Decreto cautelare 18 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
Decreto cautelare 18 agosto 2025
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Ordinanza collegiale 15 ottobre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Emilia Sgro', rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Esaminatrice, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituiti in giudizio;
RM Pa Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AT AR, ON CI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell’avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - n. 19 unità nel profilo di “Auditor” (Codice 01) del 04.12.2024 – ore 09,30 pubblicato sul sito di RM Pa in data 05.12.2024;
2) dell’esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell’area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it ;
3) della prova scritta stessa, nelle parti di interesse;
4) dei verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito di cui in narrativa (n. 14);
5) dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente;
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento;
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito n. 14 e ad essere conseguentemente ammessa al successivo step procedurale;
con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al riesame del punteggio della prova scritta di parte ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
1) della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - n. 19 unità nel profilo di “Auditor” (Codice 01), per come pubblicata il 04.08.2025 sul Portale InPa, nonché del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse;
2) della graduatoria dei soli idonei e del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse, sebbene non pubblica;
3) dell’avviso pubblicato il 04.08.2025 sul Portale Inpa recante “aggiornamento del 04.08.2025: Profilo Auditor – Codice 01 – pubblicata, nella sezione allegati, la graduatoria finale di merito validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 24.07.2025. Inoltre, ciascun candidato potrà visualizzare, accedendo all’Area riservata del Portale inPA, il punteggio totale e la relativa posizione in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 1 del bando di concorso”, per la parte di interesse;
4) della schermata visualizzabile nell’Area riservata del Portale inPA,
5) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione della graduatoria stessa; b) i verbali inerenti la rivalutazione del punteggio della ricorrente, ove esistenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RM Pa Commissione Interministeriale Ripam e della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. DE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la parte ricorrente contesta l'esito della propria prova scritta relativa al concorso per 19 Auditor presso la Regione Calabria, svoltasi in data 4 dicembre 2024.
La prova consisteva in un test formato da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. All’esito della correzione la parte ricorrente ha riportato il punteggio di 20,5, a fronte di una soglia di sbarramento fissata a 21 punti.
A sostegno del gravame la parte ricorrente ha dedotto l'erroneità e l'ambiguità di un quesito di lingua inglese così formulato: “ Complete the sentence by using one of the options given: «According to the school rules, all the students ______ wear a uniform» ”. Le possibili risposte erano: “Must”, “Have to”, “Can” e in particolare la prima era considerata l’unica risposta corretta dall’amministrazione procedente.
La parte ricorrente ha tuttavia contestato, con riferimento anche tecnico in punto di grammatica inglese, che la propria risposta, cioè “Have to”, fosse errata, come invece ritenuto dall’amministrazione.
Si sono costituite in giudizio sia la Regione Calabria che la Commissione Interministeriale RIPAM, Associazione RM PA, difendendo la legittimità dell’operato dell’amministrazione.
Ritenuti sussistenti i presupposti cautelari, l’istanza ex art. 55 c.p.a. di parte ricorrente è stata accolta disponendo l’ammissione alla fase di valutazione dei titoli, con riserva della decisione sul ricorso nel merito.
Nel corso del giudizio è stata disposta verificazione sul quesito in oggetto affidando il relativo incarico a “ un professore ordinario di lingua e letteratura inglese individuato dal Rettore dell’Università della Calabria ”.
Con successivi motivi aggiunti, l'impugnativa è stata estesa alla graduatoria finale di merito nel frattempo approvata. È stata conseguentemente autorizzata e poi effettuata la notificazione mediante pubblici proclami.
Con Decreto Rettorale dell'Università della Calabria è stata ufficialmente nominata quale verificatore la Prof.ssa Belinda Blanche Crawford, Ordinario di Lingua e traduzione inglese presso l’Università della Calabria, che ha successivamente depositato la propria relazione di verificazione.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Per effetto dell’unico motivo di ricorso formulato, oggetto della controversia è il sindacato sulla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice nella formulazione dei quiz. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua dei quiz delle prove scritte, che devono contemplare, per ogni quesito, una sola risposta indubitabilmente esatta.
Il Consiglio di Stato sul punto ha chiarito che: “ La commissione, invero, non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 6756/2022).
Nel caso di specie, l'esito della verificazione ha dimostrato che il quesito di inglese in esame presentava criticità tali da non consentire l'individuazione della risposta corretta secondo i canoni della scienza linguistica di riferimento.
Nella relazione di verificazione può leggersi che: “ Il verbo modale “must” e il verbo semi-modale “have to” esprimono entrambi il concetto di obbligo e possono sostituirsi a vicenda con poca o nessuna differenza di significato. Eventuali preferenze potranno essere influenzate dai vari fattori quali il contesto d’uso, il registro più o meno formale, il discorso scritto o parlato, oppure se l’obbligo deriva da una prospettiva interna o esterna: "must" in genere trasmette un obbligo dalla prospettiva interna del parlante/scrittore, mentre "have to" implica un obbligo imposto da una fonte esterna. Tuttavia, non ci sono regole grammaticali specifiche che impongono l’uso di una delle due forme piuttosto dell’altra (…).
Nel caso specifico del quesito n. 10 "According to the school rules, all the students wear a uniform", sebbene la presenza della parola "rules" indichi un contesto di regolamenti ufficiali nel quale "must" è una risposta corretta, anche "have to" può essere considerato corretta in quanto l'obbligo proviene da una fonte esterna come sopra spiegata.
Inoltre, i libri di testo per la didattica della lingua inglese largamente utilizzati in contesti italiani (ad esempio, quelli pubblicati dalle case editrici Oxford, Cambridge, Pearson, e National Geographic Learning) descrivono "must" and "have to" come due forme dal significato molto simile e notano la tendenza di utilizzare "must" per un obbligo personale e "have to" per un obbligo imposto dall'esterno, anche con riferimento alle regole. A titolo esemplificativo, in alcune risorse didattiche, si trovano come risposte corrette in esercizi sui verbi modali di obbligo "Firefighters have to wear a uniform" e "All students have to wear uniforms in my school" (Pearson). In altre, si trovano esempi di "must" come espressione di obbligo, ma con specifico riferimento agli avvisi in forma scritta come "Seat belts must be worn" (Cambridge). Di conseguenza, trattandosi di due forme che vengono utilizzate entrambe in contesti di regolamenti, sia "must" sia "have to" costituiscono risposte corrette al quesito n. 10 ”.
In ordine al valore della verificazione tecnica, questo Collegio osserva che il Giudice amministrativo, nell’esercizio del proprio potere giurisdizionale, non è passivamente vincolato alle conclusioni del verificatore o del consulente tecnico. Egli in quanto peritus peritorum ha il potere di valutare con piena libertà ed autonomia, gli accertamenti, le argomentazioni e i pareri scientifici acquisiti (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4213/2023). Ne consegue che può legittimamente discostarsi dalle risultanze della consulenza, purché motivi in modo adeguato le ragioni di tale scostamento nell’ambito del suo potere/dovere di valutare materiale probatorio assunto in atti secondo criteri di prudente apprezzamento (Cons. Stato, Sez. V, n. 321/2014). All’opposto, laddove ritenga condivisibili gli apprezzamenti tecnici del verificatore, il Giudice non è tenuto ad una approfondita motivazione.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene le conclusioni della Prof.ssa Crawford pienamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e supportate da adeguati riferimenti alla linguistica inglese. Non sussistono, pertanto, ragioni per discostarsene.
Accertato l’errore nel quesito contestato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto alla parte ricorrente deve essere attribuito il punteggio di +0,75 in luogo della penalità di -0,25 precedentemente inflitta, il che porta il punteggio finale a 21,5, soglia utile al superamento della prova e all'accesso alla fase di valutazione dei titoli.
Sempre in ordine all’effetto conformativo della presente pronuncia va ulteriormente precisato che con memoria del 18 settembre 2025 l’Avvocatura ha rappresentato che l’ordinanza cautelare è stata eseguita, che la ricorrente ha ottenuto 3,5 punto in sede di valutazione titoli e che pertanto è stata “inserita con riserva nella graduatoria finale di merito”. Effetto conformativo della presente sentenza è che dunque la graduatoria dovrà essere modificata al fine di ritenere l’inserimento della ricorrente privo di riserva.
Le spese seguono la soccombenza – rilevando la serialità per altre cause di analogo contenuto e discusse alla medesima udienza pubblica - e sono poste a carico della sola Commissione interministeriale RIPAM, Associazione RM PA, quale amministrazione che, per conto della Regione Calabria, ha provveduto alla gestione delle fasi concorsuali. A carico della predetta amministrazione è posto altresì il compenso del verificatore, che sarà liquidato con separato decreto a seguito di presentazione dell’apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto:
a) annulla i provvedimenti impugnati con l’onere per l’amministrazione di procedere nei termini di cui in motivazione;
b) pone a carico di Commissione interministeriale RIPAM, Associazione RM PA il compenso del verificatore, che sarà liquidato con separato decreto a seguito di apposita istanza di quest’ultimo;
c) condanna Commissione interministeriale RIPAM, Associazione RM PA al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, da corrispondersi al difensore distrattario, che liquida in € 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
DE FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE FA | VO AL |
IL SEGRETARIO