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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/09/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 468/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/09/2025
Dott.ssa IA RI Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore chiamata la causa iscritta al n. 468 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ) in proprio nonché quali C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi testamentari delle zie (c.f. e Persona_1 C.F._4 [...]
(c.f. ), decedute nelle more del giudizio – e Parte_4 C.F._5 Parte_5
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Murru C.F._6
( ) e Carlo Murru ( ) come da procura in atti;
C.F._7 C.F._8 appellanti
e
Controparte_1
, in persona del Commissario liquidatore pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Colella (c.f. ), come da procura in C.F._9 C.F._10 atti;
appellato
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa IA RI Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
- SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI -
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa IA RI Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale, all'udienza del 12 settembre 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio iscritto al n. 68 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ) in proprio nonché quali C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi testamentari delle zie (c.f. e Persona_1 C.F._4 [...]
(c.f. ), decedute nelle more del giudizio – e Parte_4 C.F._5 Parte_5
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Murru C.F._6
( ) e Carlo Murru ( ), come da procura in atti;
C.F._7 C.F._8 appellanti
e
Controparte_1
, in persona del Commissario liquidatore pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Colella (c.f. ), come da procura in C.F._9 C.F._10 atti;
appellato
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in data 31 gennaio 2000, ritualmente notificato, gli attori , Parte_4
e citavano il Controparte_2 Parte_5 Controparte_1
(d'ora in poi anche solo il ) dinanzi al Tribunale di Nuoro al fine
[...] CP_1 di ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'occupazione dei terreni di loro proprietà, siti nel
Comune di e distinti al catasto al foglio 68, mappali 2,3,4,6,7,8,20,23,34, foglio 55, CP_1 mappali 31 e 34. In particolare, parte attrice esponeva che il aveva occupato, in forza del CP_1 decreto n. 56 del 20 giugno 1996, i sopra identificati terreni in vista della realizzazione di un'opera pubblica (svincolo fra la strada provinciale n. 12 e i relativi accessi alla ZIR di ). CP_1
Si costituiva il eccependo l'improponibilità della domanda attorea sotto un duplice CP_1 profilo: in primo luogo, al decreto di occupazione n. 56 del 20 giugno 2000 non era seguita la definizione del procedimento espropriativo;
in secondo luogo, gli attori non avrebbero mai perso la disponibilità dei terreni.
Tuttavia, in pendenza del giudizio di primo grado, il adottava il decreto di occupazione n. CP_1
67 del 27 settembre 2002, il quale prevedeva l'occupazione di una maggior estensione, pari a mq
29.711, contrariamente al precedente provvedimento, ove la superfice occupata era stata calcolata in mq 23.117.
Il Tribunale di Nuoro, espletata CTU per accertare l'effettiva superfice occupata da parte del
, con sentenza n. 7 dell'8 gennaio 2011 accoglieva la domanda formulata dagli attori, CP_1 condannando il al pagamento in loro favore della somma di € 32.833,18, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria.
Il giudice di prime cure rigettava, preliminarmente, l'eccezione di improponibilità della domanda sul presupposto che le condizioni dell'azione fossero sopravvenute nelle more del giudizio, in virtù del decreto di occupazione del 27 settembre 2002, n. 62. Tale ultimo provvedimento, infatti, aveva determinato, oltre alla perdita del possesso, anche una trasformazione irreversibile del fondo. In relazione a tale ultimo profilo e all'annessa quantificazione della domanda risarcitoria, il Tribunale, nel fare applicazione della giurisprudenza costituzionale e dei prevalenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità dell'epoca, rilevava come il risarcimento del danno derivante dall'occupazione appropriativa dovesse corrispondere al valore venale del bene al momento in cui si era verificata l'irreversibile trasformazione del suolo.
In relazione alla quantificazione del risarcimento, il Tribunale di Nuoro, nel condividere le valutazioni operate dal CTU, riteneva che le aree occupate avessero una destinazione agricola ed operava due ipotesi di calcolo delle aree. In particolare, con la prima ipotesi il CTU riteneva che, qualora la superfice occupata fosse pari a ha 3.26.02 (32.602 mq), l'importo da liquidare, a titolo di risarcimento, era pari ad euro 32.833,18 (valore venale della superfice occupata), unitamente all'indennità di occupazione per un importo pari a 5.472,18; nell'ipotesi in cui la superfice occupata fosse di ha 2.22.13 (22.213 mq) il risarcimento doveva quantificarsi in euro 22.370,51 con un'indennità di occupazione pari ad euro 3.728,41.
In relazione alle due ipotesi prospettate, il giudice di primo grado riteneva la seconda maggiormente in linea con le valutazioni operate dal CTU, le quali mostravano come la superfice occupata dal fosse di ha 2.22.13 (22.213 mq). CP_1
Nonostante il Tribunale ritenesse maggiormente attendibile tale ultima ipotesi, nel dispositivo della sentenza condannava il al pagamento del solo danno subito per un importo pari ad euro CP_1
32.833,18, in luogo di euro 22.370,51, mentre non si pronunciava sulla quantificazione dell'indennità di occupazione.
Tale pronuncia veniva appellata dai IG.ri , e Parte_5 Persona_1 Parte_4 innanzi all'intestata Corte d'Appello (R.G. n. 116/2012) con citazione ritualmente notificata al
. Controparte_1
Con l'appello gli attori deducevano: I) l'errata valutazione delle risultanze probatorie sotto il profilo della qualificazione del terreno come agricolo anziché edificabile, peraltro occupato nella maggiore estensione di 32.602 mq rispetto a quella prevista nel decreto di occupazione n. 67 del 27 settembre
2002); II) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione del danno da occupazione temporanea;
III) la violazione e/o errata applicazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione alla statuizione di compensazione delle spese del giudizio nonostante la totale soccombenza del . CP_1
Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione con la quale, oltre resistere alle CP_1 avverse censure, proponeva appello incidentale. In buona sostanza, il convenuto/appellante incidentale reiterava quanto già dedotto in primo grado sostenendo, da un lato, che l'estensione delle aree era stata correttamente calcolata da parte del Tribunale in complessivi 22.213 mq;
dall'altro, ribadiva come la domanda attorea dovesse dichiararsi inammissibile/improponibile proprio perché il giudizio era stato radicato in relazione agli effetti pregiudizievoli derivanti dal decreto di occupazione del 20 giugno 1996, n. 56, mentre la nuova domanda risarcitoria proposta dai ZZ alla luce del successivo decreto costituiva una mutatio libelli non ammessa.
Espletata nuova CTU, la Corte d'Appello, con sentenza n. 133 del 7 aprile 2017, accoglieva il primo e terzo motivo dell'appello principale, ritenendo assorbito il secondo e rigettava l'appello incidentale sulla base delle seguenti motivazioni.
In particolare, il giudice di secondo grado, nel rigettare l'eccezione relativa all'introduzione di una nuova domanda, osservava come il bene della vita cui aspirava parte attrice non consisteva nella restituzione dei terreni, bensì nel risarcimento del danno derivante dall'occupazione sine titulo da parte del , concretizzatasi nel novembre del 2002. CP_1
Sebbene i due decreti non si ponessero in relazione di continuità, la Corte riteneva, seppur implicitamente, che entrambi non fossero differenti sul piano dei presupposti e degli effetti. Al riguardo, la sussistenza del risarcimento del danno ben poteva essere valutata al momento della decisione, senza che potesse rilevare il fatto che il pregiudizio si fosse concretizzato nella sua interezza con il decreto del 2002, quindi in un momento successivo all'instaurazione del giudizio.
Essendo la domanda attorea definita nei suoi fatti costitutivi, la Corte d'Appello rigettava entrambi i motivi dell'appello incidentale.
Quanto all'appello principale, la Corte d'Appello segnalava come i terreni avessero una vocazione edificatoria e non agricola. Tuttavia, osservava che la superfice occupata fosse pari a 32.602 mq, profilo, riteneva la Corte, sul quale non era stata formulata una specifica censura da parte dell'appellante.
Il risarcimento del danno veniva così riformulato in euro 139.721,78, somma alla quale dovevano detrarsi gli importi corrisposti dal in data 16 giugno 2006 (euro 25.964,35) e in data 18 CP_1 aprile 2012 (euro 46.864,00).
Per tale ragione, questa Corte d'Appello riformava la sentenza impugnata e condannava il al pagamento di un risarcimento del danno pari a euro 66.893,43, oltre agli interessi CP_1 legali da calcolarsi come segue: dal 2 novembre 2002 al 16 giugno 2006 sull'importo di euro
139.721,78; dal 16 giugno 2006 al 18 aprile 2012 sull'importo di euro 113.757,43; dal 18 aprile
2012 fino alla data del soddisfo sull'importo di euro 66.893,43; riteneva il secondo motivo dell'appello principale assorbito e accoglieva il terzo motivo, condannando il alla CP_1 rifusione delle spese processuali, liquidandole in euro 5.600,00 per il primo grado e in € 8.317,00 per il secondo.
, e impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione Pt_5 Per_1 Parte_4
(R.G. n. 14282/2018) deducendo sei motivi di ricorso.
Per quanto d'interesse in questa sede, occorre rappresentare sinteticamente il contenuto del primo e secondo motivo, tralasciando l'analisi del terzo, quarto, quinto e sesto, poiché non accolti dalla
Suprema Corte.
Con il primo motivo, i ricorrenti censuravano l'errata valutazione dei fatti operata dal giudice d'appello relativamente all'effettiva occupazione dei terreni da parte del . CP_1
Parte ricorrente rilevava un vizio genetico, afferente alla discrepanza emersa tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di I grado. Difatti, come esposto precedentemente, il giudice di prime cure aveva ritenuto, nel corpo della motivazione, maggiormente attendibile che l'occupazione del suolo fosse di 22.213 mq, salvo poi condannare il alla corresponsione di un risarcimento CP_1 del danno che aveva come riferimento la maggior superfice (32.602 mq).
Tale discrepanza avrebbe indotto, secondo l'impostazione dei IG.ri , il giudice di secondo Pt_1 grado ad un errore di valutazione ritenendo che la superfice effettivamente occupata fosse di 22.213 mq. In realtà, specificavano i ricorrenti, il CTU in sede d'appello aveva confermato che la superfice occupata era pari a 32.602 mq.
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt.
112 e 342 c.p.c., nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto che l'appellante non avesse sollevato alcuna specifica doglianza in merito all'effettiva estensione della superfice occupata.
Si costituiva ritualmente il mediante il deposito del controricorso e apposita memoria CP_1 scritta.
In data 3 aprile 2024, con ordinanza n. 8807, la Corte di Cassazione accoglieva il primo e secondo motivo del ricorso dichiarando l'inammissibilità del quarto e quinto, rigettando il terzo e ritenendo assorbito il sesto motivo.
Nell'esaminare congiuntamente i primi due motivi di ricorso, la Suprema Corte li ha ritenuti fondati, osservando che il giudice di secondo grado, nel dichiarare l'assenza di una specifica doglianza sull'effettiva estensione della superfice occupata, non aveva correttamente valutato l'atto di appello, ove si leggeva espressamente che: “il primo e inaccettabile errore commesso dal giudice
a quo (…) sta nell'avere acriticamente raccolto le errate valutazioni del suo ausiliario (…) Ha ritenuto infatti il CTU che le aree occupate (la cui superficie è stata accertata in complessivi
32.602 mq ricadessero in zona agricola avente le caratteristiche del “seminativo irriguo” (cfr. pag.
4 dell'appello principale e pag. 21 dell'ordinanza della Corte di Cassazione).
Sulla scorta di tale motivazione, al netto delle ampie argomentazioni in fatto e diritto contenute nell'ordinanza, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e alla ripartizione delle spese processuali, anche per ciò che attiene al giudizio di legittimità.
Il giudizio veniva così riassunto innanzi all'intestata Corte d'Appello con atto di citazione dai IG.ri
, e , personalmente e nella loro qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 testamentari delle IG.re e e dal IG. Persona_1 Parte_4 Parte_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “in parziale riforma della sentenza 07.04.2017 n. 133/2017, quale pronunciata dalla stessa sezione distaccata di Sassari, voglia così giudicare: a) dichiararsi che le aree di cui trattasi occupate da parte del , alla stregua Controparte_3 delle ctu di primo e di secondo grado, in ha 3.26.02 e che il loro valore venale, era pari, alla stregua della ctu di secondo Grado 205.041.08 al 02.11.2002, momento dello spossessamento;
b) per l'effetto - tenendosi conto della pronunciata condanna del al risarcimento del danno CP_1 pari al valore venale del suolo col carico della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale rivalutato via via fino al saldo, nonché delle somme interlocutoriamente corrisposte dal CP_1 medesimo, da dedursi dal risarcimento dovuto imputandole prima ad interessi e spese - condannarsi il , in persona del Controparte_1
Commissario liquidatore rappresentante legale pro tempore, a pagare agli appellanti la Pt_1 complessiva somma di euro 156.742,91 - sarà ritenuta dovuta - col carico della rivalutazione monetaria e degli interessi sul detto capitale via via rivalutato dal 31.10.2024 fino al saldo;
ovvero, in via subordinata, condannarsi il medesimo a pagare agli odierni appellanti la somma CP_1 di euro 121.719,89 a titolo di capitale al 14.06.2019 col carico della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale rivalutato via via dal 14.06.2019 al saldo. c) con le spese processuali del giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione e di questo grado di giudizio a carico del convenuto ”. Controparte_1
Nel presente giudizio si è costituito il , limitandosi ad eccepire in rito l'estinzione del CP_1 processo ai sensi degli artt. 392 e 393 c.p.c., per tardiva riassunzione a seguito della cassazione con rinvio. L'ordinanza della Corte di Cassazione era stata pubblicata il 3 aprile 2024, con la conseguenza che il termine ultimo per la riassunzione del giudizio in sede di rinvio dinanzi alla
Corte d'appello era il 3 luglio 2024, con conseguente tardività della riassunzione formalizzata dai soltanto il 18/12/2024. Pt_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
L'unica eccezione formulata dal , di estinzione del processo in quanto riassunto dopo il CP_1 termine di tre mesi (o sei mesi come precisato nelle note conclusionali) dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, è palesemente infondata.
La norma da applicarsi nel caso di specie è infatti l'art. 392 c.p.c., che prescrive che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. Dove il termine “tre mesi” va a sostituire quello di “un anno”, e non di sei mesi, come da ultimo sostenuto dal nelle note CP_1 conclusionali, facendo forse errato riferimento al termine per la riassunzione del processo a seguito d'interruzione (ex art. 305 c.p.c.). Ipotesi evidentemente diversa dalla riassunzione a seguito di rinvio da Cassazione.
Ora, sull'ambito applicativo della norma, nella nuova formulazione, la Corte di cassazione, anche recentemente, ha ribadito il principio che “in tema di giudizio di rinvio, la modifica dell'art. 392 c.p.c., introdotta dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine trimestrale per la riassunzione della causa all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16124 del 16/06/2025).
È evidente dalla stessa vicenda di fatto sottesa alla pronuncia che per “instaurazione del giudizio” deve intendersi la sua proposizione in primo grado, mentre rimangono irrilevanti i tempi di avvio dei gradi successivi.
Trattandosi di giudizio instaurato nel 2000, tanto basta per ritenere tempestivo l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, notificato dai al in data 18.12.2024, dunque ampiamente Pt_1 CP_1 entro il termine di un anno dalla pubblicazione dell'ordinanza della Cassazione (3/4/2024).
Nel merito, non pare residuino dubbi sulla fondatezza dei motivi di censura con riferimento all'importo definitivamente ancora dovuto dal agli odierni appellanti, sul Controparte_4 quale il a dire il vero non ha speso neppure un'argomentazione limitandosi ad eccepire la CP_1 sola tardività della riassunzione del giudizio di rinvio.
All'esito della pronuncia della Corte di Cassazione può considerarsi infatti definitivamente accertato che la superficie occupata dal è pari ad ha 3.26.02, come d'altronde CP_1 implicitamente considerato dal tribunale ai fini della liquidazione del risarcimento, calcolato sulla maggiore estensione di ha 3.26.02, seppure dopo aver contraddittoriamente fatto riferimento in motivazione alla minor superficie di ha 2.22.13. Discordanza tra motivazione e dispositivo che era stata oggetto di specifica censura in appello da parte dei , come rilevato dalla Corte di Pt_1 cassazione nel censurare la statuizione della Corte sull'esistenza di un giudicato sul punto.
D'altronde, che la superficie effettivamente occupata dal fosse di ha 3.26.02 e non di ha CP_1
2.22.13 si ricava senza margine di errore dalla consulenza tecnica d'ufficio (pag. 4 sub 3.1) e pag. 7 sub 3.2.8, oltre che indirettamente dall'imputazione alle somme complessivamente dovute ai Pt_1 in conseguenza dell'occupazione dell'importo di € 25.964,35, a suo tempo corrisposto a
[...]
(e da questi trasferito ai ) per la porzione di ha 1.03.89, ricompresa nella Controparte_5 Pt_1 superficie complessivamente occupata dal . CP_1
Dunque, ai fini della corretta determinazione dell'importo spettante ai per l'irreversibile Pt_1 trasformazione del fondo di loro proprietà deve farsi riferimento alla maggiore estensione di ha
3.26.02 e al valore venale di 6,289 €/mq, definitivamente accertato dalla Corte d'appello con sentenza sul punto in giudicato.
Così come definitivamente accertato è il diritto dei a conseguire sull'importo capitale la Pt_1 rivalutazione e gli interessi legali dal momento dello spossessamento (2/11/2002) all'effettivo soddisfo. La Corte d'appello aveva anche già proceduto alla detrazione dalle somme spettanti ai di Pt_1 quelle già corrisposte nel corso del processo dal a tale titolo per € 25.964,35 il CP_1
16/06/2006 ed € 46.864,00 il 18.04.2012, con statuizione anch'essa non intaccata in cassazione e pertanto definitiva.
Dal totale dovuto dovranno essere detratti anche gli ulteriori importi corrisposti dal sia in CP_1 esecuzione della sentenza che delle successive ordinanze pronunciate nei procedimenti esecutivi nelle more instaurati dagli appellanti, come da analitico prospetto inserito dagli appellanti nel corpo dell'atto di citazione e non contestato dal . CP_1
Precisamente: in esito alla sentenza della Corte d'Appello di Sassari n. 133/2017 (doc.7) e della sua registrazione (doc.12); dell'ordinanza di assegnazione parziale 11.07.2018 in procedimento esecutivo Trib. NU Rges 270/18 (doc.13) e della sua registrazione (doc.14) nonché dell'atto di precetto 31.07.18 (doc.15), il ha corrisposto la somma di euro 53.465,58 CP_1
(cinquantatremilaquattrocentosessantacinque/58) il 30.10.2018; sempre in esito a detta sentenza;
nonché all'ordinanza 08.01.19 in sub- procedimento per accertamento dell'obbligo del terzo rges
270/18 (doc.17); alla ordinanza di assegnazione 08.01.19 in procedimento 270/18 (doc.18) e alla sua registrazione (doc.19), il ha corrisposto l'ulteriore somma di euro 112.793,31 CP_1
(centododicimilasettecentonovantatre/31) il 30.03.2019 [doc.20]; infine, in esito ad atto di precetto
12.06.2019, anch'esso basato sull'ordinanza di assegnazione 08.10.19 (doc. 18), il ha CP_1 corrisposto la somma di euro 4.534,80 (quattromilacinquecentotrentaquattro/80) il 14.06.2019
(doc.22).
In conclusione, dalla lettura combinata del contenuto delle sentenze ormai divenuto definitivo risulta accertato: che la superficie occupata da risarcire è pari ad ha 3.26.02; che il suo valore venale al
02.11.2002 era pari ad euro 205.041,08; che il risarcimento attribuito agli attori è pari al valore venale del suolo col carico degli accessori dal momento dello spossessamento;
che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali decorrono sul capitale via via rivalutato dal 02.11.2002 all'effettivo pagamento.
Muovendo dall'accertato capitale di euro 205.041,08 al 02.11.2002, e gravandolo della rivalutazione monetaria via via e degli interessi sul capitale via via rivalutato, oltre spese, si perviene al 16.06.2006, data del primo versamento, alla somma complessiva di euro 240.996,67 dalla quale vanno dedotti euro 25.964,35. E così sul capitale residuo di euro 215.032,32 al
16.06.2006 graveranno rivalutazione monetaria, interessi e spese fino al momento del secondo versamento, e così via di capitale residuo in capitale residuo, in relazione ai diversi successivi versamenti, fino ad oggi. L'importo residuo ancora oggi dovuto al è pari ad € 156.742,91 al 31/10/2024, calcolato CP_1 dai nel rispetto dei criteri degli artt. 1193,1194 e 1196 c.c. come da apposito schema inserito Pt_1 nell'atto introduttivo del giudizio e non contestato dal . Controparte_1
Da quanto sopra risulta che il credito degli odierni appellanti è pari ad euro 156.742,91 al
31.10.2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi sul capitale via via rivalutato fino al saldo.
In accoglimento della domanda proposta dai , il Pt_1 Parte_6
, in persona del commissario liquidatore in carica, deve essere
[...] condannato al pagamento in favore degli appellanti dell'importo di € 156.742,91 al 31/10/2024, oltre interessi sul capitale residuo via via via rivalutato sino al saldo.
Le spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio, liquidate nei valori medi dello scaglione da € 52.001 ad € 260.000, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
. CP_1
P.Q.M.
la Corte, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, definitivamente decidendo,
1) condanna il Parte_6 Controparte_1 Controparte_1 in persona del commissario liquidatore in carica al pagamento in favore degli appellanti dell'importo di € 156.742,91 al 31/10/2024, oltre interessi sul capitale residuo via via via rivalutato sino al saldo;
2) condanna il Parte_6 in persona del commissario liquidatore in carica a rifondere in favore degli appellanti le spese del presente giudizio e di quello di legittimità, che si liquidano rispettivamente in € 7.655 per la fase di legittimità ed € 12.154 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Sassari all'udienza del 12 settembre 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa IA RI
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/09/2025
Dott.ssa IA RI Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore chiamata la causa iscritta al n. 468 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ) in proprio nonché quali C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi testamentari delle zie (c.f. e Persona_1 C.F._4 [...]
