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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5294/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 12/12/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. David Parte_1
Morganti;
- attrice in revocazione -
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Messina;
Parte_2
-convenuto in revocazione –
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cutellè Controparte_1
- convenuto in revocazione -
e per essa della mandataria
[...] Controparte_2
), rappresentata e difesa (di seguito Controparte_3
dall'Avv. Fabio Veroni;
-convenuta in revocazione-
(già CP_4 CP_5
, e per essa CP_6 Controparte_4
, quale
[...] (già Controparte_7
mandataria di CP_7
-convenuta in revocazione-contumace-
Controparte_8
-convenuta in revocazione-contumace-
Controparte_9 (già Controparte_10
-convenuta in revocazione -
(già Controparte_12 Controparte_11
[...]
-convenuta in revocazione-contumace-
OGGETTO: Revocazione ex art. 395 n.5 c.p.c. sentenza Corte
Appello Roma n. 4206/2019 pubbl. il 19/6/2019 e notificata il
27/6/2019 di rinvio da Cassazione n. 5281/2013, .Opposizione all' esecuzione.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 12/12/2024
•
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare recante R.G. n. 82502/94 notificato alla Banca il 19 marzo
2004, Controparte_1 chiedeva nei confronti della Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia alla S.V. Ill.ma disporre la comparizione delle parti e per la avvenuta estinzione del credito portato dalla creditrice estinzione risultante come detto "perParte_1
,
tabulas", emettere sentenza dell'avvenuta estinzione dell'esecuzione de qua nonché chiede il blocco del ricavato della vendita per l'avvenuta soddisfazione del debito vantato dalla Parte_1 procedente. Con
ogni più ampia riserva anche in ordine ai danni e con vittoria di spese e onorari di lite e clausola."
P_ esponeva: che la 2. A sostegno della propria domanda il vantava nei confronti della Capital Central City S.p.A. Parte_1
(di seguito Capital), un credito che nel 1993 ammontava a Lit.
1.963.962.321 (Euro 1.014.301,89); che la debitrice principale, divenuta insolvente, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma nel gennaio del
1994; che la PL_1 già prima del fallimento, aveva azionato il proprio credito nei confronti dei signori CP_13 Controparte_1
,
,
nella loro qualità Parte_2 e Parte_4 Parte_3
,
,
di fideiussori garanti delle esposizioni debitorie della Capital, ottenendo dal
Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 36615/1993, emesso provvisoriamente esecutivo nei confronti di tutti i fideiussori;
che il suddetto decreto ingiuntivo veniva notificato al CP_1 in data 8 luglio more il CP_1 era venuto a conoscenza, per il tramite di Parte_2
[...] altro fideiussore, di una transazione intervenuta in data 22 luglio
,
, per lo stesso 1997 tra la Pt 1 ed altro fideiussore, tale CP_13
debito; che risultava dalla lettura dell'atto di transazione il versamento, da parte del P_3 alla Pt_1 a saldo e stralcio dell'intero debito portato dal decreto ingiuntivo, della somma di Lit.
1.150.000.000 con conseguente estinzione del debito con effetto anche per gli altri fideiussori;
che la Pt_1 non aveva informato i fideiussori delle circostanze sopra menzionate, tenendoli all'oscuro sia dei pagamenti effettuati dalla Capital, che del perfezionamento della transazione.
3. Con analogo ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare recante R.G. n. 81759/94, notificato il 15 dicembre 2003, Parte_2 chiedeva nei confronti della Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia alla S.V. Ill.ma dichiarare la estinzione della esecuzione per avvenuto integrale pagamento del debito vantato dalla Banca procedente;
Previa sospensione della vendita fissata per il 12 dicembre 2003, inaudita altera parte, considerando il fumus bonis juris emergente dai fatti allegati e dalla documentazione prodotta nonché il periculum in mora in re ipsa stante l'irreparabilità del danno in forma specifica;
previa riunione con l'opposizione n° 90346/03 depositata il 27 novembre 2003 dal fideiussore sig. Controparte_1
per connessione oggettiva e, parzialmente, anche soggettiva essendo l'opponente nella detta procedura fideiussore in solido con l'odierno
,comune creditrice perlo ricorrente nei confronti della Parte_1
stesso titolo, dichiarare inesistente il diritto di agire da parte del creditore Parte_1 stante l'avvenuta estinzione del credito di cui al precetto e all'atto di pignoramento risultante "per tabulas". Con ogni e più ampia riserva, anche in ordine ai danni, e con vittoria di spese e onorari di lite".
4.Riunite le cause la Parte_1 si costituiva ritualmente nei giudizi di opposizione sopra descritti, chiedendo in entrambi l'inammissibilità e comunque il rigetto delle opposizioni e la condannare delle controparti al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
5.Con la sentenza n. 24597/04 emessa inter partes il 5 giugno 2004 e depositata il 6 settembre 2004, il Tribunale di Roma ritenendo ammissibili le opposizioni e fondato l' assunto della estinzione dell' intero debito in conseguenza della transazione intercorsa tra creditore e condebitore in solido con la quale la Banca aveva inteso estinguere l'intera obbligazione solidale, così statuiva: "Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede;
- Accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto della Parte_1
[...] ad agire in executivis nei confronti dei ricorrenti per sopravvenuta estinzione del credito;
- Condanna la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di [...] le spese processuali, con vincolo di P_ e di Parte_2
solidarietà attiva, liquidate in Euro 12.000,00 per ciascuno, di cui 4.000,00 per competenze, oltre C.p.a. e Iva;
- Condanna la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore a risarcire il danno per responsabilità processuale in favore di Controparte_1 e di Parte_2
[...] con vincolo di solidarietà attiva, quantificato nella somma pari ad
, Euro 12.000,00 per ciascuno;
- Compensa le spese processuale tra tutte le alte parti.".
6.Con atto di citazione in appello notificato in data 12 ottobre 2004 la Pt_1 interponeva gravame avverso la predetta sentenza, chiedendo accertare in via pregiudiziale, l'inammissibilità delle domande svolta dallo Pt_2 e dal in sede di opposizione alla esecuzione, stante la P_
litispendenza con il giudizio di merito afferente il titolo esecutivo, 0 quantomeno la continenza tra le cause;
accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte sia dal CP_1 che dallo Pt_2 essendo l'esame delle stesse precluse in sede di opposizione all'esecuzione; accertare e dichiarare in ogni caso che le opposizioni all'esecuzione sono entrambe improcedibili e/o inammissibili per le motivazioni esposte in atto e nel merito rigettare le domande.
e lo Pt_2
7.Si costituivano in giudizio il CP_1 chiedendo rigettare integralmente l'appello confermando in toto la sentenza impugnata n. 24597/2004 e condannare l'appellante alla responsabilità risarcitoria ex art. 96 c.p.c..
8. Con sentenza n. 744/2010, resa il 16 ottobre 2009 e depositata il 18 febbraio 2010, la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibili le riunite opposizioni proposte da Parte_2Controparte_1
e lo Pt_2 in solido, alla rifusione in favore e condannava il CP_1
, Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di questo della giudizio. Argomentava che nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su titolo esecutivo giudiziale il giudice deve limitare la propria indagine all'esistenza e validità del titolo, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione. Inoltre rilevava che essendo la presunta causa estintival intervenuta quando i giudizi di cognizione erano pendenti, la relativa eccezione doveva essere proposta in detti giudizi, in sede di appello o al più in sede di revocazione e non nella successiva fase esecutiva.
9.Il terzo grado di giudizio avverso la sentenza n. 744/2010 emessa dalla
Corte di Appello di Roma, veniva incardinato con due separati ricorsi di identico contenuto, successivamente riuniti, proposti rispettivamente da e da Pt_2 definiti con la sentenza n. 5381/2013, emessa P_
,
il 16 novembre 2011 e depositata il 5 marzo 2013, di accoglimento del primo motivo di ricorso in cassazione, riguardante la erronea inammissibilità delle opposizioni in relazione alla epoca di verificazione del fatto estintivo del debito (successivo alla formazione del titolo esecutivo.
provvisoriamente esecutivo e nelle more del giudizio di opposizione all' esecuzione).
Rilevava la Cassazione che l'eccezione di giudicato della sentenza n.
3542/2005 della Corte d'Appello di Roma, che ha accertato il diritto della esponente a procedere in via esecutiva, non poteva essere proposta Pt_1 dalla Pt_1 nelle precedenti fasi di merito, in quanto esso si era formato nelle more del giudizio, e che la sentenza resa dalla Corte di merito nel procedimento di opposizione all'esecuzione di cui veniva richiesta la riforma non conteneva una pronuncia di carattere decisorio in merito al giudicato. La Cassazione rinviava quindi la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, perché si pronunciasse nel merito dell'effettiva efficacia estintiva della transazione, “tenendo conto in quella sede delle eventuali eccezioni di continenza, litispendenza, sospensione, ecc., e, se del caso, del sopravvenuto giudicato".
