CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/10/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1042/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesca MORELLI del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) (cf Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
) rappresentate e difese dall'avv. Patrizio BALDINI del foro di C.F._3
Teramo ed elettivamente domiciliate in Nereto presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 767/24 del 9 luglio 2024 in tema di interposizione fittizia e di risoluzione contratto.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha definito nei termini di cui in seguito si dirà il giudizio introdotto dai coniugi e nei confronti di e Parte_1 Parte_3 Controparte_2 la madre, avente ad oggetto la domanda di accertamento dell'interposizione fittizia Parte_2 dell'atto di acquisto dell'immobile sito nel Comune di Civitella del Tronto, località Oltre Salino, 24
(catastalmente identificato al fg 14 p.lla 600 sub 2,3,4,) nonché l'emissione di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 cod civ ed, in ultimo, la condanna delle parti al risarcimento dei danni.
1 1.2. Nel corpo della motivazione, il primo giudice ha ricostruito le prospettazioni delle parti nei termini così sinteticamente riportati.
Secondo la tesi degli attori, l'acquisto dell'immobile, era stato effettuato a nome della
[...]
nel luglio 2016 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, pendente dinanzi CP_1 al Tribunale di Teramo ed iscritta al n. 236/12 RG ES., e quindi solo fittiziamente atteso che, all'epoca, la predetta era legata sentimentalmente al proprio figliolo, deceduto tragicamente, Per_1 ad un mese di distanza dal compimento dell'operazione, in un incidente stradale.
Diametralmente opposta si è invece rivelata la rappresentazione dei fatti effettuata nella comparsa di costituzione dalle convenute.
E' stata negata la natura fittizia dell'acquisto tant'è vero che nel gennaio 2017 è stata sottoscritta una scrittura che prevedeva la locazione del bene in favore dei coniugi e Persona_2
l'impegno da parte degli stessi di procedere all'acquisto.
E' dunque, muovendo da tale premessa fattuale, che le convenute hanno spiegato un'articolata domanda riconvenzionale con cui hanno, in estrema sintesi chiesto che:
a) fosse dichiarata la risoluzione della scrittura privata avvalendosi, a fronte del peraltro incontestato inadempimento delle controparti, della clausola risolutiva espressa disciplinata all'art. 19;
b) fosse ordinato, quale effetto restitutorio dello scioglimento del contratto, la restituzione dell'immobile;
c) gli attori fossero condannati al risarcimento del danno da occupazione sine titulo;
d) fosse ordinata la cancellazione della domanda giudiziale;
e) le controparti fosse condannate al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 3° cpc;
1.3. Il Tribunale adito ha rigettato le domande attoree, mentre, seppur in parte, accolto la riconvenzionale dei convenuti regolando di conseguenza e secondo il criterio della soccombenza il regime delle spese di lite.
I passaggi salienti del percorso argomentativo del primo giudice possono essere così sintetizzati:
- è stata operata una analitica ricostruzione dei principi, anche alla luce della elaborazione della giurisprudenza di legittimità, di diritto sull'istituto dell'interposizione fittizia (intesa alla stregua di una ipotesi di simulazione relativa soggettiva);
- tali principi sono stati confrontati con il quadro probatorio, di chiara connotazione documentale, emerso nel corso del giudizio;
- dall'esame di alcuni elementi (tra cui, in particolare, l'assenza di un terzo soggetto venditore trattandosi di un acquisto effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare) è
2 stata esclusa la qualificazione dell'operazione come interposizione fittizia di persona dovendosi, al contrario, propendere per l'interposizione reale;
- pur prendendo atto del potere riservato al giudice di interpretare e qualificare la domanda, risulta evidente che l'oggetto della domanda ha riguardato l'interposizione fittizia dal che consegue, in difetto dei presupposti (tra cui anche la mancanza di una controdichiarazione), il suo rigetto;
- di conseguenza, non può trovare accoglimento neppure l'ulteriore domanda volta ad ottenere una sentenza ex art 2932 cod civ riguardo alla citata scrittura privata del gennaio 2007
(qualificata come rapporto negoziale atipico e quindi non rientrante all'interno dello schema della locazione) difettando uno dei requisiti imprescindibili richiesti espressamente dalla norma ovvero l'adempimento della prestazione da parte del soggetto acquirente;
- al contrario, la domanda riconvenzionale di risoluzione deve essere accolta in quanto non è contestato il mancato pagamento da parte dei coniugi della somma di € 127.000 Parte_1 circa;
- allo scioglimento del contratto, da dichiararsi ai sensi dell'art. 19, deriva l'obbligo, in capo ai predetti coniugi di rilascio del bene con conseguente condanna degli stessi, a titolo risarcitorio, anche alla luce delle pronunzie (intervenute nelle more del giudizio da parte delle Sezioni
Unite della S.C.) n. 33645/22 e n. 33659/22, al pagamento dell'importo complessivo di €
83.564,52 pari ai canoni di locazione (stimati in € 1.071,34) sino al 30 giugno 2016 e dell'ulteriore somma, sempre di € 1.071,34 a partire da quella data e sino al rilascio;
- è stata altresì accolta l'ulteriore domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, mentre è stata rigettata la condanna per responsabilità aggravata;
1.4.La decisione del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata dal solo Parte_1
mediante l'articolazione di due motivi.
[...]
La prima doglianza ha riguardato l'errata qualificazione giuridica della domanda in quanto l'accordo effettivamente intercorso tra le parti integra gli estremi di una simulazione e quindi di una interposizione fittizia.
Gli elementi che devono individuarsi a sostegno di tale opzione interpretativa sono molteplici e segnatamente sono rappresentati:
- avvenuta sottoscrizione, con conseguente soddisfacimento del requisito formale richiesto, della scrittura privata del gennaio 2017;
- assenza, in logica ancor prima che in diritto, di una diversa giustificazione di tale operazione;
3 - la rilevanza, a tale riguardo, dei pagamenti eseguiti e la stessa previsione, contenuta all'art. 14 della citata scrittura, delle modalità di pagamento del corrispettivo;
- la realizzazione di migliorie all'interno dell'immobile e comunque l'assenza di contestazioni in ordine alla occupazione dello stesso;
- il comportamento ostativo delle controparti che hanno rifiutato le varie offerte di acquisto alzando l'ammontare del prezzo;
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha contestato la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la risoluzione prevista dall'art. 1456 cod civ.
Secondo, infatti, l'esegesi della norma occorre la previsione di una circostanza da cui far discendere lo scioglimento del rapporto e la volontà del creditore di far valerla valere.
Di contro, la clausola inserita nella scrittura privata, all'art. 19, deve ritenersi nulla per indeterminatezza essendo ancorata al generico riferimento al mancato pagamento di quanto pattuito.
Le parti appellate, nel costituirsi in giudizio, hanno preliminarmente chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di mentre nel merito hanno resistito Parte_3 all'impugnazione proposta deducendone l'infondatezza.
Infine, hanno rappresentato che nelle conclusioni del libello introduttivo del presente giudizio hanno insistito sia per l'emissione di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 cod civ che per la condanna delle controparti al risarcimento dei danni senza tuttavia avere su tali aspetti proposto alcun specifico motivo di gravame.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. Qualche rapido cenno, si rende necessario sulla mancata integrazione del contraddittorio, richiesta dalle odierne appellate, nei confronti di parte attrice, al pari del Parte_3 [...]
, in primo grado. Parte_1
Deve ritenersi che non ricorrono, con riguardo alla sua posizione processuale, i presupposti per ritenere indispensabile (invocando a tal fine l'applicazione degli articoli 331 oppure 332 cpc)
l'estensione del contraddittorio essenzialmente di diritto.
Innanzitutto, la ha certamente avuto contezza dell'esito del giudizio di primo grado nel corso Pt_3 del quale, dopo essersi costituita con il patrocinio dello stesso procuratore del marito, ha inteso avvalersi di un altro legale.
4 In quanto parte soccombente, quindi, avrebbe ben potuto autonomamente impugnare la decisione del
Tribunale.
Le ragioni sottese all'indispensabilità dell'integrazione del contraddittorio riguardano ipotesi diverse in cui vi sono parti, non evocate dall'appellante, ma che potrebbero comunque essere pregiudicate nei loro diritti in caso di esito positivo del gravame di cui, peraltro, ben potrebbero neppure essere a conoscenza.
La giurisprudenza di legittimità, seppur con riferimento al giudizio di cassazione (ma trattandosi di un principio di chiara portata generale, ben può estendersi anche a situazioni sostanzialmente assimilabili come quella in esame), ha chiarito che in caso di valutazione prognostica (anche questo requisito sulla scorta delle considerazioni che verranno svolte nel prosieguo, ricorre nella specie) dell'infondatezza (e non solo dell'inammissibilità) dell'impugnazione esclude debba procedersi, quand'anche si ravvisi in astratto la necessità, all'integrazione del contraddittorio che comporterebbe unicamente un ingiustificato allungamento dei tempi di definizione della lite (nello specifico, la non potrebbe che riportarsi alle argomentazioni svolte dall'appellante). Pt_3
3. Alla luce di quanto sin qui esposto, la controversia può essere delibata nel merito.
Cercando di fare opera di sintesi, balza all'evidenza che il perimetro del thema decidendum risulta delimitato da due questioni, rilevanti essenzialmente in punto di diritto, costituite dall'inquadramento del rapporto giuridico intercorso tra le parti e (ove fosse ritenuta condivisibile l'opzione interpretativa data dal primo giudice) la verifica della sussistenza dei requisiti per la risoluzione di diritto della scrittura privata.
In effetti (e sul punto non possono che essere condivise le censure sollevate dalle appellate), il
[...]
soltanto in sede di conclusioni (operando una tralaticia riproposizione di quelle dell'atto Parte_1 di citazione dinanzi al Tribunale) ha insistito sulla domanda ex art 2932 cod civ e sulla condanna delle controparti al risarcimento del danno senza tuttavia (con evidenti ripercussioni in termini di inammissibilità, quanto meno parziale, del gravame) cogliere l'essenza della ratio decidendi.
Tanto considerato, l'appello, in quanto infondato, in diritto, prima ancora che in fatto, è infondato e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I motivi, in quanto distinti fra di loro, vanno scrutinati partitamente.
4.1.1. Come peraltro già ampiamente anticipato, lo snodo cruciale della vicenda risiede nella qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti.
Si tratta, facendo opera di sintesi della assai ampie argomentazioni svolte dalle parti, di stabilire se si verta, come sostenuto dall'appellante, in un'ipotesi di interposizione fittizia soggettiva sicchè da
5 subito è possibile ritenere che l'acquisto dell'immobile per cui è causa sia ad esso riconducibile oppure, vertendosi in un caso di interposizione reale, tale effetto deve escludersi.
Le parti ed invero anche la sentenza di primo grado si sono ampiamente soffermate sul tema dei profili distintivi tra le due fattispecie alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Per tale ragione, quindi, non si ritiene di dover dilungarsi oltremodo, risultando, al contrario, sufficiente considerare che anche la giurisprudenza di legittimità, successiva alla pubblicazione della sentenza qui impugnata, ha chiarito che “L'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona;
ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione
a esso anche del terzo contraente” (cfr Cass. Civ, Sez II, 21.102.2024 n. 27189).
Ed allora, correttamente interpretando la ratio di tale indirizzo interpretativo è possibile affermare che:
- l'interposizione fittizia rappresenta una particolare declinazione del più ampio istituto della simulazione;
- di conseguenza, il suo tratto peculiare consiste nel rientrare nell'ipotesi di apparenza contrattuale riferita al soggetto titolare degli effetti connessi ad un negozio giuridico formalmente concluso da un soggetto diverso;
- per tale ragione, ai fini della sua configurabilità è indispensabile la presenza di tutti i connotati tipici della simulazione sia in termini di requisiti formali (quanto alla controdichiarazione) sia oggettivi (esistenza di un accordo a base trilaterale in cui cioè è parte integrante anche il terzo che in un caso come quello in esame risulta il venditore dell'immobile);
- diversamente, l'interposizione reale implica l'esistenza di due distinti negozi;
uno, definito esterno, realmente voluto, sottoscritto con il soggetto terzo;
un altro interno, , realmente voluto ma ad effetti obbligatori tra interposto ed interponente;
per tale ragione, si è al cospetto di un negozio fiduciario basato sull'accordo che il bene venga in un secondo momento trasferito dall'interposto/fiduciario all'interponente/fiduciante;
6 4.1.2. Tali principi, a questo punto, vanno necessariamente coordinati con il quadro probatorio di causa.
Anche su tale versante in fatto, il percorso argomentativo del primo giudice deve essere condiviso e pertanto, merita osservare che:
- l'immobile di Civitella del Tronto, località Oltre Salino, 24 originariamente risultava di proprietà della famiglia;
Parte_1
- nel 2005, tuttavia, vi è stato il fallimento della Edilgiovani Snc Controparte_3
ed il bene è stato acquistato, all'esito della procedura concorsuale, da DPS Costruzioni,
[...] società riconducibile a figlio dell'odierno appellante;
Per_1
- anche quest'ultima società, però, nell'anno 2012 è stata dichiarata fallita;
- l'immobile, con atto del 13 luglio 2016, è stato trasferito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 236/12 RG ES, a all'epoca fidanzata con Controparte_2 Per_1 deceduto, in tragiche circostanze nell'agosto di quello stesso anno;
- nel gennaio 2017, i coniugi da una parte, e le odierne appellate (la Persona_2 per l'acquisto ha contratto un primo finanziamento con Compass ed un secondo Parte_2 mutuo con Unicredit spa), dall'altra, hanno sottoscritto una scrittura privata con cui, in estrema sintesi, si è convenuta la locazione in favore dei primi del bene dal 13 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 con un canone mensile di € 1.701,34;
- l'accordo, però, ha previsto anche la vendita, entro la data del 31 gennaio 2018
(successivamente prorogata al 18 aprile 2018 giusta scrittura integrativa) dell'immobile ai predetti coniugi al corrispettivo di € 171.708,29 da corrispondersi, secondo quanto stabilito dall'art. 14, nei seguenti termini e modi: a) € 12.856,08 pari a 12 rate di locazione;
€ 26.151,26 ed € 132.700,95 ad estinzione del finanziamento e del mutuo acceso dalle parti proprietarie;
- Nell'ipotesi di mancato pagamento, avrebbe trovato applicazione la clausola risolutiva espressa disciplinata dall'art. 19 della citata scrittura privata;
4.1.3. Dall'insieme delle considerazioni svolte è dunque possibile trarre le seguenti conclusioni.
La sequenza documentale lascia ragionevolmente propendere per l'assenza di un'ipotesi di interposizione fittizia.
A corroborare, ed in maniera decisiva tale opzione interpretativa, militano una serie di circostanze ovvero:
7 - La titolarità in capo alla dell'immobile è conseguenza non di un negozio di Controparte_1 compravendita, bensì di un atto di trasferimento nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare;
- Di conseguenza, deve escludersi che gli organi della procedura possano in qualche maniera essere considerati alla stregua del terzo (ovvero venditore) che, come visto, rappresenta una componente essenziale dell'accordo simulatorio;
- Alla luce anche dei rapporti personali tra le parti all'epoca dei fatti (relazione sentimentale tra il figlio dell'appellante e la ), deve in tal caso fondatamente ritenersi che vi Controparte_1 fosse certamente un accordo affinchè l'immobile restasse nella disponibilità della famiglia
[...]
non potendosi in effetti escludere che anche soltanto una sua parte fosse da Parte_1 destinare alla futura residenza della coppia di fidanzati;
- Le argomentazioni svolte dall'appellante non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise;
in particolare, infatti, non comporta l'automatico riconoscimento della natura di interposizione fittizia la circostanza che le parti abbiano sottoscritto la scrittura privata da valere alla stregua di una controdichiarazione, ben potendo, al contrario, il medesimo atto negoziale atipico essere inteso alla stregua di un impegno di produrre gli effetti del trasferimento della titolarità in capo ai coniugi;
Parte_1
- Pertanto, risulta pienamente compatibile con tale prospettazione l'inquadramento del rapporto giuridico tra le parti all'interno dello schema del negozio fiduciario di cui la suddetta scrittura rappresenta quello che può definirsi il c..d. accordo interno nel quale sono regolati i rapporti obbligatori tra le parti;
- Tali accordi hanno sì previsto il trasferimento della proprietà in capo ai citati coniugi previo rimborso di quanto anticipato e corrisposto dalla essendo inverosimile che Controparte_1 in assenza di pagamento proveniente da soggetto diverso dal debitore esecutato potesse esservi il decreto di trasferimento;
- Nella simulazione in generale ed anche quindi nell'ipotesi dell'interposizione fittizia soggettiva la provvista del denaro deve provenire direttamente dal proprietario effettivo rappresentando in realtà tale aspetto uno degli indici rivelatori dell'accordo simulatorio;
- Nella fattispecie, a voler essere ancora più chiari, si è verificato un inadempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 14 della scrittura privata, da parte dei coniugi risultando in effetti incontroverso e non essendo stati offerti elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti, che vi è stato il pagamento soltanto di una parte dell'importo dovuto senza peraltro rispetto alcuno del termine per la redazione del rogito;
8 - In tal modo, quindi, risulta documentata per tabulas la violazione dell'accordo fiduciario che ha comportato anche il venir meno (a seguito della risoluzione sulla quale meglio si dirà a breve) dell'obbligo in capo alla di trasferire (rectius ritrasferire) la titolarità Controparte_1 del bene alla famiglia;
Parte_1
- Per tali ragioni, la permanenza dei coniugi all'interno dell'immobile (peraltro giustificata da un rapporto di locazione espressamente definito di natura transitoria) e l'esecuzione di interventi di migliorie rappresentano circostanze del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento del gravame;
- La documentazione prodotta in allegato alla comparsa conclusionale deve ritenersi inammissibile e quindi non utilizzabile ai fini della decisione;
l'accertamento dell'agenzia delle entrate del dicembre 2024 (ancorchè di formazione successiva) avrebbe dovuto essere,
a voler tutto concedere, prodotto nella prima udienza utile;
la perizia di parte del giugno 2025
è certamente tardiva;
- Sulla scorta, quindi, di quanto sin qui esposto va condivisa la qualificazione del rapporto operata dal primo giudice con conseguente rigetto del primo motivo;
4.2. A non diverse conclusioni, seppur mediante un diverso impianto argomentativo, deve pervenirsi anche per quanto concerne il secondo profilo di doglianza.
Le doglianze dell'appellante non possono essere condivise pur partendo da alcune considerazioni, di ordine generale, sulle caratteristiche dell'istituto della risoluzione da clausola risolutiva espressa, corrette.
Difatti, è indubbio che l'istituto disciplinato dall'art. 1456 cod civ esalti l'autonomia negoziale delle parti spingendola sino al punto di consentire che le stesse possano attribuire ad una determinata circostanza incidente sull'adempimento dell'obbligazione la rilevanza di portare allo scioglimento del contratto operando una sorta di prevalutazione sul requisito della gravità.
Orbene, nel caso di specie è proprio tale situazione che si è verificata in quanto, come già anticipato,
l'art. 19 ha consentito la risoluzione della scrittura privata in presenza di mancato pagamento di quanto stabilito.
Non persuade, e quindi non può essere condivisa, l'ulteriore tesi secondo cui tale clausola risulterebbe nulla per indeterminatezza.
La valutazione che in situazioni analoghe a quella che ci occupa deve svolgersi è operare un esame complessivo dell'atto negoziale.
9 Nella specie, sono state chiarite ed anzi anche definite temporalmente, le modalità di pagamento del corrispettivo sicchè deve escludersi, anche secondo i canoni ermeneutici dei contratti,
l'indeterminatezza della clausola.
A fronte del mancato pagamento di una somma considerevole (che comunque le appellate sono a loro volta obbligate a corrispondere in forza dei contratti conclusi per procacciarsi la provvista necessaria all'acquisto), deve ritenersi correttamente utilizzata la clausola risolutiva espressa.
Ne discende, quindi, il rigetto dell'appello.
5.In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza prevalente e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore delle parti appellate la somma di €. 7.740,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi (tranne per quella decisoria atteso il tratto sostanzialmente ripetitivo degli scritti difensivi finali rispetto alla comparsa di costituzione) di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da €. 52.001,00 ad €. 260.000,00, fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
PQM
10 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 767/24 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle (entrambe) controparti delle spese del presente grado che liquida in € 7.740,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
11