Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9159/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Anna Serafino,
Attrice
nei confronti di
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Chiara Frino,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 19.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 16.10.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 10.10.2023 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento del figlio minore , nato a Persona_1
Genova (GE) il 20.12.2015 dalla relazione sentimentale intrattenuta con e Controparte_1
ormai cessata;
con comparsa di risposta del 11.1.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, formulando richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
con ordinanza del 25.3.2024 il giudice delegato, provvedendo provvisoriamente, ha disposto la domiciliazione abitativa del minore con la madre presso l'immobile adibito a casa familiare, con contestuale assegnazione del predetto immobile alla odierna attrice;
ha poi dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di Genova e al Consultorio familiare territorialmente competenti di svolgere un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare;
con successiva ordinanza del 18.7.2024 il giudice delegato ha altresì regolamentato gli incontri del padre con;
ha posto a carico del convenuto la corresponsione della somma Per_1
mensile di euro 320,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio;
ha stabilito la suddivisione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie relative al minore;
all'udienza del 19.12.2024 le parti, personalmente comparse dinanzi al giudice delegato, hanno raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
viste le dichiarazioni rese dalle parti in udienza e lette le relazioni di aggiornamento trasmesse dagli enti incaricati;
1.
ritenuto che
, alla luce delle risultanze acquisite, le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore , e non ponendosi in contrasto con norme imperative Per_1
o di ordine pubblico;
2 2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti il minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- affido condiviso di a entrambi i genitori, con sua collocazione abitativa prevalente Per_1
presso la madre, attualmente in Genova, via alla Cima di Egoli n. 10 unico;
il padre potrà vedere e tenere con sé tutte le settimane dal mercoledì (all'uscita da Per_1
scuola oppure la mattina nel caso in cui non vada a scuola) fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o a casa della mamma in caso di mancanza di scuola); nonché
a weekend alternati dal sabato mattina al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o
a casa della mamma in caso di mancanza di scuola);
ciascuno dei genitori potrà trascorrere con il figlio quindici giorni (anche non consecutivi) durante il periodo estivo: i due genitori avranno cura di comunicarsi il rispettivo periodo di ferie con congruo preavviso e di assicurare contatti telefonici tra il minore e l'altro genitore;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere con il figlio periodi di pari tempo durante le vacanze natalizie nonché durante le vacanze pasquali, secondo il criterio dell'alternanza annuale
per le vacanze natalizie di quest'anno il papà potrà tenere con sé dal 25 dicembre, ore Per_1
18.00, fino al 1 gennaio 2025 pomeriggio;
la madre invece potrà tenere con sé il minore il 23,
24 e 25 dicembre fino alle 18