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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6800 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1005 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 17.11.2025 tra
(cod. fisc.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, avv. Virginia Raggi, elettivamente domiciliata in Via del Tem- Pt_1 pio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Magnanelli per procura generale alle liti per atto del notaio di del 23.2.2022 (rep. n. 21680; racc. n. Persona_1 Pt_1
11519), in atti;
-appellante- e
(cod. Controparte_1 fisc.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliato in Piazza Giuseppe Mazzini n. CP_2 Pt_1
15, presso lo studio dell'avv. prof. Enrico Gabrielli, che lo rappresenta e di- fende unitamente all'avv. prof. Andrea Orestano per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della Parte_1 sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione di : Parte_1
in via principale, rilevata l'improponibilità, l'inammissibilità e comunque l'in- fondatezza in fatto e in diritto del decreto ingiuntivo opposto in relazione alle avanzate pretese creditorie, oltre che l'assoluta mancanza di prove a sup- porto dello stesso, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o annullarlo per illegitti- mità manifesta;
nel merito, accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabi- lità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia di a favore dell'Istituto di Cre- Parte_1 dito Sportivo per le ragioni sopra illustrate;
in via subordinata e gradata: nella denegata ipotesi in cui codesta Corte dovesse ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fideiussoria dell'opponente a favore dell'Istituto di Credito Sportivo, accertare e/o dichiarare l'intervenuta inoperatività e/o de- cadenza della garanzia per non aver l'Istituto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., pro- posto domande giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale di sei mesi decorrenti dal momento in cui il pagamento è dive- nuto esigibile;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'Istituto di credito sportivo per aver negligentemente erogato il finanzia- mento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.”; per “voglia la ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in diritto e non provato l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata, rigettando al- tresì la domanda restitutoria formulata da nell'atto di appello;
Parte_1
b) in via del tutto subordinata e salvo gravame, nell'ipotesi, inconcessa, in cui, in accoglimento dell'appello proposto da , dovesse essere di- Parte_1 chiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia della garanzia prestata da
, ovvero nella altrettanto denegata ed inconcessa ipotesi in cui Parte_1 tale garanzia dovesse essere annullata, accertare e dichiarare la responsabi- lità di , già , per aver colpevolmente indotto Parte_1 CP_3
l'Istituto Credito a riporre legittimo ed incolpevole affidamento CP_1 CP_1 nella esistenza, validità ed efficacia della detta garanzia, così da indurlo ad erogare il finanziamento a e, per l'effetto, condan- Parte_2 nare la medesima , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a risarcire i danni tutti, subiti e subendi, dall' Parte_3
[...
[...] , e quindi a pagare a tal titolo in favore dello stesso
[...] Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la
[...] somma di € 269.750,25, oltre interessi al tasso 'Euribor 6 mesi 365' aumen- tato di 2,70 punti percentuali, il tutto aumentato della metà, a far tempo dal 10 giugno 2016 e fino al soddisfo (ovvero, in subordine, oltre rivalutazione ed interessi, a far tempo dal 10 giugno 2016 e fino al soddisfo); ovvero, e salvo eventuale gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
dichiarando e/o disponendo altresì la compensazione fra il cre- dito risarcitorio dell' e l'eventuale credito restitutorio di , CP_1 Parte_1 che dovesse conseguire all'accoglimento dell'appello, con condanna di quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare all' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, la differenza, oltre accessori di legge;
c) in ogni caso, con la vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, oltre oneri di legge, relativi al doppio grado e alla fase moni- toria e, in ragione del carattere temerario delle domande ed eccezioni dell'op- ponente, anche per il palese contrasto delle stesse con i pregressi atti e prov- vedimenti del , oggi , con la condanna dell'op- CP_3 Parte_1 ponente medesima al risarcimento del danno ex art. 96, 1° co., c.p.c., e/o al pagamento della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96, 3° co., c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 18989/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 4.8.2016, e notificatole in data 20.9.2016, con cui le è stato ingiunto di pagare all'Isti- tuto per il Credito (d'ora innanzi, la somma di € 267.750,25, CP_1 CP_4 comprensiva di interessi dovuti dal mutuatario alla data del 22.3.2016, oltre ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale (sulla sorte capitale in- giunta) e spese del procedimento monitorio, a titolo di adempimento della garanzia assunta dall'opponente nell'ambito di un contratto di mutuo ero- gato dall'Istituto ricorrente in favore della - in Controparte_5 attuazione della Convenzione stipulata tra l' e il in data CP_4 CP_3
11.10.2002, rinnovata in data 30.11.2009 - finalizzato alla realizzazione di
3 un Palazzetto dello Sport polifunzionale in località “Colli d'Oro”. A fonda- mento dell'opposizione ha dedotto, in sintesi: Parte_1
- l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia di qualsiasi garanzia fideiussoria o di altra forma di garanzia per mancanza di una specifica deli- berazione del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42, co. 2, 203 e 207 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (d'ora in avanti, ; CP_6
- l'avvenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità o l'inefficacia di tutte le condizioni poste nel contratto di mutuo dal punto 1 al punto 14 dell'art. 5 di tale contratto in quanto poste in violazione della Con- venzione tra l' e il la quale, facendo espresso riferi- CP_4 CP_3 mento all'art. 207 T.U.E.L., qualifica la garanzia quale “fideiussione”;
- l'inadempimento contrattuale da parte dell'Istituto, e quindi l'inoperatività della garanzia per insussistenza delle condizioni di operatività della stessa previste dall'art. 8 della Convenzione (richiamate anche nel corpo dalla De- terminazione n 373 del 13.9.2011, con la quale il Dirigente del Diparti- mento Sport del ha rilasciato la fideiussione in favore CP_3 dell' , il quale ne subordina l'efficacia al positivo accertamento dell' CP_4 CP_4 della regolare situazione finanziaria, economica e contabile.
Si è costituito nel primo grado di giudizio l' che ha concluso per il ri- CP_4 getto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da e, in via Parte_1 subordinata, ha domandato al Tribunale di Roma di “accertare la responsa- bilità di per aver colpevolmente indotto l'istituto per il Parte_1 CP_1
Sportivo a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nella esistenza, vali- dità ed efficacia della garanzia”; e, per l'effetto, di condannare Parte_1
a risarcire i danni subiti e subendi.
Con sentenza n. 10630/2020 emessa il 17.7.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta da Pt_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 18989/2016 emesso in data
[...]
20.9.2016 e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite all'I.C.S. op- posto.
Avverso la suddetta decisione ha tempestivamente proposto appello
[...]
, che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso, come in Pt_1 epigrafe, per la riforma della decisione di primo grado.
4 Si è costituito nel presente grado di giudizio l il quale, nel caso di CP_4 accoglimento dell'appello, “chiede nuovamente che venga da Parte_1 codesta Corte condannata a risarcire il danno arrecato all' per averlo CP_1 colpevolmente indotto a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nell'esi- stenza, validità ed efficacia della garanzia, così da indurlo a concedere e poi ad erogare a favore di – soggetto prescelto (…) dal Parte_2 CP_3
a seguito di apposito bando pubblico e quindi per il perseguimento
[...] di un interesse pubblico – il finanziamento poi non restituito”, concludendo per il rigetto dell'appello perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
Nel costituirsi nel presente grado di giudizio ha allegato che, Parte_1
a seguito di esercizio dell'azione esecutiva da parte dell' e segnata- CP_4 mente di pignoramento presso terzi, in data 11.5.2018 è stato corrisposto all'Istituto appellato l'importo complessivo di € 297.265,26, chiedendone la restituzione nel proporre appello.
Con la memoria conclusionale depositata in data 17.10.2025, parte appel- lata ha allegato e documentato (mediante produzione della c.d. visura came- rale) che, con atto costitutivo mediante trasformazione in società per azioni,
a rogito del notaio di in data 26.6.2024 (rep. n. Persona_2 Pt_1
88504; racc. n. 26071), iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di il giorno 1°.7.2024, l ente di diritto pubblico, è stato Pt_1 CP_4 trasformato in società per azioni, acquisendo la nuova denominazione di
[...]
E, pertanto, ha chiesto che, Parte_5 all'esito del presente grado di giudizio, la sentenza venga resa nei confronti dell' Controparte_1
2. L'Istituto appellato solleva, con la memoria conclusionale depositata in data 17.10.2025, eccezione di giudicato esterno in ragione dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 10663/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.6.2021, “che ha deciso fra e l' , in senso favorevole a quest'ultimo, una vicenda Parte_1 CP_1 identica a quella per cui è causa”.
L'eccezione deve essere disattesa.
Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rap- porto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in
5 giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (cfr. Cass. civ., S.U., 16.6.2006 n. 13916; e, quindi, tra molte, Cass. civ., Sez. III, 14.9.2022, n. 27013; Cass. civ., Sez. II, 22.3.2024, n. 7834). E' stato altresì chiarito come il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.2.2019, n. 5138).
Nel caso in esame, la sentenza invocata dall'Istituto appellato quale giudicato in relazione alla sussistenza in capo a dell'obbligazione di Parte_1 garanzia, dedotta con la proposizione della domanda in sede monitoria, è stata resa sì tra le medesime parti, ma non ha il medesimo petitum, e invero neanche la medesima causa petendi. In quel giudizio l'odierno appellato aveva richiesto il pagamento di € 4.865.752,26, oltre interessi di mora al tasso convenzionale, in relazione al finanziamento erogato alla
[...]
(già , seppure sulla base sempre della delibe- Controparte_7 CP_8 razione n. 164/2003 del 1°.8.2003, la stessa che – come si dirà di seguito
– viene in rilievo nel presente giudizio. Nel caso in esame, allora, non solo non vi è identità di petitum e causa petendi, essendo diverso il titolo azionato dall' , seppure lo stesso trovi legittimazione nella medesima delibera- CP_1 zione del Consiglio comunale in esecuzione della quale è stata prestata la garanzia oggetto del presente giudizio, ma neanche vi è coincidenza dei fatti storici, non sussistendo dunque identità di elementi costitutivi oggettivi della domanda, sussistendo identità soltanto di quelli soggettivi rispetto ad altra azione già esercitata in passato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.5.2025, n. 11887;
Cass. civ., Sez. L, 7.5.2025, n. 11943). 6 3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'art. 207 T.U.E.L. fosse deroga- bile e che, pertanto, il potesse concludere, a seguito di CP_3 CP_3 delibera consiliare che a ciò lo autorizzasse, con l' odierno appellato CP_1 contratti autonomi di garanzia, e non necessariamente fideiussioni ricondu- cibili nel tipo previsto e disciplinato dal codice civile.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. L'art. 207 T.U.E.L., rubricato “Fideiussione”, nel testo applicabile al pre- sente giudizio ratione temporis, prevede: al co. 1, che “I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte”; e al co. 3 che “La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristruttura- zione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il sog- getto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli
i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla rea- lizzazione o ristrutturatone dell'opera”.
L'appellante sostiene, in primo luogo, che nel caso in esame sarebbe difet- tata la “deliberazione consiliare” prevista dal co. 1 dell'art. 207 T.U.E.L. per- ché il potesse sottoscrivere la garanzia azionata in sede CP_3 monitoria dall “sussiste infatti sempre e comunque la riserva al Consi- CP_4 glio Comunale di autorizzare con apposito atto le singole e specifiche fideius- sione”, laddove nel caso di specie – secondo parte appellante – le delibere consiliari menzionate dal giudice di primo grado nella decisione impugnata
- la n. 164/2003 e la n. 108/2009 - avrebbero carattere meramente pro- grammatico. Secondo , il giudice di prime cure “cade (…) in Parte_1 errore e contraddizione” nel ritenere che “risulta rispettata la 'riserva consi- liare' ex art. 207 tuel”, in quanto la prevista autorizzazione consiliare non
7 può dirsi raggiunta mediante qualsiasi delibera, ma richiede una delibera adottata all'esito di un'istruttoria completa, analitica e di dettaglio, che abbia specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito mediante il finanzia- mento effettuato nel caso di specie.
A sostegno di tale assunto parte appellante deduce che, secondo il combi- nato disposto degli artt. 42, co. 1, lett. i), e 203 T.U.E.L., il ricorso all'indebi- tamento andrebbe deliberato dal Consiglio comunale secondo specifiche procedure, che presuppongono l'avvenuta approvazione del bilancio an- nuale. Ne conseguirebbe – sempre secondo l'appellante – che il contratto di mutuo e la fideiussione non produrrebbero alcun effetto vincolante in capo a , non prevedendo peraltro la delibera n. 164/2003 che il Parte_1 dirigente debba partecipare all'atto pubblico con cui viene erogato il mutuo da parte dell'Istituto.
3.2. Con la Delibera Consiliare n. 164 dell'1°.8.2003, premesso che “la Giunta Comunale, con atto n. 313/2002, modificato ed integrato con delibe- razione n. 177/2003, ha approvato lo schema di Convenzione al fine di re- golamentare i rapporti tra il , l' CP_3 Controparte_1
e il Comitato Olimpico Italiano interessati all'attuazione del Programma di sviluppo dell'impiantistica sportiva”, è stato disposto il rilascio da parte del di fideiussioni finalizzate alla realizzazione e al potenzia- CP_3 mento degli impianti sportivi su aree comunali, prevedendo un limite mas- simo di garanzia in favore di ciascun operatore di € 2.500.000,00 e auto- rizzando il Dirigente Competente a intervenire nel contratto di mutuo (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Inoltre, con tale deliberazione il Consiglio Comunale ha approvato “lo schema tipo del contratto di mutuo e del capitolato generale vigenti presso l' Controparte_1
allegati sub 'A' e di autorizzare il Dirigente competente ad
[...] intervenire nel contratto di mutuo al fine di perfezionare la concessione della fideiussione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla Convenzione stipulata in data 11 ottobre 2002, in esecuzione della deliberazione della Giunta Co- munale n.313/2002, a regolamentazione dei rapporti tra il , CP_3
l' ed il ed Controparte_1 Controparte_9 ai sensi degli artt. 204 e 207 del Decreto Legislativo n.267/2000”.
8 Detta delibera è munita dei pareri favorevoli di regolarità contabile e ammi- nistrativa, come si evince dall'estratto di verbale allegato alla medesima, il quale attesta che, in data 16.7.2003, il Dirigente della 3 U.O. della Ragione- ria Generale, quale responsabile del Servizio, aveva espresso parere favore- vole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnico-amministra- tiva della proposta di deliberazione;
e che, su tale proposta, era stata svolta, da parte del Segretario Generale del la funzione di assi- CP_3 stenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, co. 2, T.U.E.L. (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Proprio tale ultima circostanza - vale a dire l'essere la delibera in questione corredata dal parere favorevole espresso dalla Ragioneria Generale in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., necessario in tutti i casi in cui l'ente assuma un impegno finanziario
- più che l'indicazione specifica dei testi dei contratti da utilizzare, l'indivi- duazione di tutte le condizioni per il rilascio della garanzia e la previsione della possibilità di apportare modifiche non sostanziali in sede di stipula, devono far escludere la natura meramente programmatica dell'atto e, invece, depongono nel senso che la deliberazione suddetta senz'altro autorizzi la dirigenza amministrativa del a rilasciare la garanzia prevista CP_3 dall'art. 207 T.U.E.L., secondo i modelli approvati, in relazione a ciascun “pro- getti (…) approvato dai competenti organi comunali” ed entro il limite mas- simo previsto dalla deliberazione stessa. Ne consegue che – diversamente da quanto deduce parte appellante – nessuna ulteriore delibera fosse previ- sta per la stipula dei singoli contratti di garanzia da parte del CP_3 con l' essendo stati questi già autorizzati dal Consiglio comunale
[...] CP_10 entro l'importo massimo previsto con la deliberazione suddetta.
3.3. La Delibera Comunale n. 108/2009 del 30.11.2009, premesso che,
“con deliberazione della Giunta Comunale n. 313/2002, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 177/2003 e del
Consiglio Comunale n. 164/2003 e n. 68/2004, l'Amministrazione ha sotto- scritto in data 11 ottobre 2002 apposita Convenzione con l' Controparte_11
ed il per la concessione di
[...] Controparte_9 finanziamenti agevolati a favore di Concessionari di aree su cui realizzare impianti sportivi e relative opere accessorie e complementari e di Concessio- nari di impianti sportivi comunali (…)”, anche questa munita del parere 9 favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., è stato previamente individuato e approvato l'impegno assunto nel concreto dall'Amministrazione comunale (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). In particolare, con tale delibera il Con- siglio comunale ha deliberato di incrementare di € 10.000.000,00 il plafond dei finanziamenti assistiti da garanzia fideiussoria comunale ex art. 207 T.U.E.L.; e di approvare lo schema di convenzione – è quella che, poi, è stata sottoscritta il successivo 12.3.2010 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte ap- pellata - primo grado di giudizio) – destinata a dare attuazione a tale deci- sione. E con tale delibera è stato dato espressamente atto che “l'importo delle fideiussioni correlate al suddetto incremento del fondo di garanzia di dieci milioni di Euro garantisce il rispetto dei limiti di indebitamento ex art. 204 del T.U.E.L.”.
Anche la delibera consiliare n. 108/2009, allora, non va letta nel senso che, con la stessa, viene soltanto programmata l'assunzione in futuro di obbliga- zioni di garanzia nel limite massimo indicato, ma con tale deliberazione del Consiglio comunale è stata assunta l'attuale e immediata decisione di desti- nare un'ulteriore e determinata somma (€ 10.000.000,00) alla realizzazione degli impianti sportivi. Del resto, la deliberazione in questione contiene la specifica previsione che tale importo era contenuto entro i limiti stabiliti dall'art. 204 T.U.E.L., richiamato dall'art. 207, co. 4, dello stesso Testo Unico, oltre ad avere ricevuto – come si è detto – il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Ragioniere Generale.
La circostanza che tale deliberazione del 2009 non preveda, diversamente da quella n. 164/2003, la partecipazione del Dirigente comunale al rogito con cui l' concede il mutuo al soggetto finanziato, non determina alcun CP_4 vizio, oltre – in verità – a non incidere su quanto previsto in tale senso, e non modificato dalla deliberazione in questione, con la precedente delibera- zione del Consiglio comunale. Ad ogni buon conto, anche qualora si volesse ritenere – come mostra di fare – che la deliberazione n. Parte_1
108/2009 abbia modificato la previsione relativa alla partecipazione del di- rigente al rogito di mutuo, non determinerebbe alcun vizio, e tanto meno di nullità, della fideiussione in questione qualora questa venga rilasciata nell'ambito dello stesso atto pubblico di concessione di mutuo anziché con separato contratto. 10 Peraltro, tale rapporto, che si instaura tra l'Amministrazione comunale e l' pure funzionalmente collegato a quello di mutuo, da questo si distin- CP_4 gue sia da un punto di vista soggettivo che quanto ad autonoma disciplina.
3.4. Ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 4.11.2011, “IL GARANTE dichiara di costituirsi fideiussore della PARTE MUTUATARIA a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le ob- bligazioni assunte dalla PARTE MUTUATARIA stessa con il presente contratto di mutuo”. A tale atto, tra l' e la è intervenuto CP_4 Controparte_5 per il il Direttore del Dipartimento Sport di , CP_3 Parte_1
, al fine di prestare la garanzia prevista dalla Convenzione CP_12
“ – – dell'11.10.2002 (rep. n. 21025), rinno- CP_3 CP_3 CP_4 CP_13 vata con delibera consiliare n. 108 del 30.11.2009, ulteriormente prorogata con la Convenzione del 12.3.2010. In particolare, il dirigente sopra indicato è intervenuto al rogito in data 4.11.2011 in ragione dei poteri di rappresen- tanza dell'ente allo stesso attribuiti con la suddetta Delibera Consiliare n. 164 dell'1° 8.2003.
Invero, il dirigente ha dato legittimamente esecuzione alla delibera consiliare in attuazione di quanto previsto dall'art. 107 T.U.E.L., il quale, dopo avere previsto, al co. 1, che “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministra- tivo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finan- ziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti”; precisa, al co. 2, che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti ammi- nistrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e con- trollo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni attribuite al segretario o al direttore generale, di cui rispettiva- mente agli articoli 97 e 108”.
Ad ogni buon conto, l'art. 34, co. 3, dello Statuto di dispone Parte_1 che “spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono prepo- sti, l'adozione in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di governo”.
11 3.5. deduce, a sostegno del proprio assunto per cui, per as- Parte_1 sumere l'obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 207 T.U.E.L., sarebbe stata necessaria una specifica deliberazione del Consiglio Comunale, che ciò “è reso palese anche dal fatto che, diversamente opinando, si avrebbe una ga- ranzia per finanziamenti futuri in aperto contrasto con le norme che reggono la finanza locale, nella quale gli interessi annuali relativi agli indebitamenti garantiti da fideiussioni concorrono al limite dell'indebitamento stesso (art. 207 comma IV del TUEL); nonché dal fatto che i mutui previsti possano avere durata di 10 o 15 anni a tassi di volta in volta determinati, con evidenti note- voli differenze di impegno finanziario a carico del da valutarsi caso CP_3 per caso nell'ambito dei limiti di indebitamento e secondo gli indirizzi pro- grammatici dell'Amministrazione”.
Di contro, la previsione dell'assunzione in futuro di obbligazioni nell'ambito di un tetto massimo, pure previsto, e soprattutto l'assunzione dell'impegno finanziario in relazione alle stesse al momento della previsione di assunzione, seppure ancora eventuale e futura, non determina una violazione degli artt. 42 e 203 T.U.E.L. Peraltro, nel caso in esame tale deliberazione di assunzione di una specifica obbligazione, quella per cui è causa, è stata assunta – come si è detto – dal Consiglio Comunale.
Non è allora conferente il richiamo, operato da parte appellante, alla sen- tenza n. 8770/2020 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il
12.5.2020, riguardante la stipula di contratti di interest rate swap. Con tale decisione si è statuito che, “ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. i) TUEL di cui al D. Lgs. N. 267 del 2000 laddove stabilisce che «il consiglio ha com- petenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) – spese che impe- gnino i bilanci per esercizi successivi (…)»”, la stipula di un contratto di inte- rest rate swap non si può “assimilare ad un semplice atto di gestione dell'in- debitamento dell'ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, adottabile dalla giunta comunale in virtù della sua residuale competenze gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso testo unico”.
4. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza di Parte_1 primo grado per vizio di ultra petizione, avendo qualificato la garanzia rila- sciata dall'Amministrazione comunale quale contratto autonomo di garanzia sebbene l' “si è semplicemente limitato a sostenere che la fattispecie in CP_4
12 esame si inquadri nella fideiussione tipica, benché con rinuncia all'applica- zione dell'art. 1957 c.c. ed alla previa escussione del debitore principale”.
Il motivo non è fondato.
4.1. Ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il giudice non può pronunciare oltre la do- manda (ultra petita) né su cosa non è stato chiesto (extra petita), ma può e deve qualificare giuridicamente i fatti e i rapporti dedotti in giudizio secondo quanto disposto dall'art.113 c.p.c. In particolare, “l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rap- porti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, po- tendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (così Cass. civ., Sez. L, 3.3.2021, n. 5832).
Nel caso di specie, i fatti dedotti in giudizio, che costituiscono la causa pe- tendi (più nello specifico: il contratto di mutuo, l'obbligazione di garanzia, la richiesta di pagamento e l'inadempimento) sono rimasti immutati.
4.2. Neanche merita censura la qualificazione da parte del giudice di prime cure della garanzia assunta da con la sottoscrizione dell'atto Parte_1 pubblico in data 4.11.2011 come contratto autonomo di garanzia.
L'art. 5 del contratto di mutuo, relativo al rilascio della garanzia fideiussoria da parte del contiene, al punto 6, la clausola che esclude CP_3 espressamente, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di op- porre al creditore le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti al debi- tore principale, obbligato al pagamento anche in presenza di opposizione esperita dalla parte mutuataria o di controversie pendenti in ordine all'esi- stenza o all'esigibilità del credito. In particolare, si sancisce che “Il Garante rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve
13 e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale sod- disfacimento delle pretese creditizie dell'Istituto”: v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Una previsione siffatta evidenzia, anche interpretata unitamente alle ulteriori previsioni contrattuali relative al rapporto tra il e l' la volontà dei contraenti di svincolare l'ob- CP_3 CP_4 bligazione principale da quella di garanzia.
Il punto 2 dell'art. 5 dispone, infatti, che la garanzia “rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del garante, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei paga- menti effettuati all'Istituto finanziatore, verso il quale il garante si obbliga a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse in cassato a soddisfaci- mento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo”. Inoltre, sono previsti il divieto per il garante di recedere dalla garanzia nel corso dell'ope- razione di mutuo (art. 5, punto 4) e la rinuncia da parte del garante ad eser- citare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, in deroga agli artt. 1949 e 1950 c.c. e ad eccepire l'estinzione della fideius- sione per fatto del beneficiario, in deroga all'art. 1955 c.c. (art. 5, punto 8).
Infine, e soprattutto, viene sancito l'obbligo del garante di versare immedia- tamente al beneficiario, a semplice richiesta scritta, quanto ad esso dovuto dal mutuatario: infatti, l'art. 5, punto 5, dispone che “il garante rimane obbli- gato, nel caso che la PARTE MUTUATARIA mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immedia- tamente all' , a semplice richiesta scritta, quanto da Parte_6 essa PARTE MUTUATARIA dovuto per capitale, interessi, sp0ese, tasse ed ogni altro accessorio”. Secondo il costante orientamento della giurispru- denza di legittimità, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clau- sola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompa- tibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente di- scrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sic- ché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.6.2025, n. 14945; Cass. civ., Sez. III, 19.2.2019, n. 4717; Cass. civ., S.U., 18.2.2010, n. 3947). 14 Nel caso in esame, dunque, non solo la garanzia rilasciata dal CP_3 contiene la previsione per cui il pagamento da parte del garante
[...] [...]
) all' debba avvenire “a semplice richiesta scritta”, ma le ulteriori Pt_1 CP_4 previsioni contrattuali sopra riportate valgono a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, e non come contratto di fideiussione, emer- gendo la volontà delle parti di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbli- gazione principale e quella di garanzia.
5. Nell'ambito del primo motivo di appello deduce anche la Parte_1 violazione dell'art. 207 T.U.E.L., che fa riferimento esclusivamente alla fi- deiussione, quindi alla garanzia personale tipica, e non anche al contratto autonomo di garanzia a prima richiesta.
Anche tale censura non è fondata.
5.1. Come ha evidenziato la Corte dei Conti, la previsione dell'art. 207, co.
1, T.U.E.L., laddove delinea il contenuto dell'obbligo fideiussorio tipico, non ha natura imperativa ed è in concreto derogabile sulla falsariga delle forme di garanzia personale svincolate dal limite dell'accessorietà. Detta previsione normativa non esclude che l'ente locale possa rilasciare forme di garanzie atipiche rispetto alla fideiussione ordinaria. Piuttosto, esclude che la garanzia fideiussoria possa essere concessa sulla base di presupposti meno stringenti rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
In particolare, la Corte di Conti ha osservato, con affermazione di portata generale, che “la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost.”; e che per garanzie devono intendersi “tutti i negozi giuridici (…) riconducibili a tale categoria e pertanto non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati, per gli enti locali, dall'art. 207 del d.lgs. n. 267/2000) ma ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”. Gli enti territoriali sono, quindi, tenuti a valutare attentamente la compatibilità del rilascio di garanzie ri- spetto all'indebitamento complessivo tenendo conto anche del novellato co. 1 dell'art. 97 Cost., ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni, in coe- renza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei
15 bilanci e la sostenibilità del debito pubblico” (così Corte Conti – Sez. Autono- mie, decisione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG del 23.10.2015).
La pronuncia n. 142/2020 emessa dalla Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti in data 30.9.2020, richiamata da parte appellante, non è invece conferente, non riguardando la disciplina delle garanzie prestate dagli enti territoriali e l'art. 207 T.U.E.L.
5.2. In buona sostanza, la previsione cogente dettata dall'art. 207, co. 1, T.U.E.L. è quella che impone una deliberazione consiliare che autorizzi il rila- scio della garanzia, poiché questa espone l'ente, in caso di inadempimento del garantito, a un onere patrimoniale. Non è invece cogente la previsione in ordine al contenuto dell'obbligazione di garanzia o al suo modo d'operare.
Si deve ritenere, allora, che la mancanza di specifiche limitazioni consenta, in astratto, che la garanzia personale di cui all'art. 207 T.U.E.L. possa assumere anche i connotati della garanzia autonoma a prima richiesta. Difatti, le uniche condizioni richieste dalle fonti normative per riconoscere la garanzia perso- nale presuppongono sono il vincolo teleologico delle finalità dell'ente e il rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario.
Peraltro, anche i presupposti previsti dal co. 3 di detta disposizione risultano rispettati nel caso di specie, atteso che gli impianti sportivi di proprietà co- munale sono infrastrutture che appartengono al patrimonio indisponibile di
, ai sensi dell'art. 826, ult. co., c.c., in quanto destinati al sod- Parte_1 disfacimento dell'interesse della collettività (cfr., ex multis, CP_14
Napoli, Sez. II, 14.9.2022, n. 5703).
6. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impu- gnata per avere rigettato le eccezioni proposte da nel primo Parte_1 grado di giudizio, in primo luogo l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. per non avere il creditore dimostrato di avere avviato l'azione di recupero del credito nei confronti del debitore entro i sei mesi dall'inadempimento. Più nello specifico, rispetto alla prima eccezione parte appellante deduce che il Tribunale di Roma avrebbe reso una motivazione contraddittoria nella parte in cui: i) ha osservato che “l'avvenuta notifica del DI al garante entro sei mesi dalla scadenza del beneficio del termine avrebbe evitato la decadenza”, pre- supponendo ciò la sussistenza di una fideiussione “tipica”, laddove – come si è detto sopra – il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente una garanzia
16 autonoma a prima richiesta;
ii) non ha ritenuto risolta la garanzia fideiussoria sebbene alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (il giorno 11.11.2016) già fosse maturato il termine dei sei mesi di cui all'art.1957 c.c.
La censura non è fondata.
6.1. Secondo l'art. 5 del contratto di mutuo del 4.11.2011, “il Garante rinun- cia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfa- cimento delle pretese creditizie dell' obbligandosi, quindi, ad Parte_7 effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5 anche in presenza di op- posizione esperite dalla PARTE MUTUATARIA o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito”. Al punto 7 prosegue disponendo che, “In deroga all'art. 1957 cod.civ., i diritti derivanti all'ISTITUTO FINANZIATORE della fideiussione re- stano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la PARTE MU-
TUATARIA, senza che l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso sia tenuto ad escu- tere la PARTE MUTUATARIA o il GARANTE o qualsiasi altro coobligato o GA- RANTE entro i termini previsti dalla suddetta disposizione” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Inoltre, il contratto in questione prevede il divieto per il garante di recedere dalla garanzia nel corso dell'operazione di mutuo, e segnatamente: “IL GA- RANTE non può, nel corso dell'operazione di mutuo, recedere dalla garanzia, la quale rimane efficace sino a quando all'ISTITUTO FINANZIARIORE non ri- sulti formalmente estinta l'obbligazione garantita” (art. 5, punto 4); e la ri- nuncia da parte del garante ad esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, in deroga agli artt. 1949 e 1950 c.c. e ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto del beneficiario, in deroga all'art. 1955 c.c.: “IL GARANTE non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse ex lege o per convenzione nei confronti della PARTE MUTUATARIA, di coobligati o altri garanti ancorché confideiussori, sino
a quando ogni ragione di credito dell' non sia stata Parte_6 interamente estinta, rinunciando comunque, espressamente esso GARANTE ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell' Parte_8
e ciò in deroga all'art.1955 C.C.” (art. 5, punto 8).
[...]
17 Il ha quindi acconsentito alla deroga dell'art. 1945 c.c., alla CP_3 deroga dell'art. 1955 c.c. ed a quella all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che non può ritenersi maturata alcuna decadenza. Pertanto, condivisibil- mente il Tribunale di Roma ha ritenuto che “le condizioni del mutuo derogano esplicitamente all'art. 1957 c.c. (ancorché, escluso il beneficio della preventiva escussione ed attesa, dunque, la possibilità per il creditore di escutere en- trambi i debitori, la notifica in data 20 09 2016 del DI al garante avrebbe comunque evitato la decadenza del beneficio del termine)”.
6.2. Peraltro, pure ritenuto come l'art. 1957 c.c. non trovi applicazione nel caso di specie, perché espressamente derogato dalle parti, il giudice di prime cure ha comunque ritenuto che l'eccezione fosse infondata avendo l' CP_4 agito nei confronti del garante nei termini previsti dalla norma.
Senza considerare che, in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richie- sta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi suf- ficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia os- servato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, ord. 10.1.2025, n. 660).
7. Sempre con il terzo motivo di appello censura la decisione Parte_1 assunta dal giudice di primo grado, in secondo luogo, per avere rigettato anche l'eccezione di inadempimento, non avendo parte appellata rispettato gli obblighi sanciti dall'art. 8 della Convenzione, il quale prevede l'espleta- mento di un accertamento preventivo circa l'investimento da parte del con- cessionario di almeno 5% del proprio capitale, e circa la regolarità finanzia- ria, economica e contabile del concessionario. In particolare, si deduce l'illo- gicità della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non sussistesse “sinallagmaticità tra l'assunzione di garanzia da parte di e l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 8 della Parte_1
Convenzione da parte dell' che verrebbero in evidenza solo ai fini CP_4
18 dell'erogazione del finanziamento”, con la conseguenza che la Convenzione finirebbe per costituire una sorta di contratto a favore di terzo.
Anche con riguardo a tale censura il motivo non merita accoglimento.
7.1. L'art. 8 della Convenzione prevede, al co. 1, che “la domanda di finan- ziamento, che dovrà essere presentata direttamente all' Controparte_1
, dovrà essere corredata, oltre che della documentazione richiesta
[...] dall'istituto, del progetto esecutivo debitamente approvato dagli organi co- munali competenti, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri, con- cessioni, licenze e nulla osta che assicurino il rispetto della normativa vi- gente”.
Tale previsione contrattuale non intende costituire degli obblighi istruttori in capo all'Istituto mutuante, ma piuttosto consentire al mutuante di verificare che il progetto finanziato sia realizzabile, in ragione della natura stessa del mutuo concesso. Nel caso in esame, peraltro, la validità del progetto presen- tato dalla e la sua finanziabilità sono state accer- Controparte_5 tate dallo stesso che ha approvato il progetto definitivo CP_3 dell'opera con delibera della Giunta comunale nella seduta del 9.6.2010 e, quindi, la Commissione di Vigilanza prevista dalla determinazione dirigen- ziale n. 373 del 13.9.2001 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), che è stata incardinata con Determinazione Diri- genziale n. 328 del 29.9.2010, ha approvato il progetto esecutivo con de- termina del 25.3.2011 e che ha dato il nulla osta alla realizzazione dell'opera nella seduta del 1°.4.2011 (v. doc. n. 25 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
In relazione alla previsione contrattuale di cui al co. 1 dell'art. 8 della Con- venzione stipulata tra il e l' in data 12.3.2010 non CP_3 CP_4 merita censura, allora, la decisione impugnata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che non sussista “sinallagmaticità tra l'assunzione di ga- ranzia da parte di e l'adempimento degli obblighi di cui all'art. Parte_1
8 della Convenzione da parte dell' . CP_4
7.2. Di contro, tale statuizione del Tribunale di Roma non è condivisibile con riguardo a quanto previsto dal co. 2 dell'art. 8 citato, laddove è previsto che
“L'accoglimento del finanziamento è subordinato alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
19 - investimento da parte del concessionario di capitale proprio in misura non inferiore al 5% del valore complessivo dell'investimento quale risultante dal quadro economico finanziario presentato;
- regolare situazione economica, finanziaria e contabile del concessionario ed insistenza a suo carico di pregiudizievoli di qualunque natura tra cui protesti, procedura esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la centrale rischi della Banca d'Italia di crediti in sofferenza, provvedimento o procedimenti penali per l'applicazione di pene, misure di sicurezza, sanzioni accessorie, pecuniarie o interdittive o sospensive;
- presentazione di tutte le autorizzazioni, ivi compresa la dichiarazione che attesti la proprietà del delle aree oggetto di concessione, il nulla osta CP_3 della sovrintendenza archeologica o paesaggistica o in alternativa dichiara- zione comunale attestante che le aree interessate non siano soggette a vin- colo archeologici o paesaggistici”.
Come deduce parte appellante, l'Istituto era chiamato a compiere una valu- tazione dei presupposti del merito creditorio, oltre che, con riguardo alla documentazione indicata nell'ultimo alinea, che l'opera da realizzare, in rela- zione a cui veniva concesso il finanziamento, potesse essere realizzata e che la realizzazione dovesse avvenire sul terreno di proprietà del Comune di
Circostanza quest'ultima che – come si è detto sopra – è richiesta Pt_1 dall'art. 207, co. 1, T.U.E.L. per il rilascio di garanzia da parte di tale
[...]
e che – come parimenti si è detto sopra – nel caso in esame era Persona_3 sussistente, ma soprattutto non è in relazione a tale verifica che l'odierna appellante deduce l'inadempimento dell'Istituto appellato.
7.3. deduce che “nessuno d[e]i (…) documenti [prodotti da Parte_1
] dimostra che vi sia stata una approfondita e rigorosa istrut- Parte_1 toria in merito da parte di : non è stato prodotto alcun documento interno dell'Istituto che provi l'avvenuto ed effettivo scrutinio sulla situazione finan- ziaria del concessionario e sulla sostenibilità economica del suo progetto”.
È vero che – come deduce parte appellante – il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2009 evidenzia una perdita netta pari a € 32.256,00, ma è altret- tanto vero che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2008 mostra un utile netto di € 19.939,00. Soprattutto, il patrimonio netto della Controparte_5
alla data del 31.12.2008 ammontava ad € 746.751,00 e, a
[...]
20 quella del 31.12.2009 ad € 714.497,00 (v. doc. n. 33 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Detta documentazione - unitamente al prospetto dinamico e al prospetto statico della posizione sintetica di credito della società mutuataria, nonché al piano di incassi annuali (v. doc. nn 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del fasci- colo del primo grado di giudizio di parte appellata) - è sufficiente a provare il positivo accertamento da parte dell della regolare situazione finan- CP_4 ziaria, economica e contabile del concessionario, e quindi del merito credi- torio della finanziata.
Né parte appellante può dedurre che “non è stato prodotto alcun documento interno dell'Istituto che provi l'avvenuto ed effettivo scrutinio sulla situazione finanziaria del concessionario e sulla sostenibilità economica del suo pro- getto”. Infatti, un istituto di credito, e nella specie l' non ha l'onere di CP_4 produrre la documentazione relativa all'istruttoria per la concessione del mu- tuo, essendo questi atti interni alla stessa e volti alla verifica non soltanto della sussistenza dei presupposti per poter erogare il mutuo richiesto, ma anche di ogni altra valutazione compiuta dalla stessa in ordine alla conve- nienza o economicità dell'operazione.
Quanto alla domanda di concessione del mutuo e alla delibera di concessione dello stesso, parimenti costituiscono atti interni dell'istruttoria espletata dall'istituto di credito, non ravvisandosi dunque l'interesse del mutuatario, ma anche del suo garante, a conseguire copia degli stessi o a richiedere l'esibizione degli stessi in giudizio. Con specifico riguardo alla delibera di concessione del mutuo, poi, non si può non considerare come questa sia anzi l'atto contenente la valutazione interna all'istituto mutuante in ragione del quale viene manifestata la volontà contrattuale, e segnatamente afferisce alla valutazione da parte della mutuante dell'esistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi in ragione dei quali la stessa ritiene mutuabile al richiedente la somma richiesta, avuto riguardo anche della garanzia prestata.
7.4. Nel proporre appello non ribadisce espressamente la Parte_1 deduzione, svolta in primo grado, in ordine alla mancata verifica da parte dell' dell'investimento da parte del concessionario di capitale proprio in CP_4 misura non inferiore al 5% del valore complessivo dell'investimento quale risultante dal quadro economico finanziario presentato. Parte appellante si
21 limita a ribadire la mancata verifica da parte del Tribunale di Roma dell'adem- pimento da parte dell'Istituto alle obbligazioni previste in capo allo stesso dall'art. 8 della Convenzione, il quale prevede anche – come si è detto sopra
– la “verifica dell'investimento da parte del concessionario di capitale proprio non inferiore al 5% del valore complessivo dell'investimento quale risultante dal quadro economico finanziario presentato e accertamento della regolare situazione finanziaria, economica e contabile ed inesistenza di pregiudiziali di qualsivoglia natura”.
In ogni caso, e in via del tutto assorbente, si deve considerare come, già nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., l'odierno appellante non ha dedotto e non deduce che, nel concedere il finanziamento alla Controparte_5
l' non ha rispettato l'obbligazione assunta con il
[...] CP_4 CP_3 di verificare che, peraltro soltanto in base al “quadro economico finanziario presentato”, risulti che il beneficiario del mutuo avesse effettuato un investi- mento in misura di almeno il 5% “del valore complessivo dell'investimento”. In mancanza di tale allegazione non è possibile dedurre un inadempimento in capo all'istituto all'art. 8, co 2, della Convenzione.
8. Non può trovare accoglimento, infine, la domanda proposta da parte ap- pellata di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsa- bilità per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consen- tire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez.
III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. III, 27.10.2015, n. 21798; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi della suddetta disposizione, infatti, è onere della parte che richiede il risar- cimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza. È questo il caso in esame.
22 Non osta, peraltro, all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355). La previsione da parte dell'art. 96, co. 1, c.p.c. per cui la liquidazione del danno in questione può avvenire «an- che d'ufficio» attiene dunque esclusivamente alla misura del risarcimento, e quindi alla possibilità di una liquidazione equitativa dello stesso, la quale non può prescindere, però, da un'allegazione dello stesso.
Peraltro, tale conclusione si impone – ad avviso di questo giudicante – in quanto, secondo la tesi dominante in dottrina e condivisa dalla giurispru- denza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 16.5.2017, n. 12029), la responsabilità prevista dalla norma in esame costituisce un'ipotesi peculiare da far rientrare nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e che riguarda gli illeciti connessi alla qualità di parte del processo.
9. Neanche sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
L'applicazione della sanzione processuale di cui a tale disposizione norma- tiva (inserita nel codice di rito dall'art. 45, co. 12, della legge 18.6.2009, n. 69), indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde a un diritto della parte aziona- bile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata a un'ini- ziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte (cfr. Cass. 8.2.2017, n. 3311; Cass. 19.4.2016, n. 7726; Cass., ord. 11.2.2014, n.
21570). Proprio per tale ragione, ai fini di tale condanna, non assuma rile- vanza la mancanza di prova di un danno da parte della parte vittoriosa, come invece richiesto dalla fattispecie di cui al co. 1 dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. civ., S.U., 13.9.2018, n. 22405).
Ciò nondimeno non è possibile ritenere che , nel proporre Parte_1
l'impugnazione in esame, abbia svolto un'iniziativa giudiziaria avventata, o comunque che non abbia impiegato la doverosa diligenza e accuratezza nel formulare le proprie censure nel secondo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord.
23 11.2.2022, n. 4430; Cass. civ., Sez. VI-1, 4.9.2020, n. 18512; Cass. civ., Sez. I, ord. 15.11.2018, n. 29462; Cass. civ., Sez. III, 14.10.2016, n. 20732).
10. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 10630/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, in data 17.7.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
10630/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.7.2020; condanna , a rimborsare all' Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
20.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario ON ET Thellung de Courtelary
24
(cod. fisc.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, avv. Virginia Raggi, elettivamente domiciliata in Via del Tem- Pt_1 pio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Magnanelli per procura generale alle liti per atto del notaio di del 23.2.2022 (rep. n. 21680; racc. n. Persona_1 Pt_1
11519), in atti;
-appellante- e
(cod. Controparte_1 fisc.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliato in Piazza Giuseppe Mazzini n. CP_2 Pt_1
15, presso lo studio dell'avv. prof. Enrico Gabrielli, che lo rappresenta e di- fende unitamente all'avv. prof. Andrea Orestano per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della Parte_1 sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione di : Parte_1
in via principale, rilevata l'improponibilità, l'inammissibilità e comunque l'in- fondatezza in fatto e in diritto del decreto ingiuntivo opposto in relazione alle avanzate pretese creditorie, oltre che l'assoluta mancanza di prove a sup- porto dello stesso, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o annullarlo per illegitti- mità manifesta;
nel merito, accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabi- lità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia di a favore dell'Istituto di Cre- Parte_1 dito Sportivo per le ragioni sopra illustrate;
in via subordinata e gradata: nella denegata ipotesi in cui codesta Corte dovesse ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fideiussoria dell'opponente a favore dell'Istituto di Credito Sportivo, accertare e/o dichiarare l'intervenuta inoperatività e/o de- cadenza della garanzia per non aver l'Istituto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., pro- posto domande giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale di sei mesi decorrenti dal momento in cui il pagamento è dive- nuto esigibile;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'Istituto di credito sportivo per aver negligentemente erogato il finanzia- mento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.”; per “voglia la ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in diritto e non provato l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata, rigettando al- tresì la domanda restitutoria formulata da nell'atto di appello;
Parte_1
b) in via del tutto subordinata e salvo gravame, nell'ipotesi, inconcessa, in cui, in accoglimento dell'appello proposto da , dovesse essere di- Parte_1 chiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia della garanzia prestata da
, ovvero nella altrettanto denegata ed inconcessa ipotesi in cui Parte_1 tale garanzia dovesse essere annullata, accertare e dichiarare la responsabi- lità di , già , per aver colpevolmente indotto Parte_1 CP_3
l'Istituto Credito a riporre legittimo ed incolpevole affidamento CP_1 CP_1 nella esistenza, validità ed efficacia della detta garanzia, così da indurlo ad erogare il finanziamento a e, per l'effetto, condan- Parte_2 nare la medesima , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a risarcire i danni tutti, subiti e subendi, dall' Parte_3
[...
[...] , e quindi a pagare a tal titolo in favore dello stesso
[...] Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la
[...] somma di € 269.750,25, oltre interessi al tasso 'Euribor 6 mesi 365' aumen- tato di 2,70 punti percentuali, il tutto aumentato della metà, a far tempo dal 10 giugno 2016 e fino al soddisfo (ovvero, in subordine, oltre rivalutazione ed interessi, a far tempo dal 10 giugno 2016 e fino al soddisfo); ovvero, e salvo eventuale gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
dichiarando e/o disponendo altresì la compensazione fra il cre- dito risarcitorio dell' e l'eventuale credito restitutorio di , CP_1 Parte_1 che dovesse conseguire all'accoglimento dell'appello, con condanna di quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare all' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, la differenza, oltre accessori di legge;
c) in ogni caso, con la vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, oltre oneri di legge, relativi al doppio grado e alla fase moni- toria e, in ragione del carattere temerario delle domande ed eccezioni dell'op- ponente, anche per il palese contrasto delle stesse con i pregressi atti e prov- vedimenti del , oggi , con la condanna dell'op- CP_3 Parte_1 ponente medesima al risarcimento del danno ex art. 96, 1° co., c.p.c., e/o al pagamento della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96, 3° co., c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 18989/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 4.8.2016, e notificatole in data 20.9.2016, con cui le è stato ingiunto di pagare all'Isti- tuto per il Credito (d'ora innanzi, la somma di € 267.750,25, CP_1 CP_4 comprensiva di interessi dovuti dal mutuatario alla data del 22.3.2016, oltre ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale (sulla sorte capitale in- giunta) e spese del procedimento monitorio, a titolo di adempimento della garanzia assunta dall'opponente nell'ambito di un contratto di mutuo ero- gato dall'Istituto ricorrente in favore della - in Controparte_5 attuazione della Convenzione stipulata tra l' e il in data CP_4 CP_3
11.10.2002, rinnovata in data 30.11.2009 - finalizzato alla realizzazione di
3 un Palazzetto dello Sport polifunzionale in località “Colli d'Oro”. A fonda- mento dell'opposizione ha dedotto, in sintesi: Parte_1
- l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia di qualsiasi garanzia fideiussoria o di altra forma di garanzia per mancanza di una specifica deli- berazione del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42, co. 2, 203 e 207 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (d'ora in avanti, ; CP_6
- l'avvenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità o l'inefficacia di tutte le condizioni poste nel contratto di mutuo dal punto 1 al punto 14 dell'art. 5 di tale contratto in quanto poste in violazione della Con- venzione tra l' e il la quale, facendo espresso riferi- CP_4 CP_3 mento all'art. 207 T.U.E.L., qualifica la garanzia quale “fideiussione”;
- l'inadempimento contrattuale da parte dell'Istituto, e quindi l'inoperatività della garanzia per insussistenza delle condizioni di operatività della stessa previste dall'art. 8 della Convenzione (richiamate anche nel corpo dalla De- terminazione n 373 del 13.9.2011, con la quale il Dirigente del Diparti- mento Sport del ha rilasciato la fideiussione in favore CP_3 dell' , il quale ne subordina l'efficacia al positivo accertamento dell' CP_4 CP_4 della regolare situazione finanziaria, economica e contabile.
Si è costituito nel primo grado di giudizio l' che ha concluso per il ri- CP_4 getto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da e, in via Parte_1 subordinata, ha domandato al Tribunale di Roma di “accertare la responsa- bilità di per aver colpevolmente indotto l'istituto per il Parte_1 CP_1
Sportivo a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nella esistenza, vali- dità ed efficacia della garanzia”; e, per l'effetto, di condannare Parte_1
a risarcire i danni subiti e subendi.
Con sentenza n. 10630/2020 emessa il 17.7.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta da Pt_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 18989/2016 emesso in data
[...]
20.9.2016 e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite all'I.C.S. op- posto.
Avverso la suddetta decisione ha tempestivamente proposto appello
[...]
, che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso, come in Pt_1 epigrafe, per la riforma della decisione di primo grado.
4 Si è costituito nel presente grado di giudizio l il quale, nel caso di CP_4 accoglimento dell'appello, “chiede nuovamente che venga da Parte_1 codesta Corte condannata a risarcire il danno arrecato all' per averlo CP_1 colpevolmente indotto a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nell'esi- stenza, validità ed efficacia della garanzia, così da indurlo a concedere e poi ad erogare a favore di – soggetto prescelto (…) dal Parte_2 CP_3
a seguito di apposito bando pubblico e quindi per il perseguimento
[...] di un interesse pubblico – il finanziamento poi non restituito”, concludendo per il rigetto dell'appello perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
Nel costituirsi nel presente grado di giudizio ha allegato che, Parte_1
a seguito di esercizio dell'azione esecutiva da parte dell' e segnata- CP_4 mente di pignoramento presso terzi, in data 11.5.2018 è stato corrisposto all'Istituto appellato l'importo complessivo di € 297.265,26, chiedendone la restituzione nel proporre appello.
Con la memoria conclusionale depositata in data 17.10.2025, parte appel- lata ha allegato e documentato (mediante produzione della c.d. visura came- rale) che, con atto costitutivo mediante trasformazione in società per azioni,
a rogito del notaio di in data 26.6.2024 (rep. n. Persona_2 Pt_1
88504; racc. n. 26071), iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di il giorno 1°.7.2024, l ente di diritto pubblico, è stato Pt_1 CP_4 trasformato in società per azioni, acquisendo la nuova denominazione di
[...]
E, pertanto, ha chiesto che, Parte_5 all'esito del presente grado di giudizio, la sentenza venga resa nei confronti dell' Controparte_1
2. L'Istituto appellato solleva, con la memoria conclusionale depositata in data 17.10.2025, eccezione di giudicato esterno in ragione dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 10663/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.6.2021, “che ha deciso fra e l' , in senso favorevole a quest'ultimo, una vicenda Parte_1 CP_1 identica a quella per cui è causa”.
L'eccezione deve essere disattesa.
Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rap- porto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in
5 giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (cfr. Cass. civ., S.U., 16.6.2006 n. 13916; e, quindi, tra molte, Cass. civ., Sez. III, 14.9.2022, n. 27013; Cass. civ., Sez. II, 22.3.2024, n. 7834). E' stato altresì chiarito come il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.2.2019, n. 5138).
Nel caso in esame, la sentenza invocata dall'Istituto appellato quale giudicato in relazione alla sussistenza in capo a dell'obbligazione di Parte_1 garanzia, dedotta con la proposizione della domanda in sede monitoria, è stata resa sì tra le medesime parti, ma non ha il medesimo petitum, e invero neanche la medesima causa petendi. In quel giudizio l'odierno appellato aveva richiesto il pagamento di € 4.865.752,26, oltre interessi di mora al tasso convenzionale, in relazione al finanziamento erogato alla
[...]
(già , seppure sulla base sempre della delibe- Controparte_7 CP_8 razione n. 164/2003 del 1°.8.2003, la stessa che – come si dirà di seguito
– viene in rilievo nel presente giudizio. Nel caso in esame, allora, non solo non vi è identità di petitum e causa petendi, essendo diverso il titolo azionato dall' , seppure lo stesso trovi legittimazione nella medesima delibera- CP_1 zione del Consiglio comunale in esecuzione della quale è stata prestata la garanzia oggetto del presente giudizio, ma neanche vi è coincidenza dei fatti storici, non sussistendo dunque identità di elementi costitutivi oggettivi della domanda, sussistendo identità soltanto di quelli soggettivi rispetto ad altra azione già esercitata in passato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.5.2025, n. 11887;
Cass. civ., Sez. L, 7.5.2025, n. 11943). 6 3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'art. 207 T.U.E.L. fosse deroga- bile e che, pertanto, il potesse concludere, a seguito di CP_3 CP_3 delibera consiliare che a ciò lo autorizzasse, con l' odierno appellato CP_1 contratti autonomi di garanzia, e non necessariamente fideiussioni ricondu- cibili nel tipo previsto e disciplinato dal codice civile.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. L'art. 207 T.U.E.L., rubricato “Fideiussione”, nel testo applicabile al pre- sente giudizio ratione temporis, prevede: al co. 1, che “I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte”; e al co. 3 che “La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristruttura- zione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il sog- getto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli
i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla rea- lizzazione o ristrutturatone dell'opera”.
L'appellante sostiene, in primo luogo, che nel caso in esame sarebbe difet- tata la “deliberazione consiliare” prevista dal co. 1 dell'art. 207 T.U.E.L. per- ché il potesse sottoscrivere la garanzia azionata in sede CP_3 monitoria dall “sussiste infatti sempre e comunque la riserva al Consi- CP_4 glio Comunale di autorizzare con apposito atto le singole e specifiche fideius- sione”, laddove nel caso di specie – secondo parte appellante – le delibere consiliari menzionate dal giudice di primo grado nella decisione impugnata
- la n. 164/2003 e la n. 108/2009 - avrebbero carattere meramente pro- grammatico. Secondo , il giudice di prime cure “cade (…) in Parte_1 errore e contraddizione” nel ritenere che “risulta rispettata la 'riserva consi- liare' ex art. 207 tuel”, in quanto la prevista autorizzazione consiliare non
7 può dirsi raggiunta mediante qualsiasi delibera, ma richiede una delibera adottata all'esito di un'istruttoria completa, analitica e di dettaglio, che abbia specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito mediante il finanzia- mento effettuato nel caso di specie.
A sostegno di tale assunto parte appellante deduce che, secondo il combi- nato disposto degli artt. 42, co. 1, lett. i), e 203 T.U.E.L., il ricorso all'indebi- tamento andrebbe deliberato dal Consiglio comunale secondo specifiche procedure, che presuppongono l'avvenuta approvazione del bilancio an- nuale. Ne conseguirebbe – sempre secondo l'appellante – che il contratto di mutuo e la fideiussione non produrrebbero alcun effetto vincolante in capo a , non prevedendo peraltro la delibera n. 164/2003 che il Parte_1 dirigente debba partecipare all'atto pubblico con cui viene erogato il mutuo da parte dell'Istituto.
3.2. Con la Delibera Consiliare n. 164 dell'1°.8.2003, premesso che “la Giunta Comunale, con atto n. 313/2002, modificato ed integrato con delibe- razione n. 177/2003, ha approvato lo schema di Convenzione al fine di re- golamentare i rapporti tra il , l' CP_3 Controparte_1
e il Comitato Olimpico Italiano interessati all'attuazione del Programma di sviluppo dell'impiantistica sportiva”, è stato disposto il rilascio da parte del di fideiussioni finalizzate alla realizzazione e al potenzia- CP_3 mento degli impianti sportivi su aree comunali, prevedendo un limite mas- simo di garanzia in favore di ciascun operatore di € 2.500.000,00 e auto- rizzando il Dirigente Competente a intervenire nel contratto di mutuo (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Inoltre, con tale deliberazione il Consiglio Comunale ha approvato “lo schema tipo del contratto di mutuo e del capitolato generale vigenti presso l' Controparte_1
allegati sub 'A' e di autorizzare il Dirigente competente ad
[...] intervenire nel contratto di mutuo al fine di perfezionare la concessione della fideiussione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla Convenzione stipulata in data 11 ottobre 2002, in esecuzione della deliberazione della Giunta Co- munale n.313/2002, a regolamentazione dei rapporti tra il , CP_3
l' ed il ed Controparte_1 Controparte_9 ai sensi degli artt. 204 e 207 del Decreto Legislativo n.267/2000”.
8 Detta delibera è munita dei pareri favorevoli di regolarità contabile e ammi- nistrativa, come si evince dall'estratto di verbale allegato alla medesima, il quale attesta che, in data 16.7.2003, il Dirigente della 3 U.O. della Ragione- ria Generale, quale responsabile del Servizio, aveva espresso parere favore- vole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnico-amministra- tiva della proposta di deliberazione;
e che, su tale proposta, era stata svolta, da parte del Segretario Generale del la funzione di assi- CP_3 stenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, co. 2, T.U.E.L. (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Proprio tale ultima circostanza - vale a dire l'essere la delibera in questione corredata dal parere favorevole espresso dalla Ragioneria Generale in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., necessario in tutti i casi in cui l'ente assuma un impegno finanziario
- più che l'indicazione specifica dei testi dei contratti da utilizzare, l'indivi- duazione di tutte le condizioni per il rilascio della garanzia e la previsione della possibilità di apportare modifiche non sostanziali in sede di stipula, devono far escludere la natura meramente programmatica dell'atto e, invece, depongono nel senso che la deliberazione suddetta senz'altro autorizzi la dirigenza amministrativa del a rilasciare la garanzia prevista CP_3 dall'art. 207 T.U.E.L., secondo i modelli approvati, in relazione a ciascun “pro- getti (…) approvato dai competenti organi comunali” ed entro il limite mas- simo previsto dalla deliberazione stessa. Ne consegue che – diversamente da quanto deduce parte appellante – nessuna ulteriore delibera fosse previ- sta per la stipula dei singoli contratti di garanzia da parte del CP_3 con l' essendo stati questi già autorizzati dal Consiglio comunale
[...] CP_10 entro l'importo massimo previsto con la deliberazione suddetta.
3.3. La Delibera Comunale n. 108/2009 del 30.11.2009, premesso che,
“con deliberazione della Giunta Comunale n. 313/2002, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 177/2003 e del
Consiglio Comunale n. 164/2003 e n. 68/2004, l'Amministrazione ha sotto- scritto in data 11 ottobre 2002 apposita Convenzione con l' Controparte_11
ed il per la concessione di
[...] Controparte_9 finanziamenti agevolati a favore di Concessionari di aree su cui realizzare impianti sportivi e relative opere accessorie e complementari e di Concessio- nari di impianti sportivi comunali (…)”, anche questa munita del parere 9 favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., è stato previamente individuato e approvato l'impegno assunto nel concreto dall'Amministrazione comunale (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). In particolare, con tale delibera il Con- siglio comunale ha deliberato di incrementare di € 10.000.000,00 il plafond dei finanziamenti assistiti da garanzia fideiussoria comunale ex art. 207 T.U.E.L.; e di approvare lo schema di convenzione – è quella che, poi, è stata sottoscritta il successivo 12.3.2010 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte ap- pellata - primo grado di giudizio) – destinata a dare attuazione a tale deci- sione. E con tale delibera è stato dato espressamente atto che “l'importo delle fideiussioni correlate al suddetto incremento del fondo di garanzia di dieci milioni di Euro garantisce il rispetto dei limiti di indebitamento ex art. 204 del T.U.E.L.”.
Anche la delibera consiliare n. 108/2009, allora, non va letta nel senso che, con la stessa, viene soltanto programmata l'assunzione in futuro di obbliga- zioni di garanzia nel limite massimo indicato, ma con tale deliberazione del Consiglio comunale è stata assunta l'attuale e immediata decisione di desti- nare un'ulteriore e determinata somma (€ 10.000.000,00) alla realizzazione degli impianti sportivi. Del resto, la deliberazione in questione contiene la specifica previsione che tale importo era contenuto entro i limiti stabiliti dall'art. 204 T.U.E.L., richiamato dall'art. 207, co. 4, dello stesso Testo Unico, oltre ad avere ricevuto – come si è detto – il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Ragioniere Generale.
La circostanza che tale deliberazione del 2009 non preveda, diversamente da quella n. 164/2003, la partecipazione del Dirigente comunale al rogito con cui l' concede il mutuo al soggetto finanziato, non determina alcun CP_4 vizio, oltre – in verità – a non incidere su quanto previsto in tale senso, e non modificato dalla deliberazione in questione, con la precedente delibera- zione del Consiglio comunale. Ad ogni buon conto, anche qualora si volesse ritenere – come mostra di fare – che la deliberazione n. Parte_1
108/2009 abbia modificato la previsione relativa alla partecipazione del di- rigente al rogito di mutuo, non determinerebbe alcun vizio, e tanto meno di nullità, della fideiussione in questione qualora questa venga rilasciata nell'ambito dello stesso atto pubblico di concessione di mutuo anziché con separato contratto. 10 Peraltro, tale rapporto, che si instaura tra l'Amministrazione comunale e l' pure funzionalmente collegato a quello di mutuo, da questo si distin- CP_4 gue sia da un punto di vista soggettivo che quanto ad autonoma disciplina.
3.4. Ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 4.11.2011, “IL GARANTE dichiara di costituirsi fideiussore della PARTE MUTUATARIA a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le ob- bligazioni assunte dalla PARTE MUTUATARIA stessa con il presente contratto di mutuo”. A tale atto, tra l' e la è intervenuto CP_4 Controparte_5 per il il Direttore del Dipartimento Sport di , CP_3 Parte_1
, al fine di prestare la garanzia prevista dalla Convenzione CP_12
“ – – dell'11.10.2002 (rep. n. 21025), rinno- CP_3 CP_3 CP_4 CP_13 vata con delibera consiliare n. 108 del 30.11.2009, ulteriormente prorogata con la Convenzione del 12.3.2010. In particolare, il dirigente sopra indicato è intervenuto al rogito in data 4.11.2011 in ragione dei poteri di rappresen- tanza dell'ente allo stesso attribuiti con la suddetta Delibera Consiliare n. 164 dell'1° 8.2003.
Invero, il dirigente ha dato legittimamente esecuzione alla delibera consiliare in attuazione di quanto previsto dall'art. 107 T.U.E.L., il quale, dopo avere previsto, al co. 1, che “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministra- tivo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finan- ziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti”; precisa, al co. 2, che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti ammi- nistrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e con- trollo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni attribuite al segretario o al direttore generale, di cui rispettiva- mente agli articoli 97 e 108”.
Ad ogni buon conto, l'art. 34, co. 3, dello Statuto di dispone Parte_1 che “spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono prepo- sti, l'adozione in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di governo”.
11 3.5. deduce, a sostegno del proprio assunto per cui, per as- Parte_1 sumere l'obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 207 T.U.E.L., sarebbe stata necessaria una specifica deliberazione del Consiglio Comunale, che ciò “è reso palese anche dal fatto che, diversamente opinando, si avrebbe una ga- ranzia per finanziamenti futuri in aperto contrasto con le norme che reggono la finanza locale, nella quale gli interessi annuali relativi agli indebitamenti garantiti da fideiussioni concorrono al limite dell'indebitamento stesso (art. 207 comma IV del TUEL); nonché dal fatto che i mutui previsti possano avere durata di 10 o 15 anni a tassi di volta in volta determinati, con evidenti note- voli differenze di impegno finanziario a carico del da valutarsi caso CP_3 per caso nell'ambito dei limiti di indebitamento e secondo gli indirizzi pro- grammatici dell'Amministrazione”.
Di contro, la previsione dell'assunzione in futuro di obbligazioni nell'ambito di un tetto massimo, pure previsto, e soprattutto l'assunzione dell'impegno finanziario in relazione alle stesse al momento della previsione di assunzione, seppure ancora eventuale e futura, non determina una violazione degli artt. 42 e 203 T.U.E.L. Peraltro, nel caso in esame tale deliberazione di assunzione di una specifica obbligazione, quella per cui è causa, è stata assunta – come si è detto – dal Consiglio Comunale.
Non è allora conferente il richiamo, operato da parte appellante, alla sen- tenza n. 8770/2020 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il
12.5.2020, riguardante la stipula di contratti di interest rate swap. Con tale decisione si è statuito che, “ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. i) TUEL di cui al D. Lgs. N. 267 del 2000 laddove stabilisce che «il consiglio ha com- petenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) – spese che impe- gnino i bilanci per esercizi successivi (…)»”, la stipula di un contratto di inte- rest rate swap non si può “assimilare ad un semplice atto di gestione dell'in- debitamento dell'ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, adottabile dalla giunta comunale in virtù della sua residuale competenze gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso testo unico”.
4. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza di Parte_1 primo grado per vizio di ultra petizione, avendo qualificato la garanzia rila- sciata dall'Amministrazione comunale quale contratto autonomo di garanzia sebbene l' “si è semplicemente limitato a sostenere che la fattispecie in CP_4
12 esame si inquadri nella fideiussione tipica, benché con rinuncia all'applica- zione dell'art. 1957 c.c. ed alla previa escussione del debitore principale”.
Il motivo non è fondato.
4.1. Ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il giudice non può pronunciare oltre la do- manda (ultra petita) né su cosa non è stato chiesto (extra petita), ma può e deve qualificare giuridicamente i fatti e i rapporti dedotti in giudizio secondo quanto disposto dall'art.113 c.p.c. In particolare, “l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rap- porti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, po- tendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (così Cass. civ., Sez. L, 3.3.2021, n. 5832).
Nel caso di specie, i fatti dedotti in giudizio, che costituiscono la causa pe- tendi (più nello specifico: il contratto di mutuo, l'obbligazione di garanzia, la richiesta di pagamento e l'inadempimento) sono rimasti immutati.
4.2. Neanche merita censura la qualificazione da parte del giudice di prime cure della garanzia assunta da con la sottoscrizione dell'atto Parte_1 pubblico in data 4.11.2011 come contratto autonomo di garanzia.
L'art. 5 del contratto di mutuo, relativo al rilascio della garanzia fideiussoria da parte del contiene, al punto 6, la clausola che esclude CP_3 espressamente, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di op- porre al creditore le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti al debi- tore principale, obbligato al pagamento anche in presenza di opposizione esperita dalla parte mutuataria o di controversie pendenti in ordine all'esi- stenza o all'esigibilità del credito. In particolare, si sancisce che “Il Garante rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve
13 e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale sod- disfacimento delle pretese creditizie dell'Istituto”: v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Una previsione siffatta evidenzia, anche interpretata unitamente alle ulteriori previsioni contrattuali relative al rapporto tra il e l' la volontà dei contraenti di svincolare l'ob- CP_3 CP_4 bligazione principale da quella di garanzia.
Il punto 2 dell'art. 5 dispone, infatti, che la garanzia “rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del garante, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei paga- menti effettuati all'Istituto finanziatore, verso il quale il garante si obbliga a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse in cassato a soddisfaci- mento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo”. Inoltre, sono previsti il divieto per il garante di recedere dalla garanzia nel corso dell'ope- razione di mutuo (art. 5, punto 4) e la rinuncia da parte del garante ad eser- citare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, in deroga agli artt. 1949 e 1950 c.c. e ad eccepire l'estinzione della fideius- sione per fatto del beneficiario, in deroga all'art. 1955 c.c. (art. 5, punto 8).
Infine, e soprattutto, viene sancito l'obbligo del garante di versare immedia- tamente al beneficiario, a semplice richiesta scritta, quanto ad esso dovuto dal mutuatario: infatti, l'art. 5, punto 5, dispone che “il garante rimane obbli- gato, nel caso che la PARTE MUTUATARIA mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immedia- tamente all' , a semplice richiesta scritta, quanto da Parte_6 essa PARTE MUTUATARIA dovuto per capitale, interessi, sp0ese, tasse ed ogni altro accessorio”. Secondo il costante orientamento della giurispru- denza di legittimità, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clau- sola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompa- tibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente di- scrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sic- ché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.6.2025, n. 14945; Cass. civ., Sez. III, 19.2.2019, n. 4717; Cass. civ., S.U., 18.2.2010, n. 3947). 14 Nel caso in esame, dunque, non solo la garanzia rilasciata dal CP_3 contiene la previsione per cui il pagamento da parte del garante
[...] [...]
) all' debba avvenire “a semplice richiesta scritta”, ma le ulteriori Pt_1 CP_4 previsioni contrattuali sopra riportate valgono a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, e non come contratto di fideiussione, emer- gendo la volontà delle parti di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbli- gazione principale e quella di garanzia.
5. Nell'ambito del primo motivo di appello deduce anche la Parte_1 violazione dell'art. 207 T.U.E.L., che fa riferimento esclusivamente alla fi- deiussione, quindi alla garanzia personale tipica, e non anche al contratto autonomo di garanzia a prima richiesta.
Anche tale censura non è fondata.
5.1. Come ha evidenziato la Corte dei Conti, la previsione dell'art. 207, co.
1, T.U.E.L., laddove delinea il contenuto dell'obbligo fideiussorio tipico, non ha natura imperativa ed è in concreto derogabile sulla falsariga delle forme di garanzia personale svincolate dal limite dell'accessorietà. Detta previsione normativa non esclude che l'ente locale possa rilasciare forme di garanzie atipiche rispetto alla fideiussione ordinaria. Piuttosto, esclude che la garanzia fideiussoria possa essere concessa sulla base di presupposti meno stringenti rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
In particolare, la Corte di Conti ha osservato, con affermazione di portata generale, che “la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost.”; e che per garanzie devono intendersi “tutti i negozi giuridici (…) riconducibili a tale categoria e pertanto non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati, per gli enti locali, dall'art. 207 del d.lgs. n. 267/2000) ma ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”. Gli enti territoriali sono, quindi, tenuti a valutare attentamente la compatibilità del rilascio di garanzie ri- spetto all'indebitamento complessivo tenendo conto anche del novellato co. 1 dell'art. 97 Cost., ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni, in coe- renza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei
15 bilanci e la sostenibilità del debito pubblico” (così Corte Conti – Sez. Autono- mie, decisione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG del 23.10.2015).
La pronuncia n. 142/2020 emessa dalla Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti in data 30.9.2020, richiamata da parte appellante, non è invece conferente, non riguardando la disciplina delle garanzie prestate dagli enti territoriali e l'art. 207 T.U.E.L.
5.2. In buona sostanza, la previsione cogente dettata dall'art. 207, co. 1, T.U.E.L. è quella che impone una deliberazione consiliare che autorizzi il rila- scio della garanzia, poiché questa espone l'ente, in caso di inadempimento del garantito, a un onere patrimoniale. Non è invece cogente la previsione in ordine al contenuto dell'obbligazione di garanzia o al suo modo d'operare.
Si deve ritenere, allora, che la mancanza di specifiche limitazioni consenta, in astratto, che la garanzia personale di cui all'art. 207 T.U.E.L. possa assumere anche i connotati della garanzia autonoma a prima richiesta. Difatti, le uniche condizioni richieste dalle fonti normative per riconoscere la garanzia perso- nale presuppongono sono il vincolo teleologico delle finalità dell'ente e il rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario.
Peraltro, anche i presupposti previsti dal co. 3 di detta disposizione risultano rispettati nel caso di specie, atteso che gli impianti sportivi di proprietà co- munale sono infrastrutture che appartengono al patrimonio indisponibile di
, ai sensi dell'art. 826, ult. co., c.c., in quanto destinati al sod- Parte_1 disfacimento dell'interesse della collettività (cfr., ex multis, CP_14
Napoli, Sez. II, 14.9.2022, n. 5703).
6. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impu- gnata per avere rigettato le eccezioni proposte da nel primo Parte_1 grado di giudizio, in primo luogo l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. per non avere il creditore dimostrato di avere avviato l'azione di recupero del credito nei confronti del debitore entro i sei mesi dall'inadempimento. Più nello specifico, rispetto alla prima eccezione parte appellante deduce che il Tribunale di Roma avrebbe reso una motivazione contraddittoria nella parte in cui: i) ha osservato che “l'avvenuta notifica del DI al garante entro sei mesi dalla scadenza del beneficio del termine avrebbe evitato la decadenza”, pre- supponendo ciò la sussistenza di una fideiussione “tipica”, laddove – come si è detto sopra – il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente una garanzia
16 autonoma a prima richiesta;
ii) non ha ritenuto risolta la garanzia fideiussoria sebbene alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (il giorno 11.11.2016) già fosse maturato il termine dei sei mesi di cui all'art.1957 c.c.
La censura non è fondata.
6.1. Secondo l'art. 5 del contratto di mutuo del 4.11.2011, “il Garante rinun- cia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfa- cimento delle pretese creditizie dell' obbligandosi, quindi, ad Parte_7 effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5 anche in presenza di op- posizione esperite dalla PARTE MUTUATARIA o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito”. Al punto 7 prosegue disponendo che, “In deroga all'art. 1957 cod.civ., i diritti derivanti all'ISTITUTO FINANZIATORE della fideiussione re- stano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la PARTE MU-
TUATARIA, senza che l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso sia tenuto ad escu- tere la PARTE MUTUATARIA o il GARANTE o qualsiasi altro coobligato o GA- RANTE entro i termini previsti dalla suddetta disposizione” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Inoltre, il contratto in questione prevede il divieto per il garante di recedere dalla garanzia nel corso dell'operazione di mutuo, e segnatamente: “IL GA- RANTE non può, nel corso dell'operazione di mutuo, recedere dalla garanzia, la quale rimane efficace sino a quando all'ISTITUTO FINANZIARIORE non ri- sulti formalmente estinta l'obbligazione garantita” (art. 5, punto 4); e la ri- nuncia da parte del garante ad esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, in deroga agli artt. 1949 e 1950 c.c. e ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto del beneficiario, in deroga all'art. 1955 c.c.: “IL GARANTE non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse ex lege o per convenzione nei confronti della PARTE MUTUATARIA, di coobligati o altri garanti ancorché confideiussori, sino
a quando ogni ragione di credito dell' non sia stata Parte_6 interamente estinta, rinunciando comunque, espressamente esso GARANTE ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell' Parte_8
e ciò in deroga all'art.1955 C.C.” (art. 5, punto 8).
[...]
17 Il ha quindi acconsentito alla deroga dell'art. 1945 c.c., alla CP_3 deroga dell'art. 1955 c.c. ed a quella all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che non può ritenersi maturata alcuna decadenza. Pertanto, condivisibil- mente il Tribunale di Roma ha ritenuto che “le condizioni del mutuo derogano esplicitamente all'art. 1957 c.c. (ancorché, escluso il beneficio della preventiva escussione ed attesa, dunque, la possibilità per il creditore di escutere en- trambi i debitori, la notifica in data 20 09 2016 del DI al garante avrebbe comunque evitato la decadenza del beneficio del termine)”.
6.2. Peraltro, pure ritenuto come l'art. 1957 c.c. non trovi applicazione nel caso di specie, perché espressamente derogato dalle parti, il giudice di prime cure ha comunque ritenuto che l'eccezione fosse infondata avendo l' CP_4 agito nei confronti del garante nei termini previsti dalla norma.
Senza considerare che, in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richie- sta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi suf- ficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia os- servato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, ord. 10.1.2025, n. 660).
7. Sempre con il terzo motivo di appello censura la decisione Parte_1 assunta dal giudice di primo grado, in secondo luogo, per avere rigettato anche l'eccezione di inadempimento, non avendo parte appellata rispettato gli obblighi sanciti dall'art. 8 della Convenzione, il quale prevede l'espleta- mento di un accertamento preventivo circa l'investimento da parte del con- cessionario di almeno 5% del proprio capitale, e circa la regolarità finanzia- ria, economica e contabile del concessionario. In particolare, si deduce l'illo- gicità della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non sussistesse “sinallagmaticità tra l'assunzione di garanzia da parte di e l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 8 della Parte_1
Convenzione da parte dell' che verrebbero in evidenza solo ai fini CP_4
18 dell'erogazione del finanziamento”, con la conseguenza che la Convenzione finirebbe per costituire una sorta di contratto a favore di terzo.
Anche con riguardo a tale censura il motivo non merita accoglimento.
7.1. L'art. 8 della Convenzione prevede, al co. 1, che “la domanda di finan- ziamento, che dovrà essere presentata direttamente all' Controparte_1
, dovrà essere corredata, oltre che della documentazione richiesta
[...] dall'istituto, del progetto esecutivo debitamente approvato dagli organi co- munali competenti, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri, con- cessioni, licenze e nulla osta che assicurino il rispetto della normativa vi- gente”.
Tale previsione contrattuale non intende costituire degli obblighi istruttori in capo all'Istituto mutuante, ma piuttosto consentire al mutuante di verificare che il progetto finanziato sia realizzabile, in ragione della natura stessa del mutuo concesso. Nel caso in esame, peraltro, la validità del progetto presen- tato dalla e la sua finanziabilità sono state accer- Controparte_5 tate dallo stesso che ha approvato il progetto definitivo CP_3 dell'opera con delibera della Giunta comunale nella seduta del 9.6.2010 e, quindi, la Commissione di Vigilanza prevista dalla determinazione dirigen- ziale n. 373 del 13.9.2001 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), che è stata incardinata con Determinazione Diri- genziale n. 328 del 29.9.2010, ha approvato il progetto esecutivo con de- termina del 25.3.2011 e che ha dato il nulla osta alla realizzazione dell'opera nella seduta del 1°.4.2011 (v. doc. n. 25 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
In relazione alla previsione contrattuale di cui al co. 1 dell'art. 8 della Con- venzione stipulata tra il e l' in data 12.3.2010 non CP_3 CP_4 merita censura, allora, la decisione impugnata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che non sussista “sinallagmaticità tra l'assunzione di ga- ranzia da parte di e l'adempimento degli obblighi di cui all'art. Parte_1
8 della Convenzione da parte dell' . CP_4
7.2. Di contro, tale statuizione del Tribunale di Roma non è condivisibile con riguardo a quanto previsto dal co. 2 dell'art. 8 citato, laddove è previsto che
“L'accoglimento del finanziamento è subordinato alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
19 - investimento da parte del concessionario di capitale proprio in misura non inferiore al 5% del valore complessivo dell'investimento quale risultante dal quadro economico finanziario presentato;
- regolare situazione economica, finanziaria e contabile del concessionario ed insistenza a suo carico di pregiudizievoli di qualunque natura tra cui protesti, procedura esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la centrale rischi della Banca d'Italia di crediti in sofferenza, provvedimento o procedimenti penali per l'applicazione di pene, misure di sicurezza, sanzioni accessorie, pecuniarie o interdittive o sospensive;
- presentazione di tutte le autorizzazioni, ivi compresa la dichiarazione che attesti la proprietà del delle aree oggetto di concessione, il nulla osta CP_3 della sovrintendenza archeologica o paesaggistica o in alternativa dichiara- zione comunale attestante che le aree interessate non siano soggette a vin- colo archeologici o paesaggistici”.
Come deduce parte appellante, l'Istituto era chiamato a compiere una valu- tazione dei presupposti del merito creditorio, oltre che, con riguardo alla documentazione indicata nell'ultimo alinea, che l'opera da realizzare, in rela- zione a cui veniva concesso il finanziamento, potesse essere realizzata e che la realizzazione dovesse avvenire sul terreno di proprietà del Comune di
Circostanza quest'ultima che – come si è detto sopra – è richiesta Pt_1 dall'art. 207, co. 1, T.U.E.L. per il rilascio di garanzia da parte di tale
[...]
e che – come parimenti si è detto sopra – nel caso in esame era Persona_3 sussistente, ma soprattutto non è in relazione a tale verifica che l'odierna appellante deduce l'inadempimento dell'Istituto appellato.
7.3. deduce che “nessuno d[e]i (…) documenti [prodotti da Parte_1
] dimostra che vi sia stata una approfondita e rigorosa istrut- Parte_1 toria in merito da parte di : non è stato prodotto alcun documento interno dell'Istituto che provi l'avvenuto ed effettivo scrutinio sulla situazione finan- ziaria del concessionario e sulla sostenibilità economica del suo progetto”.
È vero che – come deduce parte appellante – il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2009 evidenzia una perdita netta pari a € 32.256,00, ma è altret- tanto vero che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2008 mostra un utile netto di € 19.939,00. Soprattutto, il patrimonio netto della Controparte_5
alla data del 31.12.2008 ammontava ad € 746.751,00 e, a
[...]
20 quella del 31.12.2009 ad € 714.497,00 (v. doc. n. 33 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Detta documentazione - unitamente al prospetto dinamico e al prospetto statico della posizione sintetica di credito della società mutuataria, nonché al piano di incassi annuali (v. doc. nn 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del fasci- colo del primo grado di giudizio di parte appellata) - è sufficiente a provare il positivo accertamento da parte dell della regolare situazione finan- CP_4 ziaria, economica e contabile del concessionario, e quindi del merito credi- torio della finanziata.
Né parte appellante può dedurre che “non è stato prodotto alcun documento interno dell'Istituto che provi l'avvenuto ed effettivo scrutinio sulla situazione finanziaria del concessionario e sulla sostenibilità economica del suo pro- getto”. Infatti, un istituto di credito, e nella specie l' non ha l'onere di CP_4 produrre la documentazione relativa all'istruttoria per la concessione del mu- tuo, essendo questi atti interni alla stessa e volti alla verifica non soltanto della sussistenza dei presupposti per poter erogare il mutuo richiesto, ma anche di ogni altra valutazione compiuta dalla stessa in ordine alla conve- nienza o economicità dell'operazione.
Quanto alla domanda di concessione del mutuo e alla delibera di concessione dello stesso, parimenti costituiscono atti interni dell'istruttoria espletata dall'istituto di credito, non ravvisandosi dunque l'interesse del mutuatario, ma anche del suo garante, a conseguire copia degli stessi o a richiedere l'esibizione degli stessi in giudizio. Con specifico riguardo alla delibera di concessione del mutuo, poi, non si può non considerare come questa sia anzi l'atto contenente la valutazione interna all'istituto mutuante in ragione del quale viene manifestata la volontà contrattuale, e segnatamente afferisce alla valutazione da parte della mutuante dell'esistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi in ragione dei quali la stessa ritiene mutuabile al richiedente la somma richiesta, avuto riguardo anche della garanzia prestata.
7.4. Nel proporre appello non ribadisce espressamente la Parte_1 deduzione, svolta in primo grado, in ordine alla mancata verifica da parte dell' dell'investimento da parte del concessionario di capitale proprio in CP_4 misura non inferiore al 5% del valore complessivo dell'investimento quale risultante dal quadro economico finanziario presentato. Parte appellante si
21 limita a ribadire la mancata verifica da parte del Tribunale di Roma dell'adem- pimento da parte dell'Istituto alle obbligazioni previste in capo allo stesso dall'art. 8 della Convenzione, il quale prevede anche – come si è detto sopra
– la “verifica dell'investimento da parte del concessionario di capitale proprio non inferiore al 5% del valore complessivo dell'investimento quale risultante dal quadro economico finanziario presentato e accertamento della regolare situazione finanziaria, economica e contabile ed inesistenza di pregiudiziali di qualsivoglia natura”.
In ogni caso, e in via del tutto assorbente, si deve considerare come, già nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., l'odierno appellante non ha dedotto e non deduce che, nel concedere il finanziamento alla Controparte_5
l' non ha rispettato l'obbligazione assunta con il
[...] CP_4 CP_3 di verificare che, peraltro soltanto in base al “quadro economico finanziario presentato”, risulti che il beneficiario del mutuo avesse effettuato un investi- mento in misura di almeno il 5% “del valore complessivo dell'investimento”. In mancanza di tale allegazione non è possibile dedurre un inadempimento in capo all'istituto all'art. 8, co 2, della Convenzione.
8. Non può trovare accoglimento, infine, la domanda proposta da parte ap- pellata di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsa- bilità per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consen- tire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez.
III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. III, 27.10.2015, n. 21798; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi della suddetta disposizione, infatti, è onere della parte che richiede il risar- cimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza. È questo il caso in esame.
22 Non osta, peraltro, all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355). La previsione da parte dell'art. 96, co. 1, c.p.c. per cui la liquidazione del danno in questione può avvenire «an- che d'ufficio» attiene dunque esclusivamente alla misura del risarcimento, e quindi alla possibilità di una liquidazione equitativa dello stesso, la quale non può prescindere, però, da un'allegazione dello stesso.
Peraltro, tale conclusione si impone – ad avviso di questo giudicante – in quanto, secondo la tesi dominante in dottrina e condivisa dalla giurispru- denza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 16.5.2017, n. 12029), la responsabilità prevista dalla norma in esame costituisce un'ipotesi peculiare da far rientrare nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e che riguarda gli illeciti connessi alla qualità di parte del processo.
9. Neanche sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
L'applicazione della sanzione processuale di cui a tale disposizione norma- tiva (inserita nel codice di rito dall'art. 45, co. 12, della legge 18.6.2009, n. 69), indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde a un diritto della parte aziona- bile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata a un'ini- ziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte (cfr. Cass. 8.2.2017, n. 3311; Cass. 19.4.2016, n. 7726; Cass., ord. 11.2.2014, n.
21570). Proprio per tale ragione, ai fini di tale condanna, non assuma rile- vanza la mancanza di prova di un danno da parte della parte vittoriosa, come invece richiesto dalla fattispecie di cui al co. 1 dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. civ., S.U., 13.9.2018, n. 22405).
Ciò nondimeno non è possibile ritenere che , nel proporre Parte_1
l'impugnazione in esame, abbia svolto un'iniziativa giudiziaria avventata, o comunque che non abbia impiegato la doverosa diligenza e accuratezza nel formulare le proprie censure nel secondo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord.
23 11.2.2022, n. 4430; Cass. civ., Sez. VI-1, 4.9.2020, n. 18512; Cass. civ., Sez. I, ord. 15.11.2018, n. 29462; Cass. civ., Sez. III, 14.10.2016, n. 20732).
10. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 10630/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, in data 17.7.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
10630/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.7.2020; condanna , a rimborsare all' Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
20.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario ON ET Thellung de Courtelary
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