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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.58/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini -Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata -Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
, nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_1
05/12/1989, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._1
6100306841, residente in [...], 1210, MONTENEGRO – RS –
BRASILE;
, nata a [...] – RS – Parte_2
BRASILE il 09/04/1972, Codice Fiscale 658.105.890-49 e Registro
Generale , residente in [...], 164, MONTENEGRO – P.IVA_1
RS – BRASILE;
che agisce sia per proprio conto sia nella qualità
di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] – RS – Persona_1
BRASILE il 01/06/2011, che è anche rappresentato dal padre, Sig.
, Codice Fiscale e Persona_2 Per_1 PartitaIVA_2
Registro Generale 7004971128;
1 , nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_3
02/12/1987, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._2
1088612047, residente in [...], 61,
MONTENEGRO – RS – BRASILE;
, nato a [...] – RS – BRASILE il Parte_4
25/04/1980, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._3
4082648249, residente in [...], 352, TORRES – RS –
BRASILE, che agisce sia per proprio conto si nella qualità di genitore esercente la postestà genitoriale sul figlio minore
, nato a [...] – RS – BRASILE il Persona_3
27/11/2012, che è anche rappresentata dalla madre, esercente la postestà genitoriale, Sig. Codice Persona_4
Fiscale e Registro Generale 1086886106; C.F._4
, nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_5
01/09/1976, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._5
5069207495, residente in [...], 401, APTO 502,
TORRES – RS – BRASILE;
, nata a [...] – RS – Parte_6
BRASILE il 25/08/1999, Codice Fiscale e Registro C.F._6
Generale , residente in [...], 130/1806, PORTO P.IVA_3
ALEGRE – RS – BRASILE;
, nata a [...] – RS – Parte_7
BRASILE il 11/02/1970, Codice Fiscale e Registro C.F._7
Generale , residente in [...], 900, APTO P.IVA_4
1004, TORRE A, PORTO ALEGRE – RS – BRASILE;
, nato a [...] – RS – Parte_8
BRASILE il 11/11/1997, Codice Fiscale
e Registro Generale 5098511693, residente in C.F._8
DA LV DI, 401, APTO 502, TORRES – RS – BRASILE;
2 , nato a [...] – RS – BRASILE Parte_9
il 16/07/2002, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._9
, residente in [...], 614/501, PORTO P.IVA_5
ALEGRE – RS– BRASILE;
, nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_10
07/12/1976, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._10
9071078001, residente in [...], 78, SÃO PAULO – SP – BRASILE;
, nata a [...] – RS – BRASILE Parte_11
il 08/10/1982, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._11
7071593623, residente in [...], 119, APTO 703,
SANTIAGO – RS – BRASILE;
che agisisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata a Persona_5
SANTIAGO – RS – BRASILE il 01/07/2020, che è anche rappresentato dal padre, Sig. Codice Fiscale Persona_6 P.IVA_6
[...
e Registro Generale 8069379173;
, nato a [...] – RS – BRASILE Parte_12
il 06/09/1978, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._12
1070277635, residente in [...], 2044, MONTENEGRO –
RS– BRASILE;
, nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_13
05/05/1969, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._13
1033548783, residente in [...], 614/501, PORTO
ALEGRE – RS – BRASILE;
che agisisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, nata a [...] – RS – BRASILE Persona_7
il 22/11/2008, che è anche rappresentato dal padre, Sig. Per_8
3 , Codice Fiscale e Registro Generale Parte_6 PartitaIVA_7
6059571676;
, nata a [...] – RS – BRASILE Controparte_1
il 26/12/1962, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._14
3024643541, residente in [...], 585, MONTENEGRO – RS –
BRASILE;
, nato a [...] – SP – BRASILE il Parte_14
13/04/2002, Codice Fiscale 330.174.938-06 e Registro Generale
3103299545, residente in [...]1, 1005, APTO 611, BLOCO B,
SÃO PAULO – SP – BRASILE;
, nato a [...] – RS – BRASILE il 17/09/1983, Parte_15
Codice Fiscale e Registro Generale 1045576053, PartitaIVA_8
residente in [...]
AMAURY DAUDT LAMPERT, 844, MONTENEGRO – RS – BRASILE, che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_9
, nato a [...] – RS – BRASILE il 17/09/2018, che è anche
[...]
rappresentata dalla madre, Sig.ra Parte_16
Codice Fiscale e Registro Generale 8078761437; C.F._15
, nata a [...] – RS – BRASILE Parte_17
il 10/08/1994, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._16
5116203539, residente in [...]23, PAVIA – PV – ITALIA;
Rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Valcacer ed Advogado
CI IT satbilitosi in Italia presso il cui studio sito in
Nocera Inferiore Via Matteotti 21B sono elettivamente domiciliati
-Appellanti-
4 -
contro
-
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliata;
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2920/2024 resa inter partes dal Tribunale di
Genova, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. ENZO
BUCARELLI – R.G. n. 10411/2023, pubblicata il 14/11/2024, notificata in data 17.12.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 01) ALICE NASCIMENTO MOTTA,
02) 03) Parte_2 Persona_1
, 04) , 05) ,
[...] Parte_3 Parte_4
06) , 07) , 08) Persona_3 Parte_5
09) Parte_6 Parte_7
, 10) 11)
[...] Parte_8 Parte_9
, 12) , 13)
[...] Parte_10 Parte_11
14) 15)
[...] Persona_5 [...]
16) 17) Parte_12 Parte_13 [...]
, 18) , 19) Persona_7 Controparte_1
20) 21) Parte_14 Parte_15 Persona_9
e 22) , per discendenza diretta
[...] Parte_17
dall'italiano per averla Persona_10
5 quest'ultimo legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2. ordinare al e, per esso all'Ufficio del Controparte_2
competente Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da riconoscersi ai procuratori antistatari. “
Per l'appellato:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa reiezione dell'appello
attoreo, confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle
domande.
Con vittoria di spese del grado. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Gli odierni appellanti presentavano ricorso in cui chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto tutti discendenti del cittadino italiano Persona_10
, nato il [...] a [...], sposatosi
[...]
il 16/11/1829 In Porto Alegre – Rs – Brasile, con Persona_11
, mai naturalizzato e deceduto il 03/01/1880 In Capela De
[...]
Santana – Rs – Brasile;
I ricorrenti depositavano documentazione attestante la loro linea di discendenza senza interruzioni dall'avo Persona_10
allegando tutti i certificati di nascita, di matrimonio e morte degli ascendenti fino agli stessi ricorrenti.
6 Gli odierni ricorrenti erano di fatto impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento del proprio status civitatis, in quanto le prenotazioni per accedere al consolato a San Paolo per richieste di Parte_18
riconoscimento della cittadinanza italiana, si effettuavano mediante la piattaforma “Prenotami” presente sul sito del Pt_18
Tuttavia, tale piattaforma risultava bloccata non consentendo l'inoltro delle richieste dei ricorrenti In ogni caso, se pur gli odierni ricorrenti fossero riusciti ad effettuare regolarmente la prenotazione, le loro richieste non sarebbero state evase entro i termini di legge (2 anni).
Si costituiva il contestando la sussistenza dei CP_2
presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda,
in particolare evidenziando che l'avo era nato e certamente (attesa la sua data di nascita 1803 data di matrimonio nel 1829 e di nascita del primogenito in terra straniera 1847) emigrato prima della nascita del Regno di Italia e che dunque l'avo capostipite aveva perso la cittadinanza del regno di Sardegna ai densi dell'art. 34 del codice del 1837 e chiedendo, comunque, in subordine, CP_3
un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.)
al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
2.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2920 14 novembre 2024 rigettava il ricorso a spese compensate.
Il Tribunale riteneva corretta l'individuazione della competenza territoriale ed escludeva che la presentazione della domanda in via
7 amministrativa costituisse una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale.
La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non precludeva la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accertasse il proprio status di cittadino.
Sussisteva l'interesse ad agire avendo i ricorrenti in quanto la trasmissione era avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione – tramite Parte_19
ne seguiva che il Consolato territorialmente competente non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.
Passando ad esaminare la domanda di cittadinanza il Tribunale
ricordava che nel tempo si erano succedute le seguenti discipline:
-Codice Civile del 1837 (Codice Albertino);
-Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865; entrato in vigore il 1° gennaio 1866 all'entrata;
-Legge 31 gennaio 1901 n. 23;
-Legge 17 maggio 1906 n.217;
-Legge n. 555 del 13 giugno 1912;
-Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, i ricorrenti avevano adempiuto all'onere probatorio su di loro gravante provando la loro diretta discendenza dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Nel presente caso era applicabile il Codice Albertino, essendo l'avo allontanatosi dall'Italia sotto la sua vigenza;
tale Codice
8 prevedeva all'articolo 34 la perdita della cittadinanza in caso di emigrazione con animo di non più ritornare.
Tale onere era sì in capo al ma dovendosi CP_2 CP_2
provare una intenzione interna era ammissibile una prova presuntiva altrimenti si sarebbe trattato di una probatio diabolica
.
Ad avviso del Tribunale si doveva ritenere provata presuntivamente la volontà di non ritornare dai seguenti elementi:
-che l'avo quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni aveva deciso di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta;
-che l'avo si sposo in ?, con una ragazza del luogo;
-che ivi stabilì la propria dimora;
-che vi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò;
-che vi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
-vi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
-che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo,
in Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
-che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo
- con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili .
Respingeva pertanto il ricorso a spese compensate.
3.Proponevano appello gli odierni appellanti osservando che l'onere di provare l'animo di non più tornare era in capo al
[...]
(cfr. Cass.25.317/2022) e gli elementi indiziari CP_2
elencati dal Tribunale non erano idonei a costituire una valida prova della parte dall'Italia con l'animo di non più tornare.
9 La sola domiciliazione in territorio estero non comportava la perdita della cittadinanza come avervi figli ed in generale in una materia come la perdita della cittadinanza non potevano operare delle presunzioni.
4. Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello.
Inoltre il riteneva applicabile il decreto Controparte_4
legge n. 36/2005, che interveniva in maniera radicale sulle controversie in materia di cittadinanza iure sanguinis.
La disciplina intervenuta nelle more, mentre era certamente inapplicabile alla presente controversia nella parte sostanziale, in cui modifica i requisiti di merito per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai pretesi discendenti dei emigranti,
era invece certamente applicabile nella parte, processuale, in cui modifica l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 introducendovi un comma 2
ter a mente del quale «Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dalla trattazione scritta e successivamente decisa in camera di consiglio.
5. L'appello è fondato.
10 Non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la
Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di
Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che però ha sostenuto il ed è stato Controparte_2
accolto dal Tribunale è che l'avo in questione aveva perso la qualità
di suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare.
Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più
ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso ( ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era poi sposato lì,
che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Argentina.
Parte appellante cerca anche di sostenere che vi sarebbe una inversione dell'onere della prova e che dovrebbero essere gli odierni
11 appellati a dovere dare una prova concreta che il loro avo l'intenzione di tornare in Italia.
E' una tesi infondata.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quelli che sono gli oneri della prova in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto
acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Quindi l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza CP_2
non è possibile inventare una inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
Tra l'altro la “probatio diabolica” non è altro che il nome che viene dato ad una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
Recentemente l'art.1, comma 2 ter del decreto legge n. 36/2025
convertito con modificazioni con legge n. 74/25 ha previsto:
“2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
12 è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. “.
Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratta appare temente di una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus regit actum.
La risposta deve essere negativa.
Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile.
In questo caso però la norma esiste.
L'articolo 1 del decreto legge prevede:
“a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato
da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente
entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa
13 fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale.
Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis;
si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che
“spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione
ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
Tornando alla presente causa l'articolo 34 terzo e quarto comma del codice civile albertino 1837 escludono per legge che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi fosse la loro durata.
14 In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca ( Corte d'Appello di Genova del 1857 in GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla
dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione
di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove
siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé
stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre parte appellante pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
E' inoltre errata l'equazione fatta dal Tribunale perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità
di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza italiana in quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti è pacifico in base al codice civile albertino del 1837 che una cosa era la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Si ricava questo con evidenza dai successivi articoli 36 e 37 del codice civile albertino da cui emerge che il suddito rimaneva tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati
15 nei due articolo precedenti”) e che gli si può ordinare di rientrare nel Regno, e se non rientrava perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato.
In termini si esprime la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal
permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra
tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che
16 si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e
fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato,
sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla
qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo,
cioè se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a
guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la
sudditanza di origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e
sciolto conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
Pertanto l'appello deve essere accolto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale
di Genova Tribunale di Genova con sentenza n. 2920 14 novembre
2024 accoglie l'appello principale e per l'effetto dichiara che
nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_1
05/12/1989, Codice Fiscale e Registro Generale PartitaIVA_9
6100306841, residente in [...], 1210, MONTENEGRO – RS –
BRASILE;
nata a [...] – RS – BRASILE Parte_2
il 09/04/1972, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._17
17 , residente in [...], 164, MONTENEGRO – RS – P.IVA_1
BRASILE; che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
nato a [...] – RS – BRASILE Persona_1
il 01/06/2011, che è anche rappresentato dal padre, Sig.
[...]
, Codice Fiscale e Registro Persona_2 Per_1 PartitaIVA_2
Generale 7004971128;
nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_3
02/12/1987, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._2
1088612047, residente in [...], 61, MONTENEGRO
– RS – BRASILE;
nato a [...] – RS – BRASILE il Parte_4
25/04/1980, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._3
4082648249, residente in [...], 352, TORRES – RS –
BRASILE, che agisce sia per proprio conto si nella qualità di
genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
[...]
, nato a [...] – RS – BRASILE il 27/11/2012, Persona_3
che è anche rappresentata dalla madre, esercente la potestà
genitoriale, Sig. Codice Fiscale Persona_4
e Registro Generale 1086886106; C.F._4
nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_5
01/09/1976, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._5
5069207495, residente in [...], 401, APTO 502, TORRES
– RS – BRASILE;
, nata a [...] – RS – BRASILE Parte_6
il 25/08/1999, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._6
, residente in [...], 130/1806, PORTO ALEGRE – RS – P.IVA_3
BRASILE;
18 , nata a [...] – RS – BRASILE Parte_7
il 11/02/1970, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._7
1041507326, residente in [...], 900, APTO 1004, TORRE
A, PORTO ALEGRE – RS – BRASILE;
, nato a [...] – RS – BRASILE Parte_8
il 11/11/1997, Codice Fiscale
e Registro Generale 5098511693, residente in [...]C.F._8
LV DI, 401, APTO 502, TORRES – RS – BRASILE;
nato a [...] – RS – BRASILE Parte_9
il 16/07/2002, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._9
, residente in [...], 614/501, PORTO P.IVA_5
ALEGRE – RS– BRASILE;
nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_10
07/12/1976, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._10
9071078001, residente in [...], 78, SÃO PAULO – SP – BRASILE;
nata a [...] – RS – BRASILE Parte_11
il 08/10/1982, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._11
7071593623, residente in [...], 119, APTO 703,
SANTIAGO – RS – BRASILE;
che agisce sia per proprio conto sia nella
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla
figlia minore nata a [...] – RS Persona_5
– BRASILE il 01/07/2020, che è anche rappresentato dal padre, Sig.
Codice Fiscale e Registro Persona_6 P.IVA_10
Generale 8069379173;
nato a [...] – RS – BRASILE Parte_12
il 06/09/1978, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._12
1070277635, residente in [...], 2044, MONTENEGRO – RS–
BRASILE;
19 , nata a [...] – RS – BRASILE il 05/05/1969, Parte_13
Codice Fiscale e Registro Generale 1033548783, C.F._13
residente in [...], 614/501, PORTO ALEGRE – RS
– BRASILE;
che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
nata a [...] – RS – BRASILE Persona_7
il 22/11/2008, che è anche rappresentato dal padre, Sig.
[...]
Codice Fiscale e Registro Generale Persona_12 PartitaIVA_7
; P.IVA_11
nata a [...] – RS – BRASILE Controparte_1
il 26/12/1962, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._14
3024643541, residente in [...], 585, MONTENEGRO – RS –
BRASILE;
nato a [...] – SP – BRASILE il Parte_14
13/04/2002, Codice Fiscale 330.174.938-06 e Registro Generale
3103299545, residente in [...]1, 1005, APTO 611, BLOCO B,
SÃO PAULO – SP – BRASILE;
, nato a [...] – RS – BRASILE il 17/09/1983, Codice Parte_15
Fiscale e Registro Generale 1045576053, residente in [...]
RUA TO
AMAURY DAUDT LAMPERT, 844, MONTENEGRO – RS – BRASILE, che agisce sia
per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la
responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_9
, nato a [...] – RS – BRASILE il 17/09/2018, che è anche
[...]
rappresentata dalla madre, Sig.ra , Codice Parte_16
Fiscale e Registro Generale 8078761437; C.F._15
nata a [...] – RS – BRASILE Parte_17
il 10/08/1994, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._16
5116203539, residente in [...]23, PAVIA – PV – ITALIA;
20 sono cittadini italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_2
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali
comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese del grado di appello compensate
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini -Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata -Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
, nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_1
05/12/1989, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._1
6100306841, residente in [...], 1210, MONTENEGRO – RS –
BRASILE;
, nata a [...] – RS – Parte_2
BRASILE il 09/04/1972, Codice Fiscale 658.105.890-49 e Registro
Generale , residente in [...], 164, MONTENEGRO – P.IVA_1
RS – BRASILE;
che agisce sia per proprio conto sia nella qualità
di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] – RS – Persona_1
BRASILE il 01/06/2011, che è anche rappresentato dal padre, Sig.
, Codice Fiscale e Persona_2 Per_1 PartitaIVA_2
Registro Generale 7004971128;
1 , nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_3
02/12/1987, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._2
1088612047, residente in [...], 61,
MONTENEGRO – RS – BRASILE;
, nato a [...] – RS – BRASILE il Parte_4
25/04/1980, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._3
4082648249, residente in [...], 352, TORRES – RS –
BRASILE, che agisce sia per proprio conto si nella qualità di genitore esercente la postestà genitoriale sul figlio minore
, nato a [...] – RS – BRASILE il Persona_3
27/11/2012, che è anche rappresentata dalla madre, esercente la postestà genitoriale, Sig. Codice Persona_4
Fiscale e Registro Generale 1086886106; C.F._4
, nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_5
01/09/1976, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._5
5069207495, residente in [...], 401, APTO 502,
TORRES – RS – BRASILE;
, nata a [...] – RS – Parte_6
BRASILE il 25/08/1999, Codice Fiscale e Registro C.F._6
Generale , residente in [...], 130/1806, PORTO P.IVA_3
ALEGRE – RS – BRASILE;
, nata a [...] – RS – Parte_7
BRASILE il 11/02/1970, Codice Fiscale e Registro C.F._7
Generale , residente in [...], 900, APTO P.IVA_4
1004, TORRE A, PORTO ALEGRE – RS – BRASILE;
, nato a [...] – RS – Parte_8
BRASILE il 11/11/1997, Codice Fiscale
e Registro Generale 5098511693, residente in C.F._8
DA LV DI, 401, APTO 502, TORRES – RS – BRASILE;
2 , nato a [...] – RS – BRASILE Parte_9
il 16/07/2002, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._9
, residente in [...], 614/501, PORTO P.IVA_5
ALEGRE – RS– BRASILE;
, nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_10
07/12/1976, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._10
9071078001, residente in [...], 78, SÃO PAULO – SP – BRASILE;
, nata a [...] – RS – BRASILE Parte_11
il 08/10/1982, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._11
7071593623, residente in [...], 119, APTO 703,
SANTIAGO – RS – BRASILE;
che agisisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata a Persona_5
SANTIAGO – RS – BRASILE il 01/07/2020, che è anche rappresentato dal padre, Sig. Codice Fiscale Persona_6 P.IVA_6
[...
e Registro Generale 8069379173;
, nato a [...] – RS – BRASILE Parte_12
il 06/09/1978, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._12
1070277635, residente in [...], 2044, MONTENEGRO –
RS– BRASILE;
, nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_13
05/05/1969, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._13
1033548783, residente in [...], 614/501, PORTO
ALEGRE – RS – BRASILE;
che agisisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, nata a [...] – RS – BRASILE Persona_7
il 22/11/2008, che è anche rappresentato dal padre, Sig. Per_8
3 , Codice Fiscale e Registro Generale Parte_6 PartitaIVA_7
6059571676;
, nata a [...] – RS – BRASILE Controparte_1
il 26/12/1962, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._14
3024643541, residente in [...], 585, MONTENEGRO – RS –
BRASILE;
, nato a [...] – SP – BRASILE il Parte_14
13/04/2002, Codice Fiscale 330.174.938-06 e Registro Generale
3103299545, residente in [...]1, 1005, APTO 611, BLOCO B,
SÃO PAULO – SP – BRASILE;
, nato a [...] – RS – BRASILE il 17/09/1983, Parte_15
Codice Fiscale e Registro Generale 1045576053, PartitaIVA_8
residente in [...]
AMAURY DAUDT LAMPERT, 844, MONTENEGRO – RS – BRASILE, che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_9
, nato a [...] – RS – BRASILE il 17/09/2018, che è anche
[...]
rappresentata dalla madre, Sig.ra Parte_16
Codice Fiscale e Registro Generale 8078761437; C.F._15
, nata a [...] – RS – BRASILE Parte_17
il 10/08/1994, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._16
5116203539, residente in [...]23, PAVIA – PV – ITALIA;
Rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Valcacer ed Advogado
CI IT satbilitosi in Italia presso il cui studio sito in
Nocera Inferiore Via Matteotti 21B sono elettivamente domiciliati
-Appellanti-
4 -
contro
-
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliata;
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2920/2024 resa inter partes dal Tribunale di
Genova, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. ENZO
BUCARELLI – R.G. n. 10411/2023, pubblicata il 14/11/2024, notificata in data 17.12.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 01) ALICE NASCIMENTO MOTTA,
02) 03) Parte_2 Persona_1
, 04) , 05) ,
[...] Parte_3 Parte_4
06) , 07) , 08) Persona_3 Parte_5
09) Parte_6 Parte_7
, 10) 11)
[...] Parte_8 Parte_9
, 12) , 13)
[...] Parte_10 Parte_11
14) 15)
[...] Persona_5 [...]
16) 17) Parte_12 Parte_13 [...]
, 18) , 19) Persona_7 Controparte_1
20) 21) Parte_14 Parte_15 Persona_9
e 22) , per discendenza diretta
[...] Parte_17
dall'italiano per averla Persona_10
5 quest'ultimo legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2. ordinare al e, per esso all'Ufficio del Controparte_2
competente Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da riconoscersi ai procuratori antistatari. “
Per l'appellato:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa reiezione dell'appello
attoreo, confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle
domande.
Con vittoria di spese del grado. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Gli odierni appellanti presentavano ricorso in cui chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto tutti discendenti del cittadino italiano Persona_10
, nato il [...] a [...], sposatosi
[...]
il 16/11/1829 In Porto Alegre – Rs – Brasile, con Persona_11
, mai naturalizzato e deceduto il 03/01/1880 In Capela De
[...]
Santana – Rs – Brasile;
I ricorrenti depositavano documentazione attestante la loro linea di discendenza senza interruzioni dall'avo Persona_10
allegando tutti i certificati di nascita, di matrimonio e morte degli ascendenti fino agli stessi ricorrenti.
6 Gli odierni ricorrenti erano di fatto impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento del proprio status civitatis, in quanto le prenotazioni per accedere al consolato a San Paolo per richieste di Parte_18
riconoscimento della cittadinanza italiana, si effettuavano mediante la piattaforma “Prenotami” presente sul sito del Pt_18
Tuttavia, tale piattaforma risultava bloccata non consentendo l'inoltro delle richieste dei ricorrenti In ogni caso, se pur gli odierni ricorrenti fossero riusciti ad effettuare regolarmente la prenotazione, le loro richieste non sarebbero state evase entro i termini di legge (2 anni).
Si costituiva il contestando la sussistenza dei CP_2
presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda,
in particolare evidenziando che l'avo era nato e certamente (attesa la sua data di nascita 1803 data di matrimonio nel 1829 e di nascita del primogenito in terra straniera 1847) emigrato prima della nascita del Regno di Italia e che dunque l'avo capostipite aveva perso la cittadinanza del regno di Sardegna ai densi dell'art. 34 del codice del 1837 e chiedendo, comunque, in subordine, CP_3
un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.)
al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
2.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2920 14 novembre 2024 rigettava il ricorso a spese compensate.
Il Tribunale riteneva corretta l'individuazione della competenza territoriale ed escludeva che la presentazione della domanda in via
7 amministrativa costituisse una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale.
La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non precludeva la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accertasse il proprio status di cittadino.
Sussisteva l'interesse ad agire avendo i ricorrenti in quanto la trasmissione era avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione – tramite Parte_19
ne seguiva che il Consolato territorialmente competente non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.
Passando ad esaminare la domanda di cittadinanza il Tribunale
ricordava che nel tempo si erano succedute le seguenti discipline:
-Codice Civile del 1837 (Codice Albertino);
-Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865; entrato in vigore il 1° gennaio 1866 all'entrata;
-Legge 31 gennaio 1901 n. 23;
-Legge 17 maggio 1906 n.217;
-Legge n. 555 del 13 giugno 1912;
-Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, i ricorrenti avevano adempiuto all'onere probatorio su di loro gravante provando la loro diretta discendenza dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Nel presente caso era applicabile il Codice Albertino, essendo l'avo allontanatosi dall'Italia sotto la sua vigenza;
tale Codice
8 prevedeva all'articolo 34 la perdita della cittadinanza in caso di emigrazione con animo di non più ritornare.
Tale onere era sì in capo al ma dovendosi CP_2 CP_2
provare una intenzione interna era ammissibile una prova presuntiva altrimenti si sarebbe trattato di una probatio diabolica
.
Ad avviso del Tribunale si doveva ritenere provata presuntivamente la volontà di non ritornare dai seguenti elementi:
-che l'avo quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni aveva deciso di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta;
-che l'avo si sposo in ?, con una ragazza del luogo;
-che ivi stabilì la propria dimora;
-che vi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò;
-che vi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
-vi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
-che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo,
in Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
-che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo
- con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili .
Respingeva pertanto il ricorso a spese compensate.
3.Proponevano appello gli odierni appellanti osservando che l'onere di provare l'animo di non più tornare era in capo al
[...]
(cfr. Cass.25.317/2022) e gli elementi indiziari CP_2
elencati dal Tribunale non erano idonei a costituire una valida prova della parte dall'Italia con l'animo di non più tornare.
9 La sola domiciliazione in territorio estero non comportava la perdita della cittadinanza come avervi figli ed in generale in una materia come la perdita della cittadinanza non potevano operare delle presunzioni.
4. Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello.
Inoltre il riteneva applicabile il decreto Controparte_4
legge n. 36/2005, che interveniva in maniera radicale sulle controversie in materia di cittadinanza iure sanguinis.
La disciplina intervenuta nelle more, mentre era certamente inapplicabile alla presente controversia nella parte sostanziale, in cui modifica i requisiti di merito per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai pretesi discendenti dei emigranti,
era invece certamente applicabile nella parte, processuale, in cui modifica l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 introducendovi un comma 2
ter a mente del quale «Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dalla trattazione scritta e successivamente decisa in camera di consiglio.
5. L'appello è fondato.
10 Non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la
Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di
Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che però ha sostenuto il ed è stato Controparte_2
accolto dal Tribunale è che l'avo in questione aveva perso la qualità
di suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare.
Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più
ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso ( ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era poi sposato lì,
che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Argentina.
Parte appellante cerca anche di sostenere che vi sarebbe una inversione dell'onere della prova e che dovrebbero essere gli odierni
11 appellati a dovere dare una prova concreta che il loro avo l'intenzione di tornare in Italia.
E' una tesi infondata.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quelli che sono gli oneri della prova in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto
acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Quindi l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza CP_2
non è possibile inventare una inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
Tra l'altro la “probatio diabolica” non è altro che il nome che viene dato ad una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
Recentemente l'art.1, comma 2 ter del decreto legge n. 36/2025
convertito con modificazioni con legge n. 74/25 ha previsto:
“2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
12 è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. “.
Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratta appare temente di una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus regit actum.
La risposta deve essere negativa.
Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile.
In questo caso però la norma esiste.
L'articolo 1 del decreto legge prevede:
“a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato
da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente
entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa
13 fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale.
Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis;
si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che
“spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione
ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
Tornando alla presente causa l'articolo 34 terzo e quarto comma del codice civile albertino 1837 escludono per legge che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi fosse la loro durata.
14 In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca ( Corte d'Appello di Genova del 1857 in GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla
dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione
di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove
siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé
stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre parte appellante pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
E' inoltre errata l'equazione fatta dal Tribunale perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità
di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza italiana in quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti è pacifico in base al codice civile albertino del 1837 che una cosa era la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Si ricava questo con evidenza dai successivi articoli 36 e 37 del codice civile albertino da cui emerge che il suddito rimaneva tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati
15 nei due articolo precedenti”) e che gli si può ordinare di rientrare nel Regno, e se non rientrava perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato.
In termini si esprime la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal
permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra
tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che
16 si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e
fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato,
sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla
qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo,
cioè se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a
guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la
sudditanza di origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e
sciolto conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
Pertanto l'appello deve essere accolto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale
di Genova Tribunale di Genova con sentenza n. 2920 14 novembre
2024 accoglie l'appello principale e per l'effetto dichiara che
nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_1
05/12/1989, Codice Fiscale e Registro Generale PartitaIVA_9
6100306841, residente in [...], 1210, MONTENEGRO – RS –
BRASILE;
nata a [...] – RS – BRASILE Parte_2
il 09/04/1972, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._17
17 , residente in [...], 164, MONTENEGRO – RS – P.IVA_1
BRASILE; che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
nato a [...] – RS – BRASILE Persona_1
il 01/06/2011, che è anche rappresentato dal padre, Sig.
[...]
, Codice Fiscale e Registro Persona_2 Per_1 PartitaIVA_2
Generale 7004971128;
nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_3
02/12/1987, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._2
1088612047, residente in [...], 61, MONTENEGRO
– RS – BRASILE;
nato a [...] – RS – BRASILE il Parte_4
25/04/1980, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._3
4082648249, residente in [...], 352, TORRES – RS –
BRASILE, che agisce sia per proprio conto si nella qualità di
genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
[...]
, nato a [...] – RS – BRASILE il 27/11/2012, Persona_3
che è anche rappresentata dalla madre, esercente la potestà
genitoriale, Sig. Codice Fiscale Persona_4
e Registro Generale 1086886106; C.F._4
nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_5
01/09/1976, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._5
5069207495, residente in [...], 401, APTO 502, TORRES
– RS – BRASILE;
, nata a [...] – RS – BRASILE Parte_6
il 25/08/1999, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._6
, residente in [...], 130/1806, PORTO ALEGRE – RS – P.IVA_3
BRASILE;
18 , nata a [...] – RS – BRASILE Parte_7
il 11/02/1970, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._7
1041507326, residente in [...], 900, APTO 1004, TORRE
A, PORTO ALEGRE – RS – BRASILE;
, nato a [...] – RS – BRASILE Parte_8
il 11/11/1997, Codice Fiscale
e Registro Generale 5098511693, residente in [...]C.F._8
LV DI, 401, APTO 502, TORRES – RS – BRASILE;
nato a [...] – RS – BRASILE Parte_9
il 16/07/2002, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._9
, residente in [...], 614/501, PORTO P.IVA_5
ALEGRE – RS– BRASILE;
nata a [...] – RS – BRASILE il Parte_10
07/12/1976, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._10
9071078001, residente in [...], 78, SÃO PAULO – SP – BRASILE;
nata a [...] – RS – BRASILE Parte_11
il 08/10/1982, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._11
7071593623, residente in [...], 119, APTO 703,
SANTIAGO – RS – BRASILE;
che agisce sia per proprio conto sia nella
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla
figlia minore nata a [...] – RS Persona_5
– BRASILE il 01/07/2020, che è anche rappresentato dal padre, Sig.
Codice Fiscale e Registro Persona_6 P.IVA_10
Generale 8069379173;
nato a [...] – RS – BRASILE Parte_12
il 06/09/1978, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._12
1070277635, residente in [...], 2044, MONTENEGRO – RS–
BRASILE;
19 , nata a [...] – RS – BRASILE il 05/05/1969, Parte_13
Codice Fiscale e Registro Generale 1033548783, C.F._13
residente in [...], 614/501, PORTO ALEGRE – RS
– BRASILE;
che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
nata a [...] – RS – BRASILE Persona_7
il 22/11/2008, che è anche rappresentato dal padre, Sig.
[...]
Codice Fiscale e Registro Generale Persona_12 PartitaIVA_7
; P.IVA_11
nata a [...] – RS – BRASILE Controparte_1
il 26/12/1962, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._14
3024643541, residente in [...], 585, MONTENEGRO – RS –
BRASILE;
nato a [...] – SP – BRASILE il Parte_14
13/04/2002, Codice Fiscale 330.174.938-06 e Registro Generale
3103299545, residente in [...]1, 1005, APTO 611, BLOCO B,
SÃO PAULO – SP – BRASILE;
, nato a [...] – RS – BRASILE il 17/09/1983, Codice Parte_15
Fiscale e Registro Generale 1045576053, residente in [...]
RUA TO
AMAURY DAUDT LAMPERT, 844, MONTENEGRO – RS – BRASILE, che agisce sia
per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la
responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_9
, nato a [...] – RS – BRASILE il 17/09/2018, che è anche
[...]
rappresentata dalla madre, Sig.ra , Codice Parte_16
Fiscale e Registro Generale 8078761437; C.F._15
nata a [...] – RS – BRASILE Parte_17
il 10/08/1994, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._16
5116203539, residente in [...]23, PAVIA – PV – ITALIA;
20 sono cittadini italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_2
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali
comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese del grado di appello compensate
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
21