(c.f. ), decedute nelle more del giudizio – e Parte_4 C.F._5 Parte_5
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Murru C.F._6
( ) e Carlo Murru ( ) come da procura in atti;
C.F._7 C.F._8 appellanti
e
Controparte_1
, in persona del Commissario liquidatore pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Colella (c.f. ), come da procura in C.F._9 C.F._10 atti;
appellato
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa IA RI Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
- SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI -
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa IA RI Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale, all'udienza del 12 settembre 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio iscritto al n. 68 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ) in proprio nonché quali C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi testamentari delle zie (c.f. e Persona_1 C.F._4 [...]
(c.f. ), decedute nelle more del giudizio – e Parte_4 C.F._5 Parte_5
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Murru C.F._6
( ) e Carlo Murru ( ), come da procura in atti;
C.F._7 C.F._8 appellanti
e
Controparte_1
, in persona del Commissario liquidatore pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Colella (c.f. ), come da procura in C.F._9 C.F._10 atti;
appellato
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in data 31 gennaio 2000, ritualmente notificato, gli attori , Parte_4
e citavano il Controparte_2 Parte_5 Controparte_1
(d'ora in poi anche solo il ) dinanzi al Tribunale di Nuoro al fine
[...] CP_1 di ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'occupazione dei terreni di loro proprietà, siti nel
Comune di e distinti al catasto al foglio 68, mappali 2,3,4,6,7,8,20,23,34, foglio 55, CP_1 mappali 31 e 34. In particolare, parte attrice esponeva che il aveva occupato, in forza del CP_1 decreto n. 56 del 20 giugno 1996, i sopra identificati terreni in vista della realizzazione di un'opera pubblica (svincolo fra la strada provinciale n. 12 e i relativi accessi alla ZIR di ). CP_1
Si costituiva il eccependo l'improponibilità della domanda attorea sotto un duplice CP_1 profilo: in primo luogo, al decreto di occupazione n. 56 del 20 giugno 2000 non era seguita la definizione del procedimento espropriativo;
in secondo luogo, gli attori non avrebbero mai perso la disponibilità dei terreni.
Tuttavia, in pendenza del giudizio di primo grado, il adottava il decreto di occupazione n. CP_1
67 del 27 settembre 2002, il quale prevedeva l'occupazione di una maggior estensione, pari a mq
29.711, contrariamente al precedente provvedimento, ove la superfice occupata era stata calcolata in mq 23.117.
Il Tribunale di Nuoro, espletata CTU per accertare l'effettiva superfice occupata da parte del
, con sentenza n. 7 dell'8 gennaio 2011 accoglieva la domanda formulata dagli attori, CP_1 condannando il al pagamento in loro favore della somma di € 32.833,18, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria.
Il giudice di prime cure rigettava, preliminarmente, l'eccezione di improponibilità della domanda sul presupposto che le condizioni dell'azione fossero sopravvenute nelle more del giudizio, in virtù del decreto di occupazione del 27 settembre 2002, n. 62. Tale ultimo provvedimento, infatti, aveva determinato, oltre alla perdita del possesso, anche una trasformazione irreversibile del fondo. In relazione a tale ultimo profilo e all'annessa quantificazione della domanda risarcitoria, il Tribunale, nel fare applicazione della giurisprudenza costituzionale e dei prevalenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità dell'epoca, rilevava come il risarcimento del danno derivante dall'occupazione appropriativa dovesse corrispondere al valore venale del bene al momento in cui si era verificata l'irreversibile trasformazione del suolo.
In relazione alla quantificazione del risarcimento, il Tribunale di Nuoro, nel condividere le valutazioni operate dal CTU, riteneva che le aree occupate avessero una destinazione agricola ed operava due ipotesi di calcolo delle aree. In particolare, con la prima ipotesi il CTU riteneva che, qualora la superfice occupata fosse pari a ha 3.26.02 (32.602 mq), l'importo da liquidare, a titolo di risarcimento, era pari ad euro 32.833,18 (valore venale della superfice occupata), unitamente all'indennità di occupazione per un importo pari a 5.472,18; nell'ipotesi in cui la superfice occupata fosse di ha 2.22.13 (22.213 mq) il risarcimento doveva quantificarsi in euro 22.370,51 con un'indennità di occupazione pari ad euro 3.728,41.
In relazione alle due ipotesi prospettate, il giudice di primo grado riteneva la seconda maggiormente in linea con le valutazioni operate dal CTU, le quali mostravano come la superfice occupata dal fosse di ha 2.22.13 (22.213 mq). CP_1
Nonostante il Tribunale ritenesse maggiormente attendibile tale ultima ipotesi, nel dispositivo della sentenza condannava il al pagamento del solo danno subito per un importo pari ad euro CP_1
32.833,18, in luogo di euro 22.370,51, mentre non si pronunciava sulla quantificazione dell'indennità di occupazione.
