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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
BONAVENTURA MARIA, Giudice
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1798/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Immobiliare Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430696 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11507/2025 depositato il
19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Immobiliare Ricorrente_1 Srl, (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Nominativo_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Difensore_1 in Roma alla Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401430696, notificato in data 21.10.2024, relativo a TARI e TEFA, anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 per un importo totale di €.22.353,00.
L'importo richiesto riguardava un immmobile sito in
Indirizzo_2
Nel ricorso si eccepiva:
1 - il vizio di motivazione dell'atto impugnato;
2 - la prescrizione relativamente all'anno
2018; 3 - la disapplicazione delle sanzioni per gli anni 2020 e 2021; 4 – l'omessa indicazione del calcolo degli interessi richiesti.
La ricorrente concludeva chiedendo:"….. che la Corte di Giustizia adita, in accoglimento del proposto ricorso, voglia dichiarare illegittima e quindi annullare in ogni sua parte, con ogni miglior formula, l'atto di accertamento cosi come in epigrafe meglio precisato, dichiarando in tal modo infondata la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione. Con la richiesta, in ogni caso, di condanna dell'ente impositore alla restituzione di quanto esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge. Vinte spese ed onorari ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 546/92."
In data 11 novembre 2025 si costituiva tardivamente Roma Capitale.
Il giorno 12 novembre 2025 si discuteva la causa 1798/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorso scaturisce dalla impugnazione di un avviso di accertamento per imposta TARI e TEFA per le annualità dal 2018 al 2023 per omessa dichiarazione da parte della contribuente e mancato versamento.
Il G.I. rileva che la parte ricorrente per far valere le eccezioni di non tassabilità deve presentare la denuncia al fine di individuarne i presupposti.L'art. 21 del vigente Regolamento Ta.Ri. in merito dispone che “I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori (…)”
Nel caso in esame l'accertamento scaturisce dall'assenza della denuncia ai fini impositivi e pertanto qualsiasi eccezione non può essere fatta valere.
Inoltre deve rilevarsi che parte ricorrente contesta la motivazione dell'accertamento quando lo stesso ha tutti gli elementi relativi all'an ed al quantum della richiesta creditoria immediatamente riscontrabili.
In merito alla prescrizione delle somme richieste e non versate in considerazione dell'omissione della denuncia ai fini impositivi TARI e TEFA i termini devono dall'anno successivo a quello dell'omessa denuncia
(termine di presentazione 30 giugno 2019 per l'anno 2018) ovvero dal 1 gennaio 2020. Pertanto nessuna prescrizioe è maturata. Relativamente alle altre eccezioni calcolo degli interessi e riduzione delle sanzioni (per gli anni 2020 e 2021) le stesse sono da ritenersi calcolate correttamente in quanto la normativa non prevede particolari riduzioni e gli interessi sono facilmente valutabili dagli importi richiesti in atti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di
Roma Capitale che si liquidano in euro 1.500,00 oltre oneri se dovuti
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
BONAVENTURA MARIA, Giudice
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1798/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Immobiliare Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430696 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11507/2025 depositato il
19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Immobiliare Ricorrente_1 Srl, (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Nominativo_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Difensore_1 in Roma alla Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401430696, notificato in data 21.10.2024, relativo a TARI e TEFA, anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 per un importo totale di €.22.353,00.
L'importo richiesto riguardava un immmobile sito in
Indirizzo_2
Nel ricorso si eccepiva:
1 - il vizio di motivazione dell'atto impugnato;
2 - la prescrizione relativamente all'anno
2018; 3 - la disapplicazione delle sanzioni per gli anni 2020 e 2021; 4 – l'omessa indicazione del calcolo degli interessi richiesti.
La ricorrente concludeva chiedendo:"….. che la Corte di Giustizia adita, in accoglimento del proposto ricorso, voglia dichiarare illegittima e quindi annullare in ogni sua parte, con ogni miglior formula, l'atto di accertamento cosi come in epigrafe meglio precisato, dichiarando in tal modo infondata la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione. Con la richiesta, in ogni caso, di condanna dell'ente impositore alla restituzione di quanto esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge. Vinte spese ed onorari ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 546/92."
In data 11 novembre 2025 si costituiva tardivamente Roma Capitale.
Il giorno 12 novembre 2025 si discuteva la causa 1798/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorso scaturisce dalla impugnazione di un avviso di accertamento per imposta TARI e TEFA per le annualità dal 2018 al 2023 per omessa dichiarazione da parte della contribuente e mancato versamento.
Il G.I. rileva che la parte ricorrente per far valere le eccezioni di non tassabilità deve presentare la denuncia al fine di individuarne i presupposti.L'art. 21 del vigente Regolamento Ta.Ri. in merito dispone che “I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori (…)”
Nel caso in esame l'accertamento scaturisce dall'assenza della denuncia ai fini impositivi e pertanto qualsiasi eccezione non può essere fatta valere.
Inoltre deve rilevarsi che parte ricorrente contesta la motivazione dell'accertamento quando lo stesso ha tutti gli elementi relativi all'an ed al quantum della richiesta creditoria immediatamente riscontrabili.
In merito alla prescrizione delle somme richieste e non versate in considerazione dell'omissione della denuncia ai fini impositivi TARI e TEFA i termini devono dall'anno successivo a quello dell'omessa denuncia
(termine di presentazione 30 giugno 2019 per l'anno 2018) ovvero dal 1 gennaio 2020. Pertanto nessuna prescrizioe è maturata. Relativamente alle altre eccezioni calcolo degli interessi e riduzione delle sanzioni (per gli anni 2020 e 2021) le stesse sono da ritenersi calcolate correttamente in quanto la normativa non prevede particolari riduzioni e gli interessi sono facilmente valutabili dagli importi richiesti in atti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di
Roma Capitale che si liquidano in euro 1.500,00 oltre oneri se dovuti