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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 918/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 918/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
Giovanardi Vittorio e con domicilio eletto in Modena, Corso Vittorio Emanuele II, n. 34
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Ester Cascio, Isabella Basile e Giuseppe Basile, con domicilio eletto in
Modena, Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2023 ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « contrariis reiectis, dichiararsi tenuto e
condannarsi l' - a corrispondere al Sig. Controparte_2
a titolo di risarcimento danni, la somma di € 35.271,55 indicata in Parte_1
1 narrativa, o quell'altra diversa che risulterà in corso di causa, con la rivalutazione monetaria e
gli interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere richiesto in data 29.3.2021 il proprio estratto conto certificativo, allo scopo di accertare il numero complessivo dei contributi
CP_ maturati per il diritto alla pensione di anzianità; 2) che, con comunicazione del 31.3.2021,
certificava l'esistenza al 31.1.2021 di n. 2145 contributi settimanali nella gestione dei lavoratori dipendenti;
3) di avere maturato, alla data del 30.9.2022, n. 2232 contributi settimanali;
4) la maturazione del diritto alla pensione di anzianità a far tempo dall'1.1.2023 essendo soddisfatto il requisito di n. 2227 contributi con l'applicazione dei 3 mesi di “finestra” previsti dalla normativa vigente;
5) di avere presentato, in data 14.10.2022, all' domanda di pensione di CP_1
anzianità, con decorrenza appunto dall'1.1.2023, 6) di avere cessato, come per legge, l'attività
lavorativa alle dipendenze della ditta Hombre in data 31.12.2022 e versando regolarmente i contributi previdenziali sino all'ultimo giorno di lavoro;
7) che , in data 30.1.2023, CP_1
emetteva nuovo estratto certificativo, comunicando che alla data del 30.11.2022 risultavano maturati solamente n. 2183 contributi settimanali: con conseguente rigetto della domanda di pensione;
8) di avere trovato nuova occupazione per il periodo 1-31.3.2023 e di percepire dall'8.4.2023 la NASPI e di avere pagato la contribuzione volontaria con riferimento al primo bimestre 2023; 9) il rigetto in sede amministrativa della propria domanda di ricostituzione per motivi contributivi.
Nel lamentare di avere subito un danno di natura patrimoniale in conseguenza dell'operato di
, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto. CP_1
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio che, nel ribadire la legittimità del CP_1
proprio operato, nell'evidenziare la riconoscibilità dell'errore presente nel certificato del marzo
2021, nel contestare la quantificazione del danno compiuta ex adverso ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
2 Istruita documentalmente la causa, previo deposito di note difensive (in cui parte ricorrente ha precisato la propria domanda, riducendola in termini quantitativi), all'esito dell'udienza del
19.3.2023 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la presente causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea volta al ristoro del danno patrimoniale asseritamente patito in conseguenza dell'operato di là dove, nel corso delle procedure amministrative di riconoscimento della pensione di CP_1
anzianità, ha ingiustificatamente denegato il riconoscimento del beneficio pensionistico richiesto, adducendo, a dispetto di proprie precedenti (e tra loro coerenti) comunicazioni del marzo 2016 e marzo 2021, il mancato raggiungimento del periodo contributivo minimo di legge.
Danno di cui si chiede il ristoro prospettando una responsabilità contrattuale dell' ai CP_2
sensi del disposto di cui all'art. 54 L. 88/1989.
In esegesi del disposto di cui alla richiamata norma la S.C. ha precisato che: « Il valore
propriamente certificativo delle comunicazioni rese L. n. 88 del 1989, ex art. 54, (che, com'è
noto, stabilisce che "è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva
dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge,
i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica" e che "la
comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta")
può logicamente predicarsi, sia pure ai limitati fini risarcitori (…), soltanto per le
comunicazioni concernenti i dati di fatto della posizione assicurativa che siano state rilasciate
ad assicurati che siano terzi rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro
rapporto previdenziale, non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano
anche parte del rapporto contributivo stesso: l'attività amministrativa di certazione di fatti
3 giuridicamente rilevanti si risolve infatti nell'obbligo di assumere come certo ciò che è
enunciato nell'atto di certazione e in tanto quest'obbligo può avere un senso in quanto la
certezza venga attribuita ad un fatto di cui colui che di quell'atto si avvale nel commercio
giuridico non ha (perché non può avere) conoscenza alcuna, non anche allorché si tratti di un
fatto che rientra nella sua sfera di diretta conoscibilità; diversamente, dovrebbe ritenersi che
un soggetto sia obbligato a tenere per certo il contenuto di un certificato riportante notizie
erronee sul suo conto e di cui egli stesso è a conoscenza, il che, oltre ad essere logicamente
assurdo, è contrario alle regole proprie dell'ordinamento, che appresta all'interessato specifici
rimedi, amministrativi e giurisdizionali, affinché il fatto giuridico venga riconosciuto nella sua
effettiva storicità e produca i suoi effetti. In altri termini, la qualità tipica dell'atto di
certazione, secondo cui nessuno può assumere che il fatto che vi è documentato è diverso da
come è ivi raffigurato, può fondare un affidamento meritevole di tutela soltanto in colui che
rispetto a quel fatto sia terzo, perché è solo costui che può essere realmente obbligato a tener
per certo ciò che nell'atto è descritto come accaduto.» (Cass., 9.3.2020, n. 6643).
Sempre in esegesi della richiamata disposizione, appare pertinente il richiamo a C. App.
Milano, 10.3.2020: « La responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee
informazioni fornite all'assicurato può configurarsi soltanto ove queste: a) siano rese su
specifica domanda dell'interessato, e non su informale richiesta di parere;
b) inducano
l'interessato in errore scusabile;
c) si riferiscano a dati di fatto concernenti la posizione
assicurativa dell'interessato, che sono gli unici che l'ente sia tenuto a comunicare, attraverso i
propri funzionari, ex art. 54 della L. 9 marzo 1989 n. 88.».
Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che la prospettazione attorea colga nel segno per avere parte ricorrente assolto agli oneri probatori su di sé incombenti.
In primo luogo, si evidenzia che l'odierna parte ricorrente è terza rispetto al rapporto contributivo oggi di interesse poiché, al netto del periodo 1986-1987 (periodo per cui le parti
4 non discutono circa l'ammontare delle settimane contributive maturate a fini pensionistici), ha svolto attività di lavoratore dipendente subordinato, soprattutto in campo agricolo (v. docc. 1 e
7 ricorso).
Vi è pacifico riscontro documentale di come , rispettivamente in data 31.3.2016 e CP_1
31.3.2021, abbia rilasciato due estratti certificativi di contenuto identico (ovviamente per l'intervallo temporale in comune).
E tanto con particolare riferimento alle annualità 1984 e 1985: periodi di tempo in cui, secondo la prospettazione di , si anniderebbe un errore di calcolo del tutto riconoscibile e perciò CP_1
insuscettibile di originare una responsabilità contrattuale a carico dell' . CP_2
Si ritiene tale tesi non persuasiva.
In primo luogo, la doppia e conforme certificazione è idonea a generare un più che CP_1
legittimo affidamento in capo al ricorrente circa il contenuto degli estratti certificativi stessi.
In secondo luogo, in ottica di calcolo della contribuzione maturata, la storia lavorativa del ricorrente è contrassegnata da evidenti profili di complessità sia a livello quantitativo che qualitativo a mente dell'impegno lavorativo profuso (non costante per tutte le annualità) e delle particolari attività svolte (specie nel settore agricolo, per come correttamente anche evidenziato da parte ricorrente in sede di deposito delle note autorizzate del 26.2.2025).
Elemento questo che, congiunto alla già richiamata doppia certificazione , esclude CP_1
qualsiasi profilo di riconoscibilità dell'errore in cui l' può essere incorso. CP_2
Se ne deduce così – congiunto al fatto che non vi sono ulteriori periodi in contestazione fra le parti contendenti e che non è contestata la correttezza dei versamenti compiuti da parte ricorrente in data posteriore alla data del 31.3.2021 – l'esistenza di un legittimo affidamento in capo a parte ricorrente circa la possibilità di fruire alla data del 1.1.2023 della domanda di pensione di anzianità anticipata, per esistenza di tutti i requisiti di legge necessari per fruire di tale beneficio.
5 Ciò posto, appare davvero ingiustificata la successiva comunicazione di del 30.1.2023 di CP_1
rigetto della domanda di pensione per mancato raggiungimento del requisito minimo contributivo settimanale.
Trattasi infatti di comunicazione contraria alle proprie precedenti determinazioni, in ogni caso non corretta alla luce dei contributi medio tempore maturati dalla ricorrente e, come tale, foriera di responsabilità contrattuale ex art. 54 L. 88/1989 a carico dell' . CP_2
Il danno patìto dalla ricorrente in conseguenza dell'illecito contrattuale perpetrato dalla resistente deve essere individuato nei termini prospettati da parte ricorrente in sede di deposito della memoria autorizzata del febbraio 2025 (v. le condivisibili deduzioni espresse da parte ricorrente alle pagine 3 e 4 della richiamata memoria).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo e valore della controversia, degli incombenti processuali compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere a favore di parte CP_1
ricorrente la somma di € 31.628,69, (di cui € 28.916,85 a titolo di risarcimento danni e €
2.711,84 a titolo di rimborso dei contributi volontari versati), oltre interessi legali dalla data di esigibilità del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, in misura pari a € 3.291,00, CP_1
oltre accessori di legge e spese di contributo unificato. Somma da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Modena, 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 918/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
Giovanardi Vittorio e con domicilio eletto in Modena, Corso Vittorio Emanuele II, n. 34
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Ester Cascio, Isabella Basile e Giuseppe Basile, con domicilio eletto in
Modena, Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2023 ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « contrariis reiectis, dichiararsi tenuto e
condannarsi l' - a corrispondere al Sig. Controparte_2
a titolo di risarcimento danni, la somma di € 35.271,55 indicata in Parte_1
1 narrativa, o quell'altra diversa che risulterà in corso di causa, con la rivalutazione monetaria e
gli interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere richiesto in data 29.3.2021 il proprio estratto conto certificativo, allo scopo di accertare il numero complessivo dei contributi
CP_ maturati per il diritto alla pensione di anzianità; 2) che, con comunicazione del 31.3.2021,
certificava l'esistenza al 31.1.2021 di n. 2145 contributi settimanali nella gestione dei lavoratori dipendenti;
3) di avere maturato, alla data del 30.9.2022, n. 2232 contributi settimanali;
4) la maturazione del diritto alla pensione di anzianità a far tempo dall'1.1.2023 essendo soddisfatto il requisito di n. 2227 contributi con l'applicazione dei 3 mesi di “finestra” previsti dalla normativa vigente;
5) di avere presentato, in data 14.10.2022, all' domanda di pensione di CP_1
anzianità, con decorrenza appunto dall'1.1.2023, 6) di avere cessato, come per legge, l'attività
lavorativa alle dipendenze della ditta Hombre in data 31.12.2022 e versando regolarmente i contributi previdenziali sino all'ultimo giorno di lavoro;
7) che , in data 30.1.2023, CP_1
emetteva nuovo estratto certificativo, comunicando che alla data del 30.11.2022 risultavano maturati solamente n. 2183 contributi settimanali: con conseguente rigetto della domanda di pensione;
8) di avere trovato nuova occupazione per il periodo 1-31.3.2023 e di percepire dall'8.4.2023 la NASPI e di avere pagato la contribuzione volontaria con riferimento al primo bimestre 2023; 9) il rigetto in sede amministrativa della propria domanda di ricostituzione per motivi contributivi.
Nel lamentare di avere subito un danno di natura patrimoniale in conseguenza dell'operato di
, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto. CP_1
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio che, nel ribadire la legittimità del CP_1
proprio operato, nell'evidenziare la riconoscibilità dell'errore presente nel certificato del marzo
2021, nel contestare la quantificazione del danno compiuta ex adverso ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
2 Istruita documentalmente la causa, previo deposito di note difensive (in cui parte ricorrente ha precisato la propria domanda, riducendola in termini quantitativi), all'esito dell'udienza del
19.3.2023 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la presente causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea volta al ristoro del danno patrimoniale asseritamente patito in conseguenza dell'operato di là dove, nel corso delle procedure amministrative di riconoscimento della pensione di CP_1
anzianità, ha ingiustificatamente denegato il riconoscimento del beneficio pensionistico richiesto, adducendo, a dispetto di proprie precedenti (e tra loro coerenti) comunicazioni del marzo 2016 e marzo 2021, il mancato raggiungimento del periodo contributivo minimo di legge.
Danno di cui si chiede il ristoro prospettando una responsabilità contrattuale dell' ai CP_2
sensi del disposto di cui all'art. 54 L. 88/1989.
In esegesi del disposto di cui alla richiamata norma la S.C. ha precisato che: « Il valore
propriamente certificativo delle comunicazioni rese L. n. 88 del 1989, ex art. 54, (che, com'è
noto, stabilisce che "è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva
dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge,
i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica" e che "la
comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta")
può logicamente predicarsi, sia pure ai limitati fini risarcitori (…), soltanto per le
comunicazioni concernenti i dati di fatto della posizione assicurativa che siano state rilasciate
ad assicurati che siano terzi rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro
rapporto previdenziale, non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano
anche parte del rapporto contributivo stesso: l'attività amministrativa di certazione di fatti
3 giuridicamente rilevanti si risolve infatti nell'obbligo di assumere come certo ciò che è
enunciato nell'atto di certazione e in tanto quest'obbligo può avere un senso in quanto la
certezza venga attribuita ad un fatto di cui colui che di quell'atto si avvale nel commercio
giuridico non ha (perché non può avere) conoscenza alcuna, non anche allorché si tratti di un
fatto che rientra nella sua sfera di diretta conoscibilità; diversamente, dovrebbe ritenersi che
un soggetto sia obbligato a tenere per certo il contenuto di un certificato riportante notizie
erronee sul suo conto e di cui egli stesso è a conoscenza, il che, oltre ad essere logicamente
assurdo, è contrario alle regole proprie dell'ordinamento, che appresta all'interessato specifici
rimedi, amministrativi e giurisdizionali, affinché il fatto giuridico venga riconosciuto nella sua
effettiva storicità e produca i suoi effetti. In altri termini, la qualità tipica dell'atto di
certazione, secondo cui nessuno può assumere che il fatto che vi è documentato è diverso da
come è ivi raffigurato, può fondare un affidamento meritevole di tutela soltanto in colui che
rispetto a quel fatto sia terzo, perché è solo costui che può essere realmente obbligato a tener
per certo ciò che nell'atto è descritto come accaduto.» (Cass., 9.3.2020, n. 6643).
