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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai NOi Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 20 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3292 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, elettivamente dom.to come in atti rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Agostino Agaro, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso in appello
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto in virtù di procura generale CP_1 alle liti n. 80974 Rogito 21569 del 21/07/2015 notar notaio in Persona_1 Roma, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps sita in Via C. Beccaria 29
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 270/2024 emessa in data 6 giugno 2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, contestava il provvedimento di Parte_1 CP_1 con il quale gli veniva revocato il beneficio del reddito di cittadinanza per false dichiarazioni rese nell'istanza con richiesta di restituzione della somma di €
12.600,00 indebitamente ricevuta dallo stesso per i mesi da aprile 2019 a settembre
2020.
Sosteneva di non godere di altro immobile, se non quello adibito ad abitazione principale sito in PO (RM) alla via delle Azalee n. 9 e n. 4 (pro quota) e che né lui né i componenti del proprio nucleo familiare godono di reddito complessivo superiore a € 9.360,00 annui.
Concludeva chiedendo al Tribunale di: - IN VIA PRINCIPALE rigettare e per l'effetto annullare il Provvedimento avente ad oggetto la prestazione n. RDC CP_1
2019-650008 ricevuto dal ricorrente tramite lettera a/r in data 16 febbraio 2022, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi e confermare il reddito di cittadinanza dovuto al sig. ; IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi Pt_1 di mancato accoglimento della domanda principale, effettuare nuovi accertamenti fiscali e contabili sul sig. e sul proprio nucleo familiare;
- IN VIA Pt_1
ULTERIORMENTE GRADATA nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, concedere al sig. il beneficio della dilazione di Pt_1 pagamento della somma ingiunta nella misura massima prevista ovvero comunque non inferiore a n. 72 rate mensili.
L' si costituiva in giudizio, contestando in toto le avverse pretese e CP_1 chiedendone il rigetto.
Con la sentenza gravata il Tribunale respingeva il ricorso.
In sintesi ha ritentuo che non fosse in contestazione che il provvedimento di revoca del beneficio costituito dalla fruizione del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 7
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L.
28 marzo 2019, n. 26, con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, sia stato adottato in forza della norma richiamata che prevede: “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il , parimenti circostanza oggettiva, ha < Pt_1 domande di concessione del beneficio presentate in data 11.03.19 e in data
05.10.2020, il possesso di una quota di patrimonio immobiliare diversa dalla casa di abitazione.
Lo stesso appellante ha riconosciuto che < contratto di permuta (allegato 6) con la Controparte_2 di cosa presente (terreno) per cosa futura (realizzazione di un villino e relativa
[...] pertinenza). Tuttavia, non essendo mai seguito un successivo atto di identificazione catastale, non essendo mai stato stipulato l'atto notarile con cui la società costruttrice assegnasse in proprietà al il villino e la pertinenza oggetto di Pt_1 permuta sita in PO in Via Berna (villino) e la relativa pertinenza sita in
PO (RM) alla via Berna angolo via Belgrado né risultando la proprietà stessa nella visura ipotecaria, il ricorrente sostiene che non vi fosse alcun patrimonio immobiliare (oltre alla casa di abitazione) da dichiarare>>.
Il giudice di primo grado ha invece ritenuto che < contratto avente a oggetto il trasferimento della proprietà di area fabbricabile in cambio di parti dell'edificio da costruire a cura e mezzi della società cessionaria è quella di permuta di cosa presente con cosa futura, alla quale si applica l'art. 1472 cod. civ. in forza della previsione dell'art. 1555 cod. civ. Pertanto, l'effetto traslativo ex art. 1472 cod. civ. si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II,
15/05/2024, n.13398)>>.
Pertanto << la circostanza che il villino e la pertinenza oggetto di permuta siti in
PO in Via Berna siano effettivamente venuti a esistenza non è oggetto di contestazione tra le parti, tanto che il ricorrente ammette di aver provato a vendere tali beni già nell'anno 2016 stipulando un contratto preliminare e rappresenta che la vendita non si è perfezionata non già perché il bene non era edificato nelle sue componenti essenziali bensì perché la società costruttrice e permutante non aveva proceduto alla stipula dell'atto di identificazione catastale (cfr relazione Notaio che da atto dell'impossibilità di dare esecuzione al contratto Persona_2 definitivo di compravendita per tali motivi). Né vale a sostenere il contrario la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia prodotta da parte ricorrente perché in tale giudizio il Tribunale si limita a prendere atto che il ricorrente non ha fornito la prova della venuta ad esistenza del bene (pervenendo quindi per tale ragione al rigetto della domanda) ma non afferma certamente, come si sostiene nel ricorso, che
“l'unico atto traslativo della proprietà (non compiuto dalla di CP_2 CP_2
e C.) è la trascrizione ex art. 2643 c.c. attraverso l'atto di identificazione
[...] catastale degli immobili”>>.
Conclusivamente < di cosa presente (terreno) per cosa futura (realizzazione di un villino e relativa pertinenza), essendo consapevole della venuta ad esistenza del bene (tanto che nel
2016 tentava di alienarlo) e dunque dell'evento che determinava l'effetto traslativo della proprietà, non poteva non dichiarare tale immobile quando, negli anni 2019 e
2020, ha presentato la domanda fruizione del reddito di cittadinanza sulla base del mero rilievo che i beni in questioni dovevano ancora essere identificati catastalmente e, dunque, non emergevano nella visura ipotecaria>>.
Quindi è < che, ai sensi dell'art. 7 CP_1
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4, ha disposto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva, chiedendo al beneficiario la restituzione di quanto indebitamente percepito>>.
Con l'atto di gravame il lamenta l'erroneità della decisione e ne chiede la Pt_1 riforma con accoglimento delle originarie conclusioni di primo grado.
Si è costituito l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Si sostiene con il gravame che il << non ha e non aveva all'epoca della Pt_1 presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza che qui interessa, altri immobili oltre all'abitazione principale sita in PO (RM), alla via delle Azalee
n. 9, int. 4.>>.
Con il contratto del 23 ottobre 1997, il sottoscrisse un contratto di permuta Pt_1 con la di cosa presente (terreno) per cosa Controparte_2 Controparte_2 futura (realizzazione di villino e relativa pertinenza).
A tale contratto non sarebbe seguito < catastale, ossia non è mai stato stipulato l'atto notarile con cui la Società costruttrice assegnasse in proprietà al il villino e la pertinenza oggetto di Parte_1 permuta…[Ndr. tanto che il nel 2016 non potè trasferire la proprietà formale Pt_1 di dette unità immobiliare proprio perché egli stesso non né era formale proprietario>>.
In sostanza in mancanza di stipula dell'atto di ricognizione catastale, pur se dalla visura catastale il risulta proprietario (la cui valenza probatoria è limitata) Pt_1
l'appellante non è proprietario;
lo sarà solo con la trascrizione presso i Pubblici
Registri Immobiliari della Conservatoria, dove infatti risulta che solo l'immobile costituente l'abitazione principale di Via Delle Azalee n. 9 in PO (RM).
Si aggiunge poi che, a riprova di quanto sostenuto, che < semplice promessa di cessione dell'immobile o il compromesso (il cosiddetto contratto preliminare), valevole quest'ultimo solo a stabilire un obbligo di successivo trasferimento, ma insufficiente a comportare di per sé la cessione della proprietà del bene>>.
Dopo aver lungamente argomentato si sostiene che il tribunale avrebbe ritenuto valida prova attestante la proprietà di altri immobili in capo al sig. (oltre a Pt_1 quello dichiarato nell'istanza con cui ha ottenuto il reddito di cittadinanza) < semplice visura catastale effettuata dalla Guardia di Finanza…il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può – in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti – essere provato in base alla semplice annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi…La Guardia di Finanza ha omesso di accertare che dalla visura ipotecaria, ossia dalla visura presso i Pubblici Registri
Immobiliari della Conservatoria, nessun altro immobile, oltre all'abitazione principale di Via delle Delle Azalee n. 9, fosse di formale proprietà del Sig.
[...] redetto Giudice ha, altresì, omesso di dare esatto valore al contenuto Parte_2 della certificazione rilasciata dal Notaio nella quale si riporta: il Sig. Per_2 [...] non ha ancora acquisito la formale proprietà delle unità immobiliari Pt_1 oggetto dei suddetti contratti preliminari di compravendita in quanto, successivamente alla stipula dell'atto di permuta di bene presente con bene futuro del 23 ottobre 1997, Rep. 20.878 autenticato dal Notaio , con il Persona_3 quale il NO acquistava quanto in oggetto, la Società costruttrice Parte_1
e permutante, una volta ultimata l'unità immobiliare attribuita con tale permuta al NO , non ha mai proceduto alla stipula del necessario atto di Parte_1 identificazione catastale con cui detto immobile attribuito in proprietà al permutante veniva catastalmente identificato>>. Parte_1
Con un secondo motivo si censura la statuizione sulle spese che avrebbero dovuto essere compensate ex art. 92 c.p.c.
L'appello è infondato.
Eè pacifico che con l'atto notarile del 23.10.1998 fra e l' Parte_1 [...] sia stato stipulato un contratto avente ad oggetto il Controparte_3 trasferimento della proprietà di un'area in cambio di un fabbricato da costruire sull'area stessa, a cura e con mezzi del cessionario.
Si tratta di contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro se, come è stato ed emerge dall'esame dell'atto, il sinallagma negoziale sia consistito nel trasferimento reciproco, con effetto immediato sulla proprietà dell'area e differito della cosa futura (villino quadrifamiliare).
Il ribadisce che l'effetto traslativo della proprietà di un bene immobile, in Pt_1 caso di permuta di bene presente con bene futuro come nel caso in esame, non potrebbe mai individuarsi nel momento di semplice venuta ad esistenza del bene, ma necessiterebbe sempre di un atto pubblico notarile che attesti e certifichi quel passaggio di proprietà.
Sul punto lo stesso documento citato all'art. 2 pag. 4 secondo cpv prevede che le parti abbiano convenuto che mentre il trasferimento del terreno ha effetto immediato, dal momento della sottoscrizione del rogito, il trasferimento delle porzioni immobiliari descritte all'art. 2 a favore del << avrà effetto a Pt_1 decorrere dalla venuta in esistenza delle porzioni medesime ai sensi e per gli effetti dell'art. 1472 c.c. 3 >>.
Ancora, l'appellante eccepisce che ogni atto di trasferimento della proprietà di un bene (sia esso un rogito o una sentenza) richiede l'obbligatoria trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
La trascrizione serve per opporre il proprio diritto nei confronti di terzi e fa prevalere sempre chi ha effettuato per primo la trascrizione dell'atto a proprio favore.
Conclude precisando che l'effetto traslativo, nella fattispecie, non l'avrebbe avuto neanche l'atto di identificazione catastale (comunque omesso) poiché la sistemazione catastale dei beni immobili ha una valenza meramente indiziaria, sicuramente ha una certa efficacia probatoria, ma non ha una valenza costitutiva del diritto.
In punto di diritto l'appello è infondato.
L'effetto traslativo differito, nel contratto di permuta di cosa presente con cosa futura si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza;
e questo momento si identifica, quando la cosa futura consista in una porzione dell'edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, con la conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori ( Cass. 22 giugno 2022 n. 20075)
Orbene nella permuta di un bene esistente con un bene futuro nel contratto avente a oggetto il trasferimento della proprietà di un'area in cambio di un fabbricato o di alcune sue parti da costruire sull'area stessa, a cura e con mezzi del cessionario, se come nel caso in esame, il sinallagma negoziale sia consistito nel trasferimento reciproco, con effetto immediato sulla proprietà dell'area e differito della cosa futura, e l'assunzione dell'obbligo di erigere l'edificio sia rimasta su di un piano accessorio e strumentale, lo schema è quello dello scambio tra la proprietà dell'area fabbricabile e una porzione della proprietà della erigenda costruzione (Cass. 25 ottobre 2013, n. 24172).
Va però chiarito che, quando, questo schema di scambio, riguardi, anche solo in parte, la stessa area fabricabile, a seguito della cessione dell'area edificabile al costruttore, la realizzazione dell'edificio ne comporterebbe l'acquisizione della proprietà per accessione;
se non vi fosse il titolo negoziale.
Solo in questa ipotesi occorre che il costruttore trasferisca la proprietà dell'immobile al soggetto che gli ha ceduto l'area (conf., Cass. n. 25254/18).
Proprio per il titolo, ovvero in forza del contratto ed in applicazione delle norme sulla vendita, l'effetto traslativo si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza.
Tutto il resto, tutto quanto dedotto dall'appellante, non modifica tale immancabile effetto.
E' del tutto esatto quanto scritto dall' nella propria memoria che vale la pena CP_1 di riportare: <<…l'eccepito inadempimento della ditta costruttrice di certo non ha precluso che si realizzasse già l'effetto traslativo della proprietà in favore dell'odierno appellante, il quale avrebbe dovuto dichiarare tale valore immobiliare nella DSU al momento della domanda di Rdc. In definitiva il c.d. atto notarile di ricognizione catastale non era necessario a determinare l'effetto traslativo poiché quest'ultimo si era già prodotto ipso iure, ma si rendeva necessario per la trascrizione dell'atto di acquisito solo, ai fini dell'opponibilità ai terzi. In sostanza, la ricognizione catastale ha la funzione integrativa e accertativa di un diritto che già esiste poiché il contratto di compravendita è un contratto ad effetti reali. Da ciò ne consegue che, a prescindere dalle irregolarità catastali emerse, il Sig. era già Pt_1 titolare del bene in via esclusiva>>
Tuttavia la effettiva particolarità della vicenda anche sotto il profilo tecnico giuridico consente la compensazione delle spese anche del giudizio di primo grado in accoglimento del relativo motivo.
P. Q. M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, compensa integralmente fra le parti le spese di primo grado. Spese del grado compensate.
Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai NOi Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 20 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3292 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, elettivamente dom.to come in atti rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Agostino Agaro, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso in appello
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto in virtù di procura generale CP_1 alle liti n. 80974 Rogito 21569 del 21/07/2015 notar notaio in Persona_1 Roma, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps sita in Via C. Beccaria 29
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 270/2024 emessa in data 6 giugno 2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, contestava il provvedimento di Parte_1 CP_1 con il quale gli veniva revocato il beneficio del reddito di cittadinanza per false dichiarazioni rese nell'istanza con richiesta di restituzione della somma di €
12.600,00 indebitamente ricevuta dallo stesso per i mesi da aprile 2019 a settembre
2020.
Sosteneva di non godere di altro immobile, se non quello adibito ad abitazione principale sito in PO (RM) alla via delle Azalee n. 9 e n. 4 (pro quota) e che né lui né i componenti del proprio nucleo familiare godono di reddito complessivo superiore a € 9.360,00 annui.
Concludeva chiedendo al Tribunale di: - IN VIA PRINCIPALE rigettare e per l'effetto annullare il Provvedimento avente ad oggetto la prestazione n. RDC CP_1
2019-650008 ricevuto dal ricorrente tramite lettera a/r in data 16 febbraio 2022, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi e confermare il reddito di cittadinanza dovuto al sig. ; IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi Pt_1 di mancato accoglimento della domanda principale, effettuare nuovi accertamenti fiscali e contabili sul sig. e sul proprio nucleo familiare;
- IN VIA Pt_1
ULTERIORMENTE GRADATA nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, concedere al sig. il beneficio della dilazione di Pt_1 pagamento della somma ingiunta nella misura massima prevista ovvero comunque non inferiore a n. 72 rate mensili.
L' si costituiva in giudizio, contestando in toto le avverse pretese e CP_1 chiedendone il rigetto.
Con la sentenza gravata il Tribunale respingeva il ricorso.
In sintesi ha ritentuo che non fosse in contestazione che il provvedimento di revoca del beneficio costituito dalla fruizione del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 7
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L.
28 marzo 2019, n. 26, con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, sia stato adottato in forza della norma richiamata che prevede: “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il , parimenti circostanza oggettiva, ha < Pt_1 domande di concessione del beneficio presentate in data 11.03.19 e in data
05.10.2020, il possesso di una quota di patrimonio immobiliare diversa dalla casa di abitazione.
Lo stesso appellante ha riconosciuto che < contratto di permuta (allegato 6) con la Controparte_2 di cosa presente (terreno) per cosa futura (realizzazione di un villino e relativa
[...] pertinenza). Tuttavia, non essendo mai seguito un successivo atto di identificazione catastale, non essendo mai stato stipulato l'atto notarile con cui la società costruttrice assegnasse in proprietà al il villino e la pertinenza oggetto di Pt_1 permuta sita in PO in Via Berna (villino) e la relativa pertinenza sita in
PO (RM) alla via Berna angolo via Belgrado né risultando la proprietà stessa nella visura ipotecaria, il ricorrente sostiene che non vi fosse alcun patrimonio immobiliare (oltre alla casa di abitazione) da dichiarare>>.
Il giudice di primo grado ha invece ritenuto che < contratto avente a oggetto il trasferimento della proprietà di area fabbricabile in cambio di parti dell'edificio da costruire a cura e mezzi della società cessionaria è quella di permuta di cosa presente con cosa futura, alla quale si applica l'art. 1472 cod. civ. in forza della previsione dell'art. 1555 cod. civ. Pertanto, l'effetto traslativo ex art. 1472 cod. civ. si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II,
15/05/2024, n.13398)>>.
Pertanto << la circostanza che il villino e la pertinenza oggetto di permuta siti in
PO in Via Berna siano effettivamente venuti a esistenza non è oggetto di contestazione tra le parti, tanto che il ricorrente ammette di aver provato a vendere tali beni già nell'anno 2016 stipulando un contratto preliminare e rappresenta che la vendita non si è perfezionata non già perché il bene non era edificato nelle sue componenti essenziali bensì perché la società costruttrice e permutante non aveva proceduto alla stipula dell'atto di identificazione catastale (cfr relazione Notaio che da atto dell'impossibilità di dare esecuzione al contratto Persona_2 definitivo di compravendita per tali motivi). Né vale a sostenere il contrario la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia prodotta da parte ricorrente perché in tale giudizio il Tribunale si limita a prendere atto che il ricorrente non ha fornito la prova della venuta ad esistenza del bene (pervenendo quindi per tale ragione al rigetto della domanda) ma non afferma certamente, come si sostiene nel ricorso, che
“l'unico atto traslativo della proprietà (non compiuto dalla di CP_2 CP_2
e C.) è la trascrizione ex art. 2643 c.c. attraverso l'atto di identificazione
[...] catastale degli immobili”>>.
Conclusivamente < di cosa presente (terreno) per cosa futura (realizzazione di un villino e relativa pertinenza), essendo consapevole della venuta ad esistenza del bene (tanto che nel
2016 tentava di alienarlo) e dunque dell'evento che determinava l'effetto traslativo della proprietà, non poteva non dichiarare tale immobile quando, negli anni 2019 e
2020, ha presentato la domanda fruizione del reddito di cittadinanza sulla base del mero rilievo che i beni in questioni dovevano ancora essere identificati catastalmente e, dunque, non emergevano nella visura ipotecaria>>.
Quindi è < che, ai sensi dell'art. 7 CP_1
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4, ha disposto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva, chiedendo al beneficiario la restituzione di quanto indebitamente percepito>>.
Con l'atto di gravame il lamenta l'erroneità della decisione e ne chiede la Pt_1 riforma con accoglimento delle originarie conclusioni di primo grado.
Si è costituito l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Si sostiene con il gravame che il << non ha e non aveva all'epoca della Pt_1 presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza che qui interessa, altri immobili oltre all'abitazione principale sita in PO (RM), alla via delle Azalee
n. 9, int. 4.>>.
Con il contratto del 23 ottobre 1997, il sottoscrisse un contratto di permuta Pt_1 con la di cosa presente (terreno) per cosa Controparte_2 Controparte_2 futura (realizzazione di villino e relativa pertinenza).
A tale contratto non sarebbe seguito < catastale, ossia non è mai stato stipulato l'atto notarile con cui la Società costruttrice assegnasse in proprietà al il villino e la pertinenza oggetto di Parte_1 permuta…[Ndr. tanto che il nel 2016 non potè trasferire la proprietà formale Pt_1 di dette unità immobiliare proprio perché egli stesso non né era formale proprietario>>.
In sostanza in mancanza di stipula dell'atto di ricognizione catastale, pur se dalla visura catastale il risulta proprietario (la cui valenza probatoria è limitata) Pt_1
l'appellante non è proprietario;
lo sarà solo con la trascrizione presso i Pubblici
Registri Immobiliari della Conservatoria, dove infatti risulta che solo l'immobile costituente l'abitazione principale di Via Delle Azalee n. 9 in PO (RM).
Si aggiunge poi che, a riprova di quanto sostenuto, che < semplice promessa di cessione dell'immobile o il compromesso (il cosiddetto contratto preliminare), valevole quest'ultimo solo a stabilire un obbligo di successivo trasferimento, ma insufficiente a comportare di per sé la cessione della proprietà del bene>>.
Dopo aver lungamente argomentato si sostiene che il tribunale avrebbe ritenuto valida prova attestante la proprietà di altri immobili in capo al sig. (oltre a Pt_1 quello dichiarato nell'istanza con cui ha ottenuto il reddito di cittadinanza) < semplice visura catastale effettuata dalla Guardia di Finanza…il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può – in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti – essere provato in base alla semplice annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi…La Guardia di Finanza ha omesso di accertare che dalla visura ipotecaria, ossia dalla visura presso i Pubblici Registri
Immobiliari della Conservatoria, nessun altro immobile, oltre all'abitazione principale di Via delle Delle Azalee n. 9, fosse di formale proprietà del Sig.
[...] redetto Giudice ha, altresì, omesso di dare esatto valore al contenuto Parte_2 della certificazione rilasciata dal Notaio nella quale si riporta: il Sig. Per_2 [...] non ha ancora acquisito la formale proprietà delle unità immobiliari Pt_1 oggetto dei suddetti contratti preliminari di compravendita in quanto, successivamente alla stipula dell'atto di permuta di bene presente con bene futuro del 23 ottobre 1997, Rep. 20.878 autenticato dal Notaio , con il Persona_3 quale il NO acquistava quanto in oggetto, la Società costruttrice Parte_1
e permutante, una volta ultimata l'unità immobiliare attribuita con tale permuta al NO , non ha mai proceduto alla stipula del necessario atto di Parte_1 identificazione catastale con cui detto immobile attribuito in proprietà al permutante veniva catastalmente identificato>>. Parte_1
Con un secondo motivo si censura la statuizione sulle spese che avrebbero dovuto essere compensate ex art. 92 c.p.c.
L'appello è infondato.
Eè pacifico che con l'atto notarile del 23.10.1998 fra e l' Parte_1 [...] sia stato stipulato un contratto avente ad oggetto il Controparte_3 trasferimento della proprietà di un'area in cambio di un fabbricato da costruire sull'area stessa, a cura e con mezzi del cessionario.
Si tratta di contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro se, come è stato ed emerge dall'esame dell'atto, il sinallagma negoziale sia consistito nel trasferimento reciproco, con effetto immediato sulla proprietà dell'area e differito della cosa futura (villino quadrifamiliare).
Il ribadisce che l'effetto traslativo della proprietà di un bene immobile, in Pt_1 caso di permuta di bene presente con bene futuro come nel caso in esame, non potrebbe mai individuarsi nel momento di semplice venuta ad esistenza del bene, ma necessiterebbe sempre di un atto pubblico notarile che attesti e certifichi quel passaggio di proprietà.
Sul punto lo stesso documento citato all'art. 2 pag. 4 secondo cpv prevede che le parti abbiano convenuto che mentre il trasferimento del terreno ha effetto immediato, dal momento della sottoscrizione del rogito, il trasferimento delle porzioni immobiliari descritte all'art. 2 a favore del << avrà effetto a Pt_1 decorrere dalla venuta in esistenza delle porzioni medesime ai sensi e per gli effetti dell'art. 1472 c.c. 3 >>.
Ancora, l'appellante eccepisce che ogni atto di trasferimento della proprietà di un bene (sia esso un rogito o una sentenza) richiede l'obbligatoria trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
La trascrizione serve per opporre il proprio diritto nei confronti di terzi e fa prevalere sempre chi ha effettuato per primo la trascrizione dell'atto a proprio favore.
Conclude precisando che l'effetto traslativo, nella fattispecie, non l'avrebbe avuto neanche l'atto di identificazione catastale (comunque omesso) poiché la sistemazione catastale dei beni immobili ha una valenza meramente indiziaria, sicuramente ha una certa efficacia probatoria, ma non ha una valenza costitutiva del diritto.
In punto di diritto l'appello è infondato.
L'effetto traslativo differito, nel contratto di permuta di cosa presente con cosa futura si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza;
e questo momento si identifica, quando la cosa futura consista in una porzione dell'edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, con la conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori ( Cass. 22 giugno 2022 n. 20075)
Orbene nella permuta di un bene esistente con un bene futuro nel contratto avente a oggetto il trasferimento della proprietà di un'area in cambio di un fabbricato o di alcune sue parti da costruire sull'area stessa, a cura e con mezzi del cessionario, se come nel caso in esame, il sinallagma negoziale sia consistito nel trasferimento reciproco, con effetto immediato sulla proprietà dell'area e differito della cosa futura, e l'assunzione dell'obbligo di erigere l'edificio sia rimasta su di un piano accessorio e strumentale, lo schema è quello dello scambio tra la proprietà dell'area fabbricabile e una porzione della proprietà della erigenda costruzione (Cass. 25 ottobre 2013, n. 24172).
Va però chiarito che, quando, questo schema di scambio, riguardi, anche solo in parte, la stessa area fabricabile, a seguito della cessione dell'area edificabile al costruttore, la realizzazione dell'edificio ne comporterebbe l'acquisizione della proprietà per accessione;
se non vi fosse il titolo negoziale.
Solo in questa ipotesi occorre che il costruttore trasferisca la proprietà dell'immobile al soggetto che gli ha ceduto l'area (conf., Cass. n. 25254/18).
Proprio per il titolo, ovvero in forza del contratto ed in applicazione delle norme sulla vendita, l'effetto traslativo si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza.
Tutto il resto, tutto quanto dedotto dall'appellante, non modifica tale immancabile effetto.
E' del tutto esatto quanto scritto dall' nella propria memoria che vale la pena CP_1 di riportare: <<…l'eccepito inadempimento della ditta costruttrice di certo non ha precluso che si realizzasse già l'effetto traslativo della proprietà in favore dell'odierno appellante, il quale avrebbe dovuto dichiarare tale valore immobiliare nella DSU al momento della domanda di Rdc. In definitiva il c.d. atto notarile di ricognizione catastale non era necessario a determinare l'effetto traslativo poiché quest'ultimo si era già prodotto ipso iure, ma si rendeva necessario per la trascrizione dell'atto di acquisito solo, ai fini dell'opponibilità ai terzi. In sostanza, la ricognizione catastale ha la funzione integrativa e accertativa di un diritto che già esiste poiché il contratto di compravendita è un contratto ad effetti reali. Da ciò ne consegue che, a prescindere dalle irregolarità catastali emerse, il Sig. era già Pt_1 titolare del bene in via esclusiva>>
Tuttavia la effettiva particolarità della vicenda anche sotto il profilo tecnico giuridico consente la compensazione delle spese anche del giudizio di primo grado in accoglimento del relativo motivo.
P. Q. M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, compensa integralmente fra le parti le spese di primo grado. Spese del grado compensate.
Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa