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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 17 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3154/2023 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Melita, che la rappresenta e difende per procura allegata al presente atto ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_1
dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento pensione di reversibilità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 10/06/2023, adiva il Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina per l'accertamento del proprio diritto alla pensione di reversibilità, quale figlia convivente di , deceduta in data 08/06/2022. Persona_1 A tal fine la ricorrente chiedeva il riconoscimento della sua condizione di figlia maggiorenne totalmente inabile ad ogni proficuo lavoro e pertanto priva di reddito, economicamente a carico del genitore al momento del decesso di questi e la condanna dell' al pagamento CP_2
della connessa provvidenza economica, con accessori di legge.
Con refusione delle spese da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva l' resistente che, eccependo la carenza di elementi probatori a sostegno CP_1
dell'azione avanzata e l'infondatezza del ricorso, ne chiedeva il rigetto, non essendo la ricorrente in possesso dei requisiti costitutivi del diritto preteso.
Esperita Ctu medico legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti di diritto
La giurisprudenza ha stabilito che in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall l'attribuzione CP_2
della pensione di reversibilità quale superstite, con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011);
Va a tal fine richiamato il contenuto dell'art. 22 della Legge n. 903/1965, il quale prevede il diritto alla pensione di reversibilità per i "figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi …”
Il comma prosegue disponendo: "Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa".
Tali requisiti utili al riconoscimento dell'invocato diritto sono stati interpretati dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che “in tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952 n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio
1965 n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità od indiretta a favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento ai fini della integrazione della fattispecie costitutiva del diritto in questione, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga posteriormente a tale momento, attesa l'inapplicabilità del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità (cfr. cass. 23 febbraio 1984 n.1276 cui adde Cass.
24 maggio 1988). E questa stessa Corte ha anche precisato che la prova della cosiddetta vivenza a carico dell'assicurato del pensionato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cass. civ., sez. lav., n. 15440/2004).
Pertanto ai fini del conseguimento della pensione ai superstiti, la vivenza a carico dell'ascendente e lo stato di inabilità - che implica l'assoluta impossibilità di dedicarsi a una qualunque attività lavorativa - sono rilevanti solo se esistenti al momento del decesso del pensionato.
Alla luce della relazione del dott. , Ctu nominato nel presente giudizio, Persona_2
presenta “ESITI DI TIROIDECTOMIA DA CARCINOMA Parte_1
FOLLICOLARE, ESITI DI EMICOLECTOMIA DA CARCINOMA,
SPONDILODISCOARTROSI CON NOTE DI LIMITAZIONE FUNZIONALE, SINDROME
ANSISO DEPRESSIVA , ESITI DI LAPAROCELE POST CHIRURGICO , DIABETE
MELLITO”; il perito riconosce che tali infermità sono di entità tale da renderla inabile a decorrere dal mese di gennaio 2020, ovvero da ben prima il momento del decesso del genitore, avvenuto in data 08/06/2022.
Il dott. pertanto conclude riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario Per_2
necessario della totale inabilità lavorativa ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità del familiare.
Quanto al secondo requisito della vivenza a carico e del contributo rilevante del genitore al sostentamento economico del figlio inabile, esso non può essere in contestazione considerata la produzione in atti della dichiarazione ex art. 152 c.p.c.., posto che secondo Cassazione richiamata dal ricorrente “ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (art.3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino uguale trattamento ai superstiti inabili, sicché devono considerarsi a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (v. Cass. civ., sez. VI, n. 23058/2020).
Peraltro parte ricorrente afferma che “come si evince dalla certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate che si produce, sussisteva il requisito della vivenza a carico del genitore deceduto poiché la SI.ra non era economicamente autosufficiente”, dato Pt_1 questo non contestato dall'ente resistente.
Ulteriormente argomentando, non occorre che il titolare di pensione di vecchiaia provveda totalmente e congruamente al sostentamento del figlio, ma è sufficiente che vi provveda prevalentemente ed effettivamente, nei limiti di quanto consentito dal modesto importo della pensione di vecchiaia (cfr. Tribunale Rovigo, 27/07/1979).
3. Decisione e spese.
Pertanto, applicando i principi richiamati al caso in esame, la ricorrente possiede i requisiti per permettere l'attribuzione del trattamento di reversibilità sulla pensione della madre ed il ricorso è da ritenersi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in favore di il diritto alla percezione Parte_1
della pensione di reversibilità in oggetto condannando conseguentemente l' alla CP_2
corresponsione in suo favore della prestazione con interessi legali rivalutazione monetaria nei limiti dell'art.16 legge n. 412/1991 a decorrere da ogni singolo rateo e sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida in CP_2
€ 4.636,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. . Persona_2
Messina, 18 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando