Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di NT, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.3.2025 , nella causa iscritta al n. 4527 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024 + r.g.n.1568/2024
TRA
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv. To Tommaso Longobardi e dall'Avv. To Adriano Longobardi giusta mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata nel loro studio in NT;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in NT alla Via
Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo giusta procura generale alle liti
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione ad Atp
La ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della pensione e dell'assegno di invalidità né ha riconosciuto lo status di handicap grave.; di avere, pertanto, tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda, o, comunque, rigettarsi la CP_1 stessa.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
*
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr.
Cass. 6084/2014; 6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio
2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi. Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole,
l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u..
In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola
“conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla «domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente» (sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma
6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1
c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma
1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5 secondo alinea, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo.
Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
*
Nel merito, il CTU nominato nella fase dell'ATP non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare delle prestazioni richieste.
L'ausiliare ha accertato che “Dalla documentazione agli atti e dall'esame obiettivo si evince che la sig.ra è affetta da Lupus Eritematoso sistemico in overlap con Parte_1 sindrome di Sjogren, Strabismo, Deficit Visus,depressione Reattiva, endometriosi ovaio”
Si legge nella perizia: “Nell'ambito delle valutazioni medico-legali l'intera diagnosi con sintomatologia evidente e riferita lascia intendere una discreta condizione psicofisica. . La sintomatologia che più si evidenzia è da riferirsi alla patologia reumatologica... dall'esame clinico obiettivo non si evidenziano limitazione di escursione delle piccole e grosse articolazioni. Da come si evince dalla certificazione cardiologica del 21/05/2024,l'apparato cardiocircolatorio si trova in ”buon compenso emodinamico..”.Inoltre, dall'esame obiettivo
,l'istante presenta una deflessione dell'umore che si manifesta con ansia angoscia e melanconia,riferisce che a volte diventa irrascibile e insonnia .Ho somministrato il test sulla depressione. Questo test mi ha permesso di individuare il grado depressivo della perizianda che conduce verso una depressione lieve-medio (vedi test).Alla luce di questi dati
(anamnesi, esame obiettivo e documentazione sanitaria allegata agli atti) ,l'istanteaffetta da
…Lupus Eritematoso sistemico in overlap con sindrome di Sjogren ,considerando che la suddetta patologia è caratterizzata da impegno plurisistemico, con possibili manifestazioni a carico dei più diversi organi e apparati (cardiaco, renale, gastroenterico, nervoso centrale, psichico, cutaneo, articolare), per cui,si fa riferimento a due solo classe funzionali, alla classe 1 con assenza di segni sistemici e classe 2 con presenza di segni sistemici, Pertanto
,Visto ,anche,le indicazioni delle linee guida per l'accertamento degli Stati CP_1
Invalidanti e il trattato “L'Invalidità Civile di e ,la Persona_1 Persona_2 patologia sistemica “ lupus eritematoso sistemico con manifestazioni d'organo: le complicanze della malattia conclamata vanno valutate come descritto nei relativi capitoli. ai fini della valutazione complessiva, la percentuale ottenuta va considerata in concorrenza con la valutazione di base del les (classe 1), per cui, nel caso di cui è procedimento , quantificando, sulla base delle tabelle del D.M DEL 05/11/1992, la percentuale di invalidità del Lupus Eritematoso Sistemico con sovrapposizione di senza grave impegno Per_3 articolare e viscerale ,in base alle certificazioni reumatologiche agli atti ,da quello presentatami , e dai disturbi riscontrati nel periziando in visita, corrisponde alla classe 1 per una invalidità (cod 9320/9303 DM 5/02/1992 = 41/50% ), tenendo presente la visita peritale
l'invalidità è pari al 50%,per quanto riguarda la patologia depressiva ,tenendo conto della visita peritale, sulla base delle tabelle del D.M DEL 05/11/1992 cod 2205,l'invalidità è pari al 25% , applicando la formula di balthazard per il calcolo riduzionistico (supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale-serie generale n° 47 del 26/02/1992-pag 12) per le patologie sopramenzionate (Lupus Eritematoso sistemico in overlap con sindrome di Sjogren,
Strabismo, Deficit Visus, Depressione Reattiva, endometriosi ovaio.) possiamo dedurre che il periziando non raggiunge l'invalidità richiesta del 100%”.
Parte ricorrente di fatto non solleva contestazioni alla CTU limitandosi ad elencare e spiegare le patologie dalla quali sarebbe affetta
Le doglianze di parte ricorrente sono generiche in quanto la parte si limita a indicare la patologie senza però richiamare i codici di riferimento e le rispettive percentuali di cui alle tabelle di invalidità civile . La ricorrente non individua il codice di riferimento delle patologie né il grado di invalidità in astratto riconoscibile con la conseguenza che non vi è prova che l'eventuale riconoscimento delle patologie denunciate avrebbe potuto in astratto consentire il raggiungimento della soglia di invalidità richiesta.
Le contestazioni si sostanziano in un mero dissenso diagnostico.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro
Sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento e sono fatte proprie dalla scrivente.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
*
Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono definitivamente a carico delle parti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale di NT, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in
€1700,00 oltre spese generali, iva e cpa;
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico delle parti in solido e liquidate come da separato decreto.
NT, 8.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari