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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
ex artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza del
20.03.2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ASSUNTA Parte_1 C.F._1
TOMELLERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO CP_1 C.F._2
VANNINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
resistente
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni concordi: condannare la signora a rilasciare l'immobile per cui è causa, CP_1
libero e sgombero da persone e/o cose, anche interposte, nella piena e libera disponibilità del ricorrente, fissando per l'esecuzione la data del 15 gennaio 2026. Spese compensate ad eccezione che per la somma onnicomprensiva di € 500,00 a carico della convenuta.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il signor ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'illegittimità dell'occupazione del proprio immobile sito in Borgo San Lorenzo, Via della Fangosa
n. 22, da parte della signora , la condanna della stessa alla immediata restituzione di detto CP_1
immobile, libero e vacuo da persone e cose, oltre al risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di lite. pagina 1 di 3 2. A sostegno della domanda il signor assumeva di essere divenuto proprietario Pt_1 dell'immobile per averlo acquistato nell'ambito della procedura fallimentare di “Baiona Costruzioni di
Baiona Antonio e C. S.a.s.”. Di tale immobile, tuttavia, il signor non aveva mai ricevuto le Pt_1
chiavi, risultando esso occupato dalla signora , moglie del precedente proprietario, il defunto CP_1
signor Antonio Baiona. Rilevava il ricorrente di aver chiesto più volte alla signora di lasciare CP_1 libero l'immobile, stante l'assenza di un di lei titolo all'occupazione; ma le numerose sollecitazioni erano sempre rimaste senza riscontro.
3. Con la comparsa di costituzione e risposta, la resistente ha anzitutto eccepito l'utilizzo improprio del rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c., derivando l'occupazione della signora non da un CP_1
contratto di locazione o di comodato, ma dal rapporto coniugale con il precedente proprietario;
di conseguenza, chiedeva il mutamento del rito in ordinario.
Nel merito, parte resistente non ha contestato la mancanza di un titolo per l'occupazione dell'immobile, ma si è limitata a chiedere la concessione del termine massimo per il rilascio, considerate le precarie condizioni economiche e di salute in cui versa la signora . CP_1
Oggetto di contestazione è stata invece la richiesta del ricorrente di risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 20.000,00, non avendo egli fornito alcuna prova circa la loro sussistenza ed il loro ammontare.
4. Alla prima udienza del 20 marzo 2025 il Giudice, in accoglimento dell'eccezione di parte resistente, disponeva il mutamento del rito da locatizio in ordinario semplificato. Le parti rassegnavano poi le conclusioni congiunte sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione.
************
5. Le conclusioni concordi delle parti devono trovare accoglimento, essendo pacifico la signora occupa l'immobile di proprietà del signor senza alcun titolo. CP_1 Pt_1
6. La resistente deve pertanto essere condannata al rilascio dell'immobile in favore del ricorrente, libero da persone e cose di sua proprietà.
Sull'accordo delle parti, la data per l'esecuzione del rilascio è fissata al 15 gennaio 2026, termine che appare idoneo a consentire alla signora di trovare una soluzione abitativa alternativa. CP_1
7. Sull'accordo delle parti, le spese di lite sono compensate, ad eccezione della somma onnicomprensiva di € 500,00 a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
pagina 2 di 3 CO a rilasciare nella disponibilità di l'immobile CP_1 Parte_1
da lei occupato, sito in Borgo San Lorenzo, Via della Fangosa n. 22, libero da persone e cose anche interposte, fissando per l'esecuzione la data del 15 gennaio 2026;
CO a pagare a la somma di € 500,00 a titolo di CP_1 Parte_1
rimborso delle spese del presente giudizio che per il resto sono compensate tra le parti.
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
ex artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza del
20.03.2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ASSUNTA Parte_1 C.F._1
TOMELLERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO CP_1 C.F._2
VANNINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
resistente
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni concordi: condannare la signora a rilasciare l'immobile per cui è causa, CP_1
libero e sgombero da persone e/o cose, anche interposte, nella piena e libera disponibilità del ricorrente, fissando per l'esecuzione la data del 15 gennaio 2026. Spese compensate ad eccezione che per la somma onnicomprensiva di € 500,00 a carico della convenuta.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il signor ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'illegittimità dell'occupazione del proprio immobile sito in Borgo San Lorenzo, Via della Fangosa
n. 22, da parte della signora , la condanna della stessa alla immediata restituzione di detto CP_1
immobile, libero e vacuo da persone e cose, oltre al risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di lite. pagina 1 di 3 2. A sostegno della domanda il signor assumeva di essere divenuto proprietario Pt_1 dell'immobile per averlo acquistato nell'ambito della procedura fallimentare di “Baiona Costruzioni di
Baiona Antonio e C. S.a.s.”. Di tale immobile, tuttavia, il signor non aveva mai ricevuto le Pt_1
chiavi, risultando esso occupato dalla signora , moglie del precedente proprietario, il defunto CP_1
signor Antonio Baiona. Rilevava il ricorrente di aver chiesto più volte alla signora di lasciare CP_1 libero l'immobile, stante l'assenza di un di lei titolo all'occupazione; ma le numerose sollecitazioni erano sempre rimaste senza riscontro.
3. Con la comparsa di costituzione e risposta, la resistente ha anzitutto eccepito l'utilizzo improprio del rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c., derivando l'occupazione della signora non da un CP_1
contratto di locazione o di comodato, ma dal rapporto coniugale con il precedente proprietario;
di conseguenza, chiedeva il mutamento del rito in ordinario.
Nel merito, parte resistente non ha contestato la mancanza di un titolo per l'occupazione dell'immobile, ma si è limitata a chiedere la concessione del termine massimo per il rilascio, considerate le precarie condizioni economiche e di salute in cui versa la signora . CP_1
Oggetto di contestazione è stata invece la richiesta del ricorrente di risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 20.000,00, non avendo egli fornito alcuna prova circa la loro sussistenza ed il loro ammontare.
4. Alla prima udienza del 20 marzo 2025 il Giudice, in accoglimento dell'eccezione di parte resistente, disponeva il mutamento del rito da locatizio in ordinario semplificato. Le parti rassegnavano poi le conclusioni congiunte sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione.
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5. Le conclusioni concordi delle parti devono trovare accoglimento, essendo pacifico la signora occupa l'immobile di proprietà del signor senza alcun titolo. CP_1 Pt_1
6. La resistente deve pertanto essere condannata al rilascio dell'immobile in favore del ricorrente, libero da persone e cose di sua proprietà.
Sull'accordo delle parti, la data per l'esecuzione del rilascio è fissata al 15 gennaio 2026, termine che appare idoneo a consentire alla signora di trovare una soluzione abitativa alternativa. CP_1
7. Sull'accordo delle parti, le spese di lite sono compensate, ad eccezione della somma onnicomprensiva di € 500,00 a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
pagina 2 di 3 CO a rilasciare nella disponibilità di l'immobile CP_1 Parte_1
da lei occupato, sito in Borgo San Lorenzo, Via della Fangosa n. 22, libero da persone e cose anche interposte, fissando per l'esecuzione la data del 15 gennaio 2026;
CO a pagare a la somma di € 500,00 a titolo di CP_1 Parte_1
rimborso delle spese del presente giudizio che per il resto sono compensate tra le parti.
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 3 di 3