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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/07/2025, n. 27434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27434 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DE SC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/03/2025 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato Gabriele Celesti, anche in sostituzione dell'Avvocato Matteo Anzalone, nell'interesse di SC DE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha confermato, in sede di riesame, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 14 marzo 2025 (pronunciata in rinnovazione, ex art. 27 cod. proc. pen., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice per le indagini preliminari Penale Sent. Sez. 6 Num. 27434 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 24/06/2025 presso il Tribunale di Ragusa), con la quale è stata applicata a SC DE la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe di un'associazione dedita al narcotraffico con il ruolo di coordinatore della piazza di spaccio di OR (capo 1), e agli artt. 73, commi 4 e 6, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di stupefacente pari a 64,85 kg di hashish e 1,1 kg di marijuana (capo 46). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso SC DE, tramite il proprio difensore, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, quanto alla gravità indiziaria, dovendosi escludere il delitto associativo e configurare un concorso continuato nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle tre ipotesi di spaccio, fondate soltanto su conversazioni con LA per il breve periodo di tre mesi, in assenza sia della consapevolezza del ricorrente di aderire ad un'organizzazione criminosa organizzata, sia della volontà di farlo. Peraltro, il ruolo di OD era del tutto fungibile e sovrapponibile a quello di LO CI per il quale è stata esclusa la condotta partecipativa. Anche il collaboratore di giustizia OM ha riferito non solo che la piazza di spaccio organizzata dall'associazione criminale in Sicilia fosse a AT e non a OR, come ipotizzato dall'accusa, ma ha anche dichiarato di non conoscere né OD, né CI e comunque le sue affermazioni sono state travisate dal provvedimento impugnato atteso che OM aveva solo dichiarato di averli visti una volta e non anche che fossero due siciliani che frequentavano Milano per approvvigionarsi di droga da LA. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in ordine alla gravità indiziaria, per la ritenuta condotta apicale del ricorrente alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e, soprattutto, per la fungibilità del suo ruolo, accertato in un breve periodo di tempo, con assenza di autonomia nell'ambito del sodalizio attesa la sua condizione subalterna. 2.3. Con il terzo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il pericolo di fuga e di reiterazione del reato è stato desunto esclusivamente dalla gravità del titolo di reato in assenza di dati concreti, in base alla sola presunzione assoluta di adeguatezza e senza valutazione delle allegazioni difensive Con riferimento all'assenza di adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sono state utilizzate solo 2 clausole di stile nonostante il ricorrente abbia un'adeguata abitazione e mezzi leciti di sostentamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità. 2. I primi due motivi di ricorso, relativi alla gravità indiziaria, possono essere esaminati congiuntamente perché sovrappongono le medesime censure. 2.1. Costituisce principio pacifico in tema di misure cautelari personali che non sono consentite censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). 2.2. Il provvedimento impugnato, per delineare il ruolo del ricorrente, ha doverosamente e correttamente illustrato la complessa attività di indagine che ha condotto all'accertamento dell'esistenza di una strutturata associazione, dedita al narcotraffico dalla Spagna di hashish, marijuana e cocaina, suddivisa in due articolazioni, l'una operante in Lombardia, con a capo Malugani, e l'altra operante anche in Sicilia, con a capo LA. Il Tribunale, con un corretto iter logico-giuridico, aderente alle risultanze investigative costituite soprattutto da servizi di osservazione, video-riprese, sequestri di droga, arresti, intercettazioni e, infine, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LA AG OM ha accertato il ruolo di organizzatore del ricorrente, tale da escludere una mera condotta concorsuale in singoli reati-fine. Con riferimento a SC DE, il Tribunale ha richiamato numerosissime captazioni dalle quali emerge la continuativa collaborazione con LA per provvedere al trasporto di rilevanti quantitativi di stupefacente dalla Lombardia alla Sicilia (pagg. 6-8), dove coordinava la piazza di spaccio di OR, provincia di Ragusa, nella quale confluivano consistenti quantitativi di stupefacente, come attestato anche dal reato-fine (capo 46) del trasporto di 64,85 kg lordi di hashish e 1,1 kg lordo di marijuana, sotto la supervisione sua e di LA, il cui corriere CI era stato arrestato a Villa San Giovanni. Altro ruolo fiduciario ricoperto dal ricorrente era quello di inviare il denaro, ricavato dalla piazza di spaccio siciliana, in Lombardia come si evince in termini 3 inequivoci dall'intercettazione del 2 settembre 2023, in cui LA esprime una forte rabbia nei confronti di DE, a causa dell'ammanco di 15.000 euro, come già avvenuto in passato («è un anno che me lo stai dicendo» pag. 11), imponendogli la restituzione di tutta la droga restante e dei diversi mezzi con i quali avvenivano i trasporti (pagg. 7-8). I dialoghi comprovano l'abitualità delle forniture e i rilevanti guadagni della piazza di spaccio, ma anche lo stabile affidamento di LA ad OD per trasporto e smistamento di droga da nord a sud;
per la gestione e il monitoraggio degli autisti e di corrieri come CI e Di Modica;
per l'invio mensile del denaro al capo;
per la conoscenza dei luoghi di occultamento della droga a Milano - dove era stato visto in un'occasione dal collaboratore di giustizia OM -, indice dell'esistenza e della consapevolezza del sodalizio oltre che del rapporto fiduciario del capo con il ricorrente. Alla luce di questi univoci elementi, è inidonea a mettere in discussione la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato, la lettura generica e minimizzante proposta dal ricorso secondo cui DE fosse un mero esecutore di ordini altrui, privo di autonomia ed inconsapevole dell'esistenza di una strutturata associazione dedita al traffico di stupefacenti, oppure che la città siciliana destinataria dello stupefacente fosse AT e non OR o che OM avesse visto solo una volta DE. Tutti gli elementi valorizzati dal provvedimento impugnato, infatti, da un lato dimostrano come il ricorrente non avesse affatto una posizione identica a quella del corriere CI (pag. 12), visto che era lui a disporne o controllarlo proprio per operare i trasporti di droga dalla Lombardia alla Sicilia, ma svolgesse il ruolo di principale collaboratore del capo, LA, ovviamente sotto le sue direttive, ma con un ambito necessario di autonomia in ragione del tipo di attività svolte (organizzazione delle trasferte a e da Milano per il trasporto della droga e il conferimento dei guadagni;
gestione dei mezzi e degli autisti;
smercio dello stupefacente). Alla luce di detti elementi di fatto, il Tribunale ha ritenuto correttamente configurata la posizione organizzativa del ricorrente all'interno dell'associazione in forza della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale detta qualifica spetta anche colui che, pur non coordinando l'attività di altri associati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al "capo" del gruppo, sia le cessioni di droga alle quali quest'ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti relativi a forniture rilevanti per l'operatività del sodalizio (tra le tante, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272). 4 Così deciso il 24 giugno 2025 Il Presid La Consigliera estensora 4. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è generico e reiterativo in quanto si limita a contestare gli argomenti logicamente affrontati e risolti dal provvedimento impugnato che alle pagg. 12 e 13 ha spiegato nel dettaglio l'attualità del pericolo di recidiva valorizzando non solo il suo ruolo attivo nell'ambito del narcotraffico sino alla fine del 2023, ma anche il fermo di DE, risalente a pochi giorni prima del provvedimento impugnato, avvenuto mentre tentava di disfarsi di un borsello con una consistente quantità di cocaina, denaro contante e un bilancino di precisione;
oltre che l'assenza di un lavoro stabile e di una famiglia da mantenere. Sulla base di tale giudizio il provvedimento ha, inoltre, correttamente applicato al caso di specie la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), in assenza di altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato Gabriele Celesti, anche in sostituzione dell'Avvocato Matteo Anzalone, nell'interesse di SC DE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha confermato, in sede di riesame, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 14 marzo 2025 (pronunciata in rinnovazione, ex art. 27 cod. proc. pen., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice per le indagini preliminari Penale Sent. Sez. 6 Num. 27434 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 24/06/2025 presso il Tribunale di Ragusa), con la quale è stata applicata a SC DE la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe di un'associazione dedita al narcotraffico con il ruolo di coordinatore della piazza di spaccio di OR (capo 1), e agli artt. 73, commi 4 e 6, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di stupefacente pari a 64,85 kg di hashish e 1,1 kg di marijuana (capo 46). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso SC DE, tramite il proprio difensore, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, quanto alla gravità indiziaria, dovendosi escludere il delitto associativo e configurare un concorso continuato nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle tre ipotesi di spaccio, fondate soltanto su conversazioni con LA per il breve periodo di tre mesi, in assenza sia della consapevolezza del ricorrente di aderire ad un'organizzazione criminosa organizzata, sia della volontà di farlo. Peraltro, il ruolo di OD era del tutto fungibile e sovrapponibile a quello di LO CI per il quale è stata esclusa la condotta partecipativa. Anche il collaboratore di giustizia OM ha riferito non solo che la piazza di spaccio organizzata dall'associazione criminale in Sicilia fosse a AT e non a OR, come ipotizzato dall'accusa, ma ha anche dichiarato di non conoscere né OD, né CI e comunque le sue affermazioni sono state travisate dal provvedimento impugnato atteso che OM aveva solo dichiarato di averli visti una volta e non anche che fossero due siciliani che frequentavano Milano per approvvigionarsi di droga da LA. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in ordine alla gravità indiziaria, per la ritenuta condotta apicale del ricorrente alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e, soprattutto, per la fungibilità del suo ruolo, accertato in un breve periodo di tempo, con assenza di autonomia nell'ambito del sodalizio attesa la sua condizione subalterna. 2.3. Con il terzo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il pericolo di fuga e di reiterazione del reato è stato desunto esclusivamente dalla gravità del titolo di reato in assenza di dati concreti, in base alla sola presunzione assoluta di adeguatezza e senza valutazione delle allegazioni difensive Con riferimento all'assenza di adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sono state utilizzate solo 2 clausole di stile nonostante il ricorrente abbia un'adeguata abitazione e mezzi leciti di sostentamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità. 2. I primi due motivi di ricorso, relativi alla gravità indiziaria, possono essere esaminati congiuntamente perché sovrappongono le medesime censure. 2.1. Costituisce principio pacifico in tema di misure cautelari personali che non sono consentite censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). 2.2. Il provvedimento impugnato, per delineare il ruolo del ricorrente, ha doverosamente e correttamente illustrato la complessa attività di indagine che ha condotto all'accertamento dell'esistenza di una strutturata associazione, dedita al narcotraffico dalla Spagna di hashish, marijuana e cocaina, suddivisa in due articolazioni, l'una operante in Lombardia, con a capo Malugani, e l'altra operante anche in Sicilia, con a capo LA. Il Tribunale, con un corretto iter logico-giuridico, aderente alle risultanze investigative costituite soprattutto da servizi di osservazione, video-riprese, sequestri di droga, arresti, intercettazioni e, infine, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LA AG OM ha accertato il ruolo di organizzatore del ricorrente, tale da escludere una mera condotta concorsuale in singoli reati-fine. Con riferimento a SC DE, il Tribunale ha richiamato numerosissime captazioni dalle quali emerge la continuativa collaborazione con LA per provvedere al trasporto di rilevanti quantitativi di stupefacente dalla Lombardia alla Sicilia (pagg. 6-8), dove coordinava la piazza di spaccio di OR, provincia di Ragusa, nella quale confluivano consistenti quantitativi di stupefacente, come attestato anche dal reato-fine (capo 46) del trasporto di 64,85 kg lordi di hashish e 1,1 kg lordo di marijuana, sotto la supervisione sua e di LA, il cui corriere CI era stato arrestato a Villa San Giovanni. Altro ruolo fiduciario ricoperto dal ricorrente era quello di inviare il denaro, ricavato dalla piazza di spaccio siciliana, in Lombardia come si evince in termini 3 inequivoci dall'intercettazione del 2 settembre 2023, in cui LA esprime una forte rabbia nei confronti di DE, a causa dell'ammanco di 15.000 euro, come già avvenuto in passato («è un anno che me lo stai dicendo» pag. 11), imponendogli la restituzione di tutta la droga restante e dei diversi mezzi con i quali avvenivano i trasporti (pagg. 7-8). I dialoghi comprovano l'abitualità delle forniture e i rilevanti guadagni della piazza di spaccio, ma anche lo stabile affidamento di LA ad OD per trasporto e smistamento di droga da nord a sud;
per la gestione e il monitoraggio degli autisti e di corrieri come CI e Di Modica;
per l'invio mensile del denaro al capo;
per la conoscenza dei luoghi di occultamento della droga a Milano - dove era stato visto in un'occasione dal collaboratore di giustizia OM -, indice dell'esistenza e della consapevolezza del sodalizio oltre che del rapporto fiduciario del capo con il ricorrente. Alla luce di questi univoci elementi, è inidonea a mettere in discussione la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato, la lettura generica e minimizzante proposta dal ricorso secondo cui DE fosse un mero esecutore di ordini altrui, privo di autonomia ed inconsapevole dell'esistenza di una strutturata associazione dedita al traffico di stupefacenti, oppure che la città siciliana destinataria dello stupefacente fosse AT e non OR o che OM avesse visto solo una volta DE. Tutti gli elementi valorizzati dal provvedimento impugnato, infatti, da un lato dimostrano come il ricorrente non avesse affatto una posizione identica a quella del corriere CI (pag. 12), visto che era lui a disporne o controllarlo proprio per operare i trasporti di droga dalla Lombardia alla Sicilia, ma svolgesse il ruolo di principale collaboratore del capo, LA, ovviamente sotto le sue direttive, ma con un ambito necessario di autonomia in ragione del tipo di attività svolte (organizzazione delle trasferte a e da Milano per il trasporto della droga e il conferimento dei guadagni;
gestione dei mezzi e degli autisti;
smercio dello stupefacente). Alla luce di detti elementi di fatto, il Tribunale ha ritenuto correttamente configurata la posizione organizzativa del ricorrente all'interno dell'associazione in forza della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale detta qualifica spetta anche colui che, pur non coordinando l'attività di altri associati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al "capo" del gruppo, sia le cessioni di droga alle quali quest'ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti relativi a forniture rilevanti per l'operatività del sodalizio (tra le tante, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272). 4 Così deciso il 24 giugno 2025 Il Presid La Consigliera estensora 4. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è generico e reiterativo in quanto si limita a contestare gli argomenti logicamente affrontati e risolti dal provvedimento impugnato che alle pagg. 12 e 13 ha spiegato nel dettaglio l'attualità del pericolo di recidiva valorizzando non solo il suo ruolo attivo nell'ambito del narcotraffico sino alla fine del 2023, ma anche il fermo di DE, risalente a pochi giorni prima del provvedimento impugnato, avvenuto mentre tentava di disfarsi di un borsello con una consistente quantità di cocaina, denaro contante e un bilancino di precisione;
oltre che l'assenza di un lavoro stabile e di una famiglia da mantenere. Sulla base di tale giudizio il provvedimento ha, inoltre, correttamente applicato al caso di specie la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), in assenza di altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.