Sempre in esegesi della richiamata disposizione, appare pertinente il richiamo a C. App.
Milano, 10.3.2020: « La responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee
informazioni fornite all'assicurato può configurarsi soltanto ove queste: a) siano rese su
specifica domanda dell'interessato, e non su informale richiesta di parere;
b) inducano
l'interessato in errore scusabile;
c) si riferiscano a dati di fatto concernenti la posizione
assicurativa dell'interessato, che sono gli unici che l'ente sia tenuto a comunicare, attraverso i
propri funzionari, ex art. 54 della L. 9 marzo 1989 n. 88.».
Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che la prospettazione attorea colga nel segno per avere parte ricorrente assolto agli oneri probatori su di sé incombenti.
In primo luogo, si evidenzia che l'odierna parte ricorrente è terza rispetto al rapporto contributivo oggi di interesse poiché, al netto del periodo 1986-1987 (periodo per cui le parti
4 non discutono circa l'ammontare delle settimane contributive maturate a fini pensionistici), ha svolto attività di lavoratore dipendente subordinato, soprattutto in campo agricolo (v. docc. 1 e
7 ricorso).
Vi è pacifico riscontro documentale di come , rispettivamente in data 31.3.2016 e CP_1
31.3.2021, abbia rilasciato due estratti certificativi di contenuto identico (ovviamente per l'intervallo temporale in comune).
E tanto con particolare riferimento alle annualità 1984 e 1985: periodi di tempo in cui, secondo la prospettazione di , si anniderebbe un errore di calcolo del tutto riconoscibile e perciò CP_1
insuscettibile di originare una responsabilità contrattuale a carico dell' . CP_2
Si ritiene tale tesi non persuasiva.
In primo luogo, la doppia e conforme certificazione è idonea a generare un più che CP_1
legittimo affidamento in capo al ricorrente circa il contenuto degli estratti certificativi stessi.
In secondo luogo, in ottica di calcolo della contribuzione maturata, la storia lavorativa del ricorrente è contrassegnata da evidenti profili di complessità sia a livello quantitativo che qualitativo a mente dell'impegno lavorativo profuso (non costante per tutte le annualità) e delle particolari attività svolte (specie nel settore agricolo, per come correttamente anche evidenziato da parte ricorrente in sede di deposito delle note autorizzate del 26.2.2025).
Elemento questo che, congiunto alla già richiamata doppia certificazione , esclude CP_1
qualsiasi profilo di riconoscibilità dell'errore in cui l' può essere incorso. CP_2
Se ne deduce così – congiunto al fatto che non vi sono ulteriori periodi in contestazione fra le parti contendenti e che non è contestata la correttezza dei versamenti compiuti da parte ricorrente in data posteriore alla data del 31.3.2021 – l'esistenza di un legittimo affidamento in capo a parte ricorrente circa la possibilità di fruire alla data del 1.1.2023 della domanda di pensione di anzianità anticipata, per esistenza di tutti i requisiti di legge necessari per fruire di tale beneficio.
5 Ciò posto, appare davvero ingiustificata la successiva comunicazione di del 30.1.2023 di CP_1
rigetto della domanda di pensione per mancato raggiungimento del requisito minimo contributivo settimanale.
Trattasi infatti di comunicazione contraria alle proprie precedenti determinazioni, in ogni caso non corretta alla luce dei contributi medio tempore maturati dalla ricorrente e, come tale, foriera di responsabilità contrattuale ex art. 54 L. 88/1989 a carico dell' . CP_2
Il danno patìto dalla ricorrente in conseguenza dell'illecito contrattuale perpetrato dalla resistente deve essere individuato nei termini prospettati da parte ricorrente in sede di deposito della memoria autorizzata del febbraio 2025 (v. le condivisibili deduzioni espresse da parte ricorrente alle pagine 3 e 4 della richiamata memoria).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo e valore della controversia, degli incombenti processuali compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere a favore di parte CP_1
ricorrente la somma di € 31.628,69, (di cui € 28.916,85 a titolo di risarcimento danni e €
2.711,84 a titolo di rimborso dei contributi volontari versati), oltre interessi legali dalla data di esigibilità del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, in misura pari a € 3.291,00, CP_1
oltre accessori di legge e spese di contributo unificato. Somma da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Modena, 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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