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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 7867/2025
Il Giudice SC M.C. AP, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, Parte_1
Parte_2
Pt_3 [...]
Parte_4
Parte_5
[...] Pt_6
[...] [...]
Parte_7 Pt_8
[...] Pt_9
[...] [...]
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv.toTAMBASCO Parte_10
DOMENICO Ricorrenti
Contro ( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti MANDARANO ANTONELLO e SALA MARIA ROSA
( ) VIA ANDREANI, 10 20122 ; C.F._1 CP_1
resistente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GIULIO PECO CP_2
OGGETTO: retribuzione
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24 giugno 2025, i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti dipendenti del Comune di con qualifica di Agenti di Polizia Locale, CP_1 hanno chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire, durante i periodi di ferie e/o riposo, una retribuzione comprensiva di tutte le voci retributive ordinarie percepite in costanza di servizio, e, per l'effetto, la condanna del al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare hanno evidenziato che dal confronto tra le buste paga ed i fogli presenza, emerga che, per ogni turno di lavoro svolto, il non abbia riconosciuto agli agenti CP_1
l'indennità di turno indennità di turno, disagio/condizioni di lavoro e servizio esterno in occasione del godimento di ferie, ciò determinando per ogni agente una diminuzione della retribuzione percepita per quelle giornate.
Tale condotta, secondo i ricorrenti, si pone in contrasto con il principio di retribuzione ordinaria durante le ferie, sancito dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, nonché dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e comunitaria, che impone l'inclusione nella retribuzione feriale di ogni emolumento strettamente connesso alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore.
I ricorrenti hanno contestato inoltre la legittimità della clausola di cui all'art. 38 del CCNL
Funzioni Locali, nella parte in cui esclude dalla retribuzione feriale le indennità non erogate per dodici mensilità, chiedendone la declaratoria di nullità ex art. 1419 c.c., per contrasto con norme imperative e con la normativa comunitaria. Tutto ciò premesso ed esposto i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire durante i periodi di ferie e/o riposo la retribuzione nella misura corrispondente a quella ordinariamente corrisposta durante i periodi di servizio, comprese le voci retributive di cui in narrativa ed indicate nei conteggi analitici allegati e, per l'effetto, condannare il Comune di al pagamento CP_1 delle retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti, come analiticamente quantificati per ciascun ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare la nullità parziale ex art. 1419 c.c. dell'art. 38 del CCNL Funzioni Locali, con conseguente disapplicazione e/o sostituzione della clausola contrattuale con i parametri previsti dalla normativa comunitaria.”
Nel costituirsi in giudizio il ha preliminarmente eccepito la prescrizione CP_1 quinquennale dei crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 2948 c.c., con riferimento alle pretese retributive anteriori alle date di diffida indicate per ciascun ricorrente.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande attoree, sostenendo che la retribuzione ordinaria spettante durante il periodo di ferie coincide, nel pubblico impiego, con la retribuzione normale definita dalla contrattazione collettiva nazionale, ai sensi degli artt. 38 e 74 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, e non comprende le indennità accessorie rivendicate dai ricorrenti.
Ha evidenziato che le indennità di turno, disagio/condizioni di lavoro e servizio esterno:
• sono trattamenti accessori corrisposti esclusivamente per i periodi di effettiva prestazione lavorativa;
• non sono connaturate alle mansioni tipiche del profilo professionale di Agente di Polizia Locale;
• non sono corrisposte in dodici mensilità, ma variabili in base ai compiti svolti;
• non presentano continuità né incidenza significativa sulla retribuzione mensile
(inferiore al 5%);
• non sono cumulabili tra loro, come da contrattazione decentrata integrativa.
La convenuta ha inoltre sostenuto che l'eventuale accoglimento delle domande comporterebbe una violazione del principio di omnicomprensività della retribuzione, nonché una disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti alla medesima Area di inquadramento, in contrasto con l'art. 52 D. Lgs. n. 165/2001.
Ha contestato i conteggi prodotti da controparte, ritenendoli generici e erronei, e ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di interessi e rivalutazione monetaria cumulati, in quanto vietati per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici.
In via subordinata, ha chiesto che, nell'ipotesi di accoglimento delle domande, la corresponsione della retribuzione ordinaria sia limitata alle sole quattro settimane di ferie annuali minime previste dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE..
La causa vertente su questioni di puro diritto, è stata discussa all'udienza odierna senza necessità di approfondimenti istruttori.
Il procuratore delle parti ricorrenti ha dichiarato di aderire ai conteggi depositati sub documento 17 dal CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre richiamare quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 13425 del 2019 (poi seguita da Cass., sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401) che ha chiarito come in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2003 /88/ CE, Come interpretata dalla Corte di Giustizia sussiste una nozione europea di retribuzione, che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. In particolare la Corte ha osservato che “per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie Persona_1 annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
e altri, punto 58 nonché )… Persona_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia
15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri ( punto 21) dove si afferma che la Per_3 retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
(…)
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come « sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_3 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza AM e altri cit., PROC. nr . 20450/2014 punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza AM e altri cit.,punto 28)”.
La Suprema Corte ha poi ribadito: “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)”
Pertanto la normativa interna, laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a
«ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione, deve essere interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione ed è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., Per_3
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
Secondo la Corte di Giustizia il concetto di “retribuzione” comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La “nozione europea di retribuzione”, pertanto garantisce al lavoratore la “retribuzione ordinaria”, rendendola “coincidente” durante il periodo di ferie e non semplicemente
“paragonabile”.
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse. (CdA sent n.1102/2022) CP_1
Va inoltre considerato che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione
– bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Alla luce dei principi sopra enunciati è possibile affrontare le questioni oggetto della presente vertenza.
I ricorrenti assumono che l'indennità di turno loro erogata debba essere considerata parte integrante ed indefettibile della loro retribuzione ordinaria, in quanto intrinsecamente legata all'attività quotidiana espletata e certamente configurabile come elemento non accidentale e sporadico della retribuzione.
Tale affermazione coglie nel segno ed è stata confermata dai precedenti di merito allegati al ricorso le cui motivazioni si condividono e si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp att.
c.p.c.
“..alla luce della giurisprudenza europea e della conforme giurisprudenza, l'indennità di turno in questione assurge ad elemento integrante ed indefettibile della retribuzione ordinaria dei lavoratori, risultando intrinsecamente legata all'attività quotidiana espletata dall'agente di polizia locale e costantemente corrisposta a tutti i ricorrenti. Lo svolgimento di turni da parte di quest'ultimi non si concretizza infatti in un'attività accidentale o sporadica, che in quanto tale sarebbe suscettibile di essere esclusa in caso di ferie, bensì in una caratteristica dell'ordinaria organizzazione della mansione lavorativa.
La pertinenza di quest'ultimo rilievo è, d'altronde, palese e documentale posto che un rapido esame delle buste paga versate in atti, in particolare delle voci indennitarie ivi contemplate, consente di apprezzare agevolmente la regolarità, oltre che il rilevante peso economico, dell'indennità di turno nella retribuzione mensile complessivamente percepita dagli agenti. Tribunale di Lecco sentenza n. 160/2022.
Tale pronuncia è stata poi confermata anche dalla Corte di Appello di che in ordine CP_1 ai rilievi del ha osservato CP_1
“In ordine al primo motivo non coglie nel segno, ad avviso del Collegio, l'argomento secondo cui nel rapporto di pubblico impiego non sarebbe neppure astrattamente configurabile un potenziale effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie annuali, in ragione dei principi e degli strumenti di tutela – approntati dalla contrattazione collettiva - che, in tale settore, presidiano il diritto alle ferie dei dipendenti. I principi richiamati da parte appellante - di irrinunciabilità del diritto alle ferie e di divieto di monetizzazione – sono comuni anche al rapporto di lavoro privato e sono sanciti dall'art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003
n. 66, di recepimento della Direttiva 2003/88/CE. Gli strumenti della contrattazione collettiva, indicati come idonei ad assicurare nel pubblico impiego l'attuazione dei suddetti principi, si riducono alla previsione di un termine massimo di fruizione delle ferie, in forza dell'art. 18 CCNL Funzioni Locali, secondo cui “in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza” (cfr. CCNL allegato sub doc. 5 fascicolo appellati).