10.Con atto di citazione in riassunzione notificato il 30 maggio 2013 il CP_1 incardinava il giudizio di rinvio dinanzi a codesta Corte
d'Appello chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, in accoglimento della spiegata riassunzione a seguito della sentenza n. 5381 emessa dalla Corte di Cassazione - Sez. III in data
16.11.2012/05.03.2013, ed in totale riforma della sentenza n. 0744/2010
emessa dalla Corte d'appello di Roma - Sez. II, in data 16.10.2009 depositata in data 18.02.2010, e per la conferma della sentenza n. 24597/04 emessa dal Tribunale di Roma in data 05/06.09.2004, per tutti i motivi
-accertare che la dedotti: non ha diritto a procedere Parte_1
in ragione della esecutivamente nei confronti di Controparte_1
sopravvenuta inesistenza del credito vantato dalla Parte_1 ; e confermare la condanna della Parte_1 al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. come stabilito nella sentenza di I° alla refusione delle spese grado;
- nonché condannare la Parte_1
di tutti i gradi di giudizio". A sostegno delle proprie richieste parte appellante in riassunzione deduceva: di aver promosso in data 27 novembre
2003 opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dichiarando di voler profittare della transazione conclusa dalla Pt_1 col condebitore in
solido P_3; che quest'ultimo avrebbe versato a saldo, stralcio e transazione di quanto maggiormente dovuto l'importo di Lit. 1.150.000.000; che l'oggetto della transazione sarebbe costituito dall'intera obbligazione solidale e non solo dalla quota parte a carico del P_3; che ciò si evincerebbe applicando i canoni ermeneutici del contratto, in considerazione del fatto che il P_3 avrebbe versato un importo superiore alla sua quota ideale;
che dovrebbe considerarsi tamquam non esset, in quanto mera clausola di stile, la previsione [nella transazione] della postergazione dei diritti di regresso del P_3 nei confronti della debitrice principale e degli altri garanti in favore della Pt_1 che la Pt 1 avrebbe tenuto una condotta processuale improntata a mala fede, in quanto non avrebbe comunicato l'intervenuta transazione, continuando a pretendere da ciascuno dei condebitori l'intera obbligazione solidale.
11. Si costituiva in giudizio lo Pt_2 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.ma Corte, in accoglimento della spiegata riassunzione a seguito della sentenza n. 5381 emessa dalla Corte di Cassazione - Sez. III in data 16.11.2012/05.03.2013, ed in totale riforma della sentenza n. 0744/2010 emessa dalla Corte d'appello di Roma – Sez.
II, in data 16.10.2009 depositata in data 18.02.2010, e per la conferma della sentenza n. 24597/04 emessa dal Tribunale di Roma in data 05/06.09/2004,
per tutti i motivi dedotti: - accertare che la non ha diritto Parte_1
a procedere esecutivamente nei confronti di Parte_2 in ragione della sopravvenuta inesistenza del credito vantato dalla Parte_1
- confermare la condanna della Parte_1 al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. come stabilito nella sentenza di I° grado;
nonché condannare la Parte_1 Controparte_8
[...] e CP_14 alla refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.". 12. Si costituiva la Parte 1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, adita contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 24597/2004 emessa dal
Tribunale di Roma a conclusione dei giudizi riuniti RG n. 90735/03 e n.
90346/03, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle opposizioni all'esecuzione promosse dallo Pt_2 e CP_1 in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della dal و
sentenza n. 3542/2005 della Corte d'Appello di Roma, che ha accertato il diritto della Banca esponente a procedere in via esecutiva;
2 in via principale e nel merito: salva ed impregiudicata la sopra formulata eccezione pregiudiziale, accertare e dichiarare che le domande di
P_ che dallo Pt_2 sono estinzione del credito svolte sia dal del tutto infondate sia in fatto che in diritto per le motivazioni esposte e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Banca a procedere in via esecutiva nei confronti del CP_1 e dello Pt_2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio."
13. In particolare deduceva la Pt_1 attrice in revocazione, che il Giudice di legittimità si era limitato ad accertare che l'eccezione di estinzione del credito della Pt_1 era astrattamente proponibile nel procedimento di opposizione all'esecuzione, lasciando salva ed impregiudicata ogni valutazione da parte del Giudice del rinvio non solo nel merito circa l'effettivo carattere estintivo dell'intera obbligazione solidale della transazione intervenuta con il condebitore solidale P_3, ma anche quella del sopravvenuto giudicato e le altre questioni pregiudiziali. La Pt_1 quindi, eccepiva la sussistenza del giudicato esterno relativamente alla questione dell'efficacia estintiva della transazione P_3, a seguito del passaggio in giudicato in parte qua della sentenza n. 3542/2005 di questa
Corte d'Appello, emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
14.Si costituivano nel giudizio di rinvio anche le altre parti indicate in epigrafe intervenute nelle procedure esecutive opposte o creditori procedenti in altra procura ( Controparte_8
,
dichiarando di non avere interesse a contraddire in relazione all'oggetto del presente giudizio.
15. Con la sentenza n. 4206/2019 del 19 giugno 2019, notificata il 27 giugno
2019, la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello e confermava la sentenza n. 24597/2004 del Tribunale di Roma;
rigettava la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96, Controparte_1 e Parte_2
comma 2, cod. proc. civ., condannava la Parte_1 al pagamento delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio nei confronti di Controparte_1 e Parte_2
16. A sostegno della propria decisione il Giudice del rinvio deduceva: - che,
a seguito della pronuncia rescindente resa dalla Suprema Corte, il thema decidendum del giudizio di rinvio sarebbe limitato al solo accertamento del diritto della Pt_1 a procedere esecutivamente nei confronti dello Pt_2
e del CP_1 ; - che il Giudice del rinvio è tenuto a conformarsi, oltre al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, anche alle premesse logico-giuridiche della decisione;
- che costituiscono antecedente logico della decisione della Suprema Corte l'individuazione del titolo in base al quale è stata promossa l'esecuzione nel decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e la conclusione della transazione tra la Pt_1 e il P_3; che in ragione della statuizione della Corte di
-
Cassazione in ordine all'ammissibilità delle opposizioni all'esecuzione sarebbe precluso qualsiasi accertamento relativamente alla sussistenza di una situazione di litispendenza e degli effetti del giudicato ex art. 2909 cod. civ. tra le opposizioni all'esecuzione e le opposizioni al decreto ingiuntivo;
- che le opposizioni all'esecuzione comporterebbero gli effetti previsti dal primo comma dell'art. 1304 cod. civ., avendo lo e il Pt_2 P_
esercitato il diritto di voler profittare della transazione P_3; - che le valutazioni del Giudice di primo grado in merito al fatto che la transazione
P_3 avesse ad oggetto l'intero credito sarebbero conformi ai principi in tema di interpretazione del contratto;
che ciò si evincerebbe dalla
-
precisazione che il pagamento del P_3 era effettuato "a saldo, stralcio e transazione di quanto maggiormente dovuto"; che non potrebbe
-
pervenirsi a conclusioni di segno contrario, in ragione della pattuizione relativa alla "postergazione" del diritto di regresso del P_3 nei confronti degli altri condebitori solidali, essendo anche sotto tale profilo corretta la decisione del primo Giudice in merito al fatto che con tale clausola le parti avrebbero inteso regolare l'assetto degli interessi derivante dall'estinzione dell'intero credito, con particolare riguardo al subentro del "creditore soddisfatto nei diritti di regresso facenti capo all'adempiente.
17. Con atto di citazione in revocazione notificato il 26 luglio 2019 la [...] Parte_1 ha impugnato la suddetta sentenza resa dal Giudice del rinvio insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.ma
Corte di Appello, adita contrariis reiectis, previa integrale o in subordine parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 4206/2019 della Corte d'Appello di Roma ai sensi e per gli effetti dell'art. 401 c.p.c., 1
in via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 395, I comma n. 5 c.p.c. e dell'art. 2909 cod. civ., annullare e/o revocare la sentenza impugnata e accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle opposizioni all'esecuzione promosse dallo Pt_2 e dal o, in subordine, P_ Pt_2 in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato delladel solo
,
sentenza n. 3542/2005 e della sentenza n. 2405/2018 della Corte d'Appello di Roma, che hanno accertato il diritto della Banca esponente a procedere in via esecutiva;
2 in via principale e nel merito: salva ed impregiudicata la sopra formulata eccezione pregiudiziale, accertare e dichiarare che le domande di estinzione del credito svolte sia dal CP_1 che dallo
Pt_2 sono del tutto infondate sia in fatto che in diritto per le motivazioni esposte e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Banca a procedere in via esecutiva nei confronti del CP_1 e dello Pt_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio.". Pt_118.In particolare la Pt 1 ha impugnato la sentenza ai sensi dell'art. 395,
I comma n. 5 c.p.c. per contrarietà della decisione rispetto ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata avendo documentato che la stessa Corte d'Appello nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo originario titolo esecutivo aveva accertato con sentenza passata in giudicato che la transazione con il P_3 non aveva alcuna efficacia estintiva dell'obbligazione solidale in quanto relativa alla sola quota interna del coobbligato e che nonostante ciò il
Giudice del rinvio nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di giudicato. Pt_219.Si è costituito lo resistendo all'impugnazione e insistendo per la inammissibilità della revocazione e comunque il rigetto nel merito con conferma della sentenza 4206/2019 della Corte, rigetto della sospensiva e condanna alle spese di lite da distrarsi e da liquidarsi ai sensi del DM 55/14 con aumento del 33% a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
con comparsa di identico contenuto 20.Si è costituito anche il P_
,
rispetto a quella depositata dallo Pt_2 insistendo per l'accoglimento و
delle medesime conclusioni formulate da quest'ultimo.
21. Infine, si è costituita CP_3 insistendo per l'inammissibilità della proposta revocazione e comunque rigetto della stessa e condanna in ogni caso alle spese e diritti del grado .
22.Con ordinanza del 6 febbraio 10 febbraio 2020, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione formulata dalla Banca per difetto della sussistenza del rischio di un danno grave ed irreparabile ai sensi dell'art. 401 c.p.c., in quanto l'istanza era inerente alla sola condanna alla rifusione delle spese di cui alla sentenza impugnata, senza entrare nel merito dell'impugnazione. La causa è stata rinviata all'udienza del 19 gennaio 2023 per la precisazione delle conclusioni. La Corte con ordinanza del 26 gennaio 2023 ha rinviato la causa per esigenze del ruolo e per i medesimi incombenti all'udienza del decisione concedendo i termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento, per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Si deve rilevare che dalla documentazione allegata dalle parti si evince che il giudizio di cassazione introdotto dalla avverso la Parte_1
sentenza oggetto di revocazione è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della revocazione, l' istituto bancario impugna la sentenza a norma dell' art. 395
n. 5 c.p.c. adducendo che la Corte avrebbe omesso e comunque non avrebbe tenuto conto del giudicato esterno n. 3542/2005 sempre della Corte di
Appello di Roma, formatosi nel parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi con lo Pt_2 la cui valutazione era stata rimessa
,
espressamente al giudizio di rinvio dalla Cassazione, perché si pronunciasse nel merito dell'effettiva efficacia estintiva della transazione,
"tenendo conto in quella sede delle eventuali eccezioni di continenza, litispendenza, sospensione, ecc., e, se del caso, del sopravvenuto giudicato".
In altri termini rileva che la sentenza impugnata nell'accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione del CP_1 alle quali aveva aderito lo Pt_2 (accertare la inesistenza del diritto della Parte_1
[...] a procedere esecutivamente nei confronti degli opponenti), non avrebbe tenuto conto del giudicato n. 3542/2005 relativo alla efficacia limitata della transazione P_3, che era stata confermata anche dalla sentenza della Corte n. 2405/2018, resa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo all'esito del rinvio e omesso di pronunziarsi espressamente sulla relativa questione nonostante che la
Cassazione nella sentenza rescindente n. 5381/2013 avesse fatto salva la proponibilità in astratto della eccezione del sopravvenuto giudicato esterno, demandando al giudice del rinvio il relativo accertamento.
Come sopra accennato i convenuti hanno contestato l'ammissibilità della revocazione, sul presupposto della mancanza della condizione negativa costituita dalla omessa pronunzia sulla questione del giudicato e comunque della diversità del thema decidendum dei giudizi di opposizione all' esecuzione e di opposizione al decreto ingiuntivo, nonché della mancata partecipazione al giudizio di opposizione al decreto, definito con il giudicato in questione, del fideiussore che aveva proposto separata P_
,
opposizione.
Ancor prima di passare all' esame del merito della domanda deve rilevarsi che diversamente da quanto dedotto dall' attrice in revocazione, la Corte
d'Appello si è pronunziata sulla eccezione di giudicato devoluta all' esame del giudice del rinvio. Nello specifico la Corte ha rilevato che sulla base degli antecedenti logico-giuridici della decisione della Suprema Corte
(costituiti dalla diversità dell'oggetto dei giudizi di opposizione all' esecuzione proposti dai fideiussori Pt_2 e sulla base del P_
decreto provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma n.
36615/93 e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proposto solo dallo Pt_2 e della ritenuta ammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per la sopravvenuta transazione intervenuta in epoca successiva alla dichiarazione di esecutorietà del decreto e antecedente alla definizione dei giudizi incardinati dagli opponenti in esecuzione), non era configurabile alcuna situazione di litispendenza ovvero di pregiudizialità nonché qualsiasi effetto valutabile a norma dell' art. 2909 c.c. tra la controversia in oggetto, relativamente alla questione attinente il diritto di procedere esecutivamente sulla base del decreto provvisoriamente esecutivo, rispetto ai separati giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dal e dallo Pt_2 (dei quali solo il primo culminato P_
nel giudicato eccepito).
Peraltro risulta per tabulas che il giudicato esterno si è formato sull'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Parte_2 nei in assenza quindi della partecipazione delconfronti della Parte_1 fideiussore CP_1 che ha proposto autonoma opposizione altrimenti definita, di talchè nei suoi confronti non esplica efficacia diretta il giudicato esterno.
Per quanto attiene alla efficacia riflessa dedotta dalla Parte_1 nei si fa presente che, a norma dell' art. 1306 c.c., confronti del P_
,
la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti degli altri debitori (i quali per contro possono opporla al creditore salvo che sia basata su ragioni personali del condebitore).
Ne consegue che la Parte_1 non può far valere il giudicato formatosi nel giudizio al quale è rimasto estraneo il CP_1 e che quindi l'asserita efficacia riflessa deve ritenersi destituita di fondatezza. Orbene la pronunzia sulla eccezione di giudicato esterno unitamente alle considerazioni svolte in ordine alla non identità dei giudizi sono senz' altro ostative all'accoglimento della revocazione, non sussistendo la condizione negativa sulla pronunzia sulla questione del giudicato
In conclusione la revocazione deve dichiararsi inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che devono essere poste a carico della Banca e in favore dei convenuti in revocazione con vincolo di antistatarietà in favore dei rispettivi difensori, avv. Pitero Messina e Andrea
Cutillè, e che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva tenendo conto dei parametri previsti per le controversie aventi lo stesso valore della causa, a valori medi, con applicazione dell' aumento per la manifesta infondatezza della domanda ex art. 4, comma 8, DM n. 147 del
13/8/2022.
Spese invece compensate nei rapporti con Controparte_2 e per essa in ragione della della mandataria Controparte_3
mancanza di domande svolte nei confronti della stessa evocata in giudizio ai soli fini della litis denuntiatio.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sulla revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta dalla Parte_1
[...] avverso la sentenza della Corte dell' Appello di Roma n. 4206/2019 pubbl. il 19/6/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede:
-dichiara inammissibile la revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c.; -condanna la Parte_1 a rifondere a Parte_2
le spese di lite del presente grado che liquida in Controparte_1
favore di ciascuna parte convenuta in revocazione in euro 33.915,00 per compensi professionali, il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con vincolo in favore dell' antistatario avv.Pietro Messina
e Andrea Cutillè;
-compensa le spese del grado nei rapporti con la parte costituita [...]
CP_2 e per essa della mandataria Controparte_3
-dichiara che sussistono i presupposti per l' applicazione dell'art. 13 comma
1 quater dpr n. 115/2002 a carico dell'attore in revocazione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14/05/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1993 e che, in forza di tale titolo, veniva promossa in suo danno una espropriazione afferente l'immobile sito in Roma di sua proprietà; che nelle
13 maggio 2024, successivamente differita al 12 dicembre 2024.
All'udienza del 12 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare le parti hanno precisato le conclusioni e con successiva ordinanza del 30 dicembre
2024, comunicata il 2 gennaio 2025 la Corte ha trattenuto la causa in