Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4500 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA VILLARI 11/2 BOLOGNA, presso lo studio dell'avv. BORTOLUZZI ELENA, rappresentata e difesa dall'avv.
BORTOLUZZI ELENA
RICORRENTE
nei confronti di
- Cod. Fisc. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in VIA ROMA 321/C 41017 RAVARINO, presso lo studio dell'avv. CHIOSSI CRISTINA, rappresentato e difeso dall'avv. CHIOSSI
CRISTINA
RESISTENTE
1
in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.07.2023 chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito ed esponeva: che il 21
agosto 1971 aveva contratto matrimonio concordatario in Casal di Principe
(Ce) con il sig. ; che dall'unione dei coniugi erano nati tre CP_1
figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che ad eccezione di brevi periodi in cui aveva prestato lavoro dipendente, si era sempre dedicata alla famiglia, permettendo al marito di lavorare dapprima come muratore, poi, quale titolare di impresa edile;
che il rapporto tra i coniugi era sempre stato caratterizzato da alta conflittualità a causa delle intemperanze del resistente;
che episodi di violenza domestica (percosse,
umiliazioni, minacce e ingiurie) ai danni della ricorrente erano all'ordine del giorno sin dall'inizio del matrimonio oltre che noti ai familiari, i quali
2 avevano cercato in più occasioni di convincerla a denunciarli e ad allontanarsi dal marito;
che nell'anno 2009 i coniugi avevano deciso di porre fine alla convivenza e la casa coniugale, sita in Ravarino (Mo), Via Maestra
n. 829, era stata divisa in due appartamenti autonomi ed indipendenti per permettere ai coniugi di vivere separatamente;
che da tale momento, non avendo reddito e non essendo titolare di alcun trattamento pensionistico, era aiutata economicamente dai tre figli;
che le ingiurie e le minacce del marito non erano cessate nemmeno dopo la cessazione della convivenza al punto da costringerla, nell'anno 2023, a sporgere denuncia querela.
Chiedeva dunque pronunziarsi la separazione giudiziale con addebito al sig.
e porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento in CP_1
proprio favore di €. 500 mensili.
Si costituiva il resistente, deducendo di versare in condizioni fisiche precarie e, sotto il profilo economico, di non disporre di entrate ulteriori alla pensione di vecchiaia;
di avere risparmi di 50000 euro circa a seguito della vendita di un immobile in precedenza locato.
Chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale (inizialmente con assegnazione a sé della casa familiare, domanda successivamente rinunziata) e rigettarsi la richiesta di addebito e quella di corresponsione di un assegno di mantenimento.
Acquisita documentazione sulla situazione reddituale delle parti, la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
3 La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento –
dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
Va rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, non essendo stata fornita la prova che il resistente abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (sulla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. sez.. 1, Sentenza n. 9877 del 28/04/2006 (Rv.
588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione,
lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”).
4 Nel caso di specie, le violenze e minacce di cui al ricorso introduttivo, oltre ad essere assai risalenti nel tempo (i coniugi non convivono già dal 2009,
dunque da circa 16 anni) sono allegate in maniera generica e non circostanziata.
Le prove orali formulate, inoltre, sono inidonee a dimostrare condotte idonee a determinare la fine della comunione coniugale;
in particolare i capitoli da 1 a 6 non riguardano circostanze poste a fondamento dell'addebito mentre il cap. 7 è del tutto generico.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per addivenire ad una pronuncia di addebito.
Quanto alle condizioni della separazione, in assenza di elementi nuovi, va confermata l'ordinanza del 19.01.2024 con la quale era stata esclusa la sussistenza dei presupposti per la previsione di un contributo al mantenimento della sig.ra Pt_1
Giova ribadire, infatti, che in punto a mantenimento del coniuge la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè possa così
mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
5 Come noto, poi, “in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli “(ex pluribus
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/04/2023, n. 9432)
Nel caso di specie, le parti sono di fatto separate dall'anno 2009 (16 anni).
Non vi è contestazione sul fatto che il sig. abbia addirittura intestato CP_1
quattro immobili alla sig.ra uno dei quali è stato diviso in due Pt_1
appartamenti e vi hanno risieduto sino ad ora le parti, mentre gli altri tre sono stati donati dalla madre ai figli maggiorenni i quali contribuiscono al suo mantenimento.
Il sig. percepisce una pensione di circa 1500 euro mensili ed ha CP_1
risparmi per circa 50000 euro, derivanti dalla vendita di un altro piccolo immobile e di un terreno di cui era rimasto titolare. E' invalido al 100%.
Ebbene, alla luce di tale incontestato assetto economico della famiglia
(peraltro più che consolidato, essendo i coniugi separati di fatto da 16 anni)
che ha visto l'intestazione alla moglie di quasi tutto il patrimonio immobiliare accumulato dal marito negli anni, nonché in considerazione del fatto che lo sarà costretto trovare un nuovo alloggio e corrispondere CP_1
un canone di locazione, avendo la moglie chiaramente manifestato la propria volontà di mandarlo via dalla porzione della casa coniugale
6 attualmente abitata, non si ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un contributo al mantenimento.
Le spese legali devono essere poste a carico della ricorrente che, insistendo nelle proprie istanze poi ritenute infondate, ha impedito la definizione in forma consensuale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Parte_1
nata a SAN IP D'VE (CE) in [...]
[...]
21/04/1948, e , nato a [...] CP_1
D'VE (CE) il giorno 28/10/1948, unitisi in matrimonio a
CASAL DI PRINCIPE in data 21/08/1971 con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di CASAL DI PRINCIPE
dell'anno 1971, parte II, serie A, atto numero 53.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta ogni altra domanda;
4. Pone a carico della ricorrente, le spese del Parte_1
giudizio, liquidate in €. 6000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
7 Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 16/04/2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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