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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1917 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Ganz
) del Foro di Venezia, (indirizzo pec CodiceFiscale_2
; Email_1 appellante contro e Controparte_1 CP_2 appellati contumaci
Oggetto: riassunzione dalla Cassazione ex art.392 c.p.c. all'esito di ordinanza n.22673/2023, pubblicata il 26-7-2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito: respingersi le domande ex adverso formulate con atto di citazione 16.1.2009 notificato il 22.1.2009 (introduttivo del procedimento n. 703/2009 RG Tribunale di Treviso) perché infondate in fatto e diritto ed anche per decadenza e tardiva denuncia dei pretesi vizi e/o difetti;
in via subordinata istruttoria: ammettersi le prove dedotte nella II memoria ex art. 183 cpc depositata il 19.3.2010 e, in ipotesi di ammissione delle prove orali ex adverso dedotte, ammettersi Pt_1
a prova contraria con i testi indicati a prova diretta.
[...]
In ogni caso condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e evocavano in giudizio Controparte_1 CP_2 Pt_1
, esponendo che avevano acquistato dal convenuto
[...] un'imbarcazione da diporto con motori diesel tipo AIFO da 220 CV e che da successivi controlli era invece emerso che i motori avevano una potenza maggiore di quella dichiarata dal venditore. Gli attori chiedevano la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno, per l'importo complessivo di € 21.887,80, con vittoria di spese processuali. , nel costituirsi, eccepiva la tardività della Parte_1 denuncia, affermando anche che gli acquirenti erano a conoscenza di tutte le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione, inclusa la potenza dei motori, che era conforme all'annuncio pubblicizzato su un giornale in base al quale era stata perfezionata la vendita. Inoltre, nel periodo compreso tra la stipula del preliminare e il contratto definitivo, gli attori avevano utilizzato l'imbarcazione, apportandovi talune modifiche. Il chiedeva il rigetto della domanda e la Pt_1 condanna degli attori al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n.565/2012 pubblicata il 17-4-
2012, ritenuti non contestati i fatti allegati dal convenuto, respingeva tutte le domande degli attori, regolando le spese di lite. L'appello proposto da e veniva Controparte_1 CP_2 accolto in parte dalla Corte distrettuale di Venezia, che, con sentenza n. 2315/2018, pubblicata il 27-8-2028, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinava la riduzione del prezzo dell'imbarcazione di €10.000,00. La Corte di merito riteneva che non potesse considerarsi provata solo perché non contestata la circostanza che gli acquirenti fossero a conoscenza della reale potenza dei motori, e ciò sul rilievo che la causa stata proposta prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 115 c.p.c.
e il principio di non contestazione valeva unicamente quale regola di giudizio, non vincolando il giudice a ritenere sussistenti i fatti pacifici.
La Corte d'appello rilevava, altresì, che il libretto dell'imbarcazione riportava i numeri di serie di motori da 220 CV, presenti anche su una targhetta apposta sui motori e che solo quando l'imbarcazione era stata sottoposta a manutenzione era stato possibile accertare che la potenza era maggiore di quella dichiarata, sì da rendere necessarie talune modifiche all'imbarcazione per una spesa quantificata, in mancanza di altri elementi, in € 10.000,00, da detrarre dal prezzo versato.
2. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per Parte_1 cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria, e resistito da e Controparte_1 CP_2
Con ordinanza n. 22673/2023 pubblicata il 26-7-2023 la Corte di
Cassazione accoglieva i primi due motivi di ricorso, rilevando che la mancata contestazione vincolava il giudice a ritenere sussistenti i fatti primari (cioè costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore o dal convenuto che avesse agito in riconvenzionale), mentre i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria – potevano essere contestati in ogni momento, anche per la prima volta nel giudizio di appello, alla stessa stregua delle eccezioni in senso lato. La condotta delle parti assumeva un diverso grado di stabilità a seconda che investisse fatti dell'una o dell'altra categoria, perché, se concerneva fatti costitutivi del diritto, il limite della contestabilità dei fatti originariamente incontestati si identificava con la maturazione delle preclusioni per la modificazione di domande e conclusioni già formulate, mentre, se riguardava circostanze di rilievo istruttorio, trovava più ampia applicazione il principio della provvisorietà, ossia della revocabilità della non contestazione, per cui le sopravvenute contestazioni potevano essere assoggettate ad un sistema di preclusioni solo nella misura in cui procedessero da modificazioni dell'oggetto della controversia (Cass. s.u. 761/2002). Per altro verso, la Suprema
Corte evidenziava l'invocabilità della non contestazione non solo per i fatti posti a fondamento delle domande, ma anche per quelli
(impeditivi, estintivi o modificativi) dedotti in via di eccezione.
Pertanto, anche riguardo alle circostanze dedotte dal venditore per resistere all'azione di garanzia la Corte di merito era tenuta a verificare quale atteggiamento difensivo avessero assunto gli attori e se l'eventuale non contestazione riguardasse fatti primari o secondari in modo da individuare quali di essi necessitassero di istruzione probatoria o potessero considerarsi pacifici ai fini della decisione.
La Cassazione accoglieva anche il terzo motivo di ricorso, con cui era denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 1334,
1300, 1495 c.c., per non avere la Corte di merito esaminato l'eccezione di decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia, formulata dal . L'eccezione di decadenza per tardività della Pt_1 denuncia dei vizi risultava esplicitamente formulata nelle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado e il Tribunale, nel respingere l'azione di garanzia, aveva ritenuto che gli attori fossero consapevoli della potenza dei motori installati sull'imbarcazione, senza quindi respingere – implicitamente o esplicitamente - l'eccezione di decadenza, che era rimasta assorbita. Poiché il ricorrente aveva riproposto la questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. nella comparsa di costituzione in appello (cfr. pag. 6), su di essa la
Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi, essendo necessaria la proposizione dell'appello incidentale ad opera della parte totalmente vincitrice in primo grado solo in caso di rigetto, implicito o esplicito, di un'eccezione di merito già proposta (Cass. s.u.
11799/2017; Cass. 25658/2017; Cass. 21264/2018; Cass.
14899/2022). La Cassazione accoglieva, infine, pure il quarto motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell'articolo 1226 c.c., per avere il giudice distrettuale proceduto alla riduzione del prezzo in misura assolutamente sproporzionata, senza la benché minima indicazione delle ragioni di tale decisione, nonostante l'allegazione di elementi comprovanti l'effettivo ammontare della spesa necessaria ad eliminare le denunciate difformità. L'accertamento della percentuale di riduzione, rimessa al giudice di merito, richiedeva un giudizio di ponderato contemperamento dei vari fattori di rilievo per la quantificazione, per cui, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice era chiamato ad indicare quali elementi avesse preso in esame e quale peso avesse attribuito a ciascuno di essi, configurandosi, in mancanza, la nullità della pronuncia per difetto di motivazione (Cass. 18795/2021; Cass. 21327/2018; Cass
22272/2018; Cass. 16094/2005, in tema di risarcimento del danno).
La Suprema Corte rilevava che, nel caso in esame, la Corte di merito aveva ridotto equitativamente il prezzo, senza indicare i fattori presi in considerazione e la loro rilevanza, non avendo neppure considerato quanto dedotto dal ricorrente, ossia che la semplice regolarizzazione delle annotazioni presenti sul libretto dell'imbarcazione, riguardo alla potenza dei motori, avrebbe richiesto un esborso di gran lunga inferiore alla somma liquidata, oltre al fatto che i resistenti avevano successivamente acquistato motori di potenza superiore a 270 CV affrontando una spesa di €
8.000,00, inferiore a quella liquidata in giudizio (€ 10.000,00).
Con la citata ordinanza, pertanto, erano accolti tutti e quattro i motivi di ricorso, la sentenza veniva cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
3. Il ha quindi riassunto il giudizio avanti a questa Corte, Pt_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3.1 Non si sono costituiti e e sono Controparte_1 CP_2 stati dichiarati contumaci, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. Questa Corte, quale giudice del rinvio, deve rivalutare le censure svolte nel giudizio di appello dagli acquirenti dell'imbarcazione, originari attori, facendo applicazione dei principi affermati dalla
Suprema Corte con la citata ordinanza n.22673/2023.
La Cassazione, accogliendo i primi due motivi di ricorso del , Pt_1 ha demandato a questa Corte di verificare quale atteggiamento difensivo avessero assunto gli attori anche riguardo alle circostanze dedotte dal venditore per resistere all'azione di garanzia, nonché di verificare se l'eventuale non contestazione riguardasse fatti primari o secondari in modo da individuare quali di essi necessitassero di istruzione probatoria o potessero considerarsi pacifici ai fini della decisione. Inoltre la Cassazione ha rimarcato l'invocabilità della non contestazione non solo per i fatti posti a fondamento delle domande, ma anche per quelli (impeditivi, estintivi o modificativi) dedotti in via di eccezione. 6. Ciò posto, l'appello proposto da e Controparte_1 CP_2 deve dichiararsi infondato.
Occorre rilevare che nel giudizio di primo grado il aveva Pt_1 tempestivamente allegato che gli acquirenti, prima di stipulare il contratto di compravendita, sapevano che l'imbarcazione era dotata di due motori AIFO diesel da 270 cv. In particolare il aveva Pt_1 dedotto che: a) nell'offerta di vendita a cui gli attori avevano risposto era chiaramente indicato che l'imbarcazione era dotata di n. 2 motori
AIFO diesel mod. 8361-SRM da 270 cv.; b) l'imbarcazione fu provata dagli attori sul fiume Sile e, in quella circostanza, si verificò un problema tecnico alla pompa idraulica di un motore che venne riparato dal padre del convenuto alla presenza degli attori;
c)
l'attore dichiarò in quella occasione di ben conoscere i CP_1 motori AIFO 270 CV in quanto era un esperto tecnico per aver lavorato in cantieri navali e per essere stato titolare della ditta individuale “Costruzioni nautiche”; d) nel periodo intercorrente tra la data del preliminare e l'atto formale di vendita gli attori ebbero l'uso dell'imbarcazione e fecero apportare alla stessa consistenti modifiche.
Il aveva, dunque, eccepito fatti storici ostativi Pt_1 all'accoglimento della pretesa azionata perché estintivi della garanzia del venditore e del diritto fatto valere dagli attori;
detti fatti non erano stati contestati in maniera puntuale e specifica dagli originari attori, i quali non avevano neppure depositato la memoria ex art.183, comma 6, n.1 c.p.c.. Peraltro alcune circostanze (motori effettivi da 270 cv e risultanti da libretto da 220 cv) erano state riconosciute dallo e dalla nche nell'atto di appello CP_1 CP_2
(pag. 9), poiché essi avevano dichiarato espressamente di aver visto gli annunci pubblicati (cfr. doc. 5 del – descrizione dei due Pt_1 motori AIFO da 270 cv) e di avere verificato prima dell'acquisto che nel libretto di circolazione erano indicati due motori AIFO da 220 cv. Sulla scorta delle considerazioni che precedono e in applicazione dei principi affermati con la citata ordinanza della Cassazione, correttamente il Tribunale ha ritenuto, ex art.115 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis, pacifici e incontroversi i fatti storici primari ostativi, nel senso precisato, all'accoglimento della pretesa attorea, che ha perciò rigettato.
Restano assorbite le altre questioni, oggetto dei motivi terzo e quarto del ricorso per cassazione (decadenza e vizio di motivazione).
7. In conclusione, l'appello deve essere rigettato;
per effetto, va confermata la sentenza n.565/2012 del Tribunale di Treviso e deve essere rigettata la domanda proposta da e Controparte_1 [...] nei confronti di . CP_2 Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito complessivo della controversia in tutte le fasi e così anche nel presente giudizio di rinvio, e devono Controparte_1 CP_2 essere condannati a corrispondere alla parte riassumente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo (per il giudizio di primo grado e per quello di appello nelle rispettive misure già tassate con le precedenti sentenze di merito, come da nota spese della parte riassumente;
per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio il valore della causa è di € 10.000,00 secondo il criterio del decisum - cfr. Cass. 3903/2016 -).
Le parti e vanno altresì dichiarate Controparte_1 CP_2 tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.565/2012 del Tribunale di Treviso, quale giudice del rinvio, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e e, Controparte_1 CP_2 per l'effetto, conferma la sentenza n.565/2012 del Tribunale di
Treviso e rigetta la domanda proposta da e Controparte_1 [...] nei confronti di;
CP_2 Parte_1
- condanna e al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 della parte riassumente delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 2.980,00 per compensi e in
€150 per spese vive, oltre spese generali (15%), e accessori di legge, quanto al giudizio di appello in complessivi euro 3.777,00, di cui €348 per spese vive, oltre spese generali (15%), e accessori di legge, quanto al giudizio di cassazione in complessivi euro 3.082,00, oltre spese generali (15%), e accessori di legge, e infine quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi euro 3.966,00, oltre spese generali (15%), e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1 CP_2 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
La Presidente est.
Clotilde Parise