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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18598 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7182 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA
- ( ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Laurino, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lazzara, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: note scritte congiunte depositate in data 20.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, che avevano contratto matrimonio in Roma in data 02.07.2006 mediante il rito religioso ebraico (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno
2006, n. 01402, parte 2, seria A01, volume I). venuta meno la comunione materiale e spirituale addivenivano alla loro separazione giusto accordo raggiunto alla prima udienza di comparizione del 03.02.2020 (RG n. 54865/2019), omologato con decreto n. cronol. 3322/2020 del
10/02/2020 dal Tribunale di Roma. Decorsi i termini di legge, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale, aderendo alla domanda di divorzio, contestava le ulteriori domande formulate ex adverso chiedendo di contro l'accoglimento delle proprie istanze.
All'udienza di prima comparizione in data 19.11.2024, le parti, dopo ampia discussione, rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano termine per il deposito di note congiunte indicanti le condizioni. Il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti e preso atto dell'accordo raggiunto, concedeva termine per il deposito dell'accordo, riservando all'esito, ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, la causa al Collegio per il recepimento delle condizioni concordate.
In data 20.11.2024 le parti depositavano note congiunte contenenti l'accordo raggiunto:
“1) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2) i figli abiteranno con la madre IG.ra nella casa in locazione sita in Parte_1
Roma via Silvestro Gheradi n.111;
3) entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli.
4) Il padre terrà con sé i figli due giorni a settimana dall'uscita di scuola sino alla sera del giorno dopo riaccompagnandoli di seguito presso l'abitazione della madre entro le ore 21,00 nei giorni di martedì e mercoledì ovvero di mercoledì e giovedì da concordarsi entro e non oltre la giornata del lunedì di ogni settimana a mezzo di comunicazione da parte del IG.
[...]
. Nel caso di festività infrasettimanali non ricomprese nel periodo di Pasqua, Natale o CP_1 vacanze estive, il padre preleverà i figli da casa della madre dopo le ore 13 del martedì o del mercoledì per riaccompagnarli il mercoledì o giovedì sera (secondo la scelta da comunicarsi il lunedì) alle ore 21,00 presso l'abitazione della madre. 5) i figli trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori. Per uno dei due fine settimana mensili di spettanza del padre questi preleverà i figli il venerdì sera anziché il sabato mattina. Il IG. comunicherà entro il 5 di ogni mese il fine settimana CP_1 per il quale terrà gli stessi con sé dal venerdì sera. Il padre IG. nei fine settimana di CP_1 propria spettanza preleverà i figli da casa della madre il venerdì entro le ore 17,00 nel caso spetti anche tale giorno ovvero il sabato mattina alle ore 9,00 nel caso in cui sia previsto tale giorno, per riportarli a casa dalla madre la domenica sera entro le ore 20,00;
6) in relazione ai punti nn. 4 e 5 il IG. potrà per esigenze lavorative farsi Controparte_1 aiutare ovvero sostituire dai propri genitori o da terzi incaricati per prelevare i figli dall'abitazione della madre e per riportarli presso l'abitazione della stessa, cosi come la IG.ra potrà nel caso fosse temporaneamente assente dalla propria abitazione, Parte_1 indicare al padre, con congruo anticipo, come domicilio ove riportare i figli quello dell'abitazione dei propri genitori in Roma, Lungotevere di Pietra Papa 111.
8) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli saranno presso uno dei genitori dall'inizio delle vacanze e sino alla sera del 30 dicembre alle ore 19,30 e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre e sino al rientro il 6 gennaio alle ore 19,30, per le prossime festività natalizie il primo periodo spetterà al padre;
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli saranno presso uno dei genitori dall'inizio delle vacanze sino alla sera del giorno corrispondente alla metà della durata delle vacanze pasquali alle ore 19,30, e con l'altro genitore da quel momento fino al primo giorno di scuola, per le prossime festività pasquali il primo periodo spetterà al padre.
9) Durante le vacanze estive i genitori avranno con sé i figli in via esclusiva per un periodo di giorni 7 consecutivi per ciascuno dei mesi estivi (giugno, luglio e agosto per un totale di 21 giorni) da indicarsi entro il 30 di maggio con scelta prevalente dei rispettivi periodi per il padre per il 2025 e nel successivo anno per la madre e di seguito secondo il criterio dell'alternanza, in difetto di indicazione dei rispettivi periodi entro tale data del 30 di maggio la scelta prevalente dei rispettivi periodi spetterà all'altro genitore . Per i restanti giorni del periodo estivo e fatto salvo sempre il diverso accordo l'affidamento seguirà le regole ordinarie delle visite settimanali e dei fine settimana come per il periodo ordinario. È fatto salvo in ogni caso il diverso accordo tra i genitori rispetto al periodo di vacanze, ai giorni infrasettimanali ed ai fine settimana purché nell'interesse sempre prevalente dei minori e delle rispettive preminenti esigenze che dovranno prevalere su ogni altra esigenza dei genitori.
10) i genitori concordano sul rilascio del passaporto in favore dei figli, e sulle possibilità di ciascuno di loro di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza.
11) il IG oltre a provvedere al mantenimento diretto e alle spese ordinarie dei figli CP_1 per il periodo di sua convivenza, verserà alla madre per il mantenimento dei due figli una somma mensile complessiva di euro 800,00 (Ottocento/00), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto corrente bancario della
IG.ra ovvero in contanti verso rilascio della relativa ricevuta;
Parte_1
12) entrambi i genitori provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
13) la somma mensile per il mantenimento dei due figli di cui al punto 10 sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
14) I figli continueranno a frequentare, come avvenuto sin dall'inizio della scuola dell'obbligo, la scuola ebraica in Roma: in particolare la scuola media “LO Sacerdoti” in Roma, Via Portico d'Ottavia, 73, 00100; la retta scolastica è pari a oltre euro 6.000,00 (seimila) all'anno e sarà la madre a farsene carico. Per il prossimo anno il figlio LO frequenterà la scuola superiore eventualmente anche pubblica, con scelta che verrà concordata tra i genitori tenendo presente le intenzioni del minore e le inclinazioni del medesimo. Così avverrà in seguito per il Per_ figlio quando finirà le scuole medie. Nel caso di scelta della scuola ebraica o comunque privata sarà sempre la madre, IG.ra , a farsi carico integralmente della relativa Parte_1 retta. Le ulteriori spese e in particolare le spese straordinarie mediche non erogate dal SSN, le spese sportive, extrascolastiche e tutte quelle in genere di cui al protocollo di intesa del Tribunale di
Roma del 2014, saranno sopportate ed opportunamente documentate dai coniugi al 50% tra loro”.
Osserva il Collegio Tanto premesso, vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni delle parti e l'accordo da queste raggiunto depositato con note scritte congiunte in data 20.11.2024, la domanda di cessazione degli affetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del decreto di omologazione n. cronol. 3322/2020 del 10/02/2020 del Tribunale di Roma, dei termini di legge;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), e ( ), nato a Roma in [...]F._1 Controparte_1 C.F._2 data 28.10.1972, contratto in Roma in data 02.07.2006; - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (anno 2006, n. 01402, parte 2, seria A01, volume I);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo depositato dalle parti con note scritte congiunte in data 20.11.2024, riportato e indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22.11.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7182 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA
- ( ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Laurino, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lazzara, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: note scritte congiunte depositate in data 20.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, che avevano contratto matrimonio in Roma in data 02.07.2006 mediante il rito religioso ebraico (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno
2006, n. 01402, parte 2, seria A01, volume I). venuta meno la comunione materiale e spirituale addivenivano alla loro separazione giusto accordo raggiunto alla prima udienza di comparizione del 03.02.2020 (RG n. 54865/2019), omologato con decreto n. cronol. 3322/2020 del
10/02/2020 dal Tribunale di Roma. Decorsi i termini di legge, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale, aderendo alla domanda di divorzio, contestava le ulteriori domande formulate ex adverso chiedendo di contro l'accoglimento delle proprie istanze.
All'udienza di prima comparizione in data 19.11.2024, le parti, dopo ampia discussione, rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano termine per il deposito di note congiunte indicanti le condizioni. Il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti e preso atto dell'accordo raggiunto, concedeva termine per il deposito dell'accordo, riservando all'esito, ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, la causa al Collegio per il recepimento delle condizioni concordate.
In data 20.11.2024 le parti depositavano note congiunte contenenti l'accordo raggiunto:
“1) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2) i figli abiteranno con la madre IG.ra nella casa in locazione sita in Parte_1
Roma via Silvestro Gheradi n.111;
3) entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli.
4) Il padre terrà con sé i figli due giorni a settimana dall'uscita di scuola sino alla sera del giorno dopo riaccompagnandoli di seguito presso l'abitazione della madre entro le ore 21,00 nei giorni di martedì e mercoledì ovvero di mercoledì e giovedì da concordarsi entro e non oltre la giornata del lunedì di ogni settimana a mezzo di comunicazione da parte del IG.
[...]
. Nel caso di festività infrasettimanali non ricomprese nel periodo di Pasqua, Natale o CP_1 vacanze estive, il padre preleverà i figli da casa della madre dopo le ore 13 del martedì o del mercoledì per riaccompagnarli il mercoledì o giovedì sera (secondo la scelta da comunicarsi il lunedì) alle ore 21,00 presso l'abitazione della madre. 5) i figli trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori. Per uno dei due fine settimana mensili di spettanza del padre questi preleverà i figli il venerdì sera anziché il sabato mattina. Il IG. comunicherà entro il 5 di ogni mese il fine settimana CP_1 per il quale terrà gli stessi con sé dal venerdì sera. Il padre IG. nei fine settimana di CP_1 propria spettanza preleverà i figli da casa della madre il venerdì entro le ore 17,00 nel caso spetti anche tale giorno ovvero il sabato mattina alle ore 9,00 nel caso in cui sia previsto tale giorno, per riportarli a casa dalla madre la domenica sera entro le ore 20,00;
6) in relazione ai punti nn. 4 e 5 il IG. potrà per esigenze lavorative farsi Controparte_1 aiutare ovvero sostituire dai propri genitori o da terzi incaricati per prelevare i figli dall'abitazione della madre e per riportarli presso l'abitazione della stessa, cosi come la IG.ra potrà nel caso fosse temporaneamente assente dalla propria abitazione, Parte_1 indicare al padre, con congruo anticipo, come domicilio ove riportare i figli quello dell'abitazione dei propri genitori in Roma, Lungotevere di Pietra Papa 111.
8) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli saranno presso uno dei genitori dall'inizio delle vacanze e sino alla sera del 30 dicembre alle ore 19,30 e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre e sino al rientro il 6 gennaio alle ore 19,30, per le prossime festività natalizie il primo periodo spetterà al padre;
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli saranno presso uno dei genitori dall'inizio delle vacanze sino alla sera del giorno corrispondente alla metà della durata delle vacanze pasquali alle ore 19,30, e con l'altro genitore da quel momento fino al primo giorno di scuola, per le prossime festività pasquali il primo periodo spetterà al padre.
9) Durante le vacanze estive i genitori avranno con sé i figli in via esclusiva per un periodo di giorni 7 consecutivi per ciascuno dei mesi estivi (giugno, luglio e agosto per un totale di 21 giorni) da indicarsi entro il 30 di maggio con scelta prevalente dei rispettivi periodi per il padre per il 2025 e nel successivo anno per la madre e di seguito secondo il criterio dell'alternanza, in difetto di indicazione dei rispettivi periodi entro tale data del 30 di maggio la scelta prevalente dei rispettivi periodi spetterà all'altro genitore . Per i restanti giorni del periodo estivo e fatto salvo sempre il diverso accordo l'affidamento seguirà le regole ordinarie delle visite settimanali e dei fine settimana come per il periodo ordinario. È fatto salvo in ogni caso il diverso accordo tra i genitori rispetto al periodo di vacanze, ai giorni infrasettimanali ed ai fine settimana purché nell'interesse sempre prevalente dei minori e delle rispettive preminenti esigenze che dovranno prevalere su ogni altra esigenza dei genitori.
10) i genitori concordano sul rilascio del passaporto in favore dei figli, e sulle possibilità di ciascuno di loro di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza.
11) il IG oltre a provvedere al mantenimento diretto e alle spese ordinarie dei figli CP_1 per il periodo di sua convivenza, verserà alla madre per il mantenimento dei due figli una somma mensile complessiva di euro 800,00 (Ottocento/00), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto corrente bancario della
IG.ra ovvero in contanti verso rilascio della relativa ricevuta;
Parte_1
12) entrambi i genitori provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
13) la somma mensile per il mantenimento dei due figli di cui al punto 10 sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
14) I figli continueranno a frequentare, come avvenuto sin dall'inizio della scuola dell'obbligo, la scuola ebraica in Roma: in particolare la scuola media “LO Sacerdoti” in Roma, Via Portico d'Ottavia, 73, 00100; la retta scolastica è pari a oltre euro 6.000,00 (seimila) all'anno e sarà la madre a farsene carico. Per il prossimo anno il figlio LO frequenterà la scuola superiore eventualmente anche pubblica, con scelta che verrà concordata tra i genitori tenendo presente le intenzioni del minore e le inclinazioni del medesimo. Così avverrà in seguito per il Per_ figlio quando finirà le scuole medie. Nel caso di scelta della scuola ebraica o comunque privata sarà sempre la madre, IG.ra , a farsi carico integralmente della relativa Parte_1 retta. Le ulteriori spese e in particolare le spese straordinarie mediche non erogate dal SSN, le spese sportive, extrascolastiche e tutte quelle in genere di cui al protocollo di intesa del Tribunale di
Roma del 2014, saranno sopportate ed opportunamente documentate dai coniugi al 50% tra loro”.
Osserva il Collegio Tanto premesso, vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni delle parti e l'accordo da queste raggiunto depositato con note scritte congiunte in data 20.11.2024, la domanda di cessazione degli affetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del decreto di omologazione n. cronol. 3322/2020 del 10/02/2020 del Tribunale di Roma, dei termini di legge;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), e ( ), nato a Roma in [...]F._1 Controparte_1 C.F._2 data 28.10.1972, contratto in Roma in data 02.07.2006; - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (anno 2006, n. 01402, parte 2, seria A01, volume I);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo depositato dalle parti con note scritte congiunte in data 20.11.2024, riportato e indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22.11.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi