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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in camera di consiglio con i magistrati: dr. LV AN Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SI NN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 123 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RETTA PANTALEO, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RICORRENTE
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 10/7/2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29/1/2025, Parte_1 formulava domanda di separazione personale dal coniuge.
La ricorrente esponeva, in particolare, di aver contratto matrimonio in data 13/04/2002 con in Radom (Polonia), Controparte_1 annotato nel Registro del capo dell'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune al n. 198/2002 in data 22/04/2002, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dalla loro unione era nata una figlia: (nata a [...] il Persona_1
03/08/2004).
La ricorrente rappresentava che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza. Inoltre, Parte_1 evidenziava che la figlia maggiorenne svolge attività di operaia e, dunque, è autonoma economicamente. Allo stesso modo, deduceva che i due coniugi svolgono attività lavorative autonome e non possiedono alcun bene, mobile o immobile, in comune.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, la separazione dal coniuge, attesa la sua volontà e la circostanza per cui già da tempo essi vivono separatamente, come risultante anche dai certificati di residenza versati in atti.
Il resistente, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata, pertanto, la contumacia.
La ricorrente compariva all'udienza del 10/7/2025 e dichiarava che non sussistevano margini per una riconciliazione, riportandosi alla domanda articolata in ricorso.
Il Giudice, preso atto delle dichiarazioni sopra riportate, riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
In via del tutto preliminare deve evidenziarsi che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, anche se il matrimonio è stato contratto in Polonia: infatti, occorre fare rinvio al disposto di cui all'art. 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, risultando entrambi i coniugi residenti in Italia (Vallo della Lucania).
Medesimo risultato anche in applicazione dell'art. 3 L. n. 218/95, enunciante il principio generale di competenza giurisdizionale territoriale (in Italia, se ivi la residenza/domicilio del convenuto).
Quanto alla legge applicabile al rapporto de quo, non si pongono particolari problematiche afferenti all'individuazione di criteri di collegamento ai sensi della l. n. 218/95, essendo, come risulta dalla produzione allegata dalla ricorrente, entrambi i coniugi cittadini italiani.
Occorre, poi, sempre in via preliminare, effettuare alcune precisazioni in ordine all'efficacia, nel nostro ordinamento, di un vincolo coniugale contratto e registrato all'estero.
Più precisamente, occorre sottolineare che la mancata trascrizione nei registri dello stato civile italiano non osta alla piena rilevanza del vincolo (anche) nel nostro ordinamento. Tanto in applicazione dell'art. 28
L.n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se
è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Poiché, dunque, il matrimonio celebrato in
Polonia dalle Parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta documentalmente dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio, con traduzione giurata dinanzi al cancelliere del
Tribunale di Napoli e versata in atti dalla ricorrente.
La mancata trascrizione non è dunque – di regola – elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in tal senso essendo l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui: “(…) Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale , sancito dall'art. 10
Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (cfr. Corte appello Genova 23 dicembre 1999; id. T.
Pordenone, 14/8/2006). Il principio enunciato discende direttamente dall'efficacia e dalla rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio estero resta valido ed efficace in Italia purché sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione (orientamento costante a partire da Cass. Civ., Sez. I, sent. N. 569 del 14.2.1975, secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione).
Ciò anche nel segno della garanzia per l'individuo della circolazione degli status personali acquisiti: "(…) Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
Venendo al merito, dunque, la domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co.
1 cc.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento anche la circostanza della mancata comparizione del resistente.
Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione, dando atto che la ricorrente non ha articolato domande sulle statuizioni accessorie.
Le spese di lite, in considerazione dell'andamento e degli esiti del giudizio, possono essere tra le parti integralmente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
C.F. e
[...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), coniugi per matrimonio contratto
[...] C.F._2 in Radom (Polonia) in data 13/4/2002, dando atto che il matrimonio è registrato nel Registro del capo dell'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune al n. 198/2002 in data 22/04/2002;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI NN LV AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in camera di consiglio con i magistrati: dr. LV AN Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SI NN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 123 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RETTA PANTALEO, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RICORRENTE
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 10/7/2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29/1/2025, Parte_1 formulava domanda di separazione personale dal coniuge.
La ricorrente esponeva, in particolare, di aver contratto matrimonio in data 13/04/2002 con in Radom (Polonia), Controparte_1 annotato nel Registro del capo dell'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune al n. 198/2002 in data 22/04/2002, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dalla loro unione era nata una figlia: (nata a [...] il Persona_1
03/08/2004).
La ricorrente rappresentava che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza. Inoltre, Parte_1 evidenziava che la figlia maggiorenne svolge attività di operaia e, dunque, è autonoma economicamente. Allo stesso modo, deduceva che i due coniugi svolgono attività lavorative autonome e non possiedono alcun bene, mobile o immobile, in comune.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, la separazione dal coniuge, attesa la sua volontà e la circostanza per cui già da tempo essi vivono separatamente, come risultante anche dai certificati di residenza versati in atti.
Il resistente, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata, pertanto, la contumacia.
La ricorrente compariva all'udienza del 10/7/2025 e dichiarava che non sussistevano margini per una riconciliazione, riportandosi alla domanda articolata in ricorso.
Il Giudice, preso atto delle dichiarazioni sopra riportate, riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
In via del tutto preliminare deve evidenziarsi che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, anche se il matrimonio è stato contratto in Polonia: infatti, occorre fare rinvio al disposto di cui all'art. 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, risultando entrambi i coniugi residenti in Italia (Vallo della Lucania).
Medesimo risultato anche in applicazione dell'art. 3 L. n. 218/95, enunciante il principio generale di competenza giurisdizionale territoriale (in Italia, se ivi la residenza/domicilio del convenuto).
Quanto alla legge applicabile al rapporto de quo, non si pongono particolari problematiche afferenti all'individuazione di criteri di collegamento ai sensi della l. n. 218/95, essendo, come risulta dalla produzione allegata dalla ricorrente, entrambi i coniugi cittadini italiani.
Occorre, poi, sempre in via preliminare, effettuare alcune precisazioni in ordine all'efficacia, nel nostro ordinamento, di un vincolo coniugale contratto e registrato all'estero.
Più precisamente, occorre sottolineare che la mancata trascrizione nei registri dello stato civile italiano non osta alla piena rilevanza del vincolo (anche) nel nostro ordinamento. Tanto in applicazione dell'art. 28
L.n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se
è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Poiché, dunque, il matrimonio celebrato in
Polonia dalle Parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta documentalmente dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio, con traduzione giurata dinanzi al cancelliere del
Tribunale di Napoli e versata in atti dalla ricorrente.
La mancata trascrizione non è dunque – di regola – elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in tal senso essendo l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui: “(…) Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale , sancito dall'art. 10
Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (cfr. Corte appello Genova 23 dicembre 1999; id. T.
Pordenone, 14/8/2006). Il principio enunciato discende direttamente dall'efficacia e dalla rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio estero resta valido ed efficace in Italia purché sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione (orientamento costante a partire da Cass. Civ., Sez. I, sent. N. 569 del 14.2.1975, secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione).
Ciò anche nel segno della garanzia per l'individuo della circolazione degli status personali acquisiti: "(…) Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
Venendo al merito, dunque, la domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co.
1 cc.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento anche la circostanza della mancata comparizione del resistente.
Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione, dando atto che la ricorrente non ha articolato domande sulle statuizioni accessorie.
Le spese di lite, in considerazione dell'andamento e degli esiti del giudizio, possono essere tra le parti integralmente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
C.F. e
[...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), coniugi per matrimonio contratto
[...] C.F._2 in Radom (Polonia) in data 13/4/2002, dando atto che il matrimonio è registrato nel Registro del capo dell'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune al n. 198/2002 in data 22/04/2002;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI NN LV AN