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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LO MA Presidente
Dott. Francesco Andrea Pirola Consigliere
Dott.ssa IA IS Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 3492/2024, promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BE ZA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 36 34170
GORIZIA, come da delega in atti
-APPELLANTE- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ER TE, elettivamente domiciliato in VIA ANFOSSI, 12 20135
MILANO, come da delega in atti
-APPELLATO- pagina 1 di 11 PER LA RIFORMA della sentenza n. 5014/2024, pubblicata il 13.05.2024 dal Tribunale di Milano nella causa n. R.G. 47503/2021.
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in riforma della sentenza n. 5014/2024 d.d. 12/05/2024 inter partes resa dal Tribunale di
Milano, nel procedimento n. 47503/2021 R.G., pubblicata in data 13/05/2024 e comunicata in data 13/05/2024, per tutte le causali di cui in narrativa,
Nel merito, in via principale:
- Accertare e dichiarare che tutte le somme giacenti sul libretto postale acceso presso
[...]
n. 38156/00040235566 erano, per le ragioni in narrativa esposte, di spettanza Controparte_2
esclusiva di e che le stesse sono cadute in successione di cui erede è l'attrice Controparte_3
, e per l'effetto condannare alla restituzione all'erede Parte_1 Controparte_1 Pt_1
delle somme da lui prelevate in data 26/04/2013 per € 10.177,36 o quella diversa
[...] somma che dovesse risultare in causa, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga dimostrato che le somme giacenti sul libretto postale acceso presso n. 38156/00040235566, per le ragioni in Controparte_2 narrativa esposte, siano di spettanza esclusiva di , accertare e dichiarare che, Controparte_3
in applicazione della presunzione di cui all'art. 1298 2° comma c.c., le somme ivi depositate erano di spettanza del sig. nella misura del 50%; accertare e dichiarare Controparte_3
altresì che la detta quota è caduta in successione di cui erede è la signora e per Parte_1
l'effetto condannare alla restituzione in favore dell'erede della Controparte_1 Parte_1 metà somma prelevata in data 26/04/2013 per € 5.088,68 o quella diversa somma che dovesse risultare in causa, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
In ogni caso: pagina 2 di 11 - Con integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio disponendo il pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002”.
Conclusioni per : Controparte_1
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza Parte_1
n. 47503/2021 del Tribunale di Milano.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, - erede del padre Parte_1 CP_3
(deceduto il 20.06.2013) in virtù di testamento olografo (del 9.7.2011) e nella
[...]
qualità di erede legittima in ragione del rapporto di filiazione - conveniva in giudizio
(genero del de cuius) dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere la Controparte_1
restituzione di € 10.177,36, somma prelevata dal convenuto il 26.04.2013 da un libretto postale cointestato con . In subordine, la medesima chiedeva la Controparte_3
restituzione della metà della somma (€ 5.088,68) in base alla presunzione di comproprietà ex art. 1298, comma 2, c.c.
Si costituiva il convenuto , il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità CP_1
per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, contestava la titolarità esclusiva del libretto da parte del de cuius; in subordine, sosteneva che la quota spettante all'attrice fosse solo di € 1.017,74, da dividere tra cinque eredi. Infine, deduceva di aver utilizzato il denaro solo per le esigenze quotidiane del suocero e della moglie del de cuius.
Alla prima udienza veniva assegnato all'attrice il termine per la presentazione della domanda di mediazione, che veniva esperita con esito negativo (cfr. verbale del
6.9.2022). Quindi, la causa proseguiva con la proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., che veniva rifiutata da entrambe le parti. pagina 3 di 11 La causa veniva istruita documentalmente e con le testimonianze ammesse con ordinanza del 26.04.2023 (testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
Con sentenza n. 5014/2024, pubblicata il 13.05.2024, il Tribunale di Milano accertava e dichiarava che il convenuto “è debitore della somma di euro 5.088,68 Controparte_1
nei confronti dei coeredi del de cuius ” e condannava lo stesso Controparte_3 CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 1.696,22, oltre interessi dal Parte_1
18.11.2021 al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto valido il testamento olografo con cui
[...]
ha lasciato alla figlia l'immobile di proprietà, interpretando la CP_3 Pt_1
disposizione testamentaria come a titolo universale ai sensi dell'art. 588 c.c. e ritenendo, quindi, legittimata ad agire per la restituzione delle somme. Parte_1
Secondo la ricostruzione del giudice di prime cure ed in base alle allegazioni delle parti i chiamati all'eredità erano: la moglie (poi deceduta) e i figli Persona_1 Pt_1
e . L'attrice ha però provato documentalmente che CP_4 CP_5 Tes_1
e i rispettivi figli hanno rinunciato all'eredità, quindi il CP_4 CP_5
Tribunale ha applicato l'art. 522 c.c. ed accertato che la quota si è accresciuta agli altri tre coeredi, tra cui , che avrebbe dunque diritto ad un terzo del patrimonio. Parte_1
Il Tribunale ha poi ritenuto pacifico che abbia prelevato € 10.177,36 dal Controparte_1
libretto cointestato con . ha sostenuto di aver usato il denaro Controparte_3 CP_1
per le esigenze del suocero e della moglie, ma il Tribunale ha ritenuto le testimonianze da lui offerte contraddittorie e non provato:
- che fosse in grado di approvare o ratificare il prelievo (era Controparte_3
ricoverato e affetto da decadimento cognitivo);
- che il denaro fosse effettivamente usato per spese mediche o funerarie (mancano ricevute, fatture, o prove documentali).
Il Giudice ha comunque applicato la presunzione di comproprietà ex art. 1298, comma 2
c.c., poiché non è stata fornita prova sufficiente che il libretto fosse alimentato solo dal pagina 4 di 11 de cuius e, di conseguenza, ha ritenuto che solo metà della somma (€ 5.088,68) fosse di spettanza di quest'ultimo e, pertanto, da suddividere fra i tre eredi in parti uguali.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello , svolgendo i due motivi Parte_1
di censura di cui infra in motivazione e riconfermando, in sostanza, le stesse domande del primo grado.
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello avversario. Controparte_1
La causa – dopo ulteriore chiusura delle parti al raggiungimento di una soluzione transattiva – è stata chiamata in decisione all'udienza cartolare del 14.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, si censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto applicabile la presunzione di comproprietà ex art. 1298, comma 2, c.c. in relazione alle somme giacenti sul libretto postale cointestato tra il de cuius e il Controparte_3
convenuto . In particolare, l'appellante contesta la mancata assunzione Controparte_1
della prova testimoniale sul capitolo volto a dimostrare che il libretto era alimentato esclusivamente da mediante trasferimenti provenienti da un conto Controparte_3
corrente intestato a lui, alla moglie e alla figlia Pt_1
La doglianza risulta infondata.
Occorre in punto premettere che la presunzione di comproprietà prevista dall'art. 1298, comma 2, c.c. è una presunzione relativa (iuris tantum), che può essere superata solo mediante prova contraria, anche fondata su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2023, n. 28994; Cass. civ., ord. 23 gennaio
2025, n. 1643).
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito documentazione bancaria o elementi probatori oggettivi idonei a dimostrare l'alimentazione esclusiva del libretto da parte del de cuius: l'unico documento offerto in tal senso – che avrebbe dovuto essere pagina 5 di 11 rammostrato al teste per conferma secondo la stessa prova orale articolata dall'attrice –
è, infatti, un estratto (doc. 3 primo grado) del conto corrente bancario presso di CP_6
cui era cointestatario proprio insieme alla figlia e sul quale Controparte_3 Pt_1
veniva accreditata la sua pensione. L'odierna appellante pare evidenziare graficamente, nel documento, diversi prelievi di contante, che tuttavia nulla dicono sulla loro effettiva destinazione;
né risultano documentati (sempre con riguardo a tale documento, relativo a conto corrente distinto da quello per cui è causa) bonifici o giroconti rilevanti nel senso allegato.
Quanto alla prova testimoniale dedotta (“Vero è che il libretto postale del de cuius era alimentato con il suo denaro prelevato dal conto corrente Controparte_3
cointestato al signor e n. Controparte_3 Parte_1 Persona_1
0000100411555, acceso presso come da documento allegato sub 3) della CP_6
citazione che le si rammostra?”), oltre a essere demandata a soggetti legati all'attrice da stretti vincoli familiari o personali e comunque estranei alla titolarità dei conti in esame
(indi con chiari problemi di attendibilità, secondo quanto eccepito dalla controparte, oltre che di irrilevanza, per quanto appena osservato sul documento citato), è stata correttamente ritenuta generica dal giudice di primo grado, in quanto non articolata su fatti storici precisi e determinati (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2020, n. 3537; Cass. civ., n. 1294/2018).
Si aggiunga che, secondo parimenti consolidato orientamento, il giudice può rigettare la prova testimoniale se la sua formulazione richiede una indebita attività di ricostruzione da parte del giudice stesso, senza consentire una valutazione autonoma di rilevanza e ammissibilità, come è sicuramente da riconoscersi nel caso di specie (Cass. civ., ord. 21 novembre 2022, n. 34189).
In definitiva, del tutto corretta risultano tanto la mancata ammissione della prova orale anzidetta, quanto la valutazione complessiva del compendio probatorio offerto, alla stregua del quale la presunzione di comproprietà delle somme giacenti sul conto cointestato non può ritenersi superata.
pagina 6 di 11 2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la somma prelevata dal convenuto , pur rientrando Controparte_1
nell'asse ereditario del de cuius di cui erede universale era Controparte_3 Pt_1
in virtù del testamento olografo, dovesse essere ripartita secondo le regole della
[...]
successione legittima, attribuendo a solo 1/3 della metà della somma Parte_1
prelevata. L'appellante sostiene che l'applicazione delle regole della successione legittima sarebbe incompatibile con il riconoscimento che la disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo del 09.07.2011 costituisce una istituzione ex re certa a titolo universale ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c.: una volta riconosciuta la qualità di erede universale di , il giudice di prime cure avrebbe dovuto invece ritenere Parte_1
che tutti i beni del de cuius, compresi quelli non espressamente menzionati nel testamento, fossero devoluti alla stessa, in forza del principio di vis espansiva della vocazione ereditaria. L'appellante contesta inoltre la ricostruzione dei chiamati all'eredità, in quanto asseritamente arbitraria e non supportata neppure da certificati anagrafici, che avrebbero dovuto essere prodotti dalla controparte.
Anche tale doglianza risulta infondata.
Anzitutto, va chiarito che la presenza di altri eredi legittimi (ed, anzi, legittimari, trattandosi di coniuge e figli del defunto) è circostanza naturalmente pacifica, non essendone contestata l'esistenza (anzi, essendo la stessa indirettamente confermata dalle rinunce prodotte in giudizio dalla stessa appellante) ed a nulla rilevando, ai fini di causa
(di cui i coeredi non sono neppure parte), la produzione di documentazione maggiormente dettagliata.
Come detto, il Tribunale ha poi in motivazione espressamente accolto l'interpretazione del testamento olografo allegato (“lascio in eredità la casa di mia proprietà sita in
Milano via Demonte n. 3 solo ed esclusivamente a mia figlia ”) proposta CP_7
dall'attrice in primo grado, secondo cui tratterebbesi di istituzione di erede universale, ma ex re certa, ossia per l'appunto avente riguardo ad un cespite determinato. Ai sensi pagina 7 di 11 dell'art. 588 secondo comma c.c., la disposizione testamentaria c.d. ex re certa può infatti comportare una vocazione a titolo universale, e quindi l'attribuzione all'istituito anche dei beni non indicati nel testamento, se risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio (cfr., da ultimo, Cass., 5920/2025).
Orbene, nel caso di specie, la consistenza oggettiva (soprattutto relativamente all'intero asse ereditario, di cui è stato incontestatamente allegato essere l'unico immobile) e la rilevanza anche affettiva del cespite (trattandosi dell'abitazione coniugale), unitamente all'utilizzo del termine “eredità”, escludono in effetti che possa attribuirsi alla disposizione in esame valore di legato, apparendo piuttosto la stessa quale lascito a titolo universale alla figlia: titolo universale che, però, non implica di per sé l'istituzione della figlia quale erede unica, dovendosi come anticipato confrontare con la concorrenza di altri eredi (al pari dell'appellante) legittimi ed, anzi, necessari.
La coesistenza della successione a titolo universale ex re certa con la successione legittima, ai sensi dell'art. 457, 2° comma, c.c. per i beni non considerati nel testamento
è, contrariamente all'assunto di parte appellante, ormai ampiamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. 5 agosto 2022 n. 24310, 31 dicembre 2021 n.
42121, 3 luglio 2019 n. 17868), la quale ha anche contestualmente cura di precisare che, tuttavia, “non sono configurabili in materia soluzioni sulla base di regole astratte” (così, testualmente, Cass. ord. 9487/2021). Criterio orientativo principale, in concreto, risulta sempre la volontà del testatore come desumibile, in primis, dal documento testamentario: in generale si afferma che, in mancanza di una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege (arg. ex art. 734 c.c.). Poiché il problema dell'attribuzione rileva per i beni non menzionati nella disposizione, occorre infatti principalmente verificare se tale mancanza sia consapevole o meno;
e, pertanto, se i beni non menzionati siano stati dal testatore dimenticati oppure ignorati o ancora sopravvenuti al testamento (casi in cui potrebbe appunto operare la c.d. vis espansiva dell'istituzione universale ex re certa:
Cass., S.U., n. 17122/2018) oppure se, appunto, volutamente esclusi.
pagina 8 di 11 Quest'ultimo sembra essere il caso di specie: non risultando ragionevole che il de cuius si sia completamente dimenticato (o tantomeno non ne fosse a conoscenza) dell'esistenza di conti bancari ed, in particolare, di quello discusso a lui cointestato (e certamente soggetto ad utilizzo attivo), tanto più alla luce del fatto che – stando alle pur limitate allegazioni di parte – non risulta una consistenza particolarmente spiccata e variegata del patrimonio tale da giustificare una dimenticanza. Né risulta fornita prova che il conto in esame sia stato aperto solo nell'ultima parte di vita di Controparte_3
(due anni dopo il testamento), allorché egli era ricoverato ed affetto ormai da decadimento cognitivo.
Risulta, per contro, assai più verosimile che il testatore – certamente consapevole, inoltre, dell'esistenza degli altri eredi legittimi (figli e moglie) – volesse semplicemente disporre dell'immobile, sottraendolo alla comunione ereditaria – anche alla luce del fatto, esplicato nel documento stesso, che l'immobile era stato in verità pagato dalla figlia stessa – e, pertanto, provvedendo -solo- in parte qua egli stesso, anche per evitare dubbi e discussioni tra i coeredi, alla spartizione del patrimonio.
Così escluso che il de cuius volesse escludere la successione legittima, non possono che applicarsi le regole di questa per suddividere i beni relitti diversi dall'immobile e in particolare, per quanto qui rileva, il denaro giacente sul conto corrente. Corretta pertanto risulta la spartizione in tre quote uguali – per effetto dell'accrescimento – fra i coeredi residuati alle rinunce degli altri.
3. L'appello deve in definitiva essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Atteso l'esito, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico della parte appellante ed in favore dell'appellato.
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia pari ad € 10.177,36 e dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00 - € 26.000,00), nonché della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 3.966,00, di cui € 1.134,00 per la cd. fase di studio,
pagina 9 di 11 € 921,00 per la cd. fase introduttiva ed € 1.911,00 per la cd. fase decisionale, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n.
115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore
(31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone:
I. rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
II. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che si liquidano in complessivi € 3.966,00, oltre IVA, CPA e
15% spese generali;
III. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente
LO MA
Il Consigliere estensore
IA IS
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