TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1575 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, difeso e Parte_1
rappresentato dall'avv. Roberto Iacovacci, giusta procura speciale in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato in Latina, via Cicerone n. 90.
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1 , in persona del suo Prefetto p.t.
APPELLATO (contumace)
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di CP_1 in materia di compensazione spese giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la difesa della Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la CP_1
[...] in persona del suo Prefetto p.t., impugnando la sentenza n. 25/24, pubblicata il 22/01/24, emessa dal Giudice di Pace di Ferentino, dott.ssa Sara Rea, non notificata, proponendo come unico motivo di gravame la compensazione delle spese, nonostante la pronuncia favorevole emessa dal Giudice di primo grado nei suo confronti, con l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto opposto.
Ne chiedeva quindi la riforma parziale, con conseguente condanna della parte appellata al pagamento delle spese del giudizio ovvero del doppio grado di giudizio.
Nessuno si costituiva per la Controparte_1 per la quale deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza dell 4/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini di legge.
L'appello si presenta fondato.
Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la facoltà di compensare le spese del giudizio può ritenersi legittimamente esercitata da parte del giudice solo quando risulti affermata e giustificata in sentenza la sussistenza dei presupposti cui tale facoltà è subordinata, ossia la soccombenza reciproca ovvero l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai quali si deve aggiungere, secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la concorrenza di altri giusti motivi, che devono emergere in qualche modo, esplicitamente o implicitamente dalla motivazione.
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge una concreta ragione che abbia indotto il Giudice di Pace di CP_1 a procedere alla compensazione delle spese, nonostante l'esito favorevole del giudizio in capo all'odierno appellante, se non un riferimento "alla scarna produzione documentale", una giustificazione non idonea.
Ne consegue quindi l'illegittima compensazione delle spese da parte del Giudice di Pace e quindi la riforma parziale della sentenza impugnata in merito a questo capo, con condanna delle parti appellate, in solido tra loro, alla condanna delle spese del giudizio di primo grado, da liquidarsi nei confronti di parte appellante,
, nella somma complessiva di € 278,00 per compensi, € 43,00 Parte_1
per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge.
La soccombenza nell'odierno giudizio comporta la condanna anche alle spese di lite del secondo grado a carico sempre delle parti appellate, in solido, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 25/24, pubblicata il 22/01/24, emessa dal Giudice di Pace di Ferentino, dott.ssa
, Controparte_1 in persona del suo legale Sara Rea condanna la rappresentante, alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, che liquida nella misura di € 278,00 per compensi, € 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Controparte_1 anche alla2) Condanna la predetta parte appellata, rifusione delle spese di lite del secondo grado, che liquida in € 462,00 per compensi professionali, più € 91,00 per spese in favore di parte appellante, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, il 7/03/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1575 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, difeso e Parte_1
rappresentato dall'avv. Roberto Iacovacci, giusta procura speciale in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato in Latina, via Cicerone n. 90.
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1 , in persona del suo Prefetto p.t.
APPELLATO (contumace)
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di CP_1 in materia di compensazione spese giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la difesa della Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la CP_1
[...] in persona del suo Prefetto p.t., impugnando la sentenza n. 25/24, pubblicata il 22/01/24, emessa dal Giudice di Pace di Ferentino, dott.ssa Sara Rea, non notificata, proponendo come unico motivo di gravame la compensazione delle spese, nonostante la pronuncia favorevole emessa dal Giudice di primo grado nei suo confronti, con l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto opposto.
Ne chiedeva quindi la riforma parziale, con conseguente condanna della parte appellata al pagamento delle spese del giudizio ovvero del doppio grado di giudizio.
Nessuno si costituiva per la Controparte_1 per la quale deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza dell 4/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini di legge.
L'appello si presenta fondato.
Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la facoltà di compensare le spese del giudizio può ritenersi legittimamente esercitata da parte del giudice solo quando risulti affermata e giustificata in sentenza la sussistenza dei presupposti cui tale facoltà è subordinata, ossia la soccombenza reciproca ovvero l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai quali si deve aggiungere, secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la concorrenza di altri giusti motivi, che devono emergere in qualche modo, esplicitamente o implicitamente dalla motivazione.
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge una concreta ragione che abbia indotto il Giudice di Pace di CP_1 a procedere alla compensazione delle spese, nonostante l'esito favorevole del giudizio in capo all'odierno appellante, se non un riferimento "alla scarna produzione documentale", una giustificazione non idonea.
Ne consegue quindi l'illegittima compensazione delle spese da parte del Giudice di Pace e quindi la riforma parziale della sentenza impugnata in merito a questo capo, con condanna delle parti appellate, in solido tra loro, alla condanna delle spese del giudizio di primo grado, da liquidarsi nei confronti di parte appellante,
, nella somma complessiva di € 278,00 per compensi, € 43,00 Parte_1
per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge.
La soccombenza nell'odierno giudizio comporta la condanna anche alle spese di lite del secondo grado a carico sempre delle parti appellate, in solido, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 25/24, pubblicata il 22/01/24, emessa dal Giudice di Pace di Ferentino, dott.ssa
, Controparte_1 in persona del suo legale Sara Rea condanna la rappresentante, alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, che liquida nella misura di € 278,00 per compensi, € 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Controparte_1 anche alla2) Condanna la predetta parte appellata, rifusione delle spese di lite del secondo grado, che liquida in € 462,00 per compensi professionali, più € 91,00 per spese in favore di parte appellante, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, il 7/03/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani