Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 05/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Michele Russo Presidente dott. Silvia Cucchiella Giudice Relatore dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 239/2025 tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv.
Gianpaolo Tancredi, presso il cui Studio (in San Severo alla Via U. Fraccacreta n.
78), è elettivamente domiciliata.
RECLAMANTE
e
(C.F. ), C.F. CP_1 C.F._1 Parte_2
( ) e (C.F. C.F._2 Controparte_2 C.F._3
RECLAMATI CONTUMACI
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27 maggio 2025.
Motivi della decisione ha presentato reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 19 marzo
2025 nell'ambito della procedura esecutiva di pignoramento immobiliare n. 64/2024 R.ES. dal Tribunale di Larino, domandandone la revoca. Segnatamente, il reclamo contesta l'erroneità del provvedimento suddetto poiché lo stesso sarebbe
Le parti reclamate sono rimaste contumaci.
Ritiene il Collegio che il reclamo meriti accoglimento.
Occorre premettere che il pignoramento è datato 23.10.2024 e che, dunque, i 45 giorni previsti dall'art. 567 co. 2 c.p.c. per depositare la documentazione ipocatastale scadevano il
9.12.2024, mentre l'istanza di proroga ex art. 567 co. 3 c.p.c. presentata dall'odierno reclamante è datata 5.12.2024 e va, pertanto, considerata tempestiva. Su di essa il GE non ha inizialmente provveduto, decidendo direttamente all'interno del provvedimento in questa sede impugnato e ritenendola in ogni caso non accoglibile, poiché non supportata documentalmente.
Costituisce, tuttavia, circostanza importante il fatto che, con ordinanza ex art. 615 co. 1 c.p.c. del 6.12.2024, il Giudice della cognizione ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo posto a base della presente procedura esecutiva (nell'ambito del giudizio RG
738-1/2024). La sospensione è rimasta in vigore fino al provvedimento di revoca del Collegio, intervenuto in sede di reclamo nel marzo 2025.
Nelle more (ossia nel dicembre 2024) il creditore ha poi provveduto a depositare la documentazione ex art. 567 co. 2 c.p.c.
Ritiene, pertanto, il Collegio che il GE avrebbe dovuto tener conto che, al momento del deposito della documentazione predetta, la procedura esecutiva doveva ritenersi sospesa per disposta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Sul punto si richiama Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv.
655494 - 02), secondo cui “Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia del titolo proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005) ove sia intrapresa l'esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto;
in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623
c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse” (cfr. anche Cass. n. 37558/2022 e n. 17975 2023).
Ritiene, dunque, il Tribunale che il creditore procedente abbia correttamente adempiuto all'onere previsto dall'art. 567 co. 2
c.p.c., donde la necessità di revocare il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei livelli minimi del D.M. n.
147/2022 per le sole fasi espletate (esclusa istruttoria), in considerazione della mancata costituzione dei debitori e, quindi, della non complessità della causa, tenuto conto in ogni caso del valore della domanda.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra questione o eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara la contumacia di , CP_1 Pt_2
e .
[...] Controparte_2
2. Accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza emessa dal
Giudice dell'Esecuzione in data 19 marzo 2025 nell'ambito della procedura esecutiva di pignoramento immobiliare n. 64/2024
R.ES.
3. Condanna , e CP_1 Parte_2
a pagare in favore della Controparte_2 [...]
le spese di lite, che liquida in complessivi euro Controparte_3
2.613,00 per compensi, euro 217,85 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Silvia Cucchiella Dott. Michele Russo