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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
IL GIUDICE
Viste le note sostitutive di udienza ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, rispettivamente in data
18/03/2025 e 24/03/2025;
Rilevato che parte attrice ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto, mentre parte convenuta ha chiesto il rigetto della medesima;
Visto l'art. 615 co. 1 c.p.c., il quale dispone che “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata”;
Considerato che tale sospensione, secondo un'opzione interpretativa, avrebbe natura cautelare e ciò comporterebbe che i “gravi motivi”, richiesti dall'art. 615 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento, debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (fumus boni juris e periculum in mora), con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione e sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi, mentre arte della dottrina sostiene, invece, che per la sussistenza dei “gravi motivi” di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c. sarebbe sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o del processo esecutivo andrebbero conseguentemente accordate ogni qualvolta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate, dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento del processo esecutivo in possibile danno del debitore;
Rilevato che, in ordine a tale problematica, la giurisprudenza fino a pochi anni fa non aveva invero assunto una posizione ben precisa, ritenendo che i “gravi motivi” richiesti dagli artt. 615 e 624
Pagina 1 c.p.c. potessero consistere sia in eccezioni di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), sia nella deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo e sia, infine, in particolari situazioni pregiudizievoli al debitore, quali, ad esempio la difficoltà di riottenere, da parte dello stesso, la futura restituzione di quanto pagato o la estrema gravità del danno patrimoniale che gli deriverebbe dal compimento degli atti esecutivi (Cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, 09/07/2008, n. 18856; Corte App. Milano, sez. I, 14 ottobre 2008; Cass. Civile , sez.
III, 25 febbraio 2005, n. 4060);
Preso atto che, con la pronuncia Cass. civ., SSUU, n. 19889/2019, la Suprema Corte pare aver fatto chiarezza sul punto, evidenziando come sia possibile richiamare i concetti di periculum in mora e di fumus boni iuris, pur da interpretare alla luce dell'ambito specifico in cui ci si sta muovendo: “i gravi motivi in base ai quali concedere la sospensione pre-esecutiva non coincidono sic et simpliciter con il periculum in mora ed il fumus boni iuris sempre necessari per ogni provvedimento cautelare: il primo si identifica con la plausibile fondatezza dell'opposizione e purché non si palesi l'inammissibilità della stessa contestazione del titolo […] ed il secondo va assunto in un'accezione affatto peculiare, cioè il rischio per un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sé integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata secundum legem, in quanto indispensabile alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi siano rispettati” (par. 44 sent. cit.);
Ritenuto, con riferimento al caso di specie, come risulta insussistente il requisito del fumus boni iuris, sulla base della considerazione per cui l'opposizione all'esecuzione risulta fondata sulla censura relativa al mancato pagamento, da parte del locatore fallito, dell'indennizzo di cui all'art 80
L.F in favore della società conduttrice Controparte_1
Considerato che tale censura, in realtà, risulta posta alla base delle contestazioni nel merito al titolo esecutivo in esame, le quali non possono dunque essere analizzate nella presente sede, nella quale la cognizione del Tribunale è limitata ai fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore come verificatisi dopo la formazione del titolo ed incidenti, dunque, non sulla sua validità ma solo sulla sua efficacia;
Ricordato, infatti, che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, perché quelli sono invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso (è precluso al giudice dell'opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” cfr Cass. n.
Pagina 2 27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000), contrariamente minandosi alla radice il concetto di titolo esecutivo come strutturato dall'art. 474 c.p.c, in cui è cruciale il requisito dell'astrattezza;
Ritenuta, alla luce di tali considerazioni, infondata la richiesta di sospensione;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Si comunichi.
Spoleto, 26/03/2025
Il giudice
Federico Falfari
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
IL GIUDICE
Viste le note sostitutive di udienza ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, rispettivamente in data
18/03/2025 e 24/03/2025;
Rilevato che parte attrice ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto, mentre parte convenuta ha chiesto il rigetto della medesima;
Visto l'art. 615 co. 1 c.p.c., il quale dispone che “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata”;
Considerato che tale sospensione, secondo un'opzione interpretativa, avrebbe natura cautelare e ciò comporterebbe che i “gravi motivi”, richiesti dall'art. 615 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento, debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (fumus boni juris e periculum in mora), con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione e sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi, mentre arte della dottrina sostiene, invece, che per la sussistenza dei “gravi motivi” di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c. sarebbe sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o del processo esecutivo andrebbero conseguentemente accordate ogni qualvolta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate, dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento del processo esecutivo in possibile danno del debitore;
Rilevato che, in ordine a tale problematica, la giurisprudenza fino a pochi anni fa non aveva invero assunto una posizione ben precisa, ritenendo che i “gravi motivi” richiesti dagli artt. 615 e 624
Pagina 1 c.p.c. potessero consistere sia in eccezioni di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), sia nella deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo e sia, infine, in particolari situazioni pregiudizievoli al debitore, quali, ad esempio la difficoltà di riottenere, da parte dello stesso, la futura restituzione di quanto pagato o la estrema gravità del danno patrimoniale che gli deriverebbe dal compimento degli atti esecutivi (Cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, 09/07/2008, n. 18856; Corte App. Milano, sez. I, 14 ottobre 2008; Cass. Civile , sez.
III, 25 febbraio 2005, n. 4060);
Preso atto che, con la pronuncia Cass. civ., SSUU, n. 19889/2019, la Suprema Corte pare aver fatto chiarezza sul punto, evidenziando come sia possibile richiamare i concetti di periculum in mora e di fumus boni iuris, pur da interpretare alla luce dell'ambito specifico in cui ci si sta muovendo: “i gravi motivi in base ai quali concedere la sospensione pre-esecutiva non coincidono sic et simpliciter con il periculum in mora ed il fumus boni iuris sempre necessari per ogni provvedimento cautelare: il primo si identifica con la plausibile fondatezza dell'opposizione e purché non si palesi l'inammissibilità della stessa contestazione del titolo […] ed il secondo va assunto in un'accezione affatto peculiare, cioè il rischio per un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sé integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata secundum legem, in quanto indispensabile alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi siano rispettati” (par. 44 sent. cit.);
Ritenuto, con riferimento al caso di specie, come risulta insussistente il requisito del fumus boni iuris, sulla base della considerazione per cui l'opposizione all'esecuzione risulta fondata sulla censura relativa al mancato pagamento, da parte del locatore fallito, dell'indennizzo di cui all'art 80
L.F in favore della società conduttrice Controparte_1
Considerato che tale censura, in realtà, risulta posta alla base delle contestazioni nel merito al titolo esecutivo in esame, le quali non possono dunque essere analizzate nella presente sede, nella quale la cognizione del Tribunale è limitata ai fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore come verificatisi dopo la formazione del titolo ed incidenti, dunque, non sulla sua validità ma solo sulla sua efficacia;
Ricordato, infatti, che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, perché quelli sono invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso (è precluso al giudice dell'opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” cfr Cass. n.
Pagina 2 27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000), contrariamente minandosi alla radice il concetto di titolo esecutivo come strutturato dall'art. 474 c.p.c, in cui è cruciale il requisito dell'astrattezza;
Ritenuta, alla luce di tali considerazioni, infondata la richiesta di sospensione;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Si comunichi.
Spoleto, 26/03/2025
Il giudice
Federico Falfari
Pagina 3