contratto di un TAEG sottostimato rispetto a quello realmente applicato;
Con
- la non corrispondenza tra applicato e Tan dichiarato;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Concludevano, pertanto, chiedendo di accertare la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.10.2024, si costituiva contestando le eccezioni degli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Con ordinanza del 6.11.2025, pronunciata alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente e in punto di qualificazione, l'azione va qualificata ai sensi dell'art. 617
c.p.c. (tempestivamente proposta) laddove viene eccepita l'omessa notifica del titolo esecutivo e l'omessa sottoscrizione dello stesso. I restanti motivi vanno qualificati ai sensi dell'art. 615 c.p.c. vertendo sull'an e sul quantum della pretesa creditoria.
Passando al merito, con il primo motivo di opposizione, gli opponenti eccepiscono la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente, in quanto non sarebbe stata comunicata agli opponenti la cessione del credito, né la stessa apparirebbe provata.
Ebbene, a tal proposito, va evidenziato che nel caso di specie trattasi di cessione in blocco in relazione alla quale l'art. 58 T.U.B. (applicabile anche ai crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art. 4, l. n. 130/1999) prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana” (comma 2) ed ancora che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”
(comma 4). 3
Nel caso di specie è provato e incontestato che la pubblicazione sulla G.U. ci sia stata (in particolare, nella G.U., Parte II, n. 113 del 26 settembre 2023, come risulta dalla produzione di parte convenuta). E tanto è sufficiente anche come comunicazione a tutti i ceduti (Cass., 28.02.2020, n. 5617; Cass., 16.04.2021, n. 10200).
Quanto poi alla specifica riconducibilità della posizione degli opponenti nell'ambito dell'operazione di cessione, si ritiene che nella cessione “in blocco” è ben possibile che il credito ceduto sia individuato per relationem, cioè, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione perché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto (Cass., n. 17944 del
2023).
Nel caso di specie, però, parte opposta produce la dichiarazione di cessione di BNL, oltre al contratto di mutuo in suo possesso: circostanze che fugano ogni dubbio (Cass., n. 4277 del
2023).
Il motivo, pertanto, è infondato.
Con il secondo motivo, gli opponenti eccepiscono la nullità del contratto per superamento del limite di finanziabilità.
Ebbene, “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass., S.U., n. 33719 del
2022; Cass., ord., n. 6907 del 2023; Cass., n. 7949 del 2023).
Pertanto, la doglianza è infondata.
Infondato è anche il terzo motivo di opposizione sulla omessa notifica del titolo esecutivo, considerato che l'art. 41 TUB, al comma 1, prevede espressamente che “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
Ancora, poi, con il quarto motivo gli opponenti contestano – in via oltremodo generica – il difetto dei requisiti previsti dal n. 3) dell'art. 474 c.p.c. 4
A tal proposito, va rilevato che nell'atto di precetto è necessaria e sufficiente l'indicazione anche generica dell'obbligo risultante dal titolo (Cass., n. 11281 del 1993) e, quindi, la somma che si ritiene debba essere pagata (non è, dunque, necessario a pena di nullità enunciare il provvedimento logico-matematico in forza del quale sia stata determinata la somma da versare purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito).
Il motivo è, dunque, infondato.
Con il quinto motivo eccepisce la nullità del mutuo per mancanza di sottoscrizione. Ma trattasi di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
Tutte le restanti doglianze in merito all'omesso documento di sintesi, la discrepanza tra
TAN e TAEG dichiarati e quelli applicati, l'usura dei moratori e la capitalizzazione degli interessi sono oltremodo generiche, non accompagnate da alcun conteggio, né perizia di parte, come esplorativa e generica è stata la richiesta di una mera CTU contabile. Pertanto, vanno rigettate.