La richiamata disposizione contrattuale - invero non dissimile da quella di altri contratti collettivi, anche del settore privato - disciplina il potere datoriale di differire la fruizione delle ferie, limitandolo al solo caso in cui sussistano “indifferibili esigenze di servizio”, con l'ulteriore limitazione che il differimento dev'essere contenuto entro il semestre successivo all'anno di maturazione delle ferie.
Essa, dunque, si pone su un piano diverso da quello dell'effetto deterrente alla fruizione del riposo annuale che può essere determinato da un compenso non adeguato e non vale certamente ad escludere il potenziale verificarsi di tale effetto, né vale, quindi, ad assicurare l'effettivo esercizio del diritto del lavoratore di fruire delle ferie con cadenza annuale.
L'esaminato motivo di appello deve essere, quindi, respinto.
Infondato si ritiene anche il secondo motivo, con cui l'appellante deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'indennità di turno non dovrebbe essere inclusa nella retribuzione feriale, poiché essa non attiene allo status professionale dell'agente di polizia locale, ma compensa un disagio derivante da un'esigenza di organizzazione del lavoro indipendente dalla qualifica rivestita dal lavoratore turnista.
Al riguardo occorre premettere che la Corte di Giustizia, nell'interpretare l'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, ha affermato (cfr. in particolare sentenza 15 settembre 2011,
e altri, C-155/10) che, ai sensi di detta disposizione, la retribuzione delle ferie Per_3 annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Benché, infatti, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto dell'interessato di godere, nel corso del periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Ne deriva che, in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (ad esempio, le indennità per il tempo trascorso in volo per i piloti di linea), oppure di indennità correlate “allo status personale o professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
(…)
Tale voce, infatti, risponde ad entrambi i criteri individuati dalla Corte di Giustizia e precedentemente richiamati: per un verso, si tratta di un'indennità corrisposta in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività prestata dagli agenti di polizia locale (i quali assicurano un servizio pubblico essenziale che deve essere garantito con continuità e richiede, pertanto, l'organizzazione del lavoro su turni); per altro verso, essa compensa lo specifico disagio derivante dall'espletamento di detta attività lavorativa.
Non coglie nel segno, a parere del Collegio, l'argomento di parte appellante secondo cui l'indennità di turno non attiene intrinsecamente alle mansioni, bensì ad un elemento estrinseco, rappresentato dall'organizzazione del lavoro e dall'esigenza del di CP_1 garantire la copertura del servizio.
La componente organizzativa, infatti, non può ritenersi estrinseca alle mansioni, poiché essa concorre a plasmarle e a definirne in concreto i contenuti e le modalità di esecuzione.
Il fatto stesso che il affermi che l'articolazione del lavoro su turni risponde CP_1 all'esigenza di garantire la copertura del servizio riflette uno dei caratteri qualificanti delle mansioni degli agenti di polizia locale, sia in astratto, sia per come declinate in concreto nella specifica realtà organizzativa.
L'indennità di cui si controverte, in altri termini, si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni ed è volta a compensare un “incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (cfr. CGUE, sentenza AM e altri, cit., punto 24): essa va perciò inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore durante le sue ferie annuali, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure. Corte di appello di Milano
Sentenza n. 503/2023.
A medesime conclusioni si perviene anche con riferimento alle altre indennità rivendicate.
Sul punto si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. quanto chiarito dal
Tribunale di Milano nella sentenza n.2420 del 2025
3.2. Orbene, può certamente rientrare nel calcolo della retribuzione feriale l'indennità di turno.
Questa indennità, infatti, compensa prestazioni ordinarie e necessarie dei dipendenti inseriti “in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere … sulla base della programmazione adottata … equilibrata ed avvicendata” per assicurare il servizio ventiquattrore su ventiquattro.
Le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425/2019 e dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti di un'indennità riconosciuta quale corrispettivo per l'incomodo gravante su ogni turnista, obbligato a organizzare la propria vita secondo le rotazioni cui deve soggiacere.
3.3. Allo stesso modo, le richieste attoree colgono nel segno quanto alle indennità di disagio e alla (successiva) onnicomprensiva indennità condizioni di lavoro.
Ed invero, tali indennità sono valutabili come elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore, poiché vanno a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate correlate all'effettiva presenza in servizio.
Del resto, come ammesso dalla stessa parte convenuta, le condizioni particolarmente disagiate sono quelle strettamente connesse al servizio ordinario prestato dagli agenti di polizia municipale (“controllo e gestione viabilità e traffico, presidio del territorio, controllo delle attività economiche, attività di coesione sociale e altre attività particolari
(quali la tutela ambientale)”: cfr. pag. 22 memoria): sicché, le indennità in questione sono emolumenti propri inerenti al profilo professionale ed alle mansioni tipiche degli attori. Non potrebbe, invece, parlarsi di indennità aventi natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie: in primo luogo, perché chiaramente connesse alla prestazione resa continuativamente;
in secondo luogo, perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il lavoratore sostenga alcuna spesa.
3.4. Deve pure farsi rientrare nel novero delle voci variabili da riconoscere la retribuzione per servizio esterno.
Ed invero, detta indennità è riconosciuta proprio “Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza” (art. 100 CCNL).
La natura continuativa dell'attività richiesta per il riconoscimento dell'indennità ne esclude l'equiparazione a una spesa occasionale o accessoria, rendendola invece intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte.
Tanto può bastare per ricomprendere anche questo emolumento nella retribuzione ordinaria a titolo di ferie annuali retribuite. T Milano sentenza n. 2420 del 2025.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso merita accoglimento, parte ricorrente ha aderito ai conteggi del cosi come esposti nell'allegato documento 17 per cui deve CP_1 essere condannato alla corresponsione delle seguenti somme:
euro 2.330,43 Parte_1
euro 2.778,22 Parte_2
euro 2.387,03 Parte_11
euro 1.588,87 Parte_4
euro 2.199,57 Parte_5
euro 2.666,68 Parte_12
euro 2.590,00 Parte_13
euro 2.282,89 Parte_14
euro 2.929,09 Parte_15
euro 2.013,30 Parte_16
3.317,87 Parte_10
Oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo. Alle somme così riconosciute, infatti, vanno poi aggiunti i soli interessi, vigendo il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici (cfr. da ultimo Cass. n. 13624/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire per ogni giorno di ferie, per i periodi indicati in ricorso, una retribuzione che tenga conto anche dell'indennità di turno disagio/condizioni di lavoro e servizio esterno;
condanna il a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive Controparte_1 maturate a tale titolo e quindi:
euro 2.330,43 Parte_1
euro 2.778,22 Parte_2
euro 2.387,03 Parte_11
euro 1.588,87 Parte_4
euro 2.199,57 Parte_5
euro 2.666,68 Parte_12
euro 2.590,00 Parte_13
euro 2.282,89 Parte_14
euro 2.929,09 Parte_15
euro 2.013,30 Parte_16
3.317,87 Parte_10
Oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
condanna il a rifondere le spese del giudizio, ai ricorrenti che liquida Controparte_1 in € 12.000,00 per compensi professionali, € 162,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario e a che liquida in euro CP_2
2000,00 oltre accessori di legge.
Milano, 4.11.2025 SC AP
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 7867/2025
Il Giudice SC M.C. AP, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, Parte_1
Parte_2
Pt_3 [...]
Parte_4
Parte_5
[...] Pt_6
[...] [...]
Parte_7 Pt_8
[...] Pt_9
[...] [...]
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv.toTAMBASCO Parte_10
DOMENICO Ricorrenti
Contro ( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti MANDARANO ANTONELLO e SALA MARIA ROSA
( ) VIA ANDREANI, 10 20122 ; C.F._1 CP_1
resistente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GIULIO PECO CP_2
OGGETTO: retribuzione
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24 giugno 2025, i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti dipendenti del Comune di con qualifica di Agenti di Polizia Locale, CP_1 hanno chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire, durante i periodi di ferie e/o riposo, una retribuzione comprensiva di tutte le voci retributive ordinarie percepite in costanza di servizio, e, per l'effetto, la condanna del al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare hanno evidenziato che dal confronto tra le buste paga ed i fogli presenza, emerga che, per ogni turno di lavoro svolto, il non abbia riconosciuto agli agenti CP_1
l'indennità di turno indennità di turno, disagio/condizioni di lavoro e servizio esterno in occasione del godimento di ferie, ciò determinando per ogni agente una diminuzione della retribuzione percepita per quelle giornate.
Tale condotta, secondo i ricorrenti, si pone in contrasto con il principio di retribuzione ordinaria durante le ferie, sancito dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, nonché dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e comunitaria, che impone l'inclusione nella retribuzione feriale di ogni emolumento strettamente connesso alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore.
I ricorrenti hanno contestato inoltre la legittimità della clausola di cui all'art. 38 del CCNL
Funzioni Locali, nella parte in cui esclude dalla retribuzione feriale le indennità non erogate per dodici mensilità, chiedendone la declaratoria di nullità ex art. 1419 c.c., per contrasto con norme imperative e con la normativa comunitaria. Tutto ciò premesso ed esposto i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire durante i periodi di ferie e/o riposo la retribuzione nella misura corrispondente a quella ordinariamente corrisposta durante i periodi di servizio, comprese le voci retributive di cui in narrativa ed indicate nei conteggi analitici allegati e, per l'effetto, condannare il Comune di al pagamento CP_1 delle retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti, come analiticamente quantificati per ciascun ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare la nullità parziale ex art. 1419 c.c. dell'art. 38 del CCNL Funzioni Locali, con conseguente disapplicazione e/o sostituzione della clausola contrattuale con i parametri previsti dalla normativa comunitaria.”
Nel costituirsi in giudizio il ha preliminarmente eccepito la prescrizione CP_1 quinquennale dei crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 2948 c.c., con riferimento alle pretese retributive anteriori alle date di diffida indicate per ciascun ricorrente.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande attoree, sostenendo che la retribuzione ordinaria spettante durante il periodo di ferie coincide, nel pubblico impiego, con la retribuzione normale definita dalla contrattazione collettiva nazionale, ai sensi degli artt. 38 e 74 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, e non comprende le indennità accessorie rivendicate dai ricorrenti.
Ha evidenziato che le indennità di turno, disagio/condizioni di lavoro e servizio esterno:
• sono trattamenti accessori corrisposti esclusivamente per i periodi di effettiva prestazione lavorativa;
• non sono connaturate alle mansioni tipiche del profilo professionale di Agente di Polizia Locale;
• non sono corrisposte in dodici mensilità, ma variabili in base ai compiti svolti;
• non presentano continuità né incidenza significativa sulla retribuzione mensile
(inferiore al 5%);
• non sono cumulabili tra loro, come da contrattazione decentrata integrativa.
La convenuta ha inoltre sostenuto che l'eventuale accoglimento delle domande comporterebbe una violazione del principio di omnicomprensività della retribuzione, nonché una disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti alla medesima Area di inquadramento, in contrasto con l'art. 52 D. Lgs. n. 165/2001.