Tale pronuncia veniva appellata dai IG.ri , e Parte_5 Persona_1 Parte_4 innanzi all'intestata Corte d'Appello (R.G. n. 116/2012) con citazione ritualmente notificata al
. Controparte_1
Con l'appello gli attori deducevano: I) l'errata valutazione delle risultanze probatorie sotto il profilo della qualificazione del terreno come agricolo anziché edificabile, peraltro occupato nella maggiore estensione di 32.602 mq rispetto a quella prevista nel decreto di occupazione n. 67 del 27 settembre
2002); II) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione del danno da occupazione temporanea;
III) la violazione e/o errata applicazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione alla statuizione di compensazione delle spese del giudizio nonostante la totale soccombenza del . CP_1
Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione con la quale, oltre resistere alle CP_1 avverse censure, proponeva appello incidentale. In buona sostanza, il convenuto/appellante incidentale reiterava quanto già dedotto in primo grado sostenendo, da un lato, che l'estensione delle aree era stata correttamente calcolata da parte del Tribunale in complessivi 22.213 mq;
dall'altro, ribadiva come la domanda attorea dovesse dichiararsi inammissibile/improponibile proprio perché il giudizio era stato radicato in relazione agli effetti pregiudizievoli derivanti dal decreto di occupazione del 20 giugno 1996, n. 56, mentre la nuova domanda risarcitoria proposta dai ZZ alla luce del successivo decreto costituiva una mutatio libelli non ammessa.
Espletata nuova CTU, la Corte d'Appello, con sentenza n. 133 del 7 aprile 2017, accoglieva il primo e terzo motivo dell'appello principale, ritenendo assorbito il secondo e rigettava l'appello incidentale sulla base delle seguenti motivazioni.
In particolare, il giudice di secondo grado, nel rigettare l'eccezione relativa all'introduzione di una nuova domanda, osservava come il bene della vita cui aspirava parte attrice non consisteva nella restituzione dei terreni, bensì nel risarcimento del danno derivante dall'occupazione sine titulo da parte del , concretizzatasi nel novembre del 2002. CP_1
Sebbene i due decreti non si ponessero in relazione di continuità, la Corte riteneva, seppur implicitamente, che entrambi non fossero differenti sul piano dei presupposti e degli effetti. Al riguardo, la sussistenza del risarcimento del danno ben poteva essere valutata al momento della decisione, senza che potesse rilevare il fatto che il pregiudizio si fosse concretizzato nella sua interezza con il decreto del 2002, quindi in un momento successivo all'instaurazione del giudizio.
Essendo la domanda attorea definita nei suoi fatti costitutivi, la Corte d'Appello rigettava entrambi i motivi dell'appello incidentale.
Quanto all'appello principale, la Corte d'Appello segnalava come i terreni avessero una vocazione edificatoria e non agricola. Tuttavia, osservava che la superfice occupata fosse pari a 32.602 mq, profilo, riteneva la Corte, sul quale non era stata formulata una specifica censura da parte dell'appellante.
Il risarcimento del danno veniva così riformulato in euro 139.721,78, somma alla quale dovevano detrarsi gli importi corrisposti dal in data 16 giugno 2006 (euro 25.964,35) e in data 18 CP_1 aprile 2012 (euro 46.864,00).
Per tale ragione, questa Corte d'Appello riformava la sentenza impugnata e condannava il al pagamento di un risarcimento del danno pari a euro 66.893,43, oltre agli interessi CP_1 legali da calcolarsi come segue: dal 2 novembre 2002 al 16 giugno 2006 sull'importo di euro
139.721,78; dal 16 giugno 2006 al 18 aprile 2012 sull'importo di euro 113.757,43; dal 18 aprile
2012 fino alla data del soddisfo sull'importo di euro 66.893,43; riteneva il secondo motivo dell'appello principale assorbito e accoglieva il terzo motivo, condannando il alla CP_1 rifusione delle spese processuali, liquidandole in euro 5.600,00 per il primo grado e in € 8.317,00 per il secondo.
, e impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione Pt_5 Per_1 Parte_4
(R.G. n. 14282/2018) deducendo sei motivi di ricorso.
Per quanto d'interesse in questa sede, occorre rappresentare sinteticamente il contenuto del primo e secondo motivo, tralasciando l'analisi del terzo, quarto, quinto e sesto, poiché non accolti dalla
Suprema Corte.
Con il primo motivo, i ricorrenti censuravano l'errata valutazione dei fatti operata dal giudice d'appello relativamente all'effettiva occupazione dei terreni da parte del . CP_1
Parte ricorrente rilevava un vizio genetico, afferente alla discrepanza emersa tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di I grado. Difatti, come esposto precedentemente, il giudice di prime cure aveva ritenuto, nel corpo della motivazione, maggiormente attendibile che l'occupazione del suolo fosse di 22.213 mq, salvo poi condannare il alla corresponsione di un risarcimento CP_1 del danno che aveva come riferimento la maggior superfice (32.602 mq).
Tale discrepanza avrebbe indotto, secondo l'impostazione dei IG.ri , il giudice di secondo Pt_1 grado ad un errore di valutazione ritenendo che la superfice effettivamente occupata fosse di 22.213 mq. In realtà, specificavano i ricorrenti, il CTU in sede d'appello aveva confermato che la superfice occupata era pari a 32.602 mq.
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt.
112 e 342 c.p.c., nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto che l'appellante non avesse sollevato alcuna specifica doglianza in merito all'effettiva estensione della superfice occupata.
Si costituiva ritualmente il mediante il deposito del controricorso e apposita memoria CP_1 scritta.
In data 3 aprile 2024, con ordinanza n. 8807, la Corte di Cassazione accoglieva il primo e secondo motivo del ricorso dichiarando l'inammissibilità del quarto e quinto, rigettando il terzo e ritenendo assorbito il sesto motivo.
Nell'esaminare congiuntamente i primi due motivi di ricorso, la Suprema Corte li ha ritenuti fondati, osservando che il giudice di secondo grado, nel dichiarare l'assenza di una specifica doglianza sull'effettiva estensione della superfice occupata, non aveva correttamente valutato l'atto di appello, ove si leggeva espressamente che: “il primo e inaccettabile errore commesso dal giudice
a quo (…) sta nell'avere acriticamente raccolto le errate valutazioni del suo ausiliario (…) Ha ritenuto infatti il CTU che le aree occupate (la cui superficie è stata accertata in complessivi
32.602 mq ricadessero in zona agricola avente le caratteristiche del “seminativo irriguo” (cfr. pag.
4 dell'appello principale e pag. 21 dell'ordinanza della Corte di Cassazione).
Sulla scorta di tale motivazione, al netto delle ampie argomentazioni in fatto e diritto contenute nell'ordinanza, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e alla ripartizione delle spese processuali, anche per ciò che attiene al giudizio di legittimità.
Il giudizio veniva così riassunto innanzi all'intestata Corte d'Appello con atto di citazione dai IG.ri
, e , personalmente e nella loro qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 testamentari delle IG.re e e dal IG. Persona_1 Parte_4 Parte_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “in parziale riforma della sentenza 07.04.2017 n. 133/2017, quale pronunciata dalla stessa sezione distaccata di Sassari, voglia così giudicare: a) dichiararsi che le aree di cui trattasi occupate da parte del , alla stregua Controparte_3 delle ctu di primo e di secondo grado, in ha 3.26.02 e che il loro valore venale, era pari, alla stregua della ctu di secondo Grado 205.041.08 al 02.11.2002, momento dello spossessamento;
b) per l'effetto - tenendosi conto della pronunciata condanna del al risarcimento del danno CP_1 pari al valore venale del suolo col carico della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale rivalutato via via fino al saldo, nonché delle somme interlocutoriamente corrisposte dal CP_1 medesimo, da dedursi dal risarcimento dovuto imputandole prima ad interessi e spese - condannarsi il , in persona del Controparte_1
Commissario liquidatore rappresentante legale pro tempore, a pagare agli appellanti la Pt_1 complessiva somma di euro 156.742,91 - sarà ritenuta dovuta - col carico della rivalutazione monetaria e degli interessi sul detto capitale via via rivalutato dal 31.10.2024 fino al saldo;
ovvero, in via subordinata, condannarsi il medesimo a pagare agli odierni appellanti la somma CP_1 di euro 121.719,89 a titolo di capitale al 14.06.2019 col carico della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale rivalutato via via dal 14.06.2019 al saldo. c) con le spese processuali del giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione e di questo grado di giudizio a carico del convenuto ”. Controparte_1
Nel presente giudizio si è costituito il , limitandosi ad eccepire in rito l'estinzione del CP_1 processo ai sensi degli artt. 392 e 393 c.p.c., per tardiva riassunzione a seguito della cassazione con rinvio. L'ordinanza della Corte di Cassazione era stata pubblicata il 3 aprile 2024, con la conseguenza che il termine ultimo per la riassunzione del giudizio in sede di rinvio dinanzi alla
Corte d'appello era il 3 luglio 2024, con conseguente tardività della riassunzione formalizzata dai soltanto il 18/12/2024. Pt_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
L'unica eccezione formulata dal , di estinzione del processo in quanto riassunto dopo il CP_1 termine di tre mesi (o sei mesi come precisato nelle note conclusionali) dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, è palesemente infondata.
La norma da applicarsi nel caso di specie è infatti l'art. 392 c.p.c., che prescrive che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. Dove il termine “tre mesi” va a sostituire quello di “un anno”, e non di sei mesi, come da ultimo sostenuto dal nelle note CP_1 conclusionali, facendo forse errato riferimento al termine per la riassunzione del processo a seguito d'interruzione (ex art. 305 c.p.c.). Ipotesi evidentemente diversa dalla riassunzione a seguito di rinvio da Cassazione.
Ora, sull'ambito applicativo della norma, nella nuova formulazione, la Corte di cassazione, anche recentemente, ha ribadito il principio che “in tema di giudizio di rinvio, la modifica dell'art. 392 c.p.c., introdotta dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine trimestrale per la riassunzione della causa all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16124 del 16/06/2025).
È evidente dalla stessa vicenda di fatto sottesa alla pronuncia che per “instaurazione del giudizio” deve intendersi la sua proposizione in primo grado, mentre rimangono irrilevanti i tempi di avvio dei gradi successivi.
Trattandosi di giudizio instaurato nel 2000, tanto basta per ritenere tempestivo l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, notificato dai al in data 18.12.2024, dunque ampiamente Pt_1 CP_1 entro il termine di un anno dalla pubblicazione dell'ordinanza della Cassazione (3/4/2024).
Nel merito, non pare residuino dubbi sulla fondatezza dei motivi di censura con riferimento all'importo definitivamente ancora dovuto dal agli odierni appellanti, sul Controparte_4 quale il a dire il vero non ha speso neppure un'argomentazione limitandosi ad eccepire la CP_1 sola tardività della riassunzione del giudizio di rinvio.
All'esito della pronuncia della Corte di Cassazione può considerarsi infatti definitivamente accertato che la superficie occupata dal è pari ad ha 3.26.02, come d'altronde CP_1 implicitamente considerato dal tribunale ai fini della liquidazione del risarcimento, calcolato sulla maggiore estensione di ha 3.26.02, seppure dopo aver contraddittoriamente fatto riferimento in motivazione alla minor superficie di ha 2.22.13. Discordanza tra motivazione e dispositivo che era stata oggetto di specifica censura in appello da parte dei , come rilevato dalla Corte di Pt_1 cassazione nel censurare la statuizione della Corte sull'esistenza di un giudicato sul punto.
D'altronde, che la superficie effettivamente occupata dal fosse di ha 3.26.02 e non di ha CP_1
2.22.13 si ricava senza margine di errore dalla consulenza tecnica d'ufficio (pag. 4 sub 3.1) e pag. 7 sub 3.2.8, oltre che indirettamente dall'imputazione alle somme complessivamente dovute ai Pt_1 in conseguenza dell'occupazione dell'importo di € 25.964,35, a suo tempo corrisposto a
[...]
(e da questi trasferito ai ) per la porzione di ha 1.03.89, ricompresa nella Controparte_5 Pt_1 superficie complessivamente occupata dal . CP_1
Dunque, ai fini della corretta determinazione dell'importo spettante ai per l'irreversibile Pt_1 trasformazione del fondo di loro proprietà deve farsi riferimento alla maggiore estensione di ha
3.26.02 e al valore venale di 6,289 €/mq, definitivamente accertato dalla Corte d'appello con sentenza sul punto in giudicato.
Così come definitivamente accertato è il diritto dei a conseguire sull'importo capitale la Pt_1 rivalutazione e gli interessi legali dal momento dello spossessamento (2/11/2002) all'effettivo soddisfo. La Corte d'appello aveva anche già proceduto alla detrazione dalle somme spettanti ai di Pt_1 quelle già corrisposte nel corso del processo dal a tale titolo per € 25.964,35 il CP_1
16/06/2006 ed € 46.864,00 il 18.04.2012, con statuizione anch'essa non intaccata in cassazione e pertanto definitiva.
Dal totale dovuto dovranno essere detratti anche gli ulteriori importi corrisposti dal sia in CP_1 esecuzione della sentenza che delle successive ordinanze pronunciate nei procedimenti esecutivi nelle more instaurati dagli appellanti, come da analitico prospetto inserito dagli appellanti nel corpo dell'atto di citazione e non contestato dal . CP_1
Precisamente: in esito alla sentenza della Corte d'Appello di Sassari n. 133/2017 (doc.7) e della sua registrazione (doc.12); dell'ordinanza di assegnazione parziale 11.07.2018 in procedimento esecutivo Trib. NU Rges 270/18 (doc.13) e della sua registrazione (doc.14) nonché dell'atto di precetto 31.07.18 (doc.15), il ha corrisposto la somma di euro 53.465,58 CP_1
(cinquantatremilaquattrocentosessantacinque/58) il 30.10.2018; sempre in esito a detta sentenza;
nonché all'ordinanza 08.01.19 in sub- procedimento per accertamento dell'obbligo del terzo rges
270/18 (doc.17); alla ordinanza di assegnazione 08.01.19 in procedimento 270/18 (doc.18) e alla sua registrazione (doc.19), il ha corrisposto l'ulteriore somma di euro 112.793,31 CP_1
(centododicimilasettecentonovantatre/31) il 30.03.2019 [doc.20]; infine, in esito ad atto di precetto
12.06.2019, anch'esso basato sull'ordinanza di assegnazione 08.10.19 (doc. 18), il ha CP_1 corrisposto la somma di euro 4.534,80 (quattromilacinquecentotrentaquattro/80) il 14.06.2019
(doc.22).
In conclusione, dalla lettura combinata del contenuto delle sentenze ormai divenuto definitivo risulta accertato: che la superficie occupata da risarcire è pari ad ha 3.26.02; che il suo valore venale al
02.11.2002 era pari ad euro 205.041,08; che il risarcimento attribuito agli attori è pari al valore venale del suolo col carico degli accessori dal momento dello spossessamento;
che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali decorrono sul capitale via via rivalutato dal 02.11.2002 all'effettivo pagamento.
Muovendo dall'accertato capitale di euro 205.041,08 al 02.11.2002, e gravandolo della rivalutazione monetaria via via e degli interessi sul capitale via via rivalutato, oltre spese, si perviene al 16.06.2006, data del primo versamento, alla somma complessiva di euro 240.996,67 dalla quale vanno dedotti euro 25.964,35. E così sul capitale residuo di euro 215.032,32 al
16.06.2006 graveranno rivalutazione monetaria, interessi e spese fino al momento del secondo versamento, e così via di capitale residuo in capitale residuo, in relazione ai diversi successivi versamenti, fino ad oggi. L'importo residuo ancora oggi dovuto al è pari ad € 156.742,91 al 31/10/2024, calcolato CP_1 dai nel rispetto dei criteri degli artt. 1193,1194 e 1196 c.c. come da apposito schema inserito Pt_1 nell'atto introduttivo del giudizio e non contestato dal . Controparte_1
Da quanto sopra risulta che il credito degli odierni appellanti è pari ad euro 156.742,91 al
31.10.2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi sul capitale via via rivalutato fino al saldo.
In accoglimento della domanda proposta dai , il Pt_1 Parte_6
, in persona del commissario liquidatore in carica, deve essere
[...] condannato al pagamento in favore degli appellanti dell'importo di € 156.742,91 al 31/10/2024, oltre interessi sul capitale residuo via via via rivalutato sino al saldo.
Le spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio, liquidate nei valori medi dello scaglione da € 52.001 ad € 260.000, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
. CP_1
P.Q.M.
la Corte, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, definitivamente decidendo,
1) condanna il Parte_6 Controparte_1 Controparte_1 in persona del commissario liquidatore in carica al pagamento in favore degli appellanti dell'importo di € 156.742,91 al 31/10/2024, oltre interessi sul capitale residuo via via via rivalutato sino al saldo;
2) condanna il Parte_6 in persona del commissario liquidatore in carica a rifondere in favore degli appellanti le spese del presente giudizio e di quello di legittimità, che si liquidano rispettivamente in € 7.655 per la fase di legittimità ed € 12.154 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Sassari all'udienza del 12 settembre 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa IA RI