Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 24.3.25
Sono comparsi
• l'avv. Manuela Rigoni per la parte ricorrente;
• l'avv. Filippo Mazzi in sostituzione dell'avv. Gianpiero Belligoli per parte convenuta. E' altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. l giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti a concludere la discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte. Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, nella causa di lavoro e previdenza promossa da
Parte_1
(Avv. RIGONI MANUELA)
Contro
Controparte_1
(Avv. BELLIGOLI GIANPIERO M.)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1) accerta e dichiara che ha svolto mansioni corrispondenti al superiore Parte_1 livello di inquadramento in cat. C) del CCNL AIOP a far tempo dal 1.1.2010;
2) rigetta la domanda di condanna della resistente al pagamento di differenze retributive dovendo computarsi nelle stesse anche quanto ricevuto dal ricorrente a titolo di “premio professionale assorbibile” a decorrere dalla mensilità di gennaio 2019;
3) accerta che ha subito un demansionamento con illegittima Parte_1 dequalificazione professionale a decorrere dal 3.11.21 e per l'effetto condanna la parte resistente a corrispondergli una somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da impoverimento professionale, pari al 50 % nel periodo dal 3.11.21 al 31.3.22, e pari al
30% nel periodo dal 1.4.22 sino alla data della odierna pronuncia, della retribuzione mensile netta a lui spettante – calcolata nell'intero nell'importo lordo di euro 2.316,48 - oltre ad interessi legali come per legge dalla maturazione dei crediti sino al saldo;
4) dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente, liquidate per l'intero in € 7.800,00 per compensi, oltre Iva Cpa e rimb. Forf.
15%, e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la quota residua di euro 3.900,00 oltre accessori indicati ed oltre al contributo unificato per € 259,00;
5) indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Verona 24 marzo 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto