Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/06/2025, n. 11716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11716 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11716/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10692/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10692 del 2023, proposto da
BE TO, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Felici e Gabriele Galassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Porzio Catone, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza di demolizione n. 3/2023 prot. n. 9786 del 18/05/2023, emessa dal Comune di Monte Porzio Catone in persona del Responsabile dell'Area Tecnica, e di ogni altro atto alla stessa annesso, antecedente o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra TO BE, con il presente ricorso, tempestivamente notificato e depositato (rispettivamente nei giorni 19 e 26 luglio 2023), è insorta avverso l’ordinanza n. 3/2023, alla medesima notificata il 23 maggio 2023, con la quale il Comune di Monte Porzio Catone le aveva ingiunto la demolizione, ai sensi dell’art. 167 d. lgs. n. 42/2004, di opere abusivamente realizzate in area gravata da vincolo paesaggistico e inclusa nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli romani.
Gli abusi contestati dall’amministrazione municipale consistono in una canna fumaria installata sul prospetto nord della facciata dell’edificio adibito a civile abitazione e con sbocco sul tetto, posta a servizio esclusivo dell’appartamento della ricorrente contraddistinto con l’interno 2, “ non collegata ad alcun impianto termico ”, priva dei necessari nulla-osta e autorizzazioni paesaggistiche e come tale assoggettata al regime sanzionatorio previsto dal prefato art. 167, nonché dalle L. n. 394/1991 e L.R. n. 29/1997.
2. La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
I. “ Violazione dell’art. 6 DPR. N. 380/2001 – Eccesso di potere (Difetto di motivazione e di istruttoria – Arbitrarietà) – Violazione dell’art. 3 co.1 lettera D DPR. 380/2001 ”;
II . “ Eccesso di potere per erronea valutazione dei diritti dei terzi ”;
III . “ Presentazione istanza di accertamento di conformità in relazione alla canna fumaria oggetto dell’ordinanza di demolizione ”.
3. Il Comune, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. In data 26 maggio 2025 la ricorrente ha depositato documentazione.
5. All’udienza pubblica del 27 maggio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
6. In limine litis va dato atto della tardività della documentazione prodotta dalla ricorrente in data 26 maggio 2025, in quanto depositata oltre il termine di cui all’art. 73, co. 1, cod. proc. amm. senza cha la parte ne abbia espressamente chiesto l’autorizzazione al deposito tardivo giusta il disposto dell’art. 54, co. 1, cod. proc. amm. (“ La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile ”), con la conseguenza che non se ne terrà conto ai fini del decidere.
7. Nel merito, il ricorso è infondato.
8. Con il primo mezzo si deduce che la canna fumaria costituirebbe di per sé un “volume tecnico”, e come tale si tratterebbe di opera priva di una sua autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione, pertanto, non sarebbe necessario alcun permesso di costruire (sicché la medesima nemmeno risulterebbe soggetta alla sanzione demolitoria), salvo che si tratti di “ opera di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile ”. Il gravato provvedimento sarebbe dunque inficiato da deficit motivazionale, per non aver dato evidenza dei profili da ultimo menzionati e per non aver nemmeno adeguatamente valorizzato la circostanza (ivi pure espressamente menzionata) che la canna fumaria in contestazione non è collegata ad alcun impianto termico, sicché la medesima non sarebbe riconducibile a “ lavori di ristrutturazione edilizia richiedenti il permesso di costruire ex art. 3 co. 1 lettera D del DPR 380/2001 ”.
La censura è inconferente.
Con il provvedimento de quo , infatti, è stata unicamente contestata l’assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d. lgs. n. 42/2004, oltre che del nulla-osta del Parco Regionale dei Castelli romani ai sensi della L. n. 394/1991 e della L.R. n. 29/1997, e dunque la violazione della normativa di tutela paesaggistica, con conseguente emissione di un ordine di demolizione/ripristino dello stato dei luoghi.
Ne consegue che si appalesa fuori fuoco l’inquadramento dell’opera sotto il (diverso) profilo urbanistico-edilizio.
Del resto, la parte nulla obietta in merito alla contestata assenza dei richiamati titoli abilitativi paesaggistici, salvo precisare (vedasi il terzo mezzo) che alla data di instaurazione del presente giudizio era in procinto di presentare una domanda di accertamento di compatibilità ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004 (oltre che di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001): da tale circostanza trapela come la parte fosse ben consapevole che la canna fumaria necessitasse di dette autorizzazioni, in ragione della natura “confessoria” di tale istanza. Sul punto si richiama il consolidato orientamento pretorio, riferibile alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria e/o condono ma applicabile anche alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma per analogia di ratio , secondo cui la domanda di condono assume “la valenza di una dichiarazione confessoria con riferimento ai fatti in essa rappresentati” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 29 maggio 2024, n. 10945, e giurisprudenza ivi richiamata. Per un’applicazione di tale principio vedasi recente Cons. Stato, sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3194).
9. Con il secondo profilo la ricorrente lamenta che l’ordine di demolizione sarebbe scaturito “ più che da una pretesa necessità di preservazione della normativa urbanistico-edilizia, dall’esigenza di tacitare le doglianze di natura esclusivamente privatistica sollevate da uno dei condomini ” del medesimo stabile condominiale (trattasi di persona che aveva precedentemente presentato un esposto al Comune), e dunque al fine di dirimere una lite tra condomini, questione che tuttavia sarebbe di esclusiva competenza del giudice civile.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il provvedimento demolitorio oggi gravato, infatti, è un atto dovuto e a contenuto rigorosamente vincolato, con il quale l’amministrazione comunale, accertata (a seguito di sopralluogo) l’avvenuta realizzazione, in area gravata da vincoli paesaggistici, di un’opera priva dei necessari titoli abilitativi, ha irrogato la sanzione demolitorio/ripristinatoria contemplata come doverosa in casi del genere.
10. Palesemente infondato è anche il terzo motivo, con cui la ricorrente – come sopra accennato – ha reso nota la propria volontà di presentare una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d. lgs. n. 42/2004, oltre che di conformità urbanistica, trattandosi di circostanza inconferente ai fini del decidere, perché tale iter (che rappresenta oltretutto un’evenienza postuma e meramente eventuale) non incide di per sé sulla legittimità del gravato ordine demolitorio, alla luce del granitico indirizzo giurisprudenziale (applicabile anche all’ipotesi, che qui rileva, di “sanatoria paesaggistica” postuma) secondo cui “La legittimità dell’ordine di demolizione va valutata sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, così che le vicende successive potranno semmai influire sull’adozione degli atti consequenziali o sulla procedibilità del ricorso, ma non incidono sulla decisione di merito. Pertanto, la mera presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. 380/01 non è in grado di vanificare né di viziare ex post il precedente ordine di demolizione delle opere abusive e quindi neppure può influire direttamente sulla relativa impugnativa in sede giurisdizionale (…)” (Cons. Stato. Sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9148. Sulla questione cfr. ex multis anche Cons. Stato, sez. VI, 13 novembre 2024, n. 9110; id., 7 ottobre 2024, n. 8063).
11. In conclusione, il ricorso va rigettato.
12. Nulla si dispone sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’intimato Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO