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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3447/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3447 /2023, promossa da:
, nata in [...] il [...], (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ZANGHERI MICHELA,
RICORRENTE
contro
, nato in [...] il [...], (c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c. per separazione e scioglimento del matrimonio, parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale
1 nonché il divorzio da deducendo che si erano sposati in Marocco il Controparte_1
Per_ Per_ 29.12.2003; che dall'unione erano nate (07.02.2007) e (22.08.2012); che nel mese di dicembre 2022 il marito abbandonava la casa coniugale per rientrare in Marocco -ove aveva acquistato un immobile- cessando di pagare l'affitto della casa familiare e omettendo di provvedere ai bisogni di moglie e figlie che medio-tempore venivano sfrattate. Spiegava, poi, la ricorrente che da tempo era venuto meno l'affectio coniugalis e la stessa volontà di convivere e pertanto, chiedeva l'affidamento super-esclusivo delle figlie, con collocazione delle stesse presso di sè; visite paterne da regolamentare con delega ai Servizi Sociali competenti, previo rientro in Italia del padre nonché su espressa richiesta dello stesso;
disporsi l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla madre la somma mensile di Euro 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie relative alle figlie come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
Infine, chiedeva disporsi l'obbligo del resistente di contribuire al suo mantenimento versando la somma mensile di Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Sig. non si costituiva in giudizio né compariva in udienza, nonostante la Controparte_1
ritualità della notifica.
Il 14 Marzo 2024 si teneva l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Istruttore all'esito della quale veniva disposto, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa;
l'incarico al Servizio Sociale di Rimini di vigilare sul nucleo, con relazione da inviare al Giudice Relatore entro quattro mesi salvo urgenze;
un assegno mensile di euro 400,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre ad Euro 300,00 quale contributo per le spese di locazione, somma esigibile solo ove la ricerca di un alloggio avesse dato esito positivo.
Dalla Relazione depositata dai Servizi Sociali di Rimini in data 21.08.2024 si apprendeva che il resistente aveva fatto ritorno in Italia per svolgere una occupazione stagionale (fornaio), abitudine già in atto da qualche anno per cui il Sig. trascorre la stagione estiva lavorando Controparte_1 presso esercizi commerciali della zona salvo, poi, far ritorno nel proprio paese d'origine per trascorrere l'inverno. Dopo lo sfratto, madre e figlie, sono state prese in carico dal SS e collocate presso un albergo sociale, dal quale poi sono uscite per essere ospitate a casa di un'amica; infine, il padre si sarebbe offerto di ospitarle in una casa che gli è stata concessa dal proprietario del forno nel quale lavora;
in sostanza si alternerebbero nella casa il padre vi dormirebbe durante il giorno, lavorando di notte, quando la casa sarebbe occupata dalla madre con le figlie.
2 All'udienza del 07.02.2025 fissata ex art. 473 bis.22 ult. co. c.p.c. per la discussione orale della causa, le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza, dall'abbandono della casa familiare da parte del resistente il quale ha privato la famiglia anche del sostegno economico – facendola sfrattare, dall'insistere nella domanda di separazione da parte della ricorrente, nonché dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione del resistente.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, impone l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Preliminarmente, si dà atto che medio tempore una delle due figlie della coppia, , ha Per_3 raggiunto la maggiore età e, pertanto, nulla può essere disposto in ordine all'affidamento ed al regime di visite della stessa.
Per quanto attiene al regime di affidamento e di collocazione della minore , si conferma il Per_4
regime disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ovvero l'affido esclusivo alla madre con stabile collocazione presso la stessa in ragione del disinteresse mostrato dal padre verso i bisogni della famiglia e delle figlie, confermato dalla contumacia nel presente giudizio e dal fatto che il nucleo ha subito lo sfratto dall'abitazione detenuta in locazione, in quanto il padre, all'epoca l'unico a lavorare in famiglia, partito per il Marocco, aveva smesso di pagare il canone di locazione della ex casa coniugale, lasciando di fatto moglie e figlie senza abitazione.
Per quanto attiene al mantenimento della prole – compresa ovviamente la figlia divenuta da poco maggiorenne, posto che la stessa studia ancora e convive stabilmente con la madre - il padre deve essere condannato a corrispondere alla madre la somma mensile di Euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, in ossequio al principio di proporzionalità nella partecipazione dei genitori al mantenimento della propria prole;
tali spese seguiranno il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Collegio ritiene inoltre di continuare il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale territorialmente competente anche per la regolamentazione delle modalità di frequentazione padre-figlie nel caso in cui il genitore si trovi in Italia e chieda di vedere la minore.
Va infine rigettata la domanda di mantenimento formulata dalla Sig.ra la quale ha Parte_1
piena capacità lavorativa, non deducendo alcuna limitazione in tal senso ed allegando in atti un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale che dimostra la capacità della stessa di potersi rendere economicamente indipendente.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM
55/2014 con distrazione a favore dell'erario in ragione dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire la prosecuzione del giudizio in ordine all'ulteriore domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata in [...] Parte_1
il 18/05/1983, (c.f. ), e , nato in [...] C.F._1 Controparte_1
il 01/01/1978, (c.f. , unitisi in matrimonio a EN GU (Marocco) il C.F._2
giorno 29.12.2003, con atto trascritto nel Comune di Rimini nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2022, Atto n. 460, Parte 2, Serie C .
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la Per_4
stessa;
4. Dispone che il padre possa vedere la figlia previo accordo con la madre e nel rispetto dei tempi e delle esigenze del minore o secondo la regolamentazione disposta dal Servizio Sociale di
Rimini, cui si conferma la vigilanza sul nucleo;
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, Controparte_1
versando alla madre la somma mensile di Euro 400,00 da versare entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna;
6. Rigetta la domanda di contributo al mantenimento della ricorrente;
7. Condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore Controparte_1 dell'erario, che si liquidano in euro 2.906,00.
8. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 03.04.2025.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Elisa Dai Checchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3447 /2023, promossa da:
, nata in [...] il [...], (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ZANGHERI MICHELA,
RICORRENTE
contro
, nato in [...] il [...], (c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c. per separazione e scioglimento del matrimonio, parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale
1 nonché il divorzio da deducendo che si erano sposati in Marocco il Controparte_1
Per_ Per_ 29.12.2003; che dall'unione erano nate (07.02.2007) e (22.08.2012); che nel mese di dicembre 2022 il marito abbandonava la casa coniugale per rientrare in Marocco -ove aveva acquistato un immobile- cessando di pagare l'affitto della casa familiare e omettendo di provvedere ai bisogni di moglie e figlie che medio-tempore venivano sfrattate. Spiegava, poi, la ricorrente che da tempo era venuto meno l'affectio coniugalis e la stessa volontà di convivere e pertanto, chiedeva l'affidamento super-esclusivo delle figlie, con collocazione delle stesse presso di sè; visite paterne da regolamentare con delega ai Servizi Sociali competenti, previo rientro in Italia del padre nonché su espressa richiesta dello stesso;
disporsi l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla madre la somma mensile di Euro 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie relative alle figlie come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
Infine, chiedeva disporsi l'obbligo del resistente di contribuire al suo mantenimento versando la somma mensile di Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Sig. non si costituiva in giudizio né compariva in udienza, nonostante la Controparte_1
ritualità della notifica.
Il 14 Marzo 2024 si teneva l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Istruttore all'esito della quale veniva disposto, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa;
l'incarico al Servizio Sociale di Rimini di vigilare sul nucleo, con relazione da inviare al Giudice Relatore entro quattro mesi salvo urgenze;
un assegno mensile di euro 400,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre ad Euro 300,00 quale contributo per le spese di locazione, somma esigibile solo ove la ricerca di un alloggio avesse dato esito positivo.
Dalla Relazione depositata dai Servizi Sociali di Rimini in data 21.08.2024 si apprendeva che il resistente aveva fatto ritorno in Italia per svolgere una occupazione stagionale (fornaio), abitudine già in atto da qualche anno per cui il Sig. trascorre la stagione estiva lavorando Controparte_1 presso esercizi commerciali della zona salvo, poi, far ritorno nel proprio paese d'origine per trascorrere l'inverno. Dopo lo sfratto, madre e figlie, sono state prese in carico dal SS e collocate presso un albergo sociale, dal quale poi sono uscite per essere ospitate a casa di un'amica; infine, il padre si sarebbe offerto di ospitarle in una casa che gli è stata concessa dal proprietario del forno nel quale lavora;
in sostanza si alternerebbero nella casa il padre vi dormirebbe durante il giorno, lavorando di notte, quando la casa sarebbe occupata dalla madre con le figlie.
2 All'udienza del 07.02.2025 fissata ex art. 473 bis.22 ult. co. c.p.c. per la discussione orale della causa, le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza, dall'abbandono della casa familiare da parte del resistente il quale ha privato la famiglia anche del sostegno economico – facendola sfrattare, dall'insistere nella domanda di separazione da parte della ricorrente, nonché dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione del resistente.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, impone l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Preliminarmente, si dà atto che medio tempore una delle due figlie della coppia, , ha Per_3 raggiunto la maggiore età e, pertanto, nulla può essere disposto in ordine all'affidamento ed al regime di visite della stessa.
Per quanto attiene al regime di affidamento e di collocazione della minore , si conferma il Per_4
regime disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ovvero l'affido esclusivo alla madre con stabile collocazione presso la stessa in ragione del disinteresse mostrato dal padre verso i bisogni della famiglia e delle figlie, confermato dalla contumacia nel presente giudizio e dal fatto che il nucleo ha subito lo sfratto dall'abitazione detenuta in locazione, in quanto il padre, all'epoca l'unico a lavorare in famiglia, partito per il Marocco, aveva smesso di pagare il canone di locazione della ex casa coniugale, lasciando di fatto moglie e figlie senza abitazione.
Per quanto attiene al mantenimento della prole – compresa ovviamente la figlia divenuta da poco maggiorenne, posto che la stessa studia ancora e convive stabilmente con la madre - il padre deve essere condannato a corrispondere alla madre la somma mensile di Euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, in ossequio al principio di proporzionalità nella partecipazione dei genitori al mantenimento della propria prole;
tali spese seguiranno il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Collegio ritiene inoltre di continuare il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale territorialmente competente anche per la regolamentazione delle modalità di frequentazione padre-figlie nel caso in cui il genitore si trovi in Italia e chieda di vedere la minore.
Va infine rigettata la domanda di mantenimento formulata dalla Sig.ra la quale ha Parte_1
piena capacità lavorativa, non deducendo alcuna limitazione in tal senso ed allegando in atti un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale che dimostra la capacità della stessa di potersi rendere economicamente indipendente.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM
55/2014 con distrazione a favore dell'erario in ragione dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire la prosecuzione del giudizio in ordine all'ulteriore domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata in [...] Parte_1
il 18/05/1983, (c.f. ), e , nato in [...] C.F._1 Controparte_1
il 01/01/1978, (c.f. , unitisi in matrimonio a EN GU (Marocco) il C.F._2
giorno 29.12.2003, con atto trascritto nel Comune di Rimini nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2022, Atto n. 460, Parte 2, Serie C .
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la Per_4
stessa;
4. Dispone che il padre possa vedere la figlia previo accordo con la madre e nel rispetto dei tempi e delle esigenze del minore o secondo la regolamentazione disposta dal Servizio Sociale di
Rimini, cui si conferma la vigilanza sul nucleo;
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, Controparte_1
versando alla madre la somma mensile di Euro 400,00 da versare entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna;
6. Rigetta la domanda di contributo al mantenimento della ricorrente;
7. Condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore Controparte_1 dell'erario, che si liquidano in euro 2.906,00.
8. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 03.04.2025.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Elisa Dai Checchi
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