Ha contestato i conteggi prodotti da controparte, ritenendoli generici e erronei, e ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di interessi e rivalutazione monetaria cumulati, in quanto vietati per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici.
In via subordinata, ha chiesto che, nell'ipotesi di accoglimento delle domande, la corresponsione della retribuzione ordinaria sia limitata alle sole quattro settimane di ferie annuali minime previste dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE..
La causa vertente su questioni di puro diritto, è stata discussa all'udienza odierna senza necessità di approfondimenti istruttori.
Il procuratore delle parti ricorrenti ha dichiarato di aderire ai conteggi depositati sub documento 17 dal CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre richiamare quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 13425 del 2019 (poi seguita da Cass., sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401) che ha chiarito come in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2003 /88/ CE, Come interpretata dalla Corte di Giustizia sussiste una nozione europea di retribuzione, che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. In particolare la Corte ha osservato che “per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie Persona_1 annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
e altri, punto 58 nonché )… Persona_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia
15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri ( punto 21) dove si afferma che la Per_3 retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
(…)
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come « sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_3 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza AM e altri cit., PROC. nr . 20450/2014 punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza AM e altri cit.,punto 28)”.
La Suprema Corte ha poi ribadito: “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)”
Pertanto la normativa interna, laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a
«ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione, deve essere interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione ed è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., Per_3
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
Secondo la Corte di Giustizia il concetto di “retribuzione” comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La “nozione europea di retribuzione”, pertanto garantisce al lavoratore la “retribuzione ordinaria”, rendendola “coincidente” durante il periodo di ferie e non semplicemente
“paragonabile”.
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse. (CdA sent n.1102/2022) CP_1
Va inoltre considerato che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione
– bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Alla luce dei principi sopra enunciati è possibile affrontare le questioni oggetto della presente vertenza.
I ricorrenti assumono che l'indennità di turno loro erogata debba essere considerata parte integrante ed indefettibile della loro retribuzione ordinaria, in quanto intrinsecamente legata all'attività quotidiana espletata e certamente configurabile come elemento non accidentale e sporadico della retribuzione.
Tale affermazione coglie nel segno ed è stata confermata dai precedenti di merito allegati al ricorso le cui motivazioni si condividono e si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp att.
c.p.c.
“..alla luce della giurisprudenza europea e della conforme giurisprudenza, l'indennità di turno in questione assurge ad elemento integrante ed indefettibile della retribuzione ordinaria dei lavoratori, risultando intrinsecamente legata all'attività quotidiana espletata dall'agente di polizia locale e costantemente corrisposta a tutti i ricorrenti. Lo svolgimento di turni da parte di quest'ultimi non si concretizza infatti in un'attività accidentale o sporadica, che in quanto tale sarebbe suscettibile di essere esclusa in caso di ferie, bensì in una caratteristica dell'ordinaria organizzazione della mansione lavorativa.
La pertinenza di quest'ultimo rilievo è, d'altronde, palese e documentale posto che un rapido esame delle buste paga versate in atti, in particolare delle voci indennitarie ivi contemplate, consente di apprezzare agevolmente la regolarità, oltre che il rilevante peso economico, dell'indennità di turno nella retribuzione mensile complessivamente percepita dagli agenti. Tribunale di Lecco sentenza n. 160/2022.
Tale pronuncia è stata poi confermata anche dalla Corte di Appello di che in ordine CP_1 ai rilievi del ha osservato CP_1
“In ordine al primo motivo non coglie nel segno, ad avviso del Collegio, l'argomento secondo cui nel rapporto di pubblico impiego non sarebbe neppure astrattamente configurabile un potenziale effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie annuali, in ragione dei principi e degli strumenti di tutela – approntati dalla contrattazione collettiva - che, in tale settore, presidiano il diritto alle ferie dei dipendenti. I principi richiamati da parte appellante - di irrinunciabilità del diritto alle ferie e di divieto di monetizzazione – sono comuni anche al rapporto di lavoro privato e sono sanciti dall'art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003
n. 66, di recepimento della Direttiva 2003/88/CE. Gli strumenti della contrattazione collettiva, indicati come idonei ad assicurare nel pubblico impiego l'attuazione dei suddetti principi, si riducono alla previsione di un termine massimo di fruizione delle ferie, in forza dell'art. 18 CCNL Funzioni Locali, secondo cui “in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza” (cfr. CCNL allegato sub doc. 5 fascicolo appellati).
La richiamata disposizione contrattuale - invero non dissimile da quella di altri contratti collettivi, anche del settore privato - disciplina il potere datoriale di differire la fruizione delle ferie, limitandolo al solo caso in cui sussistano “indifferibili esigenze di servizio”, con l'ulteriore limitazione che il differimento dev'essere contenuto entro il semestre successivo all'anno di maturazione delle ferie.
Essa, dunque, si pone su un piano diverso da quello dell'effetto deterrente alla fruizione del riposo annuale che può essere determinato da un compenso non adeguato e non vale certamente ad escludere il potenziale verificarsi di tale effetto, né vale, quindi, ad assicurare l'effettivo esercizio del diritto del lavoratore di fruire delle ferie con cadenza annuale.
L'esaminato motivo di appello deve essere, quindi, respinto.
Infondato si ritiene anche il secondo motivo, con cui l'appellante deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'indennità di turno non dovrebbe essere inclusa nella retribuzione feriale, poiché essa non attiene allo status professionale dell'agente di polizia locale, ma compensa un disagio derivante da un'esigenza di organizzazione del lavoro indipendente dalla qualifica rivestita dal lavoratore turnista.
Al riguardo occorre premettere che la Corte di Giustizia, nell'interpretare l'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, ha affermato (cfr. in particolare sentenza 15 settembre 2011,
e altri, C-155/10) che, ai sensi di detta disposizione, la retribuzione delle ferie Per_3 annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Benché, infatti, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto dell'interessato di godere, nel corso del periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Ne deriva che, in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (ad esempio, le indennità per il tempo trascorso in volo per i piloti di linea), oppure di indennità correlate “allo status personale o professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
(…)
Tale voce, infatti, risponde ad entrambi i criteri individuati dalla Corte di Giustizia e precedentemente richiamati: per un verso, si tratta di un'indennità corrisposta in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività prestata dagli agenti di polizia locale (i quali assicurano un servizio pubblico essenziale che deve essere garantito con continuità e richiede, pertanto, l'organizzazione del lavoro su turni); per altro verso, essa compensa lo specifico disagio derivante dall'espletamento di detta attività lavorativa.
Non coglie nel segno, a parere del Collegio, l'argomento di parte appellante secondo cui l'indennità di turno non attiene intrinsecamente alle mansioni, bensì ad un elemento estrinseco, rappresentato dall'organizzazione del lavoro e dall'esigenza del di CP_1 garantire la copertura del servizio.
La componente organizzativa, infatti, non può ritenersi estrinseca alle mansioni, poiché essa concorre a plasmarle e a definirne in concreto i contenuti e le modalità di esecuzione.
Il fatto stesso che il affermi che l'articolazione del lavoro su turni risponde CP_1 all'esigenza di garantire la copertura del servizio riflette uno dei caratteri qualificanti delle mansioni degli agenti di polizia locale, sia in astratto, sia per come declinate in concreto nella specifica realtà organizzativa.
L'indennità di cui si controverte, in altri termini, si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni ed è volta a compensare un “incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (cfr. CGUE, sentenza AM e altri, cit., punto 24): essa va perciò inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore durante le sue ferie annuali, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure. Corte di appello di Milano
Sentenza n. 503/2023.
A medesime conclusioni si perviene anche con riferimento alle altre indennità rivendicate.
Sul punto si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. quanto chiarito dal
Tribunale di Milano nella sentenza n.2420 del 2025
3.2. Orbene, può certamente rientrare nel calcolo della retribuzione feriale l'indennità di turno.
Questa indennità, infatti, compensa prestazioni ordinarie e necessarie dei dipendenti inseriti “in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere … sulla base della programmazione adottata … equilibrata ed avvicendata” per assicurare il servizio ventiquattrore su ventiquattro.
Le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425/2019 e dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti di un'indennità riconosciuta quale corrispettivo per l'incomodo gravante su ogni turnista, obbligato a organizzare la propria vita secondo le rotazioni cui deve soggiacere.
3.3. Allo stesso modo, le richieste attoree colgono nel segno quanto alle indennità di disagio e alla (successiva) onnicomprensiva indennità condizioni di lavoro.
Ed invero, tali indennità sono valutabili come elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore, poiché vanno a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate correlate all'effettiva presenza in servizio.
Del resto, come ammesso dalla stessa parte convenuta, le condizioni particolarmente disagiate sono quelle strettamente connesse al servizio ordinario prestato dagli agenti di polizia municipale (“controllo e gestione viabilità e traffico, presidio del territorio, controllo delle attività economiche, attività di coesione sociale e altre attività particolari
(quali la tutela ambientale)”: cfr. pag. 22 memoria): sicché, le indennità in questione sono emolumenti propri inerenti al profilo professionale ed alle mansioni tipiche degli attori. Non potrebbe, invece, parlarsi di indennità aventi natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie: in primo luogo, perché chiaramente connesse alla prestazione resa continuativamente;
in secondo luogo, perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il lavoratore sostenga alcuna spesa.
3.4. Deve pure farsi rientrare nel novero delle voci variabili da riconoscere la retribuzione per servizio esterno.
Ed invero, detta indennità è riconosciuta proprio “Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza” (art. 100 CCNL).
La natura continuativa dell'attività richiesta per il riconoscimento dell'indennità ne esclude l'equiparazione a una spesa occasionale o accessoria, rendendola invece intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte.
Tanto può bastare per ricomprendere anche questo emolumento nella retribuzione ordinaria a titolo di ferie annuali retribuite. T Milano sentenza n. 2420 del 2025.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso merita accoglimento, parte ricorrente ha aderito ai conteggi del cosi come esposti nell'allegato documento 17 per cui deve CP_1 essere condannato alla corresponsione delle seguenti somme:
euro 2.330,43 Parte_1
euro 2.778,22 Parte_2
euro 2.387,03 Parte_11
euro 1.588,87 Parte_4
euro 2.199,57 Parte_5
euro 2.666,68 Parte_12
euro 2.590,00 Parte_13
euro 2.282,89 Parte_14
euro 2.929,09 Parte_15
euro 2.013,30 Parte_16
3.317,87 Parte_10
Oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo. Alle somme così riconosciute, infatti, vanno poi aggiunti i soli interessi, vigendo il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici (cfr. da ultimo Cass. n. 13624/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire per ogni giorno di ferie, per i periodi indicati in ricorso, una retribuzione che tenga conto anche dell'indennità di turno disagio/condizioni di lavoro e servizio esterno;
condanna il a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive Controparte_1 maturate a tale titolo e quindi:
euro 2.330,43 Parte_1
euro 2.778,22 Parte_2
euro 2.387,03 Parte_11
euro 1.588,87 Parte_4
euro 2.199,57 Parte_5
euro 2.666,68 Parte_12
euro 2.590,00 Parte_13
euro 2.282,89 Parte_14
euro 2.929,09 Parte_15
euro 2.013,30 Parte_16
3.317,87 Parte_10
Oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
condanna il a rifondere le spese del giudizio, ai ricorrenti che liquida Controparte_1 in € 12.000,00 per compensi professionali, € 162,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario e a che liquida in euro CP_2
2000,00 oltre accessori di legge.
Milano, 4.11.2025 SC AP