Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 919 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Accardo, con il quale è elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, via Sant'Anna II tronco, n. 18/i ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Christian Lo Scalzo, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, con missiva del 24/01/2022, l' le ha comunicato di aver CP_1
revocato la pensione di invalidità civile, con decorrenza dal giorno 01/10/2021, in conseguenza dell'esito negativo della visita medica del 29/09/2021;
- che, con la stessa missiva, l' resistente l'ha informata di un CP_2
indebito per € 1.440,05, riguardante dei ratei di pensione corrisposti nel periodo da ottobre 2021 a gennaio 2022;
- che l'indebito è da ritenersi irripetibile, alla luce della normativa applicabile alla fattispecie dell'indebito su prestazione assistenziale, determinato dalla carenza del requisito sanitario;
- che, infatti, l'Amministrazione ha l'obbligo di disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, provvedendo entro il termine di 90 giorni alla revoca delle provvidenze economiche;
- che, invece, l' ha continuato a pagare la prestazione per propria CP_1
esclusiva negligenza;
- che il ricorso al competente Comitato Provinciale non è stato deciso.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale accertare e dichiarare che nulla la ricorrente deve restituire all a titolo di pensione di invalidità civile versata nel periodo CP_1
dal ottobre 2021 al gennaio 2022, per le causali di cui in narrativa;
con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al pagamento CP_2
delle spese e compensi del presente giudizio.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni 3
formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'irripetibilità dei ratei di pensione indebitamente corrisposti nel periodo da ottobre 2021 a gennaio 2022 in seguito alla revoca della pensione di invalidità civile con decorrenza 01/10/2021, in quanto l'art. 37 co. 8 L. n. 448/98 prevede che, nei procedimenti di verifica della permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo al riconoscimento di un beneficio economico, nel caso in cui sia accertata l'insussistenza dei requisiti stessi, l'amministrazione ha l'obbligo di disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e di provvedere, entro i 90 giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche con decorrenza dalla data della visita medica.
Tale doglianza è infondata.
Ed infatti, la circostanza che una norma di legge prescriva un onere di sospensione della prestazione entro un termine preciso, decorrente dalla data della visita che ha determinato il venir meno del requisito sanitario, non rende per ciò solo irripetibile la prestazione erroneamente erogata in seguito alla visita, non essendo l'irripetibilità delle somme versate correlata alla mancata sospensione dell'erogazione della prestazione revocata.
Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che, enunciando dei principi condivisibili, ha costantemente stabilito che: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art.
11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del
1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 4
avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 19/12/2019; Sez. L, Sentenza n. 16260 del 29/10/2003).
Né si può, in tal senso, invocare la buona fede, trattandosi di prestazioni non dovute, divenute indebite a causa del venir meno dei presupposti, in seguito ad una visita di revisione alla quale l'interessato, pur non conoscendo l'esito nell'immediato, si era consapevolmente sottoposto.
Inoltre, parte ricorrente non ha negato l'effettiva corresponszione delle mensilità non dovute, che l correttamente, alla luce di quanto CP_1
argomentato, ha richiesto in restituzione.
Nondimeno, nel corso del giudizio, parte ricorrente ha allegato la pendenza del giudizio avente ad oggetto la revoca della prestazione che, secondo quanto riferito dal difensore del ricorrente nel corso dell'udienza di discussione e secondo quanto appreso dalla consultazione dell'applicativo
, in data 10/11/2024, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo e del Pt_2
successivo giudizio ex art. 446 bis comma 6 c.p.c., si è concluso con un rigetto, che ha confermato l'esito della visita di revisione e, dunque, il venir meno in capo al ricorrente del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità, correttamente revocata con decorrenza dal mese di ottobre 2021, 5
Per le ragioni esposte ed essendo infondati tutti i motivi di ricorso, la domanda proposta va rigettata.
Le spese di lite, in considerazione dell'oggetto della controversia, della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. versata in atti e del concreto dispiegarsi del giudizio, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 919/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Locri, 17/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci