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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1955 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1955 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] (R ) con il CP_1 CodiceFiscale_1
LI OL (C.F. C.F._2
e
nata a [...] il [...] Controparte_2 on il patrocinio dell'Avv. SUCCI BEATRICE CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 25/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.03.2025 e 10.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 6 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1
residenza ed il collocamento prevalente presso la madre.
I ricorrenti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad adottare concordemente le decisioni più significative per la salute, l'educazione e l'istruzione del minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del medesimo. Eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione allorquando Per_1
sarà collocato presso ciascuno di essi.
Nel rapporto e dialogo con , entrambi i ricorrenti ed i rispettivi familiari avranno cura di Per_1
salvaguardare reciprocamente la figura genitoriale dell'altro, astenendosi dall'esprimere valutazioni od adottare condotte inappropriate.
2. Il padre, sig. potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario, CP_1 Per_1
suddiviso per settimane e, segnatamente:
- Settimana 1 - allorquando il minore trascorre anche il week end presso la casa materna - il sig. terrà con sé il minore al martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola - od orario analogo - sino al CP_1
giovedì mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola - presso la residenza materna o diverso luogo concordato (ad esempio, il centro estivo).
- Settimana 2, al martedì pomeriggio sino al mercoledì mattina (con orari e riaccompagnamenti analoghi a quelli della settimana 1) e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola - od orario analogo - sino al lunedì mattina, allorquando il sig. lo riaccompagnerà a scuola - presso la residenza CP_1
materna o diverso luogo concordato (ad esempio, il centro estivo).
Quanto alle festività e vacanze, trascorrerà con ciascun genitore anche 7 giorni per le vacanze Per_1
natalizie, con alternanza annuale delle settimane di Natale e Capodanno, indicativamente dal mattino pagina 2 di 6 del 23/12 al mattino del 30/12 (ore 10:00) e 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Ciascun genitore potrà altresì tenere con sè il figlio per 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
entrambi sono reciprocamente autorizzati a trascorrere il suddetto periodo in Italia ed anche all'estero, con congruo preavviso ed informativa all'altro, circa l'itinerario e con obbligo di rendere comunque reperibile giornalmente il minore per contatti telefonici.
Il padre e la madre potranno trascorrere con il minore anche il giorno dei rispettivi compleanni, mentre il compleanno del minore verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diversi accordi o possibilità di trascorrerlo insieme.
3. Nel caso in cui uno dei genitori sia impedito - per motivi oggettivi - a tenere con sé il figlio nei giorni di propria spettanza, sarà onerato di comunicarlo all'altro con congruo preavviso, in ogni caso non oltre le 24 ore precedenti l'incontro, impegnandosi alla reciproca collaborazione.
Considerando come il minore pratichi attualmente lo sport velistico, ed essendo il medesimo sovente impegnato in trasferte ed uscite con la squadra, i genitori si onerano di accompagnare e riprendere nei week end di propria spettanza, senza che il fine settimana di gara od uscita possa essere Per_1
recuperato successivamente, a causa dell'intervenuto impegno del suddetto.
4. Il sig. concorrerà al mantenimento del minore versando alla sig.ra euro 300,00, CP_1 CP_2
oltre a rivalutazione Istat di legge, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario dal deposito del presente ricorso. Sono da considerarsi ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario tutte le spese inerenti il vitto, l'alloggio, il materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico), l'abbigliamento, le spese omeopatiche fino a euro 200,00 mensili.
5. I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie con decorrenza dal deposito del presente ricorso. Sono da considerarsi spese straordinarie:
1. spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo);
a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche e visite specialistiche entro Euro 100,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
pagina 3 di 6 c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche pari o superiori ad euro
200,00;
2. spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione oltre euro 100,00 a prestazione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3. spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'istruzione di primo e secondo grado;
b) tasse e oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica e universitaria, (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di Euro 12,00 al giorno);
g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4. spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella regione di residenza;
pagina 4 di 6 e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
5. spese ludico/sportive/ricreative:
a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzature) dall'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività, se compatibili con le condizioni economiche dei genitori e, comunque un'attività che comporti una spesa annuale pari ad euro 350,00;
b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio;
c) le spese per l'organizzazione di eventi quali il compleanno di o altre cerimonie Per_1
(comunione, cresima, ecc.) sono subordinate al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, sono ad esclusivo carico del genitore che le ha anticipate.
6. Calzature. La spesa per l'acquisto delle calzature è da intendersi spesa straordinaria che i genitori dovranno suddividere al 50%, purché il costo sia preventivamente concordato dai medesimi genitori ed in linea con le condizioni economiche dei medesimi.
Quanto alle modalità di concertazione e rimborso delle spese, per la categoria di esborsi che non necessita del preventivo accordo, il genitore anticipatario comunicherà l'importo all'altro entro il mese successivo all'esborso, in uno ai documenti attestanti la spesa.
Il genitore provvederà al rimborso tempestivamente, o comunque, entro il mese successivo dalla ricezione della documentazione di spesa, salvo diverso accordo.
Sono ammesse le comunicazioni anche via sms e whatsapp, in quanto rispondenti alle modalità comunicative usualmente utilizzate.
Per quanto concerne le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore che ravvisa la necessità od opportunità dell'esborso lo comunicherà all'altro, con indicazione dell'ammontare o del preventivo, laddove possibile. Il genitore interpellato dovrà fornire un riscontro entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, motivando l'eventuale dissenso e-o attivandosi direttamente onde fornire tempestivamente una proposta alternativa (ad esempio, in caso di cure dentistiche o spese particolarmente onerose).
pagina 5 di 6 Qualora la spesa sia rispondente all'interesse del figlio ed in linea con le condizioni economiche familiari, i ricorrenti si dichiarano consapevoli di dover essere comunque tenuti a rimborsare la propria quota parte.
7. Gli emolumenti erogati a titolo di “assegno unico” o similari verranno interamente ed integralmente percepiti dalla sig.ra Controparte_2
8. Entrambi i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio sostentamento (docc. 6/7), rinunciando reciprocamente a richieste di mantenimento.
9. I ricorrenti si impegnano a rinnovare il percorso di mediazione familiare-sostegno alla genitorialità offerto a titolo gratuito presso il Centro per le Famiglie di Santarcangelo di Romagna (RN) od ente analogo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
il 9.08.2018 in Borghi (FC) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Borghi (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 6 Parte I Anno 2018 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1955 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] (R ) con il CP_1 CodiceFiscale_1
LI OL (C.F. C.F._2
e
nata a [...] il [...] Controparte_2 on il patrocinio dell'Avv. SUCCI BEATRICE CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 25/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.03.2025 e 10.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 6 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1
residenza ed il collocamento prevalente presso la madre.
I ricorrenti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad adottare concordemente le decisioni più significative per la salute, l'educazione e l'istruzione del minore, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del medesimo. Eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione allorquando Per_1
sarà collocato presso ciascuno di essi.
Nel rapporto e dialogo con , entrambi i ricorrenti ed i rispettivi familiari avranno cura di Per_1
salvaguardare reciprocamente la figura genitoriale dell'altro, astenendosi dall'esprimere valutazioni od adottare condotte inappropriate.
2. Il padre, sig. potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario, CP_1 Per_1
suddiviso per settimane e, segnatamente:
- Settimana 1 - allorquando il minore trascorre anche il week end presso la casa materna - il sig. terrà con sé il minore al martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola - od orario analogo - sino al CP_1
giovedì mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola - presso la residenza materna o diverso luogo concordato (ad esempio, il centro estivo).
- Settimana 2, al martedì pomeriggio sino al mercoledì mattina (con orari e riaccompagnamenti analoghi a quelli della settimana 1) e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola - od orario analogo - sino al lunedì mattina, allorquando il sig. lo riaccompagnerà a scuola - presso la residenza CP_1
materna o diverso luogo concordato (ad esempio, il centro estivo).
Quanto alle festività e vacanze, trascorrerà con ciascun genitore anche 7 giorni per le vacanze Per_1
natalizie, con alternanza annuale delle settimane di Natale e Capodanno, indicativamente dal mattino pagina 2 di 6 del 23/12 al mattino del 30/12 (ore 10:00) e 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Ciascun genitore potrà altresì tenere con sè il figlio per 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
entrambi sono reciprocamente autorizzati a trascorrere il suddetto periodo in Italia ed anche all'estero, con congruo preavviso ed informativa all'altro, circa l'itinerario e con obbligo di rendere comunque reperibile giornalmente il minore per contatti telefonici.
Il padre e la madre potranno trascorrere con il minore anche il giorno dei rispettivi compleanni, mentre il compleanno del minore verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diversi accordi o possibilità di trascorrerlo insieme.
3. Nel caso in cui uno dei genitori sia impedito - per motivi oggettivi - a tenere con sé il figlio nei giorni di propria spettanza, sarà onerato di comunicarlo all'altro con congruo preavviso, in ogni caso non oltre le 24 ore precedenti l'incontro, impegnandosi alla reciproca collaborazione.
Considerando come il minore pratichi attualmente lo sport velistico, ed essendo il medesimo sovente impegnato in trasferte ed uscite con la squadra, i genitori si onerano di accompagnare e riprendere nei week end di propria spettanza, senza che il fine settimana di gara od uscita possa essere Per_1
recuperato successivamente, a causa dell'intervenuto impegno del suddetto.
4. Il sig. concorrerà al mantenimento del minore versando alla sig.ra euro 300,00, CP_1 CP_2
oltre a rivalutazione Istat di legge, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario dal deposito del presente ricorso. Sono da considerarsi ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario tutte le spese inerenti il vitto, l'alloggio, il materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico), l'abbigliamento, le spese omeopatiche fino a euro 200,00 mensili.
5. I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie con decorrenza dal deposito del presente ricorso. Sono da considerarsi spese straordinarie:
1. spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo);
a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche e visite specialistiche entro Euro 100,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
pagina 3 di 6 c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche pari o superiori ad euro
200,00;
2. spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione oltre euro 100,00 a prestazione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3. spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'istruzione di primo e secondo grado;
b) tasse e oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica e universitaria, (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di Euro 12,00 al giorno);
g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4. spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella regione di residenza;
pagina 4 di 6 e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
5. spese ludico/sportive/ricreative:
a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzature) dall'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività, se compatibili con le condizioni economiche dei genitori e, comunque un'attività che comporti una spesa annuale pari ad euro 350,00;
b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio;
c) le spese per l'organizzazione di eventi quali il compleanno di o altre cerimonie Per_1
(comunione, cresima, ecc.) sono subordinate al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, sono ad esclusivo carico del genitore che le ha anticipate.
6. Calzature. La spesa per l'acquisto delle calzature è da intendersi spesa straordinaria che i genitori dovranno suddividere al 50%, purché il costo sia preventivamente concordato dai medesimi genitori ed in linea con le condizioni economiche dei medesimi.
Quanto alle modalità di concertazione e rimborso delle spese, per la categoria di esborsi che non necessita del preventivo accordo, il genitore anticipatario comunicherà l'importo all'altro entro il mese successivo all'esborso, in uno ai documenti attestanti la spesa.
Il genitore provvederà al rimborso tempestivamente, o comunque, entro il mese successivo dalla ricezione della documentazione di spesa, salvo diverso accordo.
Sono ammesse le comunicazioni anche via sms e whatsapp, in quanto rispondenti alle modalità comunicative usualmente utilizzate.
Per quanto concerne le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore che ravvisa la necessità od opportunità dell'esborso lo comunicherà all'altro, con indicazione dell'ammontare o del preventivo, laddove possibile. Il genitore interpellato dovrà fornire un riscontro entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, motivando l'eventuale dissenso e-o attivandosi direttamente onde fornire tempestivamente una proposta alternativa (ad esempio, in caso di cure dentistiche o spese particolarmente onerose).
pagina 5 di 6 Qualora la spesa sia rispondente all'interesse del figlio ed in linea con le condizioni economiche familiari, i ricorrenti si dichiarano consapevoli di dover essere comunque tenuti a rimborsare la propria quota parte.
7. Gli emolumenti erogati a titolo di “assegno unico” o similari verranno interamente ed integralmente percepiti dalla sig.ra Controparte_2
8. Entrambi i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio sostentamento (docc. 6/7), rinunciando reciprocamente a richieste di mantenimento.
9. I ricorrenti si impegnano a rinnovare il percorso di mediazione familiare-sostegno alla genitorialità offerto a titolo gratuito presso il Centro per le Famiglie di Santarcangelo di Romagna (RN) od ente analogo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
il 9.08.2018 in Borghi (FC) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Borghi (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 6 Parte I Anno 2018 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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