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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2024, n. 6678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6678 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3074 dell'anno 2022 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti DAVIDE DI MARCO e Parte_1 ANNAMARIA PICCIRILLO
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv. IDA RAMPINO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.02.2022, il ricorrente conveniva in giudizio l , assumendo: di aver svolto attività lavorativa con CP_1 mansioni di autista dal 2002 per le società indicate in ricorso;
che le mansioni svolte comportavano una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare a causa anche del sollevamento, spostamento e trasporto manuale di carichi e pesi;
che gli era stato diagnosticata “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”; che in data 09.10.2020 aveva presentato denuncia di malattia professionale all;
che l in data 20.01.21 rigettava la sua richiesta per CP_1 CP_1 carenza di documentazione medica aziendale, in quanto l'azienda, datrice di lavoro, non aveva provveduto a depositare giudizio di idoneità alla mansione con i rischi;
di aver inoltrato opposizione ex art. 104 D.P.R.
1124/65 a mezzo pec, chiedendo che il proprio caso venisse riesaminato;
che in data 21.08.2021, l rigettava l'opposizione confermando il CP_1 giudizio di prima istanza ed archiviando la domanda.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva: “a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da “ernia discale lombare con disturbi Pt_1 neurotrofici cronici agli arti inferiori” di origine professionale;
b) condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla corresponsione delle prestazioni di cui ha diritto il ricorrente a seguito della tecnopatia contratta, nella misura del 15% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa e sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare l in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo”.
Si costituiva l che eccepiva, preliminarmente, la prescrizione CP_1 nonché la nullità del ricorso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica sulla documentazione in atti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice pronunziava la seguente sentenza.
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
L'art. 112, comma 1, D.p.R. 1124/65 prevede che “l'azione per conseguire le prestazioni del presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
Ebbene, la prima manifestazione della malattia può ancorarsi – pacificamente- alla data della risonanza magnetica effettuata in data 25 ottobre 2017.
Non vi è tuttavia prova che a quella data l'istante avesse consapevolezza della eziologia professionale della malattia stessa. E' noto che il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale va intenso dal momento dell'effettiva conoscenza dell'origine professionale della patologia;
conoscenza che, in difetto di specifico riconoscimento da parte di medici specialisti e non avendo la società datrice di lavoro depositato documentazione medica e giudizio di idoneità alla mansione specifica, non può ritenersi acquisita già alla data dell'ottobre 2017.
In tema di decorrenza del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo della malattia professionale, l'indagine compiuta dal giudice del merito per individuare la data in cui l'assicurato abbia raggiunto la consapevolezza della eziologia professionale della malattia costituisce un apprezzamento di fatto riservato al predetto giudice e non
è censurabile in sede di legittimità. (Cassazione civile sez. VI,
06/10/2022, n.29096)
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 13 d.lgs. 28/02/00 n. 38, rubricato Danno biologico, stabilisce:
«1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 2.
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico».
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene di aver contratto la patologia indicata in ricorso a causa dell'attività lavorativa svolta.
Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività svolta e il danno lamentato.
All'uopo ha affermato che: “L'assicurato è affetto da “EVIDENZA
STRUMENTALE DI ERNIA DISCALE L5-S1 E BULGING L2-S1 CON MODERATA
RIPERCUSSIONE FUNZIONALE • Per tale patologia, può sostenersi un comprovato rapporto causale con l'esercizio lavorativo svolto. • Dalla patologia osteo-articolare, è derivata una riduzione permanente dell'attitudine al lavoro, quantizzabile nella misura del 10% (DIECI PER
CENTO) quale percentuale di danno biologico ammissibile ad indennizzo in capitale. • L'epoca di stabilizzazione della malattia può ricondursi al
OTTOBRE 2020 ovvero dalla domanda amministrativa, essendo tali patologie ad essa antecedente”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Dunque, nell'accertata sussistenza dei presupposti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento della rendita per inabilità da infortunio sul lavoro, la domanda va accolta con conseguente condanna dell alla corresponsione in favore del CP_1 ricorrente dell'indennizzo parametrato al 10% di inabilità, nonché alla corresponsione dei ratei maturati, con gli interessi e svalutazione monetaria e con vittoria di spese.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'importo dovuto a titolo di indennizzo in capitale commisurato al grado di menomazione pari al 10%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dalla domanda amministrativa. Condanna l al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 2500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Napoli, il 15/10/2024
IL GIUDICE
Stefania Borrelli