Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/05/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 869 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 869/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Franca Patrizia Formica, nell'interesse dell'opponente e dall'avv. Gabriele Villari nell'interesse Parte_1 dell'opposta , sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1 dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 8.01.2025, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del 13.11.2023 e poi reiterato) - pronuncia la seguente SENTENZA tra
(C.F. , nato a [...], il 28 gennaio Parte_1 C.F._1
1965 e residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Franca Patrizia Formica ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milazzo, Via Marina Garibaldi n. 13 –
Palazzo Marullo, per procura in atti. - opponente -
CONTRO
(C. F. , in persona della dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Venezia - Mestre (VE) Via Terraglio n. Controparte_2
63, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, vicolo San Bernardino n. 5/A per procura in atti. - opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 112/2018 del 19.03.2018, notificato il 26.03.2018, emesso da questo Tribunale.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con decreto ingiuntivo n. 112/2018 emesso da questo Tribunale il 21/03/2018 (n.243/18 R.G.), notificato in data 29.03.18 ad istanza di
[...]
era ingiunto ad il pagamento della somma di €. CP_1 Parte_1
23.010,70, oltre interessi, e spese della procedura monitoria liquidate in € 550,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre IVA e CPA. Con atto di citazione notificato in data 08.05.2018 premetteva Parte_1 che: “con decreto ingiuntivo n. 112/2018 emesso il 21/03/2018 (n. 243/18 R.G.), notificato in data 29.03.18, il Tribunale di Barcellona P.G., ingiungeva all'odierno opponente il pagamento, in favore della opposta, della complessiva somma di euro 23.010,70 oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali della procedura liquidate in complessivi € 695,50 oltre spese generali come per legge Iva e cassa, in conseguenza del mancato pagamento di un saldo debitore di € 4.756,64 relativo al contratto di apertura conto n. 20006674035504 stipulato il 24/04/2012 con IC BA SP, nonché di un saldo debitore di € 18.254,06 relativo al contratto di finanziamento n. 20006674035527 stipulato in data 13/07/2012 sempre con IC BA SP, crediti entrambi ceduti pro soluto a
[...]
con atto del 19.09.2016” e, alla luce di ciò, proponeva opposizione CP_1 al D.I. 112/2018 chiedendo: “1) In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'assoluta carenza e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c. , per i motivi sopra esposti;
2) Nel merito ritenere e dichiarare la nullità delle clausole negoziali del contratto di conto corrente nella parte in cui prevedono il pagamento delle commissioni, delle spese direttamente collegate alla remunerazione del credito e degli interessi convenzionali, corrispettivi e moratori poiché palesemente ultralegali ed in violazione dell'art. 1283 c.c. e, per l'effetto 3) Ritenere e dichiarare che parte opponente relativamente allo stesso
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contratto ha diritto alla restituzione di tutte le somme illegittimamente pagate a detto titolo da porre in compensazione con quelle eventualmente dovute, se dovute, da parte opposta. 4) Conseguentemente, rideterminare giudizialmente il saldo del conto corrente oggetto di causa riportandolo al giusto e all'equo, con conseguente eventuale compensazione degli importi dare-avere; 5) Sempre ed in ogni caso, ritenere e dichiarare che nessuna somma oltre a quella così determinata è dovuta da parte opponente a parte opposta per i motivi sopra esposti e per quant'altro sarà provato in corso di causa. 6) Condannare l'opposto al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, per l'illecita usura applicata, la somma che si riterrà di giustizia, da determinarsi anche secondo equità ex art. 1226 c.c.; 7) Con ogni riserva ex art. 183 6° comma c.p.c. 8) Con vittoria di spese e compensi di causa”. Preliminarmente eccepiva “…l'assoluta carenza e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c…. -oltre che la- … Insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo”, la “… Violazione dell'art.1283 c.c., nullità delle clausole negoziali relative ai contratti, usurarietà del tasso applicato ai rapporti…”. Con comparsa datata 21.11.2018 si costituiva la la quale, Controparte_1 dopo aver eccepito che l'opposizione proposta non risultasse fondata su prova scritta, rilevava che fosse infondata la eccepita carenza di prova del credito così come le altre argomentazioni esposte relativamente alla nullità delle clausole negoziali relative ai contratti e alla presunta usurarietà del tasso applicato ai rapporti. Quindi, ritenendo la opposizione di pronta soluzione, chiedeva:
“Preliminarmente: datosi atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, si insta affinché venga concessa la esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. In via principale: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione opposta, rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo. In subordine: Ritenere e dichiarare che l'opponente è debitore nei confronti di della somma di euro 23.010,70 o, comunque, di quella Controparte_1 maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio. Conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della somma suindicata o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre
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agli interessi come in decreto e spese. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale”. Alla prima udienza del 3.12.2018 il Giudice si riservava sulla richiesta preliminare di provvisoria esecutività formulata da parte opposta e, con provvedimento del 17.12.2018, la concedeva, rinviando il giudizio con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. All'udienza dell'11.11.2019, alla luce della richiesta dell'opponente di esperire tentativo obbligatorio di mediazione, autorizzava quest'ultima ad avviare, nei termini di legge, il tentativo di mediazione rinviando la causa
“in caso di esito negativo della espletanda mediazione” per decidere sui mezzi istruttori, alla udienza del 11.05.2020. In data 26.02.2021 era depositato da parte opponente verbale di mediazione del 22.12.2020 che aveva sortito esito negativo. Con provvedimento dell'10.01.2022, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.12.2021 disponeva CTU al fine di: “accertare il fondamento delle doglianze di parte opponente e, precisamente, per accertare: 1) Quanto indicato dalla predetta parte nella propria memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 cpc indicato alle lettere da a) a d), (ossia: Che l'effettivo TAEG/ISC applicato al contratto di finanziamento in relazione alle somme concordate e corrisposte dall'odierno attore a titolo di commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito, è pari a quello sfavorevole dell'23 .22%, in presenza di uno contrattualmente stabilito del 1 8 ,48%; b) Conseguentemente , confermare che lo stesso travalica il tasso soglia di usura trimestralmente stabilito per il periodo 01.04.2012 – 30.06.2012 in violazione dell'art. 4 della L.108/96 ; c) Per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento depurandolo da ogni interesse per la nullità della relativa clausola pattizia secondo quanto stabilito dall'art.1815, comma 2° cod. civ. , accertando conseguentemente l'esatto credito residuo vantato da parte opposta per il contratto di mutuo oggetto di causa , detraendo le rate già versate , meglio indicate in atti, comprensive di interesse e capitale. d) Sempre ed in ogni caso, ove ipoteticamente l'effettivo TAEG accertato non dovesse superasse il tasso soglia di usura rimanendo solo superiore a quello contrattualmente concordato, rideterminare il piano di ammortamento
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del mutuo applicando il diverso tasso di interesse stabilito dall'117 c. 6 TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo, accertando conseguentemente anche in questo caso l'esatto credito residuo vantato da parte opposta per il contratto di mutuo oggetto di causa detraendo le rate già versate comprensive di interesse e capitale) e ciò sulla base dei documenti in atti, considerando nella elaborazione delle relative conclusioni le osservazioni svolte dalla parte opposta nella propria memoria n. 3”, nominando quale perito il Dott. e rinviando la causa Persona_1 per il proseguo. All'udienza del 14.03.2022 la causa era rinviata con i termini di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c. per l'espletamento dell'incarico, rinviando la causa all'udienza 5.12.2022 per la precisazione delle conclusioni. Con istanza datata 1.08.2022 il c.t.u. chiedeva la concessione di una proroga dei termini per l'invio della bozza e del successivo deposito della consulenza, concesso con decreto del 5.09.2022 e successivo rinvio alla data del 5.11.2022. In data 6.10.2022 era depositata la c.t.u. ove lo stesso rassegnava le seguenti conclusioni: “Il C.T.U. sulla base degli accertamenti effettuati ha avuto modo di accertare, con riferimento all'apertura di credito revolving, intrattenuta tra il Sig. e la IC S.p.a. (poi Parte_1 CP_1
), che il .C. esposto nel contratto coincide con quello
[...] CP_3 effettivamente pattuito tra le parti e che, alla data di stipula del contratto, tutte le condizioni economiche pattuite nella superiore convenzione, non sono risultate superiori al tasso soglia della categoria di riferimento vigente pro-tempore. Pertanto, dopo quanto fin qui esposto, in ossequio ai quesiti dalla S.S. Ill. ma formulati, ritenendo d'aver operato fedelmente e nell'interesse della giustizia, si rassegna la presente relazione di consulenza, rimanendo a disposizione per qualunque integrazione e/o chiarimento”. Alla udienza del 13.11.2023, precisate le conclusioni, era disposto il rinvio anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 10.06.2024. Dopo diversi rinvii, il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 7.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza
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fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata così in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. Ciò detto. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, si ritiene che non sia una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore sostanziale (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del
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diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). Dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n. 13240). In sostanza, il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procedere all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421); se solleva anche delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. Ciò detto, si ritiene che l'opposizione vada rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di seguito espresse. Nessuna specifica contestazione ha sollevato l'opponente in ordine alla titolarità, in capo a del credito oggetto di causa ma Controparte_1
l'opposizione in oggetto attiene soltanto alla carenza e/o difetto di prova
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scritta ex art. 634 c.p.c. nonché alla insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo. In considerazione di ciò, deve ritenersi invece che abbia Controparte_1 offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e quella attestante la cessione del credito. Consegue che appaia incontestato che , in data 24.04.2012, Parte_1 stipulava con la IC S.p.a., un primo contratto di apertura di linea di credito revolving, per un importo pari ad € 3.500,00, avente n. 20006674035504. Nel contratto in oggetto si legge che: “La linea di credito revolving è un rapporto di durata a tempo indeterminato, con il quale IC mette a disposizione del cliente un importo che può essere utilizzato in una o più soluzioni. Ogni utilizzo del Cliente diminuisce la disponibilità iniziale concessa, che viene ricostituita mediante i pagamenti successivamente effettuati”. Tale contratto prevedeva un tasso nominale fisso del 15,36%, un importo minimo della rata di rimborso pari ad € 140,00 ed un T.A.E.G. pari al 18,48% contemplando anche un tasso di Mora nella misura del 14,60% e, altresì, le seguenti spese a carico di : “Spese di tenuta conto: € Parte_1
3,99 mensili;
Imposta di bollo su ogni estratto conto: € 1,81; Assicurazione facoltativa: pari al 4,90% “della somma da rimborsare mensilmente in relazione all'uso della carta revolving”. È altresì indiscusso che il abbia stipulato un secondo contratto di Pt_1 finanziamento con IC banca spa recante n. 20006674035527 (v. cfr. all. D - fascicolo monitorio di produzione ). CP_1
IC banca spa ha successivamente ceduto pro soluto il proprio credito a con atto del 19.09.2016 di cui maturava un saldo Controparte_1 debitore di euro 18.254,06 di cui 11.006,34 in linea capitale, risultando dall'estratto conto certificato 50 tub con sottoscrizione da parte del Dirigente (cfr. all. D - produzione di parte opposta) ed € 5.287,40 a titolo di interessi convenzionali di mora calcolati sul solo capitale. Avveniva notifica anche del contratto di cessione dei crediti di cui al contratto di finanziamento n. 20006674035504 (cfr. all. D - allegati vari al
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fascicolo monitorio – produzione , stipulato tra IC - CP_1 oggi cessionaria del credito – e . Controparte_1 Parte_1
Nel caso di specie è incontrovertibile, pertanto, che dagli atti di giudizio il credito appaia determinato e provato. In particolare, l'opposta ha prodotto sia il contratto di finanziamento (v. all. D fascicolo giudizio monitorio) sia l'estratto conto analitico (all. D fascicolo giudizio monitorio) dai quali è possibile evincere i pagamenti con la coincidenza delle date riportate sugli stessi e il numero e le date degli insoluti posti in essere dal debitore e che la contabilizzazione delle singole operazioni appare regolare. Infine, vi è prospetto di calcolo circa l'addebito degli interessi moratori (v. all. D monitorio), ove i tassi d'interesse applicati coincidevano già in prima battuta con quelli contrattualmente previsti. Orbene secondo i giudici di legittimità la certificazione ex art. 50 TUB, pur dovendo essere analitica - mediante l'indicazione delle voci relative al capitale, agli accessori, agli interessi corrispettivi e moratori, ai saggi di interesse via via applicati ed infine al rispetto del c.d. tasso soglia - non deve affatto essere accompagnata dall'allegazione di “tutti” gli estratti conto, non essendovi norma alcuna che imponga siffatto onere alla banca, tanto più ove si pensi alla funzione agevolativa che detta disciplina speciale assolve in favore del sistema bancario (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza 21092 del 19/10/2016). Ne consegue che possa ritenersi assolto dall'istituto di credito, anche in questa sede, l'onere probatorio su di sé gravante rivolto a dimostrare la fonte e l'ammontare del proprio credito. Alla luce delle superiori considerazioni appare infondato il primo motivo di opposizione di cui lettera a) dell'atto di citazione. Sul motivo di cui alla successiva lettera b) (Violazione dell'art.1283 c.c., nullità delle clausole negoziali relative ai contratti, usurarietà del tasso applicato ai rapporti), si osserva. Va parzialmente condiviso quanto dedotto dalla convenuta opposta in ordine alla genericità del motivo di opposizione in quanto il debitore non solo non ha indicato specificatamente le clausole censurate, ma non ha
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minimamente specificato le proprie doglianze rendendo così -a suo dire- impossibile comprendere quale sia il presunto tasso usurario applicato al rapporto di mutuo e, tantomeno, in che termini percentuali tale tasso avrebbe superato la soglia di usura e ciò nemmeno alla luce della precisa ricostruzione delle condizioni contrattuali operata da nella Controparte_1 propria comparsa di costituzione e risposta datata 21.11.2018. Sul punto va precisato innanzitutto che l'opposta ha fornito prova sia del piano di ammortamento, che degli estratti conto, con la descrizione di tutte le operazioni eseguite oltre che, per come già detto, dell'avvenuta cessione dei crediti da IC a (cfr. all. D produzione documentale - CP_1 fascicolo monitorio di parte opposta). A fronte della produzione documentale in oggetto, sarebbe stato onere della parte opponente contestare specificamente le singole operazioni, anziché limitarsi ad una semplice contestazione generica limitata a supposizioni generiche che hanno richiesto un approfondimento istruttorio mediante CTU stante la istanza ad opera della stessa parte opponente (cfr. punto 1) formulata nelle note ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositate in data 9.04.2012). Nel caso di specie, si osserva che il primo contratto è stato sottoscritto in data 24.04.2012 dal che consegue che il riferimento vada operato alle soglie comunicate dalla BA d'Italia relativamente al secondo trimestre dell'anno 2012. A tale scopo si rileva che nel trimestre in esame, BA d'Italia avesse individuato, per le operazioni rientranti nella categoria “credito revolving” fino a 5.000 euro, un tasso effettivo globale medio del 16,85 che, aumentato di un quarto e poi di ulteriori quattro punti percentuali, arriva al tasso soglia del 24,85%. Ebbene, nel contratto de quo la misura degli interessi corrispettivi e delle voci di spese pattuiti e applicati (TAEG 18,48%) è al di sotto della predetta soglia. Avuto riguardo al secondo contratto, incontestato che sia stato sottoscritto in data 13.07.2012, l'opponente contesta che: “gli veniva proposto il contratto di finanziamento n. 20006674035527 stipulato in data 13/07/2012 sempre con IC BA SP al fine di estinguere la posizione accumulata ad un TAEG indicato in contratto dell'8,73%, al quale veniva ovviamente collegata,
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anche in questo caso una polizza assicurativa con costi pari ad euro 14.40 mensili sulla rata di finanziamento. Ne consegue che il contratto di finanziamento è stato concluso solo al fine di ripianare l'esposizione debitoria precedente e quindi avente natura simulata in quanto carente di causa, essendo la reale volontà dell'opposta quella di lucrare ulteriori interessi con aggiunta dei primi e quindi in violazione della L. 108/96. Tutto ciò, infatti, comporta la nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali e di mora applicati al contratto di conto corrente e di concessione di affidamento oggetto di causa per l'applicazione di un TAEG/ISC diverso da quello convenzionalmente pattuito che risulta, inoltre anche palesemente usurario per i motivi sottoindicati”. Esaminando la documentazione versata in atti dall'opposta, emerge che
(cfr. doc. all. D – fascicolo monitorio) con riferimento al Parte_1 contratto de quo abbia aderito alla polizza circa il prodotto assicurativo denominato “come voglio” indicando sé stesso come assicurato ove era confermato di aver ricevuto ed accettato il fascicolo informativo relativo alla polizza collettiva n. 5380/02 e n. 5059/01, oltre - ove prevista dalla disciplina regolamentare - alla nota illustrativa sintetica sulle coperture offerte dalle polizze medesime, che nel caso di esercizio dell'opzione
“Cambio Rata” o “Salto Rata” previste in suo favore dal contratto di finanziamento, la copertura assicurativa continuava ad operare con adeguamento automatico al nuovo piano di ammortamento con accettazione espressa “che in tal caso sarà tenuto al pagamento di un Premio di importo e durata differenti rispetto a quello iniziale sotto indicato, secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione”. Inoltre, nel contratto si legge che: “Gravano, pertanto sull'aderente, in relazione alla copertura assicurativa per la durata convenuta, costi totali pari a: Euro 14,40 mensili (di cui euro 7.44 sono riconosciuti all'intermediario)”. Appare quindi opportuno richiamare l'art. 117 tub: “I contratti di finanziamento devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Orbene il contratto non appare simulato a differenza di quanto sostenuto dall'opponente che ha sottoscritto ed accettato espressamente le clausole
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attinenti alla polizza assicurativa in oggetto. Mentre per quanto attiene alla doglianza relativa alla nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali e di mora applicati al contratto di conto corrente e di concessione di affidamento per l'applicazione di un TAEG/ISC diverso da quello convenzionalmente pattuito, occorre fare riferimento alle soglie comunicate dalla BA d'Italia relativamente al terzo trimestre dell'anno 2012. Nel trimestre in considerazione, si evince dalla relazione peritale depositata in data 06.10.2022, che: “la BA d'Italia aveva individuato, per le operazioni rientranti nella categoria “crediti personali”, un tasso effettivo globale medio del 12,34 che, aumentato di un quarto e poi di ulteriori quattro punti percentuali, arriva al tasso soglia del 19,4250%. Ebbene, nel contratto de quo la misura degli interessi corrispettivi e delle voci di spese pattuiti e applicati (TAEG 8,74%) è evidentemente al di sotto della soglia dell'usura (19,4250%)”. Il CTU ha poi concluso che: “Ad ogni buon conto, anche ipotizzando che il tasso fosse effettivo fosse del 11,66%, cosa che non è, lo stesso sarebbe comunque al di sotto del tasso soglia usurario (19,4250%)”. Altresì il CTU ha rilevato che “emerge così che il tasso T.A.E.G./I.S.C. determinato nella misura del 18,48%, tenendo in considerazione le spese pattuite contrattualmente, ad esclusione dei costi dell'assicurazione in quanto facoltativa, è risultato aderente con quello esposto nel contratto;
il tasso corrispettivo nominale (15,360%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (24,850% - Categoria Credito Revolving); il tasso effettivo globale (18,480%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (24,850% - Categoria Credito Revolving); il tasso di mora (14,600%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (24,850% - Categoria Credito Revolving)”. Sulla scorta di ciò il perito incaricato si è espresso nei seguenti termini: “il tasso soglia di riferimento utilizzato per la verifica è il tasso soglia, vigente pro- tempore, per la categoria del credito revolving, che per il secondo trimetre 2012, è pari al 24,850%; la verifica della usurarietà originaria, con riferimento al tasso nominale corrispettivo, è stata effettuata confrontando lo stesso con il tasso soglia della categoria di riferimento;
