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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 3170 / 2017 avente ad oggetto: divorzio giudiziale
PROMOSSO DA
(nato in [...] il [...] ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio Veropalumbo in forza di procura in atti e come in atti dom.to
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...] ) rapp.ta e difesa dall'avv. Coppola Controparte_1
Annaresia e in forza di procura in atti e come in atti dom.ta
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 07/11/2024 ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/06/2017 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 06/09/1999 in Controparte_1
Pagani.
A sostegno della domanda deduceva che dall'unione con la resistente sono nati due figli: Per_1
Per_ il 26.10.2001 e il 23.05.2005 e che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale tra le parti con decreto pronunciato in data 21.11.16 e che da allora era perdurato lo stato di separazione.
1 Regolarmente si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla pronuncia Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proponendo nel contempo domanda di assegno divorzile oltre che di mantenimento dei due figli minori.
All'udienza presidenziale del 26.03.18, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale pronunciava i provvedimenti interinali.
All'udienza del 10.03.2022, dinanzi al G.I., il procuratore di parte resistente chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status.
Emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 09.06.2022, la causa è stata rimessa su ruolo per la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 07.11.2024, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Tenuto conto della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio già emessa tra le parti, devono in questa sede adottarsi le statuizioni accessorie.
Preliminarmente occorre dare atto che entrambi i figli della coppia sono divenuti maggiorenni in corso di causa;
sicché alcuna statuizione dovrà essere resa quanto ad affidamento e diritto di visita.
Sotto il profilo economico, il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito al permanere dell'obbligo di mantenimento dei due figli maggiorenni in capo al ricorrente.
Questi ha contestato la sussistenza dell'obbligo, evidenziando sia l'età dei figli, sia il fatto che ha ormai raggiunto l'autosufficienza economica spostando altrove il suo effettivo Per_1
Per_ domicilio mentre ha terminato gli studi e formato un proprio nucleo familiare con il compagno da cui ha avuto un figlio ed è in procinto di avviare una stabile convivenza.
si è opposta, deducendo che la figlia era ancora con lei convivente unitamente al Controparte_1
bambino e che il figlio non aveva ancora raggiunto l'autosufficienza e che il suo cambio Per_1
di residenza era solo fittizio al fine di ottenere sussidi statali (cfr. ordinanza del 05.09.2022).
Ciò premesso, il Collegio rileva che la Giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato o divorziato non convivente, cessa all'atto del conseguimento, da parte figlio, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità - quale che sia - acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (cfr. ex multis Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 24498 del 17/11/2006). Tuttavia, il concetto di autosufficienza economica del figlio maggiorenne deve essere inteso come concetto relativo, parametrato a quelle che sono le reali capacità e professionalità del medesimo.
2 In linea di principio dunque, il solo fatto che si discorra di un contratto di lavoro a tempo determinato, di natura stagionale o ancora del fatto che il figlio maggiorenne non svolga affatto attività lavorativa non esclude, di per se solo, il raggiungimento di tale staus, dovendosi comunque dimostrare l'impegno fattivo di quest'ultimo nel raggiungere una condizione di indipendenza economica;
impegno che dovrà essere valutato tanto più stringentemente, quanto maggiore è l'età del medesimo, secondo un principio di autoresponsabilità.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto in giudizio estratto contributivo che dimostra l'espletamento di attività lavorativa da parte del figlio che peraltro ha terminato il proprio Per_1
percorso di studi. La mera dichiarazione prodotta in giudizio dalla resistente e che attesterebbe la convivenza con la madre, oltre che irrilevante alla luce della prestazione di attività lavorativa
(sebbene con retribuzione modesta) non appare nemmeno credibile atteso il comportamento relativo a “disinvolti” cambi di residenza del giovane motivati dall'intento di percepire sussidi, per come da ella stessa dichiarato in corso di causa.
Per_ Quanto invece alla posizione della figlia ella è maggiorenne ha completato il proprio percorso di studi, divenuta madre ed in procinto di iniziare una convivenza con il proprio compagno, per come dimostrato dal contratto di locazione depositato in atti dal , non specificamente Pt_1
contestato.
Ma pur volendo ammettere e ritenere provato che la giovane continui a vivere con la madre
(ritenendo inutilizzabile il documento prodotto dal ) e che si trovi in una situazione di Pt_1
inoccupazione, ciò da solo non sarebbe comunque sufficiente a confermare l'obbligo di mantenimento in capo a , in quanto la resistente non ha minimamente dedotto (e Parte_1
men che meno provato) circostanze da cui desumere la natura incolpevole di siffatta situazione: non è stato dedotto ad esempio la continuazione negli studi da parte della giovane, l'effettiva ricerca di un lavoro, l'iscrizione a liste di collocamento o almeno lo svolgimento di attività lavorativa anche se non sufficiente per garantire l'autonomo sostentamento. Unica circostanza dedotta è l'essere divenuta madre in giovane età, apparentemente senza la costituzione di un nucleo familiare o il sostegno economico di un compagno;
sennonché tale circostanza da sola non può essere considerata idonea a ritenere sussistenti i presupposti per il permanere di un obbligo di mantenimento ad libitum in capo ai genitori.
Concludendo dunque, la domanda va rigettata, con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli in capo ai genitori.
Da quanto precede discende altresì la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore di
. Controparte_1
3 Venendo ora alla statuizione in merito alla domanda di assegno divorzile proposta da CP_1
si deve tener conto dell'ultimo orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, a cui
[...] questo tribunale aderisce, secondo cui il criterio dell'inadeguatezza dei mezzi di cui all'art. 5 co.
6 L. n. 898/1970 deve essere valutato in un'ottica che, oltre ad essere assistenziale, sia perequativa- compensativa della disparità economica dei coniugi causata dagli assetti personali e patrimoniali condivisi nel corso del rapporto coniugale. In proposito, superando la rigida distinzione tra “criteri attributivi e determinativi dell'assegno”, S.U. n. 18287/2018 hanno adottato un criterio unitario, secondo il quale sia l'assegnazione che la determinazione dell'assegno divorzile devono avvenire contestualmente attraverso una valutazione basata sugli indici dell'art. 5 co. 6 L. div.. Quindi il giudice dovrà tener conto di: condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).
Sul punto, la Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha precisato che: «L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta
a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione
a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Inoltre, è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete».
Tanto premesso, tenuto conto dell'età delle parti, della durata del matrimonio (oltre dieci anni), del fatto che la resistente ha dimostrato di essersi attivata per assumere una sua professionalità ma senza ancora reperire occupazione nonché della incontestata disparità reddituale tra le parti, il
4 Collegio ritiene la domanda meritevole di accoglimento. In ordine al quantum dell'assegno, il
Collegio, in applicazione dei ricordati parametri, ritiene equo porre a carico di Parte_1
un assegno pari ad euro 300 mensili, oltre rivalutazione Istat, da versare alla controparte entro il giorno 4 di ciascun mese.
In ordine al regolamento delle spese di lite, stante la natura della decisione e la soccombenza reciproca, si ritiene di compensarle integralmente tra le parti.
Si dà atto che è parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1
provvede:
1. Rigetta la domanda di mantenimento dei due figli maggiorenni;
2. Revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
3. Pone a carico di un assegno divorzile pari ad euro 300 mensili, oltre Parte_1
rivalutazione Istat, da versare in favore di entro il giorno 4 di ciascun Controparte_1
mese;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, camera di consiglio del 13.02.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
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