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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/10/2024, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 2344/2018 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 25 luglio 2018 con il n. 2344/2018 del ruolo Generale, avente per oggetto: cause in materia di rapporti societari, vertente tra
, nata a [...] il [...] ( ed ivi Parte_1 C.F._1
Tacca, 8m
nato a [...] il giorno 10 marzo 1970 Parte_2
e residente in [...], C.F._2
o a Prato il 20 ottobre 1973, ( ) ed Parte_3 C.F._3 ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giannotto ULIVI e dall'avv. Maurizio RUDALLI elettivamente domiciliato presso il cui studio, in Firenze Via Alfonso La Marmora, 45, come da mandato allegato all'atto introduttivo;
Pec: Email_1
Pec: Email_2
Attori contro in persona del socio Controparte_1 dott. CP_1 corrente in Prato Via B. Cairoli, 3 (CF: PI: P.IVA_1 P.IVA_2
e
nato a [...] il [...] ( ) ed ivi CP_1 CodiceFiscale_4
Cairoli, 36, .1948, CP_1 residente in [...], (C.F. , CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco TESSARI o presso il suo studio in Firenze via de Barucci n. 12, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;
Pec; Email_3
Convenuti
All'udienza del 18 aprile 2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per gli attori : “… conclude affinché l'ecc.mo Tribunale nella composizione di legge, previo accertamento del valore della quota del 50% (comprensivo dell'avviamento) della società alla data del decesso del socio accomandante Controparte_1
(29 luglio 2013), condannare, in solido tra loro i convenuti al pagamento Persona_1 28.000,00 € ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata con interessi ex art. 1274 IV comma C.c. dal giorno del dovuto (29 pagina 1 di 25 gennaio 2014 a termini di legge e di statuto) a quello del pagamento. Condanna al risarcimento del danno per le causali di cui all'Art. 96 Cpc del Dott. in CP_1 somma che fin da ora si chiede al giudice di liquidare in un multiplo tre volte l'importo delle spese legali. Vittoria di spese, compensi e rimborsi forfettari…”.
Per parte convenuta:
“… come da comparsa di risposta Voglia Il Tribunale di Prato: Nel merito respingere la domanda attrice così come formulata perché sul quantum infondata, non provata ed eccessiva. Stante il comportamento di controparte le spese di lite dovranno essere addebitate alla stessa, così come il risarcimento ex art. 96 C.P.C., determinato dal Giudice. ".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, notificato il 20 luglio 2018, Parte_1
e premettevano di avere instaurato giudizio Parte_2 Parte_3 innanzi al Tribunale di Firenze esponendo:
- che il giorno 29 luglio 2013 era deceduto in Prato, senza lasciare testamento,
l'avvocato nato il [...] lasciando eredi legittimi, il Persona_1 coniuge nata a [...] il [...] ed i figli nato a Parte_1 Pt_2
Firenze il giorno 10 marzo 1970, e , nato a [...] il [...]; Pt_3
- che il de cuius al momento del decesso era titolare, il qualità di socio accomandante, di una quota corrispondente al 50% del capitale sociale della società denominata orrente in Prato Via Controparte_1
B. Cairoli, 31 (CF: – PI: , costituita il 6 aprile 1984, P.IVA_1 P.IVA_2 con termine al 31 dicembre 2012 e previsione di proroga tacita di anno in anno;
– che il capitale sociale, sottoscritto al momento della costituzione della società, era pari a 20 milioni di lire corrispondenti a 10.329,14 € e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, così come la rappresentanza, erano di esclusiva pertinenza del socio accomandatario, dott. a sua CP_1 volta titolare di quota pari al 50 % del capitale sociale;
- in esito al decesso del socio accomandante gli eredi, a ciò sollecitati anche dall'accomandatario, avevano comunicato formalmente che non era loro intenzione proseguire l'impegno societario del de cuius ed hanno chiesto la liquidazione della quota, così come previsto dallo statuto che nello specifico
(patto 11) recita: “In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi entro sei (6) mesi dalla morte, in base alla situazione patrimoniale della società a meno che non preferiscano sciogliere la società stessa ovvero
pagina 2 di 25 continuarla con gli eredi se questi vi acconsentano, nominando un rappresentante comune di gradimento dei soci superstiti.” richiedendo fin dal maggio 2014 la liquidazione della quota da valutare al giorno del decesso così come previsto dallo statuto e dall'art 2289 c.c.;
- di avere in precedenza provveduto al deposito di regolare dichiarazione di successione corredata da dichiarazione di stima della quota sociale comprensiva del patrimonio immobiliare risultante da apposita valutazione tecnica eseguita secondo le prescrizioni di cui all'art. 6 lett. b) del D. Lgs. 346/90;
- che il valore della quota al netto dell'avviamento, elaborato sulla base della documentazione contabile fornita agli eredi dal socio accomandatario, era risultata al giorno del decesso pari a 87.865,00 € al netto dell'avviamento che, ai fini dell'imposta di successione, era stato escluso dalla base imponibile in conformità al comma 1 bis all'art. 8 del D.Lgs. 346/90, introdotto dalla legge
296/2006 e il socio accomandatario aveva rifiutato il pagamento contestando la valutazione e nominando sé stesso come liquidatore e, in tale veste, aveva dismesso i beni immobili e pagato i propri crediti personali;
- che per la valutazione di tali beni al luglio 2013 (sempre ai fini della redazione della dichiarazione di successione) era stato affidato incarico ad un tecnico,
Geom. ha proceduto stimato detti beni nei termini che risultano Persona_2 dalla relazione che era allegata all'atto;
- che le operazioni di liquidazione, si erano protratte e l'attività societaria era preordinata a pregiudicare le ragioni del credito degli attori e delle obbligazioni della società nei confronti dei comparenti avrebbe dovuto rispondere in solido il socio illimitatamente responsabile;
- che con comparsa depositata il 7 novembre 2017 si era costituito il solo il quale aveva eccepito l'incompetenza per territorio del CP_1
Tribunale di Firenze in favore di questo Tribunale e concludendo in ogni caso per il rigetto delle domande proposte;
- che con ordinanza del 12 giugno 2018, attesa l'adesione degli attori alla eccezione sollevata, il Tribunale di Fire3nze aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale rimettendo le parti innanzi al tribunale di Prato competente per territorio, con termine di tre mesi per la riassunzione.
pagina 3 di 25 Su tali premesse, convenivano in giudizio Controparte_1
e lo stesso socio accomandatario per r sentire accertare il valore
[...] patrimoniale della quota del 50% ( comprensivo dell'avviamento) al momento del decesso del socio accomandante e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di € 128.000,00 , o quella diversa ritenuta di giustizia, per i motivi sopra indicati, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale CP_1 deduceva di avere formulato, con raccomandate inviate il 7 aprile 2006, offerta formale agli attori della complessiva somma di € 60.000,00 per la liquidazione della quota di loro spettanza, superiore alla perizia contabile della stessa parte attrice, circostanza da valutare per il risarcimento ai sensi dell'art 96 cpc , con il favore delle spese legali.
Nella contumacia della società, la causa era istruita con la produzione di documenti ed espletamento di CTU, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 18 aprile 2024, a seguito alla concessione dei termini alle parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dagli attori sono fondate e meritano accoglimento nei limiti della seguenti considerazioni.
I.
THEMA DECIDENDUM. LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE AD AGIRE
In proposito, il thema decidendum della presente controversia è determinato dalla domanda di accertamento del valore della quota della
[...]
spettante a unico socio Controparte_1 Persona_1 accomandante, deceduto il 29 luglio 2013.
La domanda degli attori, infatti, ha ad oggetto la liquidazione della quota spettante al proprio dante causa, mentre gli ulteriori effetti determinati da tale evento ed il conseguente scioglimento della società rimangono fuori dal perimetro del presente giudizio.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, il contraddittorio nei confronti della società, occorre precisare che, l'obbligazione alla liquidazione della quota è comunque obbligazione della società e non degli altri soci (Cass., 19.5.2016, n
10332), anche se il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato anche pagina 4 di 25 nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giudizio tutti i soci, ai sensi dell'art 2266 c.c., (Cass., 29.1.2015, n 1727).
Nel caso di specie, peraltro, risulta che la società non è ancora cessata, pur essendo venuto meno la pluralità dei soci, non risultando ancora cancellata dal registro delle imprese.
Nei confronti di la domanda è stata indirizzata in quanto ai CP_2 sensi dell'art 2313 c.c., in veste di unico socio accomandatario all'epoca della data del decesso del socio accomandante, egli risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e la data della produzione dei relativi effetti incide anche sulla determinazione del valore della quota sociale e della conseguente condanna.
II.
LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
Alla luce delle considerazioni svolte, è opportuno precisare che la domanda di liquidazione della quota del singolo socio deve essere distinta dal procedimento di liquidazione della società, che determina il riparto conseguente allo scioglimento dell'ente collettivo e che comporta la cessazione del rapporto sociale con effetti per tutti i soci, con conseguente suddivisione tra tutti i partecipanti del patrimonio residuato al pagamento dei debiti. Si tratta, cioè , di una situazione differente dalla liquidazione della quota del singolo socio che viene meno dal rapporto e che, al contrario, non ha diritto ad una parte del patrimonio sociale, che resta intatto, ma solo ad una somma di denaro corrispondente al valore della sua partecipazione (Cass., 1.8.2010, n 6384).
In tal senso si esprime la Suprema Corte, affermando, con riferimento al recesso, che: “Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie” (Cass. civ. n. 21036/2017).
Tanto precisato, nel caso in esame va considerato che la società venne costituita in data 29 maggio 1994, tra e Parte_4 CP_1 [...]
come atto costitutivo scritto, per l'esercizio associato delle attività , sotto Per_1 pagina 5 di 25 la ragione sociale “ Hotel Flora s.a.s. del dott. Mario Tomada & C ” nella forma di società per accomandita semplice, a seguito della trasformazione della preesistente società di fatto tra e La durata CP_1 Parte_4 della società era stata fissata al 31 dicembre 2003, con patto di tacita proroga di anno in anno, salva disdetta da inviare almeno sei mesi prima con lettera raccomandata.
In origine aveva la quota del 52 % del capitale sociale, Parte_4 Pt_5
il 24 % e l'ulteriore 24 %.
[...] Persona_1
Ai sensi dell'art 11 dello Statuto “in caso di morte dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi entro sei medi dalla morte, in base alla situazione patrimoniale della società a meno che non preferiscano sciogliere la società stessa ovvero continuarla con gli eredi se questi vi acconsentano, nominando un rappresentante comune dei soci superstiti”. era socio accomandatario, mentre gli altri soci erano soci Parte_4 accomandanti. Con atto del 17 giugno 1997 ( Rep 124.641, per notar ER
, regolarmente registrato, cedette la propria quota di
[...] Parte_4 partecipazione agli altri soci in parti uguali e vennein parte modificato l'assetto societario: la società mutò ragione sociale in “ Controparte_3
e la durata venne stabilita al 31 dicembre 2012, salva proroga tacita
[...] di anno in anno e facoltà di recesso alle medesime condizioni. La composizione era paritaria ma ha assunto la qualifica di socio CP_1 accomandatario a tutti gli effetti di legge, mentre quella di Persona_1 socio accomandante.
Nel caso in esame è pacifico che al momento del decesso del socio accomandante,
29 luglio 2013, il termine di durata era stato prorogato, in assenza di disdetta da parte di uno dei soci, ma gli eredi non hanno inteso continuare la società.
In concreto, poi, con atto redatto in data 10 luglio 2014, il socio accomandatario ha dato atto dell'avvenuto scioglimento della società per il sopravvenuto venir meno della pluralità dei soci in conseguenza della morte del socio,
[...]
, autonominandosi liquidatore e, dato atto che gli eredi del socio defunto Per_1 avevano già richiesto la liquidazione della quota di spettanza del socio defunto, riconosciuto il relativo credito.
pagina 6 di 25 Secondo quanto segnalato dalla consulente, dalla visura camerale risulta che alla data del 10 settembre 2020 l'azienda era stata concessa in affitto sin dalla data del 30,3,2017 alla società Controparte_4
La domanda di accertamento della causa di scioglimento limitatamente alla quota del de cuius, quindi, appare correttamente instaurata nei confronti dell'altro socio, con la conseguenza che, accolta tale domanda, subentrata comunque la fase di liquidazione, si deve proceder liquidazione della quota spettante agli eredi ai sensi del combinato disposto degli artt. 2274 e 2275 c.c. Invero, lo scioglimento della società non ne produce automaticamente l'estinzione, ma la stessa continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacità, derivante dalla modificazione dello scopo, che non
è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito con i terzi ( Cass., 2 aprile 1999. N 3221).
In definitiva, nel fattispecie in esame deve procedersi alla liquidazione della quota, ricostruendo, principalmente attraverso le scritture e i documenti, la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento limitatamente al socio deceduto, individuando quali sono gli utili e le perdite, con la precisazione che, ai sensi dell'art 2289 c.c. ( cui richiamano le disposizioni in materia di società per accomandita semplice, ex art 2313 c.c.), se vi sono operazioni in corso a tale momento, gli eredi partecipano agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
A riguardo preme precisare che il valore da assumere non può che essere quello riferito alla data di effettivo scioglimento dal rapporto in quanto il pregiudizio relativo alla eventuale svalutazione del patrimonio sociale, in ipotesi, ha una differente causa giustificativa integrante autonoma domanda. Sotto il profilo contabile, la ricostruzione operata consente di assumere valori sostanzialmente congruenti alla data di settembre 2013, giustificati in base alla documentazione acquisita.
Correttamente poi è stato anche richiamato il principio di cui all'art 2289, comma
2, c.c., assumendo che le operazioni economiche positive e negative registrate in contabilità sino alla data di chiusura del bilancio erano conclusive di operazioni in corso ed essere oggetto di considerazione. In coerenza con tali considerazioni pagina 7 di 25 va quindi richiamato il contenuto della relazione depositata in data 26 maggio
2021, dalla CTU, dott.ssa nonché di quelle depositate ad Persona_4 integrazione in data 31 marzo 2022, per la parte in cui si presentano congruamente motivate ed esenti da vizi logici e, per le parti oggetto di specifiche contestazioni, nei limiti delle seguenti precisazioni.
III. I METODI DI VALUTAZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE SOCIALI Ora, procedendo all'analisi della documentazione ritualmente acquisita, devono essere richiamati i diversi metodi di valutazione elaborati dalla scienza contabile per la valutazione del valore delle quote, incentrati - in via esclusiva o mista - sulla stima delle componenti patrimoniali dell'azienda, ovvero della presumibile redditività del complesso aziendale proiettata sugli sviluppi attesi o, ancora, dei flussi di cassa disponibili in futuro per l'investitore. E' noto che i criteri di valutazione elaborati dalla scienza contabile sono rappresentati da:
➢ Metodo Reddituale, espresso da rapporto tra reddito medio prospettivo producibile dall'azienda e tasso di capitalizzazione;
➢ Metodo Patrimoniale, in cui il valore dell'azienda è dato dal capitale netto di bilancio alla data della stima, rettificato per tenere conto delle eventuali plusvalenze e/o minusvalenze scaturenti dalla differenza tra valore di mercato degli elementi attivi e passivi, prescindendo dalla remuneratività derivante dalla gestione aziendale e comprendendo anche i beni immateriali non sempre evidenziati in bilancio;
➢ Metodo Misto reddituale-patrimoniale, che considera contemporaneamente l'aspetto patrimoniale ma anche quello reddituale pervenendo ad un'autonoma stima dell'avviamento.
➢ Metodo Finanziario, basato sull'attualizzazione di flussi di cassa (cd Discount Cash Flow), inteso quale differenza tra il valore delle attività operative ed il valore di mercato del debito finanziario.
Su tale punto, la consulente ha precisato quanto segue:
“ La ratio di tale scelta, risiede nella constatazione che la società di cui è causa è azienda sufficientemente patrimonializzata. Il metodo patrimoniale, è indicato particolarmente per la valutazione di aziende che abbiano tale caratterizzazione;
più in generale questo metodo può essere considerato un metodo universale poiché rispetta le caratteristiche di completezza e razionalità e si rende disponibile ad assegnare una configurazione del valore economico del capitale. Il valore attribuito con il metodo patrimoniale è di solito ritenuto un limite inferiore al di sotto del pagina 8 di 25 quale l'azienda risulterebbe sottovalutata. Gli altri metodi, quali reddituale e il finanziario, hanno propensione a cogliere le potenzialità dell'azienda, poiché misurano il valore di questa riferendolo alle capacità di generare utilità lungo un orizzonte temporale esteso. Il metodo misto, invece, recupera le potenzialità prospettiche attraverso la stima dell'avviamento. Sotto il profilo temporale, il metodo patrimoniale è confinato a considerare i valori dei beni nello stato in cui si trovano al momento della valutazione. Queste sono, in linea di massima, le considerazioni che hanno determinato la scelta, circa il metodo di valutazione, per il seguente lavoro peritale. Preso atto che la vita dell'impresa si caratterizza per i molteplici fenomeni che sono conseguenza diretta
o indiretta dell'attività di gestione. Tutti i fatti e le operazioni che interessano la vita dell'impresa devono essere rilevati, ossia misurati, rappresentati e interpretati. Approfondendo tale aspetto bisogna tener conto che la presente relazione può avere dei limiti per certi aspetti che riguardano in particolare la valutazione dell'attivo patrimoniale con precisione per la valorizzazione di impianti arredi e attrezzature di cui non si è potuto ottenere un valore alla data del 29.07.2013, sono infatti trascorsi ben otto anni…”- In linea con la premessa , il criterio ritenuto dalla consulente più idoneo a rappresentare il valore del patrimonio netto della società al momento in cui si verifica lo scioglimento, in conformità con il disposto dell'art 2289 c.c. , oltre che dell'art 11 dello Statuto, è quello patrimoniale, con stima autonoma dell'avviamento. ( pag. 16, paragrafo 13).
IV. L' AVVIAMENTO COMMERCIALE
In linea generale, per il calcolo della liquidazione della quota, a norma del richiamo all'art. 2289, comma 2 c.c., deve tenersi conto della effettiva consistenza economica dell'azienda sociale all'epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività della azienda stessa;
tale redditività, in cui si sostanzia il concetto di avviamento, deriva da un complesso di elementi che, se pure cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti e si traduce nella probabilità proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, derivati dall'apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale. pagina 9 di 25 Nel caso in esame il tecnico, al paragrafo 17, ha evidenziato che nel corso del triennio di riferimento ( 2010-2012) la società aveva conseguito risultati esposti nel conto economico riportato di seguito ( positivo solo per il primo anno) ed ha successivamente proceduto alla neutralizzazione degli effetti distorsivi che avrebbero potuto pregiudicare l'espressione della potenzialità di generare flussi positivi in condizioni normali, procedendo ad escludere le poste straordinarie sia positive che negative ( pag. 29 relazione). Il valore dell'avviamento, pur tenendo conto delle imposte, ha in ogni caso generato un risultato medio prospettico negativo ( - € 13.938,77), che si riflette sul valore del complesso aziendale .
Tramite il proprio CTP, gli attori hanno contestato la metodologia di calcolo che avrebbe portato alla valutazione negativa dell'avviamento, sul presupposto che l'attività dell era in corso ed è proseguita normalmente negli anni CP_1 successivi e indotto l'ausiliario del giudice ad operare la correzione di alcuni errori di calcolo, sì da pervenire ad un valore medio del reddito ante imposte leggermente positivo per i tre ann, ma in ogni caso negativo ( -4171,03) in considerazione delle imposte (Irap) e, in tali termini, sottratto al valore aziendale.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, in disparte le considerazioni afferenti l'effettivo valore di avviamento, il presupposto della incidenza di tale voce è per l'appunto costituito della proiezione prognostica dell'attività della società. In tale ottica, è utile il richiamo all'arresto della S.C. in forza del quale, in tema di valutazione della quota sociale del socio uscente, l'art. 2289 c.c., nel fare riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale, con la conseguenza che, ai fini della quantificazione della somma dovuta, occorre tenere conto anche dell'avviamento, ossia dell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi e, in ipotesi maggiori, di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono;
la valutazione economica di detto avviamento va operata con una stima ragionevolmente prudenziale, seguendo uno dei metodi di calcolo, patrimoniali, reddituali o misti, la cui scelta è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass-. 14.5.2014, n 13290).
In coerenza con tale principio, nel caso concreto non può omettersi di considerare che con il venir meno del socio accomandante e la decisione di non pagina 10 di 25 continuare la società, si è verificata ineludibilmente una causa di scioglimento, che in ogni caso conduce – al di là delle determinazioni concretamente adottate dal socio accomandatario – all'inizio della fase liquidatoria, fase che – come è noto- è funzionale esclusivamente al pagamento dei debiti sociali e non certo al conseguimento di risultati imprenditoriali .
Peraltro, tale indicazione sembra coerente con il contenuto letterale dell'art 11 dello Statuto laddove prescrive che, nell'ipotesi di morte di uno dei soci, la liquidazione della quota spettante agli eredi debba avvenire in base alla
“situazione patrimoniale della società”.
Conseguentemente, in disparte le perplessità sul computo dell'avviamento in modo negativo rispetto al valore del complesso aziendale da riferire al momento del decesso del socio, in concreto lo scioglimento della società ed il prevalere della funzione liquidatoria, porta ad escludere proprio quella attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi e, in ipotesi maggiori, di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione dei singoli beni, che quindi – in via esclusiva- dovranno essere considerati. Nel caso di specie, quindi, prendendo le mosse dalle considerazioni svolte dalla consulente e partendo correttamente dal tenore letterale della norma, appare corretto dare atto che l'indagine deve essere svolta sulle componenti patrimoniali. Con riguardo alle componenti patrimoniali, le risultanze delle operazioni svolte possono, in linea di massima, essere considerate affidabili in ragione dell'espresso contenuto dell'atto costitutivo ( art 11) e dei chiarimenti forniti dalla consulente, la quale – in esito ai rilievi sollevati dalle parti tramite i propri consulenti – non ha mancato di apportare integrazioni e fornire motivazioni convincenti nelle parti in cui ha disatteso indicazioni di segno contrario. In particolare, in dettaglio si riporta il contenuto dell'elaborato, da vagliare anche in riferimento alle contestazioni ed osservazioni sollevate dalle parti.
V. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO SOCIALE
La situazione patrimoniale sintetica viene riportata a pag 17 della prima relazione e confermata nella relazione integrativa finale.
pagina 11 di 25 pagina 12 di 25 Da tale tabella, il valore corrispondente al patrimonio netto totale viene stimato in € 62.999.45, in riferimento al quale vengono poi analizzate in dettaglio le singole poste di bilancio.
Su tale valore convergono in definitiva entrambe le parti, anche se da parte degli attori risultano specifiche contestazioni nella analisi di dettaglio in relazione alle rettifiche dei valori contabili operate dalla CTU.
a) COMPONENTI PATRIMONIALI
La consulente premette ( pag. 11 della prima relazione) che l'oggetto di valutazione è il seguente insieme di risorse/fattori produttivi:
a. beni strumentali mobili e immobili necessari per l'esercizio dell'attività; b. beni immateriali c. avviamento commerciale rimanenze;
d. rimanenze finali e. crediti commerciali f. disponibilità liquide g. debiti di regolamento h. debiti di finanziamento i. patrimonio netto di funzionamento
Tali elementi realizzano il complesso aziendale, comprensivo di tutti gli elementi funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Attivo
( pag 11 e ss relazione depositata il 26.5.2021)
Immobilizzazioni immateriali
La voce immobilizzazioni immateriali è composta da:
Licenze software, sito internet, oneri pluriennali la cui voce raggruppa le manutenzioni e riparazioni riferite all'immobile di proprietà di terzi, sede di svolgimento dell'attività della società. I suddetti elementi patrimoniali, sono presenti all'interno del registro cespiti ammortizzabili.
pagina 13 di 25
Immobilizzazioni materiali
L'individuazione e la descrizione delle immobilizzazioni materiali costituenti, il complesso aziendale è avvenuta a seguito di verifica/accertamento documenti contabili (libro cespiti ammortizzabili e della situazione economica patrimoniale aggiornata, cui si rinvia integralmente. La descrizione analitica è presente alle pag
19 e seguenti della prima relazione.
La sintesi è poi quella contenuta a pagina 25 della prima relazione che, per la parte relativa alle immobilizzazioni materiali che viene qui riportata.
Quanto alle altre immobilizzazioni materiali, che comprende diverse voci, la consulente ha dato conto della decisione di estrapolare il valore dell'autovettura trattasi di Jeep Wrangler 2.4 sport del 2005 acquistata ad una cifra pari ad €
21.244,96 interamente ammortizzata il cui valore di mercato al 29/07/2013 corrisponde ad euro 5.789,02 e. per gli altri beni, di avere tenuto conto del parere pagina 14 di 25 espresso da persona esperta del settore applicando coefficienti differenziati al prezzo di acquisto, tenendo conto delle date di acquisto e della verosimile maggiore usura dei beni mobili acquistati in date più remote.
ATTIVO CIRCOLANTE L'attivo circolante consta dell'insieme degli impieghi di breve durata e dei mezzi già liquidi. Si tratta di:
● depositi cauzionali;
● crediti di ogni sorta e natura a breve termine, che dovranno tramutarsi in denaro entro scadenze non superiori l'anno;
● disponibilità liquide costituite dal denaro in cassa o disponibile nei c/c postali e bancari Di seguito i dati analitici riportati nella consulenza. Crediti verso clienti Tali crediti verso clienti si riferiscono a crediti per carte di credito e quindi valutati per lo stesso importo che la sottoscritta ritiene esigibile per il suo totale pari ad euro 255,00.
Depositi cauzionali Questa voce di bilancio pari ad euro 1.502,84 si riferisce a depositi per utenze telefoniche, gas, energia elettrica. Viene ritenuta esigibile in maniera integrale pertanto si conferma il valore di euro 1.502,84. Crediti verso erario Tali crediti verso l'erario per imposte il cui valore di bilancio riporta un importo pari ad euro 4.484,18 da valutarsi come esigibili per l'integrale somma indicata. Di seguito il dettaglio:
● Erario c/IVA da riportare euro 1,00;
● Erario c/IVA euro 3.063,92;
● Erario c/crediti IRAP euro 1.412,14;
● Erario c/ritenute interessi attivi euro 7,12. Crediti verso fornitori Per quanto riguarda la voce Crediti verso fornitori esposta in bilancio per una cifra pari ad euro 1.681,05, in realtà corrisponde a una somma che l'istituto di credito deve restituire alla società a causa di una errata (doppia) CP_1 emissione di bonifico nei confronti di un fornitore. Si ritiene pertanto esigibile, la sottoscritta conferma pertanto l'importo iscritto in bilancio e pari ad euro 1.681,05. Crediti diversi Trattasi di crediti verso clienti.
L'importo complessivo di tali crediti ammonta ad euro 37.896.91 Di tali valori non risulta dal fascicolo depositato nessun documento che possa condurre ad una pagina 15 di 25 sua svalutazione. In via prudenziale la sottoscritta ha ritenuto opportuno svalutare a forfait una somma corrispondente al dieci per cento del totale pari ad euro 3.789,69 arrivando a valutare tale voce per complessive euro 34.107,22. Disponibilità' liquide La voci di bilancio:
“Denaro in cassa” pari ad euro 2.754,66,
“Banca Popolare di Vicenza” importo pari ad euro 35.719,05
“Banco di Lucca e Tirreno” importo pari ad euro 19.022,11 Di detti valori, non è necessario procedere ad una valutazione si conferma pertanto la cifra totale di euro 57.495,82. Credito verso titolare Tale importo di bilancio viene confermato per una cifra totale pari ad euro 48,00. Trattasi di un credito vantato nei confronti dei soci.
Anche per tale voce si riporta l'elenco contenuto a pagina 26 della prima relazione richiamata.
Pervenendo quindi al totale dell'attivo così determinato:
€ 251.471,08 quale valore contabile netto,
a fronte di un valore iniziale di € 337.729,19 con rettifiche per € 86.258,11.
Passivo
( pag 12 e 26 e ss relazione depositata il 26.5.2021)
Patrimonio Netto Il patrimonio netto o capitale netto esprime la consistenza del patrimonio di proprietà dell'impresa determinato dalla somma del capitale conferito dai soci in sede di costituzione dell'azienda durante la vita della stessa con apporti successivi e dall'autofinanziamento.
pagina 16 di 25 In concreto, il patrimonio netto si scompone di più voci, dette “parti ideali di patrimonio netto”, per distinguere la parte derivante dall'apporto dei soci dalla parte derivante dall' autofinanziamento proprio. Le parti ideali del patrimonio netto possono essere di segno positivo o negativo. In particolare, nelle imprese con veste di società sono costituite dalle seguenti voci:
● Capitale Sociale, che rappresenta il capitale conferito dai soci al momento della costituzione dell'impresa. Versamenti a titolo di capitale sociale possono essere operati anche in seguito, quando la vita dell'impresa lo richiede. Il capitale sociale è frazionato in quote, ognuna rappresentativa di una parte di esso. Le quote vengono assegnate in proporzione al capitale versato. Nel corso della vita dell'azienda, il capitale sociale può aumentare (quando si rendono necessari nuovi finanziamenti e non si vuole o non si può ricorrere a finanziamenti esterni)
o diminuire (in caso di perdite consistenti oppure in caso di esubero).
● Riserve, in prima approssimazione vengono costituite trattenendo nell'impresa gli utili conseguiti che non vengono distribuiti ai soci, e che quindi rappresentano una forma di autofinanziamento adottata dall'impresa stessa. Quindi le riserve costituiscono la più autentica fonte interna di finanziamento, ancor più propria dell'azienda di quanto possa essere il capitale sociale. Quest'ultimo, infatti, non è prodotto dall'impresa ma acquisito da soggetti terzi, cioè i soci. Le riserve di utili possono essere: obbligatorie (o legali), statutarie, facoltative.
● Utili da destinare, costituiti dall'utile d'esercizio conseguito nell'ultimo esercizio e dal residuo utile di un esercizio precedente in attesa di destinazione. Tali utili, in base alle decisioni dei soci, possono essere distribuiti ai soci o portati in aumento di riserve o a copertura di perdite pregresse.
● Perdite in sospeso, che possono riguardare la perdita d'esercizio subita nell'ultimo periodo amministrativo o perdite di esercizi precedenti. Tali perdite potranno essere coperte con varie modalità a seconda delle decisioni dei soci. In concreto viene riportato il prospetto di pag. 26.
Debiti di ogni sorta e natura Per debiti di ogni sorta e natura devono intendersi i debiti di natura commerciale e quelli di natura tributaria contributiva. pagina 17 di 25 Impegni finanziari di qualunque tipo Per impegni finanziari, stante il Bilancio del 29.07.2013, devono intendersi i debiti, eventuali, rappresentati dai titoli di credito oltre i 12 mesi, gli interessi passivi sui mutui nonché i mutui ipotecarie/o finanziamenti bancari.
Passività potenziali Per passività potenziali devono intendersi gli altri debiti oltre i 12 mesi e/o i finanziamenti soci non onerosi.
Impegni derivanti da eventuali contratti con personale dipendente o ex dipendente. In ultimo eventuali debiti in c/retribuzioni, i compensi per l'amministratore e i dipendenti in c/liquidazione.
Di seguito il prospetto riportato a pagina 27 della relazione.
Fondo trattamento di fine rapporto (TFR)
Il fondo di trattamento di fine rapporto risulta dal bilancio pari ad euro 29.755,81.
Tale dato viene fornito dal consulente del lavoro e corrisponde ad una cifra che viene accantonata annualmente. Pertanto si conferma per un importo pari ad pagina 18 di 25 euro 29.755,81. Di seguito le valutazioni contenute nell'elaborato peritale, meritevoli di condivisione.
Il patrimonio netto contabile è quello risultante dalla somma del capitale sociale e dalla somma algebrica di riserve utili e perdite alla data del 29 luglio 2013, comprensivo del risultato di esercizio dei primi sette mesi dell'anno 2013 ( pag.
28 relazione). Il calcolo del patrimonio netto rettificato, accertate in dettaglio le attività e passività sociale deriva dal valore differenziale della società, quantificabile in € 149.257, 56, determinato dalla somma di patrimonio netto contabile ( € 62999,45) e rettifiche operate ( € 86.258,11).
VI. CONTESTAZIONI Su tale importo, per quanto detto, non dovrà essere computata – in negativo -la voce per avviamento relativo all'andamento dell'attività alberghiera, oggetto peraltro di contestazioni da parte degli stessi attori.
Le ulteriori contestazioni mosse attraverso il proprio CTP, dott. Persona_5 hanno riguardato:
1) la stima dei beni immobili consistenti nel numero di sei posti auto desunta dalla consulenza redatta dall'ausiliario, geom per Persona_6
l'applicazione di una percentuale di svalutazione ( 60% e 80%), tenendo conto della loro superficie.
Su tale punto, acquisiti chiarimenti sulla metodologia di stima utilizzata attraverso una dettagliata perizia estimativa nella quale viene dato atto di avere effettuato un sopralluogo per la ricognizione e rilevazione di tali beni e la verifica del loro stato di conservazione e manutenzione, e ricerche ed informazioni riguardanti il mercato immobiliare locale.
Operata quindi una descrizione delle singole unità catastalmente riportate al foglio di mappa 49, particella n 162 (dal sub n 665 al dub n 670), oltre alle parti comuni, ed acquisito il valore medio unitario di € 1.400,00 al mq, l'ausiliario del
CTU precisa che, quanto ai due posti auto più grandi, il valore reale di mercato risulta condizionato dalla conformazione geometrica irregolare rispetto a quelli di dimensioni ridotte.
pagina 19 di 25 Tale rilievo ha giustificato l'applicazione di un coefficiente di riduzione rispettivamente del 20 % ( per il sub 665) e del 40% ( per il sub 668), pervenendo al valore di stima di € 129.920,00.
Attraverso il proprio CTP il valore dei posti auto stimato dagli attori risulta quantificabile in € 144.000,00, con una maggiore differenza rispetto a quello contabile rispetto a quanto stimato dall'ausiliario del consulente d'ufficio.
Esaminati in dettaglio ed operato un confronto tra i dati forniti dai consulenti di parte e d'ufficio, anche alla luce delle due note esplicative dell'ausiliario del secondo, può convenirsi che per quattro dei sei posti auto ( sub 667-668-669-
670) i valori di mercato e le misure risultano sostanzialmente convergenti
(addirittura inferiori per il CTP degli attori, pari ad € 68.000 a fronte di €
70.000,00 stimati dal geom . CP_5
Le maggiori differenze emergono rispetto agli altri posti auto ( sub 665 e sub
666) e, in particolare, sul secondo rispetto al quale a fronte di una stima di €
50.000, ( € 1190 x 42 mq) , l'ausiliario della consulente indica 35.280,00. applicando un coefficiente di riduzione per la particolare conformazione.
Richiesti chiarimenti sul punto, l'ausiliario assume che in realtà la riduzione traeva giustificazione dall'effettiva misurazione, effettuata tuttavia in assenza di contraddittorio.
Su tale punto, quindi, si ritiene che possano essere ritenuti convincenti i valori di stima più dettagliati e differenziati rappresentati nella perizia prodotta dagli attori. Tuttavia, tenuto conto del valore unitario di € 1190 al mq per i due posti auto più grandi, un minimo coefficiente di riduzione pari al 20 % dovrà essere applicato al posto auto più grande, considerato che a parità di tutte le altre condizioni, deve essere riconosciuto ad un posto auto di dimensioni maggiori rispetto a quello adatto ad una singola vettura.
Pertanto, acquisendo il contributo poliedrico dei vari tecnici intervenuti e di dati di valutazione dai medesimi offerti, il valore più attendibile appare quello di € tecnici, può pervenirsi essere adottati il valori di € 40.000,00 per il posto auto più grande ( sub. 666) a cui si aggiunge quello di € 94.000,00 per i cinque posti auto residui. In tal modo la rettifica rispetto a tale voce dovrà tenere conto del maggior valore dei beni immobili ( € 134.000) in luogo di quello stimato pagina 20 di 25 dall'ausiliario e applicato dalla consulente (€ 129.920), con un aumento CP_5 pari ad € 4080,00.
2) la stima dei beni strumentali in uso alla società: il criterio suggerito dagli attori
è di adottare il valore residuo contabile ( costo d'acquisto + quote di ammortamento), qualora presente, per quelli totalmente ammortizzati esistenti, applicando una riduzione rispetto al costo di acquisto, percentuale variabile rispetto alla vetustà.
In applicazione del criterio suggerito alle altre immobilizzazioni materiali -altri beni strumentali, al netto dei fondi di ammortamento, emergerebbe una differenza aggiuntiva di € 31.251,55 rispetto ai valori contabili ( 120.907,74 rispetto ad € 89656,19). Tale voce rappresenta la differenza di maggior rilievo .
Relativamente a tale punto, appare corretto il richiamo all'art 16, lett. b) del d.lsvo 31.10.1990, n 346, in virtù del quale “ per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto (e, quindi, escludendo, in questo caso, il valore dell'avviamento), tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21
a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12; ..“
A riguardo, va ulteriormente considerato che i costi concernenti la realizzazione o l'acquisto di un bene sono ammortizzabili allorquando il bene entra nel patrimonio dell'imprenditore (cfr. art. 102, comma 1, del TUIR, laddove si parla di esercizio di entrata), con conseguente iscrizione del bene nello stato patrimoniale. il bene ammortizzabile è un bene “consumabile”, nel senso che è soggetto a deterioramento in considerazione dell'uso, sicché non sono ammortizzabili i terreni, ma solo i fabbricati che insistono sugli stessi (cfr. Cass. n.
9068 del 06/05/2015, in via generale;
Cass. n. 31781 del 05/12/2019 in materia di ammortamento dei canoni di leasing; Cass. n. 22932 del 26/09/2018). Il costo del fabbricato, ammortizzabile, va, dunque, sempre tenuto distinto dal costo del pagina 21 di 25 terreno, che non è ammortizzabile, salvo le ipotesi in cui il terreno ha una durata limitata nel tempo (cfr. Cass. S.U. n. 10225 del 26/04/2017, per la quale il costo di un terreno può essere ammortizzato unitamente agli impianti di carburante sopra esistenti solo se si provi che ha una vita economica limitata;
in questo senso anche Cass. n. 7436 del 07/03/2022). La S.C. ha avuto moto di precisare, In tema di imposte dirette, che i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili purché riguardino beni consumabili che entrano nel patrimonio dell'imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non essendo, invece, ammortizzabili i costi riguardanti beni di proprietà di terzi( Cass., 6.8.2024, n 22139).
Ciò premesso, nel caso concreto la CTU nella relazione integrativa ha sottolineato che, proprio tenendo conto delle osservazioni del CTP, aveva provveduto ad integrare “..riepilogando i valori strumentali ed usando un criterio che si basa su una percentuale di abbattimento, applicata al costo storico iniziale che tenga conto anche del deperimento, dell'usura e dell'eventuale valore residuo.. A differenza della precedente versione tutti i beni vengono valorizzati, anche quelli totalmente ammortizzati..”
Riportando dettagliatamente i singoli componenti dei beni strumentali presenti nel registro contabile “Immobilizzazioni materiali” e chiarisce di avere presentato integrazioni alla precedente bozza riepilogando i valori dei beni strumentali ed usando un criterio che si basa su una percentuale di abbattimento applicata al costo storico iniziale che tenga conto anche del perimento, dell'usura e dell'eventuale valore residuo, pervenendo ai valori di stima corrispondenti suddivisi per le varie categorie riportati a pag 9 della relazione.
Tali indicazioni, in sostanza, si presentano in linea con i criteri imposti dall'art
2426 c.c. e non vi sono elementi per discostarsi da tali indicazioni, non risultando effettiva dimostrazione di valori differenti rispetto a quelli analitici, apparendo non sufficiente – rispetto ai soli beni non ancora ammortizzati – il solo dato contabile. I valori dei beni strumentali, secondo quanto attestato dalla consulente. sono stati determinati tenuto conto dello stato dei beni e dell'acquisto più o meno risalente nel tempo;
conseguentemente si è ritenuto corretto applicare a tali beni una percentuale di valorizzazione, indicata nella colonna di destra della tabella sopra riprodotta, parametrata al loro costo storico, valutando più corretto pagina 22 di 25 applicare lo stesso criterio di valorizzazione a tutti i beni, anziché utilizzare criteri diversi a seconda che il bene abbia o meno un valore contabile in base ai registri, e ciò al dichiarato fine di fornire una valutazione omogenea e coerente, una volta ritenuto di non fare esclusivo riferimento al mero valore contabile risultante dall'ultimo bilancio sociale, bensì alla effettiva situazione patrimoniale della società, quale risultante al momento in cui si è verificata la morte del socio.
Per tale aspetto, in definitiva, alla luce delle integrazioni forniti possono essere utilizzati i valori di stima della CTU, in difetto di riscontri probatori differenti.
VII. CONCLUSIONI Le risultanze finali di tali operazioni di stima , conducono alla conclusione che , alla data di scioglimento del rapporto sociale con il socio deceduto, il valore dell'azienda debba essere quantificato in € 153.337,56 (€ 149.257,56+4080). Sul valore patrimoniale di € 153.337,56, il valore della quota del socio deceduto dovrà quindi esser stimato in € 76.668,78, pari al 50 % del valore aziendale complessivo. Trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla data di scioglimento del rapporto all'effettivo soddisfo, impregiudicata ogni ulteriore questione relativa alla responsabilità per le operazioni ingiustificate, estranea al presente giudizio. Conseguentemente, l'offerta formale effettuata dal socio accomandatario nell'aprile 2016 ( € 20.000,00 per ciascun erede, su un valore di complessivo si € 60.000,00), oltre due anni dopo il termine prescritto per la liquidazione, non presenta i requisiti di validità richiesti dall'art 1208, n 3,
c.c. e, risultando sensibilmente inferiore ai valori riconosciuti, deve ritenersi legittimamente rifiutata dagli eredi. Sull' importo, sono ancora dovuti gli interessi nella misura legale di cui all'art 1284, I comma c.c., trattandosi di debito di valuta, dalla data del decesso alla data della domanda giudiziale proposta innanzi al
Tribunale dichiaratosi incompetente.
Da tale ultima data sino al saldo effettivo, essendo entrata nelle more in vigore sono dovuti gli interessi nella misura determinata ai sensi dell'art 1284, comma 4,
c.c. . a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n 132 (conv. dalla legge 10.11.2014, n 162) in quanto, in tale situazione si può presumere, trattandosi di importo riferito a risultati di attività imprenditoriale, che, se vi pagina 23 di 25 fosse stato il tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reimpiegata in modo tale da essere sottratta agli effetti del deprezzamento monetario ( Cass., 3.1.2023, n 61Cass., 9.8.2021, n 22512; Cass., 15.1.2009, n 816;
Cass., 10.6.1999, n 5732: v. anche Cass. 11.7.2024 n 19015 in relazione alla corretta interpretazione della richiamata Cass.,, s.un. 7.5.2024, n 12449).
Al contempo, non possono essere accolte le richieste di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, reciprocamente avanzate dalle parti. Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula infatti, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (Cass., 27.8.2013, n 19583;
Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass., 21798/2015;
Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in Giust. civ. 1989, I, 2535), che anche l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass., 7.10.2013, n 22812; Cass., 15.4.2013, n 9080;Cass.,
2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n. 334).
Tale esigenza probatoria non può venir meno neppure in considerazione della qualità delle parti perché la sussistenza del danno deve essere espressione di un giudizio concreto e non astratto, mentre nel caso di specie nessuna delle parti ha dimostrato l'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito né si ravvisano le condizioni ( mala fede o colpa grave) per fare applicazione discrezionale dell'art 96, comma 3, c.p.c. ( Cass., 30.3.2018, n 7931) Infine, quanto alle spese di giudizio, in presenza di reciproca soccombenza in ordine ai valori della quota ed alle domande reciprocamente formulate, si ritiene la sussistenza di motivi per la compensazione per un terzo, ponendo a carico solidale dei convenuti la quota residua, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia, in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014.
pagina 24 di 25
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate , con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2018, da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nei confronti di in persona
[...] Controparte_1 del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempre dott. CP_1
e di ogni altra istanza, eccezione e deduzione
[...] CP_1 disattesa, così provvede: a) liquida la quota della società spettante a in € 76.668,78, al 29 luglio Persona_1
2013, data del decesso;
b) condanna n persona del socio accomandatario Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore dott. e , CP_1 CP_1 in solido, al pagamento agli eredi della s 8, misura legale ai sensi dell'art 1284, I e IV comma, c.c., secondo quanto stabilito specificamente in motivazione;
c) condanna i convenuti, in solido, al pagamento della spese del presente procedimento, liquidate complessivamente in € 14.103,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CAP nella misura di legge, € 1573,82 per spese sostenute (notifica, iscrizione a ruolo, marche e CU) ed € 1438,39 per CTP ( da liquidarsi in base alle medesime tabelle valevoli per il CTU ex art 3 DM 182/2002), nonché di CTU nella misura liquidata con separato decreto, compensandole per un terzo.
Così deciso in data 24.10.2024 dal Tribunale di Prato, in persona del G.I., dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice Istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 25 luglio 2018 con il n. 2344/2018 del ruolo Generale, avente per oggetto: cause in materia di rapporti societari, vertente tra
, nata a [...] il [...] ( ed ivi Parte_1 C.F._1
Tacca, 8m
nato a [...] il giorno 10 marzo 1970 Parte_2
e residente in [...], C.F._2
o a Prato il 20 ottobre 1973, ( ) ed Parte_3 C.F._3 ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giannotto ULIVI e dall'avv. Maurizio RUDALLI elettivamente domiciliato presso il cui studio, in Firenze Via Alfonso La Marmora, 45, come da mandato allegato all'atto introduttivo;
Pec: Email_1
Pec: Email_2
Attori contro in persona del socio Controparte_1 dott. CP_1 corrente in Prato Via B. Cairoli, 3 (CF: PI: P.IVA_1 P.IVA_2
e
nato a [...] il [...] ( ) ed ivi CP_1 CodiceFiscale_4
Cairoli, 36, .1948, CP_1 residente in [...], (C.F. , CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco TESSARI o presso il suo studio in Firenze via de Barucci n. 12, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;
Pec; Email_3
Convenuti
All'udienza del 18 aprile 2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per gli attori : “… conclude affinché l'ecc.mo Tribunale nella composizione di legge, previo accertamento del valore della quota del 50% (comprensivo dell'avviamento) della società alla data del decesso del socio accomandante Controparte_1
(29 luglio 2013), condannare, in solido tra loro i convenuti al pagamento Persona_1 28.000,00 € ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata con interessi ex art. 1274 IV comma C.c. dal giorno del dovuto (29 pagina 1 di 25 gennaio 2014 a termini di legge e di statuto) a quello del pagamento. Condanna al risarcimento del danno per le causali di cui all'Art. 96 Cpc del Dott. in CP_1 somma che fin da ora si chiede al giudice di liquidare in un multiplo tre volte l'importo delle spese legali. Vittoria di spese, compensi e rimborsi forfettari…”.
Per parte convenuta:
“… come da comparsa di risposta Voglia Il Tribunale di Prato: Nel merito respingere la domanda attrice così come formulata perché sul quantum infondata, non provata ed eccessiva. Stante il comportamento di controparte le spese di lite dovranno essere addebitate alla stessa, così come il risarcimento ex art. 96 C.P.C., determinato dal Giudice. ".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, notificato il 20 luglio 2018, Parte_1
e premettevano di avere instaurato giudizio Parte_2 Parte_3 innanzi al Tribunale di Firenze esponendo:
- che il giorno 29 luglio 2013 era deceduto in Prato, senza lasciare testamento,
l'avvocato nato il [...] lasciando eredi legittimi, il Persona_1 coniuge nata a [...] il [...] ed i figli nato a Parte_1 Pt_2
Firenze il giorno 10 marzo 1970, e , nato a [...] il [...]; Pt_3
- che il de cuius al momento del decesso era titolare, il qualità di socio accomandante, di una quota corrispondente al 50% del capitale sociale della società denominata orrente in Prato Via Controparte_1
B. Cairoli, 31 (CF: – PI: , costituita il 6 aprile 1984, P.IVA_1 P.IVA_2 con termine al 31 dicembre 2012 e previsione di proroga tacita di anno in anno;
– che il capitale sociale, sottoscritto al momento della costituzione della società, era pari a 20 milioni di lire corrispondenti a 10.329,14 € e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, così come la rappresentanza, erano di esclusiva pertinenza del socio accomandatario, dott. a sua CP_1 volta titolare di quota pari al 50 % del capitale sociale;
- in esito al decesso del socio accomandante gli eredi, a ciò sollecitati anche dall'accomandatario, avevano comunicato formalmente che non era loro intenzione proseguire l'impegno societario del de cuius ed hanno chiesto la liquidazione della quota, così come previsto dallo statuto che nello specifico
(patto 11) recita: “In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi entro sei (6) mesi dalla morte, in base alla situazione patrimoniale della società a meno che non preferiscano sciogliere la società stessa ovvero
pagina 2 di 25 continuarla con gli eredi se questi vi acconsentano, nominando un rappresentante comune di gradimento dei soci superstiti.” richiedendo fin dal maggio 2014 la liquidazione della quota da valutare al giorno del decesso così come previsto dallo statuto e dall'art 2289 c.c.;
- di avere in precedenza provveduto al deposito di regolare dichiarazione di successione corredata da dichiarazione di stima della quota sociale comprensiva del patrimonio immobiliare risultante da apposita valutazione tecnica eseguita secondo le prescrizioni di cui all'art. 6 lett. b) del D. Lgs. 346/90;
- che il valore della quota al netto dell'avviamento, elaborato sulla base della documentazione contabile fornita agli eredi dal socio accomandatario, era risultata al giorno del decesso pari a 87.865,00 € al netto dell'avviamento che, ai fini dell'imposta di successione, era stato escluso dalla base imponibile in conformità al comma 1 bis all'art. 8 del D.Lgs. 346/90, introdotto dalla legge
296/2006 e il socio accomandatario aveva rifiutato il pagamento contestando la valutazione e nominando sé stesso come liquidatore e, in tale veste, aveva dismesso i beni immobili e pagato i propri crediti personali;
- che per la valutazione di tali beni al luglio 2013 (sempre ai fini della redazione della dichiarazione di successione) era stato affidato incarico ad un tecnico,
Geom. ha proceduto stimato detti beni nei termini che risultano Persona_2 dalla relazione che era allegata all'atto;
- che le operazioni di liquidazione, si erano protratte e l'attività societaria era preordinata a pregiudicare le ragioni del credito degli attori e delle obbligazioni della società nei confronti dei comparenti avrebbe dovuto rispondere in solido il socio illimitatamente responsabile;
- che con comparsa depositata il 7 novembre 2017 si era costituito il solo il quale aveva eccepito l'incompetenza per territorio del CP_1
Tribunale di Firenze in favore di questo Tribunale e concludendo in ogni caso per il rigetto delle domande proposte;
- che con ordinanza del 12 giugno 2018, attesa l'adesione degli attori alla eccezione sollevata, il Tribunale di Fire3nze aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale rimettendo le parti innanzi al tribunale di Prato competente per territorio, con termine di tre mesi per la riassunzione.
pagina 3 di 25 Su tali premesse, convenivano in giudizio Controparte_1
e lo stesso socio accomandatario per r sentire accertare il valore
[...] patrimoniale della quota del 50% ( comprensivo dell'avviamento) al momento del decesso del socio accomandante e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di € 128.000,00 , o quella diversa ritenuta di giustizia, per i motivi sopra indicati, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale CP_1 deduceva di avere formulato, con raccomandate inviate il 7 aprile 2006, offerta formale agli attori della complessiva somma di € 60.000,00 per la liquidazione della quota di loro spettanza, superiore alla perizia contabile della stessa parte attrice, circostanza da valutare per il risarcimento ai sensi dell'art 96 cpc , con il favore delle spese legali.
Nella contumacia della società, la causa era istruita con la produzione di documenti ed espletamento di CTU, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 18 aprile 2024, a seguito alla concessione dei termini alle parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dagli attori sono fondate e meritano accoglimento nei limiti della seguenti considerazioni.
I.
THEMA DECIDENDUM. LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE AD AGIRE
In proposito, il thema decidendum della presente controversia è determinato dalla domanda di accertamento del valore della quota della
[...]
spettante a unico socio Controparte_1 Persona_1 accomandante, deceduto il 29 luglio 2013.
La domanda degli attori, infatti, ha ad oggetto la liquidazione della quota spettante al proprio dante causa, mentre gli ulteriori effetti determinati da tale evento ed il conseguente scioglimento della società rimangono fuori dal perimetro del presente giudizio.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, il contraddittorio nei confronti della società, occorre precisare che, l'obbligazione alla liquidazione della quota è comunque obbligazione della società e non degli altri soci (Cass., 19.5.2016, n
10332), anche se il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato anche pagina 4 di 25 nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giudizio tutti i soci, ai sensi dell'art 2266 c.c., (Cass., 29.1.2015, n 1727).
Nel caso di specie, peraltro, risulta che la società non è ancora cessata, pur essendo venuto meno la pluralità dei soci, non risultando ancora cancellata dal registro delle imprese.
Nei confronti di la domanda è stata indirizzata in quanto ai CP_2 sensi dell'art 2313 c.c., in veste di unico socio accomandatario all'epoca della data del decesso del socio accomandante, egli risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e la data della produzione dei relativi effetti incide anche sulla determinazione del valore della quota sociale e della conseguente condanna.
II.
LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
Alla luce delle considerazioni svolte, è opportuno precisare che la domanda di liquidazione della quota del singolo socio deve essere distinta dal procedimento di liquidazione della società, che determina il riparto conseguente allo scioglimento dell'ente collettivo e che comporta la cessazione del rapporto sociale con effetti per tutti i soci, con conseguente suddivisione tra tutti i partecipanti del patrimonio residuato al pagamento dei debiti. Si tratta, cioè , di una situazione differente dalla liquidazione della quota del singolo socio che viene meno dal rapporto e che, al contrario, non ha diritto ad una parte del patrimonio sociale, che resta intatto, ma solo ad una somma di denaro corrispondente al valore della sua partecipazione (Cass., 1.8.2010, n 6384).
In tal senso si esprime la Suprema Corte, affermando, con riferimento al recesso, che: “Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie” (Cass. civ. n. 21036/2017).
Tanto precisato, nel caso in esame va considerato che la società venne costituita in data 29 maggio 1994, tra e Parte_4 CP_1 [...]
come atto costitutivo scritto, per l'esercizio associato delle attività , sotto Per_1 pagina 5 di 25 la ragione sociale “ Hotel Flora s.a.s. del dott. Mario Tomada & C ” nella forma di società per accomandita semplice, a seguito della trasformazione della preesistente società di fatto tra e La durata CP_1 Parte_4 della società era stata fissata al 31 dicembre 2003, con patto di tacita proroga di anno in anno, salva disdetta da inviare almeno sei mesi prima con lettera raccomandata.
In origine aveva la quota del 52 % del capitale sociale, Parte_4 Pt_5
il 24 % e l'ulteriore 24 %.
[...] Persona_1
Ai sensi dell'art 11 dello Statuto “in caso di morte dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi entro sei medi dalla morte, in base alla situazione patrimoniale della società a meno che non preferiscano sciogliere la società stessa ovvero continuarla con gli eredi se questi vi acconsentano, nominando un rappresentante comune dei soci superstiti”. era socio accomandatario, mentre gli altri soci erano soci Parte_4 accomandanti. Con atto del 17 giugno 1997 ( Rep 124.641, per notar ER
, regolarmente registrato, cedette la propria quota di
[...] Parte_4 partecipazione agli altri soci in parti uguali e vennein parte modificato l'assetto societario: la società mutò ragione sociale in “ Controparte_3
e la durata venne stabilita al 31 dicembre 2012, salva proroga tacita
[...] di anno in anno e facoltà di recesso alle medesime condizioni. La composizione era paritaria ma ha assunto la qualifica di socio CP_1 accomandatario a tutti gli effetti di legge, mentre quella di Persona_1 socio accomandante.
Nel caso in esame è pacifico che al momento del decesso del socio accomandante,
29 luglio 2013, il termine di durata era stato prorogato, in assenza di disdetta da parte di uno dei soci, ma gli eredi non hanno inteso continuare la società.
In concreto, poi, con atto redatto in data 10 luglio 2014, il socio accomandatario ha dato atto dell'avvenuto scioglimento della società per il sopravvenuto venir meno della pluralità dei soci in conseguenza della morte del socio,
[...]
, autonominandosi liquidatore e, dato atto che gli eredi del socio defunto Per_1 avevano già richiesto la liquidazione della quota di spettanza del socio defunto, riconosciuto il relativo credito.
pagina 6 di 25 Secondo quanto segnalato dalla consulente, dalla visura camerale risulta che alla data del 10 settembre 2020 l'azienda era stata concessa in affitto sin dalla data del 30,3,2017 alla società Controparte_4
La domanda di accertamento della causa di scioglimento limitatamente alla quota del de cuius, quindi, appare correttamente instaurata nei confronti dell'altro socio, con la conseguenza che, accolta tale domanda, subentrata comunque la fase di liquidazione, si deve proceder liquidazione della quota spettante agli eredi ai sensi del combinato disposto degli artt. 2274 e 2275 c.c. Invero, lo scioglimento della società non ne produce automaticamente l'estinzione, ma la stessa continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacità, derivante dalla modificazione dello scopo, che non
è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito con i terzi ( Cass., 2 aprile 1999. N 3221).
In definitiva, nel fattispecie in esame deve procedersi alla liquidazione della quota, ricostruendo, principalmente attraverso le scritture e i documenti, la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento limitatamente al socio deceduto, individuando quali sono gli utili e le perdite, con la precisazione che, ai sensi dell'art 2289 c.c. ( cui richiamano le disposizioni in materia di società per accomandita semplice, ex art 2313 c.c.), se vi sono operazioni in corso a tale momento, gli eredi partecipano agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
A riguardo preme precisare che il valore da assumere non può che essere quello riferito alla data di effettivo scioglimento dal rapporto in quanto il pregiudizio relativo alla eventuale svalutazione del patrimonio sociale, in ipotesi, ha una differente causa giustificativa integrante autonoma domanda. Sotto il profilo contabile, la ricostruzione operata consente di assumere valori sostanzialmente congruenti alla data di settembre 2013, giustificati in base alla documentazione acquisita.
Correttamente poi è stato anche richiamato il principio di cui all'art 2289, comma
2, c.c., assumendo che le operazioni economiche positive e negative registrate in contabilità sino alla data di chiusura del bilancio erano conclusive di operazioni in corso ed essere oggetto di considerazione. In coerenza con tali considerazioni pagina 7 di 25 va quindi richiamato il contenuto della relazione depositata in data 26 maggio
2021, dalla CTU, dott.ssa nonché di quelle depositate ad Persona_4 integrazione in data 31 marzo 2022, per la parte in cui si presentano congruamente motivate ed esenti da vizi logici e, per le parti oggetto di specifiche contestazioni, nei limiti delle seguenti precisazioni.
III. I METODI DI VALUTAZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE SOCIALI Ora, procedendo all'analisi della documentazione ritualmente acquisita, devono essere richiamati i diversi metodi di valutazione elaborati dalla scienza contabile per la valutazione del valore delle quote, incentrati - in via esclusiva o mista - sulla stima delle componenti patrimoniali dell'azienda, ovvero della presumibile redditività del complesso aziendale proiettata sugli sviluppi attesi o, ancora, dei flussi di cassa disponibili in futuro per l'investitore. E' noto che i criteri di valutazione elaborati dalla scienza contabile sono rappresentati da:
➢ Metodo Reddituale, espresso da rapporto tra reddito medio prospettivo producibile dall'azienda e tasso di capitalizzazione;
➢ Metodo Patrimoniale, in cui il valore dell'azienda è dato dal capitale netto di bilancio alla data della stima, rettificato per tenere conto delle eventuali plusvalenze e/o minusvalenze scaturenti dalla differenza tra valore di mercato degli elementi attivi e passivi, prescindendo dalla remuneratività derivante dalla gestione aziendale e comprendendo anche i beni immateriali non sempre evidenziati in bilancio;
➢ Metodo Misto reddituale-patrimoniale, che considera contemporaneamente l'aspetto patrimoniale ma anche quello reddituale pervenendo ad un'autonoma stima dell'avviamento.
➢ Metodo Finanziario, basato sull'attualizzazione di flussi di cassa (cd Discount Cash Flow), inteso quale differenza tra il valore delle attività operative ed il valore di mercato del debito finanziario.
Su tale punto, la consulente ha precisato quanto segue:
“ La ratio di tale scelta, risiede nella constatazione che la società di cui è causa è azienda sufficientemente patrimonializzata. Il metodo patrimoniale, è indicato particolarmente per la valutazione di aziende che abbiano tale caratterizzazione;
più in generale questo metodo può essere considerato un metodo universale poiché rispetta le caratteristiche di completezza e razionalità e si rende disponibile ad assegnare una configurazione del valore economico del capitale. Il valore attribuito con il metodo patrimoniale è di solito ritenuto un limite inferiore al di sotto del pagina 8 di 25 quale l'azienda risulterebbe sottovalutata. Gli altri metodi, quali reddituale e il finanziario, hanno propensione a cogliere le potenzialità dell'azienda, poiché misurano il valore di questa riferendolo alle capacità di generare utilità lungo un orizzonte temporale esteso. Il metodo misto, invece, recupera le potenzialità prospettiche attraverso la stima dell'avviamento. Sotto il profilo temporale, il metodo patrimoniale è confinato a considerare i valori dei beni nello stato in cui si trovano al momento della valutazione. Queste sono, in linea di massima, le considerazioni che hanno determinato la scelta, circa il metodo di valutazione, per il seguente lavoro peritale. Preso atto che la vita dell'impresa si caratterizza per i molteplici fenomeni che sono conseguenza diretta
o indiretta dell'attività di gestione. Tutti i fatti e le operazioni che interessano la vita dell'impresa devono essere rilevati, ossia misurati, rappresentati e interpretati. Approfondendo tale aspetto bisogna tener conto che la presente relazione può avere dei limiti per certi aspetti che riguardano in particolare la valutazione dell'attivo patrimoniale con precisione per la valorizzazione di impianti arredi e attrezzature di cui non si è potuto ottenere un valore alla data del 29.07.2013, sono infatti trascorsi ben otto anni…”- In linea con la premessa , il criterio ritenuto dalla consulente più idoneo a rappresentare il valore del patrimonio netto della società al momento in cui si verifica lo scioglimento, in conformità con il disposto dell'art 2289 c.c. , oltre che dell'art 11 dello Statuto, è quello patrimoniale, con stima autonoma dell'avviamento. ( pag. 16, paragrafo 13).
IV. L' AVVIAMENTO COMMERCIALE
In linea generale, per il calcolo della liquidazione della quota, a norma del richiamo all'art. 2289, comma 2 c.c., deve tenersi conto della effettiva consistenza economica dell'azienda sociale all'epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività della azienda stessa;
tale redditività, in cui si sostanzia il concetto di avviamento, deriva da un complesso di elementi che, se pure cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti e si traduce nella probabilità proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, derivati dall'apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale. pagina 9 di 25 Nel caso in esame il tecnico, al paragrafo 17, ha evidenziato che nel corso del triennio di riferimento ( 2010-2012) la società aveva conseguito risultati esposti nel conto economico riportato di seguito ( positivo solo per il primo anno) ed ha successivamente proceduto alla neutralizzazione degli effetti distorsivi che avrebbero potuto pregiudicare l'espressione della potenzialità di generare flussi positivi in condizioni normali, procedendo ad escludere le poste straordinarie sia positive che negative ( pag. 29 relazione). Il valore dell'avviamento, pur tenendo conto delle imposte, ha in ogni caso generato un risultato medio prospettico negativo ( - € 13.938,77), che si riflette sul valore del complesso aziendale .
Tramite il proprio CTP, gli attori hanno contestato la metodologia di calcolo che avrebbe portato alla valutazione negativa dell'avviamento, sul presupposto che l'attività dell era in corso ed è proseguita normalmente negli anni CP_1 successivi e indotto l'ausiliario del giudice ad operare la correzione di alcuni errori di calcolo, sì da pervenire ad un valore medio del reddito ante imposte leggermente positivo per i tre ann, ma in ogni caso negativo ( -4171,03) in considerazione delle imposte (Irap) e, in tali termini, sottratto al valore aziendale.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, in disparte le considerazioni afferenti l'effettivo valore di avviamento, il presupposto della incidenza di tale voce è per l'appunto costituito della proiezione prognostica dell'attività della società. In tale ottica, è utile il richiamo all'arresto della S.C. in forza del quale, in tema di valutazione della quota sociale del socio uscente, l'art. 2289 c.c., nel fare riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale, con la conseguenza che, ai fini della quantificazione della somma dovuta, occorre tenere conto anche dell'avviamento, ossia dell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi e, in ipotesi maggiori, di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono;
la valutazione economica di detto avviamento va operata con una stima ragionevolmente prudenziale, seguendo uno dei metodi di calcolo, patrimoniali, reddituali o misti, la cui scelta è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass-. 14.5.2014, n 13290).
In coerenza con tale principio, nel caso concreto non può omettersi di considerare che con il venir meno del socio accomandante e la decisione di non pagina 10 di 25 continuare la società, si è verificata ineludibilmente una causa di scioglimento, che in ogni caso conduce – al di là delle determinazioni concretamente adottate dal socio accomandatario – all'inizio della fase liquidatoria, fase che – come è noto- è funzionale esclusivamente al pagamento dei debiti sociali e non certo al conseguimento di risultati imprenditoriali .
Peraltro, tale indicazione sembra coerente con il contenuto letterale dell'art 11 dello Statuto laddove prescrive che, nell'ipotesi di morte di uno dei soci, la liquidazione della quota spettante agli eredi debba avvenire in base alla
“situazione patrimoniale della società”.
Conseguentemente, in disparte le perplessità sul computo dell'avviamento in modo negativo rispetto al valore del complesso aziendale da riferire al momento del decesso del socio, in concreto lo scioglimento della società ed il prevalere della funzione liquidatoria, porta ad escludere proprio quella attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi e, in ipotesi maggiori, di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione dei singoli beni, che quindi – in via esclusiva- dovranno essere considerati. Nel caso di specie, quindi, prendendo le mosse dalle considerazioni svolte dalla consulente e partendo correttamente dal tenore letterale della norma, appare corretto dare atto che l'indagine deve essere svolta sulle componenti patrimoniali. Con riguardo alle componenti patrimoniali, le risultanze delle operazioni svolte possono, in linea di massima, essere considerate affidabili in ragione dell'espresso contenuto dell'atto costitutivo ( art 11) e dei chiarimenti forniti dalla consulente, la quale – in esito ai rilievi sollevati dalle parti tramite i propri consulenti – non ha mancato di apportare integrazioni e fornire motivazioni convincenti nelle parti in cui ha disatteso indicazioni di segno contrario. In particolare, in dettaglio si riporta il contenuto dell'elaborato, da vagliare anche in riferimento alle contestazioni ed osservazioni sollevate dalle parti.
V. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO SOCIALE
La situazione patrimoniale sintetica viene riportata a pag 17 della prima relazione e confermata nella relazione integrativa finale.
pagina 11 di 25 pagina 12 di 25 Da tale tabella, il valore corrispondente al patrimonio netto totale viene stimato in € 62.999.45, in riferimento al quale vengono poi analizzate in dettaglio le singole poste di bilancio.
Su tale valore convergono in definitiva entrambe le parti, anche se da parte degli attori risultano specifiche contestazioni nella analisi di dettaglio in relazione alle rettifiche dei valori contabili operate dalla CTU.
a) COMPONENTI PATRIMONIALI
La consulente premette ( pag. 11 della prima relazione) che l'oggetto di valutazione è il seguente insieme di risorse/fattori produttivi:
a. beni strumentali mobili e immobili necessari per l'esercizio dell'attività; b. beni immateriali c. avviamento commerciale rimanenze;
d. rimanenze finali e. crediti commerciali f. disponibilità liquide g. debiti di regolamento h. debiti di finanziamento i. patrimonio netto di funzionamento
Tali elementi realizzano il complesso aziendale, comprensivo di tutti gli elementi funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Attivo
( pag 11 e ss relazione depositata il 26.5.2021)
Immobilizzazioni immateriali
La voce immobilizzazioni immateriali è composta da:
Licenze software, sito internet, oneri pluriennali la cui voce raggruppa le manutenzioni e riparazioni riferite all'immobile di proprietà di terzi, sede di svolgimento dell'attività della società. I suddetti elementi patrimoniali, sono presenti all'interno del registro cespiti ammortizzabili.
pagina 13 di 25
Immobilizzazioni materiali
L'individuazione e la descrizione delle immobilizzazioni materiali costituenti, il complesso aziendale è avvenuta a seguito di verifica/accertamento documenti contabili (libro cespiti ammortizzabili e della situazione economica patrimoniale aggiornata, cui si rinvia integralmente. La descrizione analitica è presente alle pag
19 e seguenti della prima relazione.
La sintesi è poi quella contenuta a pagina 25 della prima relazione che, per la parte relativa alle immobilizzazioni materiali che viene qui riportata.
Quanto alle altre immobilizzazioni materiali, che comprende diverse voci, la consulente ha dato conto della decisione di estrapolare il valore dell'autovettura trattasi di Jeep Wrangler 2.4 sport del 2005 acquistata ad una cifra pari ad €
21.244,96 interamente ammortizzata il cui valore di mercato al 29/07/2013 corrisponde ad euro 5.789,02 e. per gli altri beni, di avere tenuto conto del parere pagina 14 di 25 espresso da persona esperta del settore applicando coefficienti differenziati al prezzo di acquisto, tenendo conto delle date di acquisto e della verosimile maggiore usura dei beni mobili acquistati in date più remote.
ATTIVO CIRCOLANTE L'attivo circolante consta dell'insieme degli impieghi di breve durata e dei mezzi già liquidi. Si tratta di:
● depositi cauzionali;
● crediti di ogni sorta e natura a breve termine, che dovranno tramutarsi in denaro entro scadenze non superiori l'anno;
● disponibilità liquide costituite dal denaro in cassa o disponibile nei c/c postali e bancari Di seguito i dati analitici riportati nella consulenza. Crediti verso clienti Tali crediti verso clienti si riferiscono a crediti per carte di credito e quindi valutati per lo stesso importo che la sottoscritta ritiene esigibile per il suo totale pari ad euro 255,00.
Depositi cauzionali Questa voce di bilancio pari ad euro 1.502,84 si riferisce a depositi per utenze telefoniche, gas, energia elettrica. Viene ritenuta esigibile in maniera integrale pertanto si conferma il valore di euro 1.502,84. Crediti verso erario Tali crediti verso l'erario per imposte il cui valore di bilancio riporta un importo pari ad euro 4.484,18 da valutarsi come esigibili per l'integrale somma indicata. Di seguito il dettaglio:
● Erario c/IVA da riportare euro 1,00;
● Erario c/IVA euro 3.063,92;
● Erario c/crediti IRAP euro 1.412,14;
● Erario c/ritenute interessi attivi euro 7,12. Crediti verso fornitori Per quanto riguarda la voce Crediti verso fornitori esposta in bilancio per una cifra pari ad euro 1.681,05, in realtà corrisponde a una somma che l'istituto di credito deve restituire alla società a causa di una errata (doppia) CP_1 emissione di bonifico nei confronti di un fornitore. Si ritiene pertanto esigibile, la sottoscritta conferma pertanto l'importo iscritto in bilancio e pari ad euro 1.681,05. Crediti diversi Trattasi di crediti verso clienti.
L'importo complessivo di tali crediti ammonta ad euro 37.896.91 Di tali valori non risulta dal fascicolo depositato nessun documento che possa condurre ad una pagina 15 di 25 sua svalutazione. In via prudenziale la sottoscritta ha ritenuto opportuno svalutare a forfait una somma corrispondente al dieci per cento del totale pari ad euro 3.789,69 arrivando a valutare tale voce per complessive euro 34.107,22. Disponibilità' liquide La voci di bilancio:
“Denaro in cassa” pari ad euro 2.754,66,
“Banca Popolare di Vicenza” importo pari ad euro 35.719,05
“Banco di Lucca e Tirreno” importo pari ad euro 19.022,11 Di detti valori, non è necessario procedere ad una valutazione si conferma pertanto la cifra totale di euro 57.495,82. Credito verso titolare Tale importo di bilancio viene confermato per una cifra totale pari ad euro 48,00. Trattasi di un credito vantato nei confronti dei soci.
Anche per tale voce si riporta l'elenco contenuto a pagina 26 della prima relazione richiamata.
Pervenendo quindi al totale dell'attivo così determinato:
€ 251.471,08 quale valore contabile netto,
a fronte di un valore iniziale di € 337.729,19 con rettifiche per € 86.258,11.
Passivo
( pag 12 e 26 e ss relazione depositata il 26.5.2021)
Patrimonio Netto Il patrimonio netto o capitale netto esprime la consistenza del patrimonio di proprietà dell'impresa determinato dalla somma del capitale conferito dai soci in sede di costituzione dell'azienda durante la vita della stessa con apporti successivi e dall'autofinanziamento.
pagina 16 di 25 In concreto, il patrimonio netto si scompone di più voci, dette “parti ideali di patrimonio netto”, per distinguere la parte derivante dall'apporto dei soci dalla parte derivante dall' autofinanziamento proprio. Le parti ideali del patrimonio netto possono essere di segno positivo o negativo. In particolare, nelle imprese con veste di società sono costituite dalle seguenti voci:
● Capitale Sociale, che rappresenta il capitale conferito dai soci al momento della costituzione dell'impresa. Versamenti a titolo di capitale sociale possono essere operati anche in seguito, quando la vita dell'impresa lo richiede. Il capitale sociale è frazionato in quote, ognuna rappresentativa di una parte di esso. Le quote vengono assegnate in proporzione al capitale versato. Nel corso della vita dell'azienda, il capitale sociale può aumentare (quando si rendono necessari nuovi finanziamenti e non si vuole o non si può ricorrere a finanziamenti esterni)
o diminuire (in caso di perdite consistenti oppure in caso di esubero).
● Riserve, in prima approssimazione vengono costituite trattenendo nell'impresa gli utili conseguiti che non vengono distribuiti ai soci, e che quindi rappresentano una forma di autofinanziamento adottata dall'impresa stessa. Quindi le riserve costituiscono la più autentica fonte interna di finanziamento, ancor più propria dell'azienda di quanto possa essere il capitale sociale. Quest'ultimo, infatti, non è prodotto dall'impresa ma acquisito da soggetti terzi, cioè i soci. Le riserve di utili possono essere: obbligatorie (o legali), statutarie, facoltative.
● Utili da destinare, costituiti dall'utile d'esercizio conseguito nell'ultimo esercizio e dal residuo utile di un esercizio precedente in attesa di destinazione. Tali utili, in base alle decisioni dei soci, possono essere distribuiti ai soci o portati in aumento di riserve o a copertura di perdite pregresse.
● Perdite in sospeso, che possono riguardare la perdita d'esercizio subita nell'ultimo periodo amministrativo o perdite di esercizi precedenti. Tali perdite potranno essere coperte con varie modalità a seconda delle decisioni dei soci. In concreto viene riportato il prospetto di pag. 26.
Debiti di ogni sorta e natura Per debiti di ogni sorta e natura devono intendersi i debiti di natura commerciale e quelli di natura tributaria contributiva. pagina 17 di 25 Impegni finanziari di qualunque tipo Per impegni finanziari, stante il Bilancio del 29.07.2013, devono intendersi i debiti, eventuali, rappresentati dai titoli di credito oltre i 12 mesi, gli interessi passivi sui mutui nonché i mutui ipotecarie/o finanziamenti bancari.
Passività potenziali Per passività potenziali devono intendersi gli altri debiti oltre i 12 mesi e/o i finanziamenti soci non onerosi.
Impegni derivanti da eventuali contratti con personale dipendente o ex dipendente. In ultimo eventuali debiti in c/retribuzioni, i compensi per l'amministratore e i dipendenti in c/liquidazione.
Di seguito il prospetto riportato a pagina 27 della relazione.
Fondo trattamento di fine rapporto (TFR)
Il fondo di trattamento di fine rapporto risulta dal bilancio pari ad euro 29.755,81.
Tale dato viene fornito dal consulente del lavoro e corrisponde ad una cifra che viene accantonata annualmente. Pertanto si conferma per un importo pari ad pagina 18 di 25 euro 29.755,81. Di seguito le valutazioni contenute nell'elaborato peritale, meritevoli di condivisione.
Il patrimonio netto contabile è quello risultante dalla somma del capitale sociale e dalla somma algebrica di riserve utili e perdite alla data del 29 luglio 2013, comprensivo del risultato di esercizio dei primi sette mesi dell'anno 2013 ( pag.
28 relazione). Il calcolo del patrimonio netto rettificato, accertate in dettaglio le attività e passività sociale deriva dal valore differenziale della società, quantificabile in € 149.257, 56, determinato dalla somma di patrimonio netto contabile ( € 62999,45) e rettifiche operate ( € 86.258,11).
VI. CONTESTAZIONI Su tale importo, per quanto detto, non dovrà essere computata – in negativo -la voce per avviamento relativo all'andamento dell'attività alberghiera, oggetto peraltro di contestazioni da parte degli stessi attori.
Le ulteriori contestazioni mosse attraverso il proprio CTP, dott. Persona_5 hanno riguardato:
1) la stima dei beni immobili consistenti nel numero di sei posti auto desunta dalla consulenza redatta dall'ausiliario, geom per Persona_6
l'applicazione di una percentuale di svalutazione ( 60% e 80%), tenendo conto della loro superficie.
Su tale punto, acquisiti chiarimenti sulla metodologia di stima utilizzata attraverso una dettagliata perizia estimativa nella quale viene dato atto di avere effettuato un sopralluogo per la ricognizione e rilevazione di tali beni e la verifica del loro stato di conservazione e manutenzione, e ricerche ed informazioni riguardanti il mercato immobiliare locale.
Operata quindi una descrizione delle singole unità catastalmente riportate al foglio di mappa 49, particella n 162 (dal sub n 665 al dub n 670), oltre alle parti comuni, ed acquisito il valore medio unitario di € 1.400,00 al mq, l'ausiliario del
CTU precisa che, quanto ai due posti auto più grandi, il valore reale di mercato risulta condizionato dalla conformazione geometrica irregolare rispetto a quelli di dimensioni ridotte.
pagina 19 di 25 Tale rilievo ha giustificato l'applicazione di un coefficiente di riduzione rispettivamente del 20 % ( per il sub 665) e del 40% ( per il sub 668), pervenendo al valore di stima di € 129.920,00.
Attraverso il proprio CTP il valore dei posti auto stimato dagli attori risulta quantificabile in € 144.000,00, con una maggiore differenza rispetto a quello contabile rispetto a quanto stimato dall'ausiliario del consulente d'ufficio.
Esaminati in dettaglio ed operato un confronto tra i dati forniti dai consulenti di parte e d'ufficio, anche alla luce delle due note esplicative dell'ausiliario del secondo, può convenirsi che per quattro dei sei posti auto ( sub 667-668-669-
670) i valori di mercato e le misure risultano sostanzialmente convergenti
(addirittura inferiori per il CTP degli attori, pari ad € 68.000 a fronte di €
70.000,00 stimati dal geom . CP_5
Le maggiori differenze emergono rispetto agli altri posti auto ( sub 665 e sub
666) e, in particolare, sul secondo rispetto al quale a fronte di una stima di €
50.000, ( € 1190 x 42 mq) , l'ausiliario della consulente indica 35.280,00. applicando un coefficiente di riduzione per la particolare conformazione.
Richiesti chiarimenti sul punto, l'ausiliario assume che in realtà la riduzione traeva giustificazione dall'effettiva misurazione, effettuata tuttavia in assenza di contraddittorio.
Su tale punto, quindi, si ritiene che possano essere ritenuti convincenti i valori di stima più dettagliati e differenziati rappresentati nella perizia prodotta dagli attori. Tuttavia, tenuto conto del valore unitario di € 1190 al mq per i due posti auto più grandi, un minimo coefficiente di riduzione pari al 20 % dovrà essere applicato al posto auto più grande, considerato che a parità di tutte le altre condizioni, deve essere riconosciuto ad un posto auto di dimensioni maggiori rispetto a quello adatto ad una singola vettura.
Pertanto, acquisendo il contributo poliedrico dei vari tecnici intervenuti e di dati di valutazione dai medesimi offerti, il valore più attendibile appare quello di € tecnici, può pervenirsi essere adottati il valori di € 40.000,00 per il posto auto più grande ( sub. 666) a cui si aggiunge quello di € 94.000,00 per i cinque posti auto residui. In tal modo la rettifica rispetto a tale voce dovrà tenere conto del maggior valore dei beni immobili ( € 134.000) in luogo di quello stimato pagina 20 di 25 dall'ausiliario e applicato dalla consulente (€ 129.920), con un aumento CP_5 pari ad € 4080,00.
2) la stima dei beni strumentali in uso alla società: il criterio suggerito dagli attori
è di adottare il valore residuo contabile ( costo d'acquisto + quote di ammortamento), qualora presente, per quelli totalmente ammortizzati esistenti, applicando una riduzione rispetto al costo di acquisto, percentuale variabile rispetto alla vetustà.
In applicazione del criterio suggerito alle altre immobilizzazioni materiali -altri beni strumentali, al netto dei fondi di ammortamento, emergerebbe una differenza aggiuntiva di € 31.251,55 rispetto ai valori contabili ( 120.907,74 rispetto ad € 89656,19). Tale voce rappresenta la differenza di maggior rilievo .
Relativamente a tale punto, appare corretto il richiamo all'art 16, lett. b) del d.lsvo 31.10.1990, n 346, in virtù del quale “ per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto (e, quindi, escludendo, in questo caso, il valore dell'avviamento), tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21
a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12; ..“
A riguardo, va ulteriormente considerato che i costi concernenti la realizzazione o l'acquisto di un bene sono ammortizzabili allorquando il bene entra nel patrimonio dell'imprenditore (cfr. art. 102, comma 1, del TUIR, laddove si parla di esercizio di entrata), con conseguente iscrizione del bene nello stato patrimoniale. il bene ammortizzabile è un bene “consumabile”, nel senso che è soggetto a deterioramento in considerazione dell'uso, sicché non sono ammortizzabili i terreni, ma solo i fabbricati che insistono sugli stessi (cfr. Cass. n.
9068 del 06/05/2015, in via generale;
Cass. n. 31781 del 05/12/2019 in materia di ammortamento dei canoni di leasing; Cass. n. 22932 del 26/09/2018). Il costo del fabbricato, ammortizzabile, va, dunque, sempre tenuto distinto dal costo del pagina 21 di 25 terreno, che non è ammortizzabile, salvo le ipotesi in cui il terreno ha una durata limitata nel tempo (cfr. Cass. S.U. n. 10225 del 26/04/2017, per la quale il costo di un terreno può essere ammortizzato unitamente agli impianti di carburante sopra esistenti solo se si provi che ha una vita economica limitata;
in questo senso anche Cass. n. 7436 del 07/03/2022). La S.C. ha avuto moto di precisare, In tema di imposte dirette, che i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili purché riguardino beni consumabili che entrano nel patrimonio dell'imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non essendo, invece, ammortizzabili i costi riguardanti beni di proprietà di terzi( Cass., 6.8.2024, n 22139).
Ciò premesso, nel caso concreto la CTU nella relazione integrativa ha sottolineato che, proprio tenendo conto delle osservazioni del CTP, aveva provveduto ad integrare “..riepilogando i valori strumentali ed usando un criterio che si basa su una percentuale di abbattimento, applicata al costo storico iniziale che tenga conto anche del deperimento, dell'usura e dell'eventuale valore residuo.. A differenza della precedente versione tutti i beni vengono valorizzati, anche quelli totalmente ammortizzati..”
Riportando dettagliatamente i singoli componenti dei beni strumentali presenti nel registro contabile “Immobilizzazioni materiali” e chiarisce di avere presentato integrazioni alla precedente bozza riepilogando i valori dei beni strumentali ed usando un criterio che si basa su una percentuale di abbattimento applicata al costo storico iniziale che tenga conto anche del perimento, dell'usura e dell'eventuale valore residuo, pervenendo ai valori di stima corrispondenti suddivisi per le varie categorie riportati a pag 9 della relazione.
Tali indicazioni, in sostanza, si presentano in linea con i criteri imposti dall'art
2426 c.c. e non vi sono elementi per discostarsi da tali indicazioni, non risultando effettiva dimostrazione di valori differenti rispetto a quelli analitici, apparendo non sufficiente – rispetto ai soli beni non ancora ammortizzati – il solo dato contabile. I valori dei beni strumentali, secondo quanto attestato dalla consulente. sono stati determinati tenuto conto dello stato dei beni e dell'acquisto più o meno risalente nel tempo;
conseguentemente si è ritenuto corretto applicare a tali beni una percentuale di valorizzazione, indicata nella colonna di destra della tabella sopra riprodotta, parametrata al loro costo storico, valutando più corretto pagina 22 di 25 applicare lo stesso criterio di valorizzazione a tutti i beni, anziché utilizzare criteri diversi a seconda che il bene abbia o meno un valore contabile in base ai registri, e ciò al dichiarato fine di fornire una valutazione omogenea e coerente, una volta ritenuto di non fare esclusivo riferimento al mero valore contabile risultante dall'ultimo bilancio sociale, bensì alla effettiva situazione patrimoniale della società, quale risultante al momento in cui si è verificata la morte del socio.
Per tale aspetto, in definitiva, alla luce delle integrazioni forniti possono essere utilizzati i valori di stima della CTU, in difetto di riscontri probatori differenti.
VII. CONCLUSIONI Le risultanze finali di tali operazioni di stima , conducono alla conclusione che , alla data di scioglimento del rapporto sociale con il socio deceduto, il valore dell'azienda debba essere quantificato in € 153.337,56 (€ 149.257,56+4080). Sul valore patrimoniale di € 153.337,56, il valore della quota del socio deceduto dovrà quindi esser stimato in € 76.668,78, pari al 50 % del valore aziendale complessivo. Trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla data di scioglimento del rapporto all'effettivo soddisfo, impregiudicata ogni ulteriore questione relativa alla responsabilità per le operazioni ingiustificate, estranea al presente giudizio. Conseguentemente, l'offerta formale effettuata dal socio accomandatario nell'aprile 2016 ( € 20.000,00 per ciascun erede, su un valore di complessivo si € 60.000,00), oltre due anni dopo il termine prescritto per la liquidazione, non presenta i requisiti di validità richiesti dall'art 1208, n 3,
c.c. e, risultando sensibilmente inferiore ai valori riconosciuti, deve ritenersi legittimamente rifiutata dagli eredi. Sull' importo, sono ancora dovuti gli interessi nella misura legale di cui all'art 1284, I comma c.c., trattandosi di debito di valuta, dalla data del decesso alla data della domanda giudiziale proposta innanzi al
Tribunale dichiaratosi incompetente.
Da tale ultima data sino al saldo effettivo, essendo entrata nelle more in vigore sono dovuti gli interessi nella misura determinata ai sensi dell'art 1284, comma 4,
c.c. . a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n 132 (conv. dalla legge 10.11.2014, n 162) in quanto, in tale situazione si può presumere, trattandosi di importo riferito a risultati di attività imprenditoriale, che, se vi pagina 23 di 25 fosse stato il tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reimpiegata in modo tale da essere sottratta agli effetti del deprezzamento monetario ( Cass., 3.1.2023, n 61Cass., 9.8.2021, n 22512; Cass., 15.1.2009, n 816;
Cass., 10.6.1999, n 5732: v. anche Cass. 11.7.2024 n 19015 in relazione alla corretta interpretazione della richiamata Cass.,, s.un. 7.5.2024, n 12449).
Al contempo, non possono essere accolte le richieste di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, reciprocamente avanzate dalle parti. Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula infatti, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (Cass., 27.8.2013, n 19583;
Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass., 21798/2015;
Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in Giust. civ. 1989, I, 2535), che anche l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass., 7.10.2013, n 22812; Cass., 15.4.2013, n 9080;Cass.,
2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n. 334).
Tale esigenza probatoria non può venir meno neppure in considerazione della qualità delle parti perché la sussistenza del danno deve essere espressione di un giudizio concreto e non astratto, mentre nel caso di specie nessuna delle parti ha dimostrato l'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito né si ravvisano le condizioni ( mala fede o colpa grave) per fare applicazione discrezionale dell'art 96, comma 3, c.p.c. ( Cass., 30.3.2018, n 7931) Infine, quanto alle spese di giudizio, in presenza di reciproca soccombenza in ordine ai valori della quota ed alle domande reciprocamente formulate, si ritiene la sussistenza di motivi per la compensazione per un terzo, ponendo a carico solidale dei convenuti la quota residua, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia, in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate , con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2018, da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nei confronti di in persona
[...] Controparte_1 del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempre dott. CP_1
e di ogni altra istanza, eccezione e deduzione
[...] CP_1 disattesa, così provvede: a) liquida la quota della società spettante a in € 76.668,78, al 29 luglio Persona_1
2013, data del decesso;
b) condanna n persona del socio accomandatario Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore dott. e , CP_1 CP_1 in solido, al pagamento agli eredi della s 8, misura legale ai sensi dell'art 1284, I e IV comma, c.c., secondo quanto stabilito specificamente in motivazione;
c) condanna i convenuti, in solido, al pagamento della spese del presente procedimento, liquidate complessivamente in € 14.103,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CAP nella misura di legge, € 1573,82 per spese sostenute (notifica, iscrizione a ruolo, marche e CU) ed € 1438,39 per CTP ( da liquidarsi in base alle medesime tabelle valevoli per il CTU ex art 3 DM 182/2002), nonché di CTU nella misura liquidata con separato decreto, compensandole per un terzo.
Così deciso in data 24.10.2024 dal Tribunale di Prato, in persona del G.I., dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice Istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
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