la verifica della usurarietà originaria del T.A.E.G., e la verifica della difformità del T.A.E.G./I.S.C., sono state entrambe
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effettuate confrontando il tasso effettivo globale determinato prendendo in considerazione i costi quantificabili alla data di stipula del contratto (24.04.2012)”. In merito poi alle osservazioni sollevate dalla opponente in cui era chiesto
“di rideterminare il valore del Taeg includendo anche le superiori voci di spese, e conseguentemente dare risposta a tutti i quesiti posti dall'ecc.mo Sig. Giudice nell'ordinanza ammissiva del 08.01.21” il CTU ha pure risposto esaustivamente specificando che l'opponente non ha offerto “alcun elemento preciso e concordante da cui emerge che al Sig. sia stato imposta la Parte_1 sottoscrizione della polizza assicurativa e che il suo mancato pagamento rappresentasse una “conditio sine qua non” alla concessione dell'apertura di credito. L'unico elemento cui l'Avv. Patrizia Formica si riferisce per provare la suddetta imposizione e la contestuale sottoscrizione della polizza assicurativa con il contratto di concessione dell'apertura di credito. Tale unico elemento, a parere del C.T.U., non può essere ritenuto sufficiente, a maggior ragione se si considera che già nel contratto il premio veniva definito “facoltativo” e nello stesso è stata sottoscritta dal Sig. una nota nella quale ha Parte_1 dichiarato che non è stato obbligato a sottoscritto una polizza assicurativa per avere garantite le condizioni economiche relative alla concessione dell'apertura di credito. Il C.T.U., altresì, osserva che, sebbene continua a ritenere che al momento della stipula non possa essere con certezza quantificato il costo dell'assicurazione, atteso che l'importo da rimborsare mensilmente varia in base all'importo del fido utilizzato, anche volendo inserire i costi di assicurazioni nel conteggio del T.A.E.G., così come proposti dall'Avv. Patrizia Formica, il tasso effettivo globale al momento della stipula si attesterebbe nella misura del 23,380%, che è comunque inferiore al tasso di riferimento del periodo (24,850%)”. Dunque, ritenendo pienamente condivisibili le risultanze dell'elaborato peritale in oggetto, ove il CTU ha ritenuto “con riferimento all'apertura di credito revolving, intrattenuta tra il Sig. e la IC S.p.a. (poi Parte_1
), che il T.A.E.G./I.S.C. esposto nel contratto coincide con CP_1 CP_1 quello effettivamente pattuito tra le parti e che, alla data di stipula del contratto, tutte le condizioni economiche pattuite nella superiore convenzione, non sono
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risultate superiori al tasso soglia della categoria di riferimento vigente pro- tempore” la domanda dell'opponente va rigettata e così confermato il decreto ingiuntivo opposto. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Riguardo le spese di lite. Esse seguono la soccombenza e quindi l'opponente è tenuto a corrisponderle alla parte opposta nella misura indicata in dispositivo e determinata in applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D. M. n. 147 del 13/08/2022, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a €. 26000 sulla base della dichiarazione di valore in atti, in considerazione che la materia trattata è oggetto di variabili orientamenti giurisprudenziali. Anche le spese di CTU seguono la stessa disciplina e vanno poste in via definitiva a carico dell'opponente con obbligo di rimborso verso la controparte se anticipataria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 869/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta, per i motivi di cui in parte motiva, l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 112/2018 del 19.03.2018 sussistendo la prova del credito alla luce dei contratti di finanziamento intercorsi tra e IC BA ceduti ad Parte_1 CP_1
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Rigetta nel resto;
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1
nel presente giudizio da che liquida in euro 2.540,00 Controparte_1
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per compensi professionali, oltre alle spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
4) Condanna al pagamento delle spese di C.t.u., per come Parte_1
indicato in motivazione.
Così deciso in Barcellona P. G., il 21/05/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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