Ad abuntantiam, la violazione delle regole di trasparenza e correttezza comporterebbe al più il diritto al risarcimento del danno, giammai la nullità del titolo esecutivo.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi e la minima di quella istruttoria (non essendo stati ammessi mezzi di prova) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti della opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 8.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e
617, comma 1, vertente
TRA
, e tutti elett.te dom.ti in Parte_1 Parte_2 Parte_3
NO (CE) alla via Piave n. 1, presso lo studio dell'avv. Angela Cantone che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTI -
E in persona del l.r.p.t., quale mandataria di Controparte_1 elett.te dom.ta in Roma, al viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo Controparte_2 studio degli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.07.2024, gli istanti, premesso di aver ricevuto, in data 18.06.2024, atto di precetto di pagamento per la somma di € 102.710,01 da parte dell'odierna opposta, in virtù di rapporto di finanziamento con BNL, si opponevano a tale precetto eccependo:
- la carenza di legittimazione attiva di poiché la cessione non era mai stata portata CP_1
a conoscenza dei debitori;
2
- la nullità del titolo esecutivo basato su contratto di mutuo fondiario illegittimo per il superamento dell'80% del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e delibera CICR del
22.04.1995;
- l'omessa notifica del titolo esecutivo;
- la nullità dello stesso per genericità della somma precettata;
- la mancata sottoscrizione del mutuo;
- la mancanza dell'allegato contenente il Documento di Sintesi e dunque la violazione degli artt. 116 e 117 TUB;
- l'usura degli interessi moratori;
- l'indicazione in contratto di un TAEG sottostimato rispetto a quello realmente applicato;
Con
- la non corrispondenza tra applicato e Tan dichiarato;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Concludevano, pertanto, chiedendo di accertare la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.10.2024, si costituiva contestando le eccezioni degli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Con ordinanza del 6.11.2025, pronunciata alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente e in punto di qualificazione, l'azione va qualificata ai sensi dell'art. 617
c.p.c. (tempestivamente proposta) laddove viene eccepita l'omessa notifica del titolo esecutivo e l'omessa sottoscrizione dello stesso. I restanti motivi vanno qualificati ai sensi dell'art. 615 c.p.c. vertendo sull'an e sul quantum della pretesa creditoria.
Passando al merito, con il primo motivo di opposizione, gli opponenti eccepiscono la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente, in quanto non sarebbe stata comunicata agli opponenti la cessione del credito, né la stessa apparirebbe provata.
Ebbene, a tal proposito, va evidenziato che nel caso di specie trattasi di cessione in blocco in relazione alla quale l'art. 58 T.U.B. (applicabile anche ai crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art. 4, l. n. 130/1999) prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana” (comma 2) ed ancora che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”
(comma 4). 3
Nel caso di specie è provato e incontestato che la pubblicazione sulla G.U. ci sia stata (in particolare, nella G.U., Parte II, n. 113 del 26 settembre 2023, come risulta dalla produzione di parte convenuta). E tanto è sufficiente anche come comunicazione a tutti i ceduti (Cass., 28.02.2020, n. 5617; Cass., 16.04.2021, n. 10200).
Quanto poi alla specifica riconducibilità della posizione degli opponenti nell'ambito dell'operazione di cessione, si ritiene che nella cessione “in blocco” è ben possibile che il credito ceduto sia individuato per relationem, cioè, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione perché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto (Cass., n. 17944 del
2023).
Nel caso di specie, però, parte opposta produce la dichiarazione di cessione di BNL, oltre al contratto di mutuo in suo possesso: circostanze che fugano ogni dubbio (Cass., n. 4277 del
2023).
Il motivo, pertanto, è infondato.
Con il secondo motivo, gli opponenti eccepiscono la nullità del contratto per superamento del limite di finanziabilità.
Ebbene, “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass., S.U., n. 33719 del
2022; Cass., ord., n. 6907 del 2023; Cass., n. 7949 del 2023).
Pertanto, la doglianza è infondata.
Infondato è anche il terzo motivo di opposizione sulla omessa notifica del titolo esecutivo, considerato che l'art. 41 TUB, al comma 1, prevede espressamente che “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
Ancora, poi, con il quarto motivo gli opponenti contestano – in via oltremodo generica – il difetto dei requisiti previsti dal n. 3) dell'art. 474 c.p.c. 4
A tal proposito, va rilevato che nell'atto di precetto è necessaria e sufficiente l'indicazione anche generica dell'obbligo risultante dal titolo (Cass., n. 11281 del 1993) e, quindi, la somma che si ritiene debba essere pagata (non è, dunque, necessario a pena di nullità enunciare il provvedimento logico-matematico in forza del quale sia stata determinata la somma da versare purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito).
Il motivo è, dunque, infondato.
Con il quinto motivo eccepisce la nullità del mutuo per mancanza di sottoscrizione. Ma trattasi di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
Tutte le restanti doglianze in merito all'omesso documento di sintesi, la discrepanza tra
TAN e TAEG dichiarati e quelli applicati, l'usura dei moratori e la capitalizzazione degli interessi sono oltremodo generiche, non accompagnate da alcun conteggio, né perizia di parte, come esplorativa e generica è stata la richiesta di una mera CTU contabile. Pertanto, vanno rigettate.
Ad abuntantiam, la violazione delle regole di trasparenza e correttezza comporterebbe al più il diritto al risarcimento del danno, giammai la nullità del titolo esecutivo.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi e la minima di quella istruttoria (non essendo stati ammessi mezzi di prova) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti della opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 8.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione