Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1395/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Carmelo Faraci C.F._2
(del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti – Appellati incidentali
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. Parte_3 CP_1
Pa
), sedente in AC NTTO (P.IVA 004 410 876), rappresentata e
[...]
difesa per procura in atti dall'Avv. Valeria Petralia (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata – Appellante incidentale
OGGETTO: appalto.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata i coniugi ed Parte_1 [...]
interponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
5527/2018 dell'11.10.2018 con cui il Tribunale di Catania imponeva loro di pagare alla di AC NTTO la somma di 23.171,54 (IVA compresa), Parte_3
oltre interessi e spese di procedura: somma che con il suo originario ricorso quest'ultima – premesso che detti coniugi le avevano commesso in appalto, con contratto del 12.9.2017, la ristrutturazione della loro abitazione (in ACreale, fraz.
Balatelle, via XIV Novembre 1941 n. 30) - aveva dedotto esserle dovuta, quanto ad €
10.000,00 + IVA, a saldo del corrispettivo “a corpo” già pattuito e, quanto ad €
11.065,04 + IVA, in pagamento dei lavori extracapitolato che essa impresa appaltata aveva altresì eseguito.
Opposizione – la predetta – in via principale fondata sull'eccepito inadempimento di controparte. Infatti – si deduceva – “Secondo le previsioni contrattuali i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31.12.2017, mentre l'impresa appaltatrice oltre a non consegnare mai i lavori li ha lasciati incompleti e con gravi difetti, come si può evincere dalla perizia tecnica effettuata dall'Ing. , che ha appurato CP_2
che i lavori svolti dalla non sono stati eseguiti a regola d'arte e Parte_3
presentano dei vizi rilevanti sia nelle opere esterne e sia nelle opere interne. Onde eliminare i difetti esistenti, l'Ing. ha stimato un costo pari ad € 36.604,68 CP_2
oltre IVA. A ciò si aggiunga la penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori che, anche a voler prendere in considerazione la data indicata dalla stessa impresa
(30.04.2018), ammonta ad € 6.000,00, pur non essendo mai avvenuta la consegna dei lavori ad opera della I vizi rilevati, infatti, oltre ad interessare Parte_3
l'intero immobile sono anche consistenti, poiché per eliminarli occorre l'integrale rifacimento dei lavori, come risulta dalla perizia dell'Ing. . I difetti accertati CP_2
afferiscono al mancato rispetto della regola dell'arte, si tratta all'evidenza di opere che presentano vizi rilevanti ai fini di un giusto godimento dello stabile da parte dei coniugi incidendo sulla funzionalità ed abitabilità dell'appartamento, Pt_1
menomandone il normale godimento ed impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata (cfr. Cass. Civ. 81/2000; Cass. Civ. 8140/2004)”.
Pertanto, concludevano gli opponenti chiedendo al Tribunale di Catania di:”1.
Ritenere e dichiarare non dovute e non provate le somme di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo e comunque esagerate e non corrispondenti alle reali prestazioni eseguite;
2. In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, per grave inadempimento della
3. Per l'effetto, condannare l'opposta al risarcimento dei danni Parte_3
subiti dagli opponenti, quantificati in € 42.604,68, oltre IVA sulla somma di €
36.604,68, o in quella diversa somma anche minore ritenuta di ragione;
4. Rigettare pertanto la richiesta di pagamento della somma di € 23.171,54 di cui al decreto ingiuntivo n. 5527/2018, ed annullare, revocare e/o con qualunque altra formula, rendere privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio, la contestava l'accusa di Parte_3
inadempimento mossale dagli opponenti: donde istava infine per la conferma del decreto ingiuntivo dietro rigetto, altresì, della proposta domanda riconvenzionale.
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il G.I. istruiva la causa mediante assunzione di prova testimoniale e, all'esito, l'istituzione di c.t.u.
Indi, raccolte le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione, il primo giudice considerava:
- che “risulta provato e non contestato che tra le parti oggi in causa risulta stipulato in data 12.09.2017 un contratto di appalto per l'esecuzione di diversi interventi edili sull'immobile di proprietà degli opponenti. Altrettanto pacificamente risulta non essere stato corrisposto dai committenti odierni opponenti il saldo del corrispettivo pattuito con il contratto di appalto stipulato pari a € 10.000,00, oltre IVA. Risulta pertanto dovuta dai committenti la suddetta somma in favore della convenuta. Non risulta invece, documentalmente provato alcun accordo per ulteriori lavori extracontratto, quantificati dall'opposta in € 11.065,00, che sono posti alla base della fattura n. 36 del 2018”,
- che a tale ultimo riguardo, tuttavia, “all'esito della espletata attività istruttoria
è rimasta accertata la circostanza relativa all'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti ….. Sul punto peraltro il CTU, in risposta ad uno specifico quesito, ha affermato che i lavori extracapitolato che risultano essere stati eseguiti (sia pure con i vizi di cui si dirà) ammontano a €
11.065,04. Pertanto, risultando provata la circostanza dell'avvenuta esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli previsti nell'originario contratto di appalto, gli opponenti saranno tenuti al pagamento anche della suddetta somma”,
- che “Con riferimento poi alla proposta domanda riconvenzionale, …… , i vizi delle opere, lamentati dagli opponenti, sono stati subito contestati sin dalla originaria richiesta di pagamento della convenuta avvenuta il 19 giugno 2018, tramite PEC del 10.07.2018, e poi con PEC del 25.07.2018 il D.L. Ing.
comunicava alla che a seguito del sopralluogo Per_1 Parte_3
erano stati riscontrati dei difetti per cui i lavori non potevano essere consegnati”,
- che “Dall'accertamento compiuto dal CTU è rimasta accertata la sussistenza di gravi difetti in diverse parti dell'immobile in questione poichè l'impresa non ha eseguito i lavori secondo la buona tecnica di posa e lavorazione e quindi tutti i vizi e difetti sono frutto di una cattiva esecuzione non a regola d'arte. In particolare, riguardo le opere da realizzare all'esterno dell'immobile, dalla relazione si legge che a seguito dei sopralluoghi effettuati si evidenziano alcune anomalie e vizi di realizzazione non a regola d'arte, come la legge impone, ad opera dell'impresa …. Il CTU ha concluso quindi Parte_3 stabilendo che il totale delle opere necessarie al risanamento dei vizi di forma dei lavori non eseguiti a regola d'arte ammonta a € 17.165,00, al quale devono aggiungersi € 1.732,50 (50 % dell'opera) quale decurtazione per la realizzazione della terrazza nel lato nord ovest che risulta essere non conforme alla regola d'arte, e quindi il costo inizialmente richiesto pari a € 3.465,00 deve essere decurtato di € 1.732,50”,
- che “Riguardo la richiesta di pagamento della penale avanzata dagli opponenti e prevista originariamente nel contratto di appalto del 12.09.2017, la stessa non può essere accolta stante che non risulta provata l'esatta data di consegna dei lavori da parte della ditta la quale ha Parte_3
chiaramente protratto le opere a causa dell'esecuzione di ulteriori lavori non preventivamente concordati e commissionati dagli opponenti”,
- che “Pertanto, alla luce di quanto detto, tenuto conto che è rimasto accertato non solo il mancato pagamento del corrispettivo pattuito con il contratto di appalto, ma anche dei lavori ulteriori richiesti dalla committenza , quantificati dal ctu nella misura richiesta dalla società opposta, l'opposizione va quindi rigettata, con conseguente conferma del DI opposto”: mentre, “In parziale accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, la società convenuta va invece condannata a pagare in favore degli opponenti la somma di euro
18.897,50 (importo ottenuto dalla somma di € 17.165,00 ed € 1.732,50), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”.
Pertanto, con sentenza n. 2568/2023 del 14.6.2023 così statuiva finalmente, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Catania:”
P Q M
….
1. Rigetta
l'opposizione spiegata da e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5527/2018 emesso dal Tribunale di Catania in data 11.10.2018. 2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condanna la ditta in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_3
pagare in favore di e la somma di euro Parte_1 Parte_2
€ 18.897,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. Compensa tra le parti le spese di lite.
4. Pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico di entrambe le parti”.
§§§
Sentenza avverso la quale i coniugi e Parte_1 Parte_2
interponevano, con citazione tempestivamente notificata il 25.10.2023, appello articolato su due motivi.
Denunciando, in primo luogo, che il Tribunale “pur accertando la sussistenza di gravi difetti nella esecuzione dei lavori da parte della società , Parte_3
quantificandone anche l'ammontare, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo mentre ha accolto la domanda riconvenzionale, come se tale domanda fosse avulsa dal procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. La contraddittorietà è evidente, poiché l'accoglimento della domanda riconvenzionale, seppur parzialmente, ha determinato – di fatto – l'accoglimento parziale dell'opposizione proposta. Pertanto, il primo giudice non poteva rigettare l'opposizione e contemporaneamente accogliere la domanda riconvenzionale, posto che l'accoglimento di tale domanda implica di per sè l'accoglimento, seppur parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo”.
E tanto aveva comportato – proseguivano gli appellanti – “un effetto distorsivo abnorme rispetto alle somme dovute dalle parti. Infatti, la conferma del decreto ingiuntivo ha comportato a favore della società il diritto a pretendere Parte_3
sulla somma di € 23.171,54 anche gli interessi moratori a far data dalla domanda monitoria, che hanno fatto lievitare in modo consistente il credito. Viceversa, la condanna conseguente all'accoglimento parziale della riconvenzionale pari ad €
18.897,50 ha comportato soltanto il riconoscimento degli interessi legali, che sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli moratori. Inoltre, in mancanza di revoca del decreto ingiuntivo, gli odierni appellanti saranno tenuti anche al pagamento dell'IVA sulle fatture emesse dalla società , nonchè le spese legali liquidate in sede Parte_3
monitoria, mentre gli odierni appellanti possono solo pretendere la somma di €
18.897,50 senza IVA, visto che la sentenza nulla dice al riguardo e la CTU si è limitata soltanto a quantificare i danni senza IVA. Invero, poichè la fase dell'opposizione a d.i. ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa e non potendosi, di conseguenza, scindere le distinte pretese delle parti (nel senso di confermare il decreto ingiuntivo opposto e contemporaneamente condannare l'appaltatore al risarcimento dei danni a norma dell'art. 1667 c.c.), il Tribunale era tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e ad operare la parziale compensazione dei crediti di ognuno con condanna a pagare la differenza. In altri termini, il Tribunale avrebbe dovuto detrarre dalla somma dovuta alla società
, pari ad € 23.171,54, la somma di € 18.897,50 (per i danni accertati) Parte_3
oltre IVA al 10% e condannare gli allora opponenti, a versare la differenza, pari ad
€ 2.384,29. Di tale somma, gli odierni appellanti esprimono sin d'ora prontezza di pagamento”.
Per altro verso, con il loro ulteriore motivo di impugnazione, lamentavano i coniugi appellanti che il Tribunale avesse fatto malgoverno della loro, anzidetta, eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Deducevano, al riguardo, che “Trattandosi di un istituto giuridico a carattere generale, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
è applicabile anche in tema di appalto. Pertanto, il rifiuto degli allora opponenti di versare il saldo dell'appalto doveva ritenersi legittimo, posto che l'eccezione di inadempimento formulata dagli odierni appellanti mirava a paralizzare la pretesa creditoria”.
E per quanto così riassunto essi ed Parte_1 Parte_2
concludevano chiedendo alla Corte adita di “Revocare il decreto ingiuntivo n.
5527/2018, essendo stati accertati gravi difetti nella esecuzione dei lavori da parte della società e, disposta la compensazione tra le parti, ritenere e Parte_3
dichiarare che e sono tenuti a versare la Parte_1 Parte_2
minor somma di € 2.384,29, pari alla differenza tra quanto dovuto alla società appellata (€ 23.1741,54 Iva compresa) e quanto invece dovuto agli odierni appellanti
(€ 18.897,50 + 1.889,74 (Iva al 10%) = 20.787,25). Della somma di € 2.384,29 gli odierni appellanti esprimono sin d'ora prontezza di pagamento. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la contestava in ogni sua parte Parte_3
l'appello di controparte – che chiedeva infine che fosse rigettato - in particolare controdeducendo che “quanto sostenuto dall'appellante è del tutto errato avendo lo stesso confuso l'opposizione al D.I. con la domanda riconvenzionale avanzata dal medesimo, due azioni diverse ed autonome, aventi scopi e ratio distinti. Infatti, se con l'opposizione a decreto ingiuntivo si vuole contestare la pretesa di pagamento avanzata dal creditore con lo scopo di ottenere il rigetto della domanda avversaria, con la domanda riconvenzionale si vuole far valere un proprio, diverso ed autonomo diritto finalizzato ad ottenere un provvedimento positivo attributivo di autonoma utilità, pertanto andando ben oltre la richiesta del mero rigetto della domanda avversaria (CC. 21472/16). In altre parole, con la domanda riconvenzionale l'opponente esercita un'autonoma azione volta ad ottenere una propria utilità in danno dell'opposto mentre la stessa può essere inserita nel procedimento di opposizione per il principio di economia dei giudizi ben potendo, diversamente, essere proposta in separato giudizio. Stante il quadro così delineato, ne consegue l'infondatezza delle argomentazioni di parte avversa”.
Quanto poi alla riproposta eccezione di inadempimento, si ribadiva che “gli unici inadempienti sono i coniugi i quali non hanno versato le somme concordate Pt_1
nelle scadenze prefissate pretendendo la continuazione dei lavori. Soltanto dopo la consegna dei lavori, ed a fronte della diffida di pagamento, gli stessi ebbero a muovere contestazione, mentre prima di quel momento nulla venne mai eccepito mentre le somme non furono versate senza alcuna giustificazione”.
Ciò posto, essa proponeva a sua volta “appello incidentale Parte_3
condizionato, in riferimento all'accertamento e valutazione dei vizi delle opere per come posti in essere dal CTU nominato ed acriticamente fatti propri dal Tribunale.
In particolare, si reiterano le deduzioni già formulate e prodotte in primo grado e che si riportano affinchè la Corte possa valutarne la fondatezza e gravità: “Sulla
Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dall'Ing. . In merito alla Per_2
irricevibilità della predetta consulenza, si richiama quanto già eccepito con l'istanza del 27.05.21, in atti, ove sono stati esplicitati i motivi di contestazione tali da rendere l'elaborato privo di alcuna utilità ai fini della causa in essere. Si riporta per semplicità quanto già scritto insistendo nelle medesime eccezioni e domande. “Si depositano le controdeduzioni tecniche alla bozza di CTU redatte dal CTP Ing. il 12.04.2021 e regolarmente comunicate al Consulente d'Ufficio stante che Per_3
quest'ultimo non ha ritenuto di allegarle alla CTU definitiva come di norma. Invero, riteniamo la sussistenza di gravi inadempienze del CTU Ing. almeno per Per_2
quanto segue - Il CTU ha omesso ogni riferimento in termini di effettiva misura ed estensione dei vizi che lo stesso avrebbe rilevato;
- Il CTU ha omesso ogni riferimento a quelle che secondo lo stesso avrebbero dovuto essere le lavorazioni da eseguirsi secondo la regola d'arte da parte dell'Impresa; - Il CTU ha omesso ogni riferimento in merito a quali interventi dovrebbero essere posti in essere per la eliminazione dei vizi limitandosi a formulare inammissibile quantificazione dei lavori a corpo con modalità quindi per sua stessa caratteristica non verificabile analiticamente dai terzi. Si impugna, quindi, la parte della sentenza (pag. 7 e 8) ove il Tribunale nulla ha detto in merito alle puntuali contestazioni sollevate dalla
[...]
in merito alla ricevibilità della consulenza tecnica di ufficio. La stessa, Parte_4
infatti, risulta carente sotto ogni profilo sia nell'accertamento dello stato dei luoghi che in modo ancora più grave nella quantificazione dei vizi accertati. Si reitera, pertanto, la richiesta affinché la Ecc.ma Corte adita Voglia disporre nuova CTU al fine dell'accertamento dello stato dei luoghi e quantificazioni di eventuali vizi delle opere”.
Concludeva l'appellata società chiedendo dunque alla Corte di “rigettare in toto i motivi di gravame essendo integralmente destituiti di ogni fondamento in fatto ed in diritto almeno per le ragioni sopra esposte ed argomentate;
accogliere il motivo di appello incidentale condizionato e per l'effetto disporre procedersi con nuova CTU al fine di accertare lo stato dei luoghi e valutazione di eventuali vizi dei lavori edili eseguiti”.
§§§
Venuti all'udienza già fissata ex art. 349bis c.p.c. la Corte, in esito alla trattazione della causa, giusta ordinanza del 29.2.2024 accoglieva l'istanza degli appellanti di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata per la somma eccedente l'importo anzidetto di € 2.384,29.
Indi rinviando le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e 281sexies
c.p.c., ad udienza di discussione finale della causa.
Udienza esaurita la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§ sollevavano eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – eccezione che, Parte_5
come s'è visto, con la loro impugnazione hanno riproposto – gli odierni appellanti principali dimostravano di non avere con ciò tenuto in adeguata considerazione che
“In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460
c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame” (Cass. II 7041/2023, conf. Cass.
II 19979/2024): per il che evidente appare che la proposizione, nel caso a mani, di apposita domanda riconvenzionale fondata su detta garanzia ex art. 1667 c.c. venga a spiegare valenza assorbente dell'inadempimento fatto, invece, dai predetti oggetto di separata ed ulteriore eccezione. Tanto avendo puntualizzato, in relazione al primo e dunque sostanzialmente unico motivo dell'appello dei coniugi ritiene la Corte che il primo Parte_6
giudice non abbia, nell'esercizio del suo potere-dovere di esatta qualificazione giuridica dei fatti sottoposti al suo vaglio, saputo ben valutare che, nel momento stesso in cui invocavano il citato art. 1667, detti appellanti (una volta rammentato che, ai sensi del successivo art. 1668, “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”) né chiedevano che fosse pronunziata la risoluzione del contratto e neppure che alla fosse imposto il rifacimento delle opere a regola Parte_3
d'arte: ma piuttosto - sia pure invocando genericamente una condanna “al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti” – che il corrispettivo delle opere (sia da capitolato sia extracapitolato) già commesse in appalto fosse diminuito in misura pari ai costi delle opere rese necessarie dai vizi e difformità denunciati, vale a dire che fosse “proporzionalmente diminuito”.
E tanto impone di riconoscere che l'accertamento della reale sussistenza dei vizi e difformità ridetti dovesse più propriamente condurre (non già e non soltanto ad una mera condanna al pagamento dei costi anzidetti, quanto piuttosto) ad una riduzione del corrispettivo già fatto oggetto di ingiunzione di pagamento: derivandone, quale necessaria conseguenza, la revoca del provvedimento monitorio già fatto oggetto di opposizione.
Detta sussistenza è stata contestata dalla società appellata mercè la sua impugnazione incidentale: ancora una volta essendosi venuti a sostenere che, come premesso in narrativa, quanto al riguardo accertato dal nominato c.t.u. non sia utilizzabile avendo questi – secondo dedotto - ignorato le suddette “controdeduzioni tecniche alla bozza di CTU redatte dal CTP Ing. il 12.04.2021 e regolarmente comunicate al Per_3
Consulente d'Ufficio”. Così non è, per quanto si renderà esplicito da qui ad un momento: e tanto appare decisivo, al contempo rendendo recessiva la circostanza che il primo giudice - pur dopo avere, giusta ordinanza del 26.1.2022, ritenuto la causa matura per la decisione poichè “alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti non si palesa la necessità di disporre il richiesto richiamo del c.t.u., fermo restando le valutazioni che saranno fatte in sede di decisione in ordine ai rilievi formulati alla relazione tecnica redatta dal c.t.u.” – in sentenza non abbia, tuttavia, argomentato nulla di specifico e puntuale in merito ai rilievi medesimi.
Rilievi per converso – si passa a rendere esplicito – nient'affatto ignorati dal c.t.u.: il quale nella stesura finale della sua relazione attesta che “a seguito delle osservazioni pervenute al CTU da parte del CTP della proprietà si dichiara quanto segue: In merito al punto 1 (trave del piano cantinato) la stima eseguita dal CTU risulta a detta dello scrivente congrua in quanto il risanamento di tale foro eseguito dalla ditta non reca pregiudizio statico come asserito dal CTP;
In merito al Parte_3
punto 2 (zoccoletti delle scale e le eventuali alzate) la stima eseguita dal CTU risulta essere generica ma puntuale per il ripristino delle parti mancanti o male eseguite per l'intera superficie;
In merito al punto 3 (rasatura e rifinitura balconi) lo scrivente ritiene che la spesa sostenuta dagli pari a 1.100,00 € vada inserita nel Pt_1
conteggio finale in quanto è stata eseguita da altra ditta così come evidenziato dal
CTP”, ed anche che “A seguito delle osservazioni pervenute al CTU da parte del CTP della ditta si precisa: Pag 8 foto 1/1, pag 9 foto 1/1 e 1/2 , pag 10 foto Parte_3
1/2 e 2/2, pag 11 foto 1/2 e 2/2, pag 13 foto 1/2 e 2/2, pag 14 foto 1/2 e 2/2, pag 15 foto 1/2 e 2/2, pag 16 foto 1/2 e 2/2, pag 17 foto 1/2 e 2/2, pag 18 foto 1/2 e 2/2, pag
19 foto 1/2 e 2/2, pag 20 foto 1/2 e 2/2, pag 21 foto 1/2, lo scrivente ritiene che le osservazioni redatte dal CTP non sono attendibili in quanto l'impresa non ha eseguito i lavori secondo la buona tecnica di posa e lavorazione quindi tutti i vizi e difetti sono frutto di una cattiva esecuzione non a regola d'arte; In merito al quesito
3 i vizi di realizzazione rilevati dal CTU sono solo quelli eseguiti dalla
[...]
, quindi il CTU non tiene conto di tale precisazione;
In merito al quesito 4 CP_3
il CTU ha redatto il computo secondo la buona norma tecnica, quindi lo scrivente non tiene conto di tale precisazione;
In merito al quesito 5 il CTU ha ampiamente descritto le lavorazioni extracapitolato pertanto non tiene conto di tali precisazioni”.
Si tratta di risposte ai rilievi al primitivo elaborato peritale – in esse incluse quelle fornite ai rilievi del c.t. di fiducia della odierna appellante incidentale – sufficientemente significative, ciò che pure giustifica il fatto che il G.I. abbia ritenuto, come s'è visto, di poter prescindere dal richiamo del professionista già officiato.
Senza che poi – come pure sarebbe stato ammissibile – la abbia Parte_3
fondato il proprio appello incidentale su eventuali controrepliche (corroborate da nuovo parere di tecnico di fiducia) a dette risposte: così da rendere infine ulteriormente decisiva la considerazione che, secondo arresto costituente jus receptum, “Qualora sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio il giudice, se ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (così Cass. 3881/2006; v. anche Cass. 991/86 secondo cui “Il giudice del merito, mentre non è tenuto ad una particolare motivazione allorché aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, deve invece motivare adeguatamente il dissenso dal parere dello stesso consulente, dimostrando di aver sufficientemente valutato gli argomenti sui quali tale parere è basato ed esponendo le ragioni per le quali se ne discosta, in modo che sia possibile il controllo circa la coerenza,
l'adeguatezza e la logicità della decisione”).
§§§
In accoglimento dell'appello spiegato in via principale dai coniugi ed Parte_1
deve essere, pertanto, anzitutto revocato il decreto Parte_2
ingiuntivo già fatto oggetto di opposizione ex art. 645 c.p.c.; e, in accoglimento della domanda di garanzia ex art. 1667 c.c. già formulata dagli stessi odierni appellanti principali in via riconvenzionale, dal corrispettivo dell'appalto de quo - ancora dovuto dai predetti nella residuale misura pecuniaria di € 21.065,04 (al netto dell'IVA) – deve essere sottratto il sullodato importo di € 18.897,50: per il che deve ancora dirsi dovuta alla a saldo delle sue spettanze contrattuali, la Parte_3
sola somma di € 2.167,54 + IVA;
per un totale di € 2.384,29, oltre interessi
“commerciali” ex art. 1284, quarto comma, c.c. a decorrere dal dì dell'originario decreto ingiuntivo e sino al soddisfo.
Congruo appare che alla reciproca soccombenza che tra le parti si registra anche all'esito del doppio grado di giudizio venga fatta seguire la compensazione per intero tra le parti delle spese dello stesso doppio grado.
Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza a carico della stante il Parte_3
rigetto del suo appello incidentale, dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 2568/2023 del 14.6.2023 proposto, con citazione del
25.10.2023, dai coniugi e nei confronti Parte_1 Parte_2
della nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto – Parte_3
così provvede:
- rigetta l'appello incidentale,
- in accoglimento dell'appello principale condanna i coniugi e Parte_1
al pagamento in favore della Parte_2 Parte_3
della minor somma, in riforma della sentenza impugnata, di € 2.384,29 (IVA compresa), oltre interessi nei termini di cui in motivazione,
- compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio,
- dà atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di Parte_3
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 10.IV.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)