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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n.470/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo_monetizzazione ferie non godute”,
tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Fanelli Giuseppe Pt_1
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Cipriani Andrea Controparte_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 1.12 2020 l' in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 30 giugno 2020 con cui il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro aveva rigettato l' opposizione al decreto ingiuntivo n. 822, emesso l'8.10.2019 in suo danno e in favore di per l'importo di euro Controparte_1
1.032,05 oltre accessori a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, chiedendone la revoca;
aveva condannato l' alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite. Pt_1
Si è costituito in questa sede di appello . Controparte_1
La causa, all'udienza del 25 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Va premesso che, nel giudizio di primo grado, con unico motivo di opposizione, l'opponente deduce che il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute è precluso, nel caso di specie, dall'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, così proseguendo: “L'art. 5 co. 8, primo periodo, d.l.
6.7.2012 n. 95 conv. in l.
7.8.2012 n. 135 dispone, invero, che “le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1 co. 2 l. 31.12.2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. Ebbene l'opponente, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, oltre a non essere ovviamente un'autorità indipendente, neppure è ricompresa tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione negli anni 2018 e 2019 (nei quali ha avuto
2019 (nei quali ha avuto esecuzione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato inter partes, così come si rileva dai rispettivi elenchi annuali ISTAT prodotti in giudizio dalla parte opposta”
---§§ooo§§---
1.Con motivo di appello, l' contesta la parte in cui il G.L. ha statuito che, come sopra Pt_1 detto, “l'opponente, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, oltre a non essere ovviamente un'autorità indipendente, neppure è ricompresa tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione negli anni 2018 e 2019 (nei quali ha avuto 2019 (nei quali ha avuto esecuzione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato inter partes, così come si rileva dai rispettivi elenchi annuali ISTAT prodotti in giudizio dalla parte opposta”.
La contestazione/motivo di appello è infondata.
Sostiene l'appellante che essa in quanto società in house del Comune di Taranto, sia Pt_1 un'articolazione interna di detta P.A., ente pacificamente rientrante nell'elenco ISTAT.In sostanza, l'appellante sostiene che la società in house è assimilabile all'ente pubblico. Così non è.
Sul punto di recente la Corte di Cassazione ha affermato che il rapporto dei dipendenti della società di diritto privato partecipata dall'ente pubblico non è assimilabile al rapporto degli stessi dipendenti dell'ente pubblico. Infatti tale società datrice di lavoro, sia nell'ipotesi di società a totale partecipazione o a controllo pubblico, è soggetto di diritto privato, con la conseguenza che il rapporto medesimo non può essere qualificato di impiego pubblico ed esula dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165/2001; “quanto alla disciplina valgono, di conseguenza, i medesimi principi affermati da Cass. n. 35421/2022 in tema di società a controllo pubblico, in relazione alla quale, sviluppando l'orientamento più generale da tempo consolidatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n.
7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016), si è detto che «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.»; ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631/2023 è pervenuta quanto all'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. ai rapporti di lavoro con enti pubblici economici nell'ipotesi in cui per l'instaurazione degli stessi la normativa imponga il previo superamento di una procedura concorsuale, ed anche in quel caso si è rimarcato che, atteso il carattere non novativo della promozione in corso di rapporto, non si può pretendere di desumere dalla regola concorsuale o selettiva fissata per l'assunzione anche la nullità (virtuale) dell'assegnazione a mansioni superiori, che sola, in difetto di applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, potrebbe giustificare la sottrazione alla disciplina generale dettata dalla disposizione.”
Il principio enunciato, più volte, dalla Suprema Corte, comporta correttamente la conseguente applicazione, fattane dal Giudice di primo grado.
E cioè: L'opponente deduce che il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute è precluso, Pt_1 nel caso di specie, dall'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012. L'art. 5 co. 8, primo periodo, d.l.
6.7.2012 n. 95 conv. in l.
7.8.2012 n. 135 dispone, invero, che “le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1 co. 2 l. 31.12.2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.
Ma, fermi i principi sopra indicati che costituiscono ormai giurisprudenza costante in materia, correttamente – e pienamente condiviso da questa Corte - il Giudice di prime cure afferma che norma non può trovare applicazione nel caso di specie, che resta invece soggetto alla generale disciplina delle ferie dettata dall'art. 2109 c.c. e dall'art. 10 d.l.vo 8.4.2003 n. 66 – e di cui non si contesta la violazione in concreto – anche in forza del richiamo al regime privatistico operato dall'art. 19 co. 1 d.l.vo 19.8.2016 n. 175 in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico, quale l'opponente”.
Per tutti tali motivi l'appello va rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante Pt_1
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p.t.,, al pagamento delle Pt_1 spese di questo grado di giudizio, che liquida in euro 1.200,00, con distrazione in favore dell'avv. Cipriani Andrea, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 25 giugno 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo_monetizzazione ferie non godute”,
tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Fanelli Giuseppe Pt_1
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Cipriani Andrea Controparte_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 1.12 2020 l' in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 30 giugno 2020 con cui il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro aveva rigettato l' opposizione al decreto ingiuntivo n. 822, emesso l'8.10.2019 in suo danno e in favore di per l'importo di euro Controparte_1
1.032,05 oltre accessori a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, chiedendone la revoca;
aveva condannato l' alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite. Pt_1
Si è costituito in questa sede di appello . Controparte_1
La causa, all'udienza del 25 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Va premesso che, nel giudizio di primo grado, con unico motivo di opposizione, l'opponente deduce che il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute è precluso, nel caso di specie, dall'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, così proseguendo: “L'art. 5 co. 8, primo periodo, d.l.
6.7.2012 n. 95 conv. in l.
7.8.2012 n. 135 dispone, invero, che “le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1 co. 2 l. 31.12.2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. Ebbene l'opponente, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, oltre a non essere ovviamente un'autorità indipendente, neppure è ricompresa tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione negli anni 2018 e 2019 (nei quali ha avuto
2019 (nei quali ha avuto esecuzione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato inter partes, così come si rileva dai rispettivi elenchi annuali ISTAT prodotti in giudizio dalla parte opposta”
---§§ooo§§---
1.Con motivo di appello, l' contesta la parte in cui il G.L. ha statuito che, come sopra Pt_1 detto, “l'opponente, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, oltre a non essere ovviamente un'autorità indipendente, neppure è ricompresa tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione negli anni 2018 e 2019 (nei quali ha avuto 2019 (nei quali ha avuto esecuzione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato inter partes, così come si rileva dai rispettivi elenchi annuali ISTAT prodotti in giudizio dalla parte opposta”.
La contestazione/motivo di appello è infondata.
Sostiene l'appellante che essa in quanto società in house del Comune di Taranto, sia Pt_1 un'articolazione interna di detta P.A., ente pacificamente rientrante nell'elenco ISTAT.In sostanza, l'appellante sostiene che la società in house è assimilabile all'ente pubblico. Così non è.
Sul punto di recente la Corte di Cassazione ha affermato che il rapporto dei dipendenti della società di diritto privato partecipata dall'ente pubblico non è assimilabile al rapporto degli stessi dipendenti dell'ente pubblico. Infatti tale società datrice di lavoro, sia nell'ipotesi di società a totale partecipazione o a controllo pubblico, è soggetto di diritto privato, con la conseguenza che il rapporto medesimo non può essere qualificato di impiego pubblico ed esula dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165/2001; “quanto alla disciplina valgono, di conseguenza, i medesimi principi affermati da Cass. n. 35421/2022 in tema di società a controllo pubblico, in relazione alla quale, sviluppando l'orientamento più generale da tempo consolidatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n.
7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016), si è detto che «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.»; ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631/2023 è pervenuta quanto all'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. ai rapporti di lavoro con enti pubblici economici nell'ipotesi in cui per l'instaurazione degli stessi la normativa imponga il previo superamento di una procedura concorsuale, ed anche in quel caso si è rimarcato che, atteso il carattere non novativo della promozione in corso di rapporto, non si può pretendere di desumere dalla regola concorsuale o selettiva fissata per l'assunzione anche la nullità (virtuale) dell'assegnazione a mansioni superiori, che sola, in difetto di applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, potrebbe giustificare la sottrazione alla disciplina generale dettata dalla disposizione.”
Il principio enunciato, più volte, dalla Suprema Corte, comporta correttamente la conseguente applicazione, fattane dal Giudice di primo grado.
E cioè: L'opponente deduce che il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute è precluso, Pt_1 nel caso di specie, dall'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012. L'art. 5 co. 8, primo periodo, d.l.
6.7.2012 n. 95 conv. in l.
7.8.2012 n. 135 dispone, invero, che “le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1 co. 2 l. 31.12.2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.
Ma, fermi i principi sopra indicati che costituiscono ormai giurisprudenza costante in materia, correttamente – e pienamente condiviso da questa Corte - il Giudice di prime cure afferma che norma non può trovare applicazione nel caso di specie, che resta invece soggetto alla generale disciplina delle ferie dettata dall'art. 2109 c.c. e dall'art. 10 d.l.vo 8.4.2003 n. 66 – e di cui non si contesta la violazione in concreto – anche in forza del richiamo al regime privatistico operato dall'art. 19 co. 1 d.l.vo 19.8.2016 n. 175 in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico, quale l'opponente”.
Per tutti tali motivi l'appello va rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante Pt_1
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p.t.,, al pagamento delle Pt_1 spese di questo grado di giudizio, che liquida in euro 1.200,00, con distrazione in favore dell'avv. Cipriani Andrea, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 25 giugno 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella