Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/05/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 515 2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv ARNO' RICCARDO ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PAVIA VIA DAMIANO CHIESA 14 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv VECCHI LIDIA ed elettivamente domiciliato in MANTOVA VIA SANT'AGNESE N 8/a presso lo studio del difensore
RESISTENTE
e contro
(CF - P.IVA in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Oscar Pinna del foro di Milano, presso lo studio del CP_3
quale elegge domicilio, in Milano, Via Freguglia n.8/A,
RESISTENTE
e con la chiamata in causa di
cod. fisc./p. i.v.a. in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dall'avv. Oscar Pinna del Parte_2
foro di Milano, presso lo studio del quale elegge domicilio, in Milano, Via Freguglia n.8/A,
TERZA CHIAMATA
e di
(cod. fisc./ p. i.v.a. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore - rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Di Toro Mammarella del foro di
Milano, presso lo studio del quale elegge domicilio in Milano, Via Giuseppe Frua n. 24
Conclusioni: come in atti
OGGETTO: DIFFERENZE RETRIBUTIVE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.4.2023 il ricorrente evocava in giudizio in qualità di datrice CP_1
di lavoro e ex art 29 d.lgs 276/2003 rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:“accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per la ditta convenuta per il periodo dal 1.8.2018 al 31.12.2018 nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa, 2) accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi e secondo le modalità e le mansioni dedotti in premessa 3) accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di lavoro è ab origine disciplinato e regolamentato dal CCNL Tras. Sped. in premessa indicato e comunque CP_6
applicare al predetto rapporto di lavoro il trattamento economico previsto dal CCNL sopra citato;
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento di differenze retributive in premessa indicate e, comunque, a titolo di E.a.r. - Mancata adesione all'Ente bilaterale, scatti di anzianità, importo forfettario – Una tantum, risarcimento danno per ferie non godute e/o pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché differenze dovute su mensilità aggiuntive e per quanto viene erogato a titolo di straordinario, TFR ed errato inquadramento, conseguentemente, 5) condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di €
7.102,33 lorde di cui € 6.074,33 lorde a titolo di differenze retributive e € 1028,00 lorde per trattamento di fine rapporto, ovvero la diversa somma anche superiore e/o inferiore che dovesse risultare dovuta eventualmente a seguito di ctu contabile e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità 6) in ogni caso, condannare le convenute, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive come sopra specificate e quantificate e comunque condannare parte convenuta al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute al ricorrente, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. 7) Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4% e iva 22% di legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore anticipatario”
Esponeva le seguenti circostanze: di aver lavorato dal
1.1.2018 al 31.12.2018 alle dipendenze di , in esecuzione CP_1
dell'appalto fra il suo datore di lavoro e e di aver prestato la Controparte_2
propria opera presso lo stabilimento, sito in STRADELLA, inquadrato come operaio magazziniere addetto alla logistica livello 6J del CCNL Trasp. Sped. sulla base di un contratto di lavoro CP_6
subordinato a tempo indeterminato;
-di aver svolto mansioni di picking (prelievo) e packing (imballaggio) mediante dispositivo elettronico per individuare la merce da prelevare e carrelli semoventi industriali che consentono lo spostamento tra le varie corsie (più di 80) in piano e la sopraelevazione in quota fino anche a tre metri di altezza per prelevare la merce, rientranti nel V liv ccnl del settore
-di aver maturato un credito non solo per l'errato inquadramento ma anche per la mancata corresponsione delle ore minime previste dal contratto e delle altre voci retributive specificate.
Si costituiva che allegava preliminarmente di non aver stipulato alcun CP_1
contratto di appalto con ma di essere stata somministratrice di lavoratori, nell'anno 2018, in CP_2
favore di e e di essere carente di legittimazione passiva ex art 30 d. lgs 81/2015 Parte_3 CP_4
Si costituiva rilevando di non aver intrattenuto alcun rapporto con e chiedendo il CP_2 CP_1
rigetto della domanda, in via subordinata esperiva domanda di manleva nei confronti di previa chiamata in causa di con cui aveva sottoscritto un contratto di Controparte_5
appalto in data 1.8.2018 e affidataria dei lavori e dunque subappaltatrice Parte_4
per essere manlevata, previa chiamata in causa delle stesse.
Entrambe le terze chiamate si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso
Tentata inutilmente la conciliazione, escussi i testi richiesti dalle parti, all'udienza del 25.2.2025 la giudice decideva come da dispositivo della presente sentenza.
Sul diritto alla retribuzione in relazione al tempo pieno
Nella specie è documentale la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato 39 ore settimanali intercorso tra il ricorrente e nonché il suo impiego presso l'utilizzatrice prima e CP_1 Parte_3
poi nell'ambito dell'appalto tra e GLS CP_4 CP_2
Il ricorrente lamenta che il datore di lavoro - - gli abbia mensilmente corrisposto, a titolo di CP_1
retribuzione ordinaria, nel periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018, un importo inferiore al dovuto, indicando nelle buste paga un numero di ore da retribuire inferiore a quelle previste dal contratto individuale.
Lo stesso si duole, in particolare, del fatto che, sebbene assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e sebbene, per tutto il periodo in cui è stato alle dipendenze di presso lo stabilimento di CP_1 CP_2
Stradella sia stato retribuito come lavoro ordinario, in plurime mensilità, un numero di ore inferiore al monte ore contrattuale spettante (pari a 39 ore settimanali e a 168 ore mensili), così applicando una retribuzione mensile inferiore al minimo tabellare previsto dal CCNL di riferimento, nelle sue versioni succedutesi nel tempo.
E' pacifico, e comunque documentato dal contratto (doc 2 all e dalle buste paga in atti, che il CP_1
ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze di nel periodo in esame, in forza di CP_1
contratti di lavoro full time (39 ore settimanali/168 mensili). Non compete al lavoratore, in presenza della pacifica stipula di contratto full time, la prova di avere lavorato un numero di ore inferiore a quello pattuito, ma semmai compete al datore di lavoro, in caso di contestazione, l'onere di allegare e provare che in concreto il lavoratore abbia svolto una prestazione inferiore a quella alla quale si era impegnato, onere nella specie non soddisfatto dalla datrice di lavoro
In ogni caso spetta senza dubbio al ricorrente, in quanto assunto a tempo pieno, la retribuzione mensile minima tabellarmente prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro full time, anche a prescindere dal fatto che, secondo quanto risulta dalle buste paga, il lavoratore avrebbe in alcune mensilità lavorato un numero di ore inferiore alle 168 contrattuali. Non possono che condividersi, al riguardo, i principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui, una volta allegata e provata la sussistenza di un rapporto full time, compete al datore di lavoro o ai soggetti convenuti ai sensi dell'art. 29 d.lgs.276/2003 dedurre e provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi quali, ad esempio, il rifiuto del lavoratore di presentarsi al lavoro, l'esistenza di un accordo tra le parti per la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di una impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti, non essendo giustificata l'erogazione di una retribuzione commisurata ad un orario inferiore differente da quello pattuito nei contratti di lavoro individuali. Come chiarito dalla Corte d'Appello di
Milano nella sentenza n°1589/2019 (alla cui parte motiva si fa espresso richiamo ai sensi dell'articolo
118 disp. Att. cpc), “la domanda si fonda sulla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno, da cui viene fatto discendere il diritto al relativo trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva, anche in ragione dello svolgimento della corrispondente prestazione lavorativa. Individuato dunque il fatto costitutivo della pretesa nella sussistenza tra le parti di rapporti di lavoro a tempo pieno, tale fatto deve ritenersi comprovato documentalmente, alla luce dei contratti individuali di lavoro versati in atti, privi di qualsiasi limitazione dell'orario di lavoro, che avrebbe richiesto specifica pattuizione. (…) Alla luce di quanto esposto si rivela ininfluente accertare se, in ciascun mese oggetto di causa e da parte di ciascun lavoratore, sia stata prestata attività lavorativa con orario superiore a quello riportato nelle buste paga e pari a 168 ore mensili. L'azione espedita, infatti, è diretta ad ottenere la retribuzione mensile determinata dal C.C.N.L. in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno in forza di un obbligo contrattuale e non di una prestazione lavorativa svolta in via di fatto. Per altro verso, ritiene il collegio che correttamente i lavoratori abbiano azionato un titolo retributivo non risarcitorio, in quanto l'azione è volta ad ottenere non il risarcimento del danno per le ore non lavorate, bensì l'adempimento dell'obbligazione contrattuale di corrispondere il trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo pieno. A fronte della pacifica sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato - rappresentato, come già detto, dalla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno - spettava alla cooperativa datrice di lavoro allegare e provare la sussistenza dei fatti impeditivi o estintivi di tale diritto (quali, in ipotesi, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, l'assenza ingiustificata dal servizio,
l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di un impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti etc.).” (Nel medesimo senso, anche CdA di Milano, sent. 868/2019).
Non è infatti consentito al datore di lavoro ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e, quindi, la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 c.c.).
Dunque, il trattamento economico complessivo spettante, in quanto proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, deve trovare ragione negli artt. 9,
61 e 73 CCNL Logistica laddove si dispone che il tempo pieno è di 39 ore alla settimana e la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
Le conclusioni di cui non sopra non cambiano a seconda del sistema di retribuzione oraria o mensilizzata scelta dal datore di lavoro.
Sui tratta di due sistemi alternativi che di fatto comportano, su base annua, la corresponsione della medesima retribuzione.
Il sistema della retribuzione mensilizzata comporta la corresponsione di una retribuzione mensile fissa, indipendentemente dal numero dei giorni del mese di riferimento, la quale viene aumentata o diminuita soltanto nel caso di ore di lavoro eccedenti quelle ordinarie o di ore di assenza non retribuite.
Il sistema della retribuzione oraria comporta invece che la retribuzione mensile venga determinata moltiplicando la paga oraria prevista, per il numero delle ore di lavoro prestate nel mese (ordinarie, straordinarie, ore di assenza, etc.), aggiungendo le maggiorazioni ove dovute, per cui l'importo della retribuzione può variare di mese in mese (potendo essere maggiore nei mesi con più giorni e minore nei mesi più corti), ma alla fine dell'anno le variazioni mensili si compensano e la retribuzione annua finisce per essere analoga a quella annua corrisposta in forma mensilizzata.
Si richiama ex art 118 disp att cpc la sentenza recentissima della Corte di Appello di Milano n
291/2025 est G. Casella
Dovranno dunque rispondere delle differenze retributive la datrice di lavoro e la CP_1 CP_2
committente
D'altra parte, sarebbe privo di giustificazione il vantaggio tratto dal committente dall'esonero di responsabilità rispetto alla retribuzione spettante ai lavoratori somministrati dall'utilizzatore/appaltatore, benché la loro prestazione abbia contribuito all'esecuzione dell'appalto non diversamente da quella dei core workers dell'appaltatore.
A tale conclusione non osta nemmeno l'assenza d'una relazione negoziale diretta tra somministratore e committente. Invero, nella dinamica di questa particolare fattispecie, la mancanza d'un legame tra queste parti è colmata dalla relazione tra il committente e l'appaltatore, che utilizza la prestazione del lavoratore all'interno dell'appalto dello stesso committente, circostanza a questi conosciuta o, quanto meno, conoscibile.
Dalle considerazioni che precedono deriva l'applicabilità astratta dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, anche nella vicenda per cui è causa.
Dunque una lettura costituzionalmente dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, per le ragioni sopra esposte, impone di ritenere incluse nell'obbligo solidale del committente anche le retribuzioni dei lavoratori non solo dipendenti dell'appaltatore, ma anche quelli in servizio presso l'appaltatore per contratto di somministrazione, dovendo rilevarsi che l'art. 29 parla genericamente di lavoratori impiegati nel periodo di esecuzione dell'appalto, non specificamente di lavoratori dipendenti dell'appaltatore.
Sulla richiesta di mansioni superiori
che il ricorrente abbia svolto sin dalla sua assunzione le mansioni addetto al picking come Per_1
descritte al punto 25 da Parte_4
In base alle previsioni del CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica appartengono al 5° liv. “I lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi […] attività di preparazione degli ordini
(Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.)”
Le convenute hanno dedotto dedotto che in base allo stesso CCNL l'inquadramento del lavoratore sia stato corretto.
Si deve, innanzitutto, evidenziare che la dichiarazione a verbale svolta dalle Associazioni cooperative, con la quale hanno inteso chiarire che il livello 6j ed il 6s sono livelli di inserimento per i Soci cooperatori non ha natura negoziale e, quindi, vincolante per i lavoratori.
Invero, si tratta di una dichiarazione unilaterale.
In ogni caso la previsione deve essere interpretata in combinato con la declaratoria del
6° livello e di quello 6J.
Invero appartengono al livello 6 i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi Operai: - attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.”
Appartengono, invece, al livello 6J i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
Le due figure professionali si distinguono in quanto, per il VI livello, le conoscenze professionali sono
“limitate” e “non comportano responsabilità o autonomia”, tant'è che appartengono a questo livello gli addetti alla movimentazione merci che utilizzano “mezzi di sollevamento semplici” e quali, ad esempio, gli operai che svolgono attività di carico e scarico “manuale” o di “facchino”. Al contrario, nel V livello le conoscenze sono “adeguate” e le mansioni sono svolte sulla base di “disposizioni o procedure predeterminate” che comportano una responsabilità seppure “limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”, tant'è che appartengono a questo livello gli addetti alla movimentazione merci e magazzini che utilizzano ”mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità” che richiedono una capacità esecutiva “normale” quali, come profilo esemplificativo, chi si occupa delle attività di carico e scarico “con transpallet manuali ed elettrici” o dell'attività di preparazione degli ordini, ossia il “picking”. In sostanza, l'elemento distintivo risiede, da un lato, nella totale assenza di responsabilità caratterizzante il livello VI, che si sostanzia in un lavoro di sola fatica (attività di carico e scarico “manuale” o con l'utilizzo di mezzi di sollevamento “semplici” ossia, appunto, manuali, poiché né “meccanici”, né “elettrici”) e privo persino di una pur minima autonomia esecutiva;
il livello V invece, pur essendo anch'esso di natura prettamente operativa, si caratterizza per la sussistenza di una minimale autonomia in capo al lavoratore a livello esecutivo, sebbene sempre
“nell'ambito di procedure predeterminate” e per una (sebbene molto limitata) responsabilità per la
“corretta esecuzione del lavoro”, tant'è che in questo livello è previsto l'utilizzo di mezzi “meccanici”
o “elettrici” di complessità “limitata” (a differenza dei livelli ancora superiori ove, invece, i mezzi utilizzati diventano via via più complessi).
Ebbene, nel caso di specie, la , società utilizzatrice, ha espressamente ammesso che il ricorrente CP_4
ha svolto nel 2018 (punto 25 della memoria di costituzione) attività di picking con l'utilizzo del commissionatore basso e la pistola RF, ossia di preparazione degli ordini, da effettuarsi grazie a comunicazioni che giungevano al lavoratore tramite le cuffie date in dotazione e con l'utilizzo, per la raccolta e lo spostamento delle merci via via prelevate, del “commissionatore”. La circostanza è peraltro univocamente confermata anche alla luce delle testimonianze rese nel giudizio (i quali hanno tutti confermato lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di picking con l'utilizzo del commissionatore che consente lo spostamento orizzontale della merce).
La circostanza pertanto è da considerarsi pacifica
Ciò detto, premesso che l'attività di picking è espressamente indicata tra i profili esemplificativi del V livello, il “commissionatore”, che consente il sollevamento della merce di pochi centimetri da terra, è certamente annoverabile tra i mezzi “meccanici o elettrici di limitata complessità” che richiedono una capacità esecutiva “normale”, come indicato nella declaratoria del livello (certamente non trattandosi di mezzo “complesso” il cui utilizzo darebbe invece diritto all'inquadramento a livelli ancora superiori rispetto al quinto). E ancora, il fatto che la merce da prelevare venga indicata ai pickeristi grazie a un sistema di cuffie e microfono in dotazione agli stessi, richiama le mansioni svolte “sulla base di disposizioni o procedure predeterminate” e costituisce concretizzazione di quella autonomia
“limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro” che è richiesta dalla declaratoria del livello in commento.
Le mansioni svolte dal ricorrente dal 1.1.2018, come dettagliate dianzi, sono sussumibili nel superiore
5° livello rivendicato avendo egli fatto l'attività di prelevamento della merce con l'utilizzo di carrelli elettrici. Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 2103 cod. civ. in base al quale “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'art. 7 del CCNL prescrive che “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.
3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello”.
Si ritiene che la previsione del CCNL circa il necessario periodo di inserimento non possa trovare un'applicazione generalizzata per tutti i dipendenti neoassunti ma che la stessa debba riguardare solo coloro che sono in grado di svolgere solo le mansioni di cui ai livelli 6s e 6j.
A sostegno della conclusione si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. la sentenza di questo Tribunale n. 60/2024 del 5 novembre 2024: “I livelli di inserimento riguardano coloro che sono assunti per svolgere le mansioni ivi esposte e non certo coloro che sono assunti per svolgere mansioni diverse e superiori, e sono definiti di
“inserimento” semplicemente perché prevedono che i neoassunti restino inquadrati nei relativi livelli soltanto per un periodo predeterminato dal CCNL (che secondo le parti sociali
è idoneo a far acquisire al neoassunto la necessaria formazione e pratica professionale) e dagli accordi sindacali, dovendo poi essere inquadrati nel livello superiore (24 mesi se si tratta di apprendisti che poi dovranno essere inquadrati nel livello superiore, e 30 mesi se si tratta di non apprendisti che a loro volta, trascorso questo periodo, dovranno essere inquadrati nel livello superiore). E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte. Deve dunque certamente escludersi che le previsioni specifiche richiamate dai resistenti possano interpretarsi nel senso di ritenere sempre necessario svolgere un periodo di pratica nel 6° livello al fine di ottenere l'inquadramento nel 5° livello. A ben vedere, sembrerebbe vero il contrario: se il CCNL prevede solo per tale figura (facchino qualificato) il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello, va conseguentemente escluso che tale periodo di pratica sia richiesto, quale necessario prerequisito, per tutti gli ulteriori profili. Come è già stato osservato in giurisprudenza, “l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il socio lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione carichi, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, è in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate. […] E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte” (così, in parte motiva, Corte d'Appello
Brescia Sez. lavoro, Sent., n 218 del 12/12/2022). E' stato altresì condivisibilmente osservato che la dichiarazione in calce al verbale di accordo del 8 maggio 2015 “lungi dall'essere concordata con i sindacati firmatari dell'accordo, risulta una mera dichiarazione unilaterale delle Associazioni Cooperative […] in quanto tale non idonea a derogare a quanto stabilito nel CCNL” (così Tribunale Firenze sez. lav., 10/06/2022, n. 424). Si ribadisce con forza che l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, sia in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate.
Come espressamente affermato dalla C.d.A di Brescia in analoga fattispecie, “..il fatto che secondo le declaratorie contrattuali i livelli 6J e 6S, corrispondenti alle mansioni più semplici, costituiscano i livelli di inserimento dei soci lavoratori neoassunti, certo non legittima l'inquadramento nei livelli 6J e 6S di nuovi soci lavoratori che sin dall'assunzione siano addetti allo svolgimento dimansioni più complesse..” (C.d.A. Brescia, sentenza n. 24 del
3.2.2022).
Pertanto, sussiste il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 5° livello nel periodo compreso tra l'1.1.2018 e il 31.12.2018 come da domanda di cui al ricorso con le conseguenti differenze retributive sia sulla retribuzione ordinaria sia sugli istituti indiretti
In punto responsabilità, richiama l'art. 35, comma 5, d. lgs. n. 81 del 2015, che dispone che CP_1
«nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori».
Rilevato che lì'utilizzatore non aveva dato alla agenzia di somministrazione alcuna comunicazione, la stessa eccepisce la propia carenza di legittimazione passiva in ordine a tale pretesa.
Ebbene si deve richiamare l'art 7 lett e) dei contratti di somministrazione a termine tra e CP_1
e tra e , prodotti in atti, con i quali la agenzia di somministrazione mette Parte_3 CP_1 CP_4
a disposizione di prima e di poi n 26 lavorari somministrati tra cui il Parte_3 Parte_4
ricorrente. Tale disposizione contrattuale recita: “l'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'impresa utilizzatrice risponderà in via esclusiva, con obbligo di integrale manleva, per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori o non equivalenti e per l'eventuale risarcimento del danno”.
Dunque, la mancata trasmissione d'informazioni dall'utilizzatrice all'agenzia non preclude al lavoratore la possibilità di ottenere la condanna solidale d'entrambe, ma l'inadempimento all'obbligo d'informazione della stessa utilizzatrice rileva solo nei rapporti interni, precludendole il diritto di regresso rispetto alle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento spettante al lavoratore. Pertanto sia la CP_1
che la rispondono nei confronti del lavoratore somministrato. CP_2
Dunque dovute al lavoratore le differenze retributive per mansioni superiori con incidenza sugli istituti indiretto
Quanto agli importi complessivi, tenuto conto delle somme già liquidate come indicate da in CP_4
memoria di costituzione si liquidano:
euro 3628,52 a titolo di retribuzione ordinaria euro 622,83 a titolo di TFR (tenuto conto di quanto già liquidato in busta) euromn 340,37 a titolo di 13
euro 669 a titolo di 14
euro 163,05 a titolo di straordinario 30%
euro 195,73 a titolo di straordinario 50%
e euro 435,56 a titolo di lavoro festivo per una somma lorda complessiva di euro 6090
Non risulta la prova di ferie e permessi non goduti.
In applicazione delle regole generali relative al diritto di regresso nelle obbligazioni solidali, deve poi essere accolta la domanda di manleva svolta dalla nei confronti di Controparte_2 [...]
Controparte_5
Secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c., la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo,
l'adempimento nei confronti del creditore (cfr. Cass. n. 12300/2003).. Ebbene, nel caso di specie, il contratto di appalto stipulato il 1.8.2018 prevedeva una clausola di garanzia a carico di
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Contr
in forza della quale si impegnava a manlevare, risarcire e tenere Controparte_5 integralmente indenne “da ogni richiesta di pagamento, risarcimento, sanzione, danno, CP_2
onere, passività o costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non CP_2
imputabili a , di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che fosse direttamente o CP_2 indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente Contratto. […] In particolare, Cont a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore [n.d.r. si obbliga a manlevare, risarcire e tenere indenne in relazione a: […] eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte CP_2
degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del Fornitore, agli CP_2
obblighi contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi e che possano derivare dall'applicazione, in particolare (i) dell'Articolo 1676 del Codice Civile, (ii) degli Articoli 38, 38 bis, del D.Lgs. del 15 giugno 2015, n.
81, (iii) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 ed, in generale (iv) delle norme in materia di salute e sicurezza” (cfr. all. n. 11 alla memoria di ). Controparte_2
Poiché l'operatività di tale clausola non è stata posta in discussione dalla società appaltatrice convenuta, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, Controparte_5 Controparte_2
di quanto da questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente
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sentenza in relazione alle differenze retributive dall'1.8.2018 al 31.12.2028. Allo stesso modo, può essere accolta la domanda di regresso avanzata da nei confronti della Controparte_2 Parte_4
– utilizzatrice- risultando imputabile a costei l'inadempimento.
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Si rileva che la domanda di di manleva nei confronti di , formulata solo all'udienza del CP_1 CP_4
26.3.2024 si ritiene tardiva: avrebbe dovuto essere contenuta nella memoria di costituzione con contestuale chiamata in causa di tale società.
Spese di lite seguono la soccombenza tra il lavoratore, e CP_1 CP_2
Compensate le altre
Pqm
Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta:
Dichiara tenute e condanna e in solido tra loro a corrispondere al Controparte_2 CP_1
ricorrente la somma lorda di euro 6090 per differenze retributive e TFR oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
dichiara tenuta e condanna e a manlevare Parte_4 Controparte_5 [...] di quanto quest'ultima dovrà corrispondere al ricorrente per effetto della presente Controparte_2
sentenza per differenze retributive e TFR maturati dal 1.8.2018 al 31.12.2018; dichiara tenute e condanna e in solido tra loro al pagamento delle Controparte_2 CP_1
spese di lite del ricorrente che liquida in euro 2500 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario;
compensate le ulteriori spese di lite;
Pavia 25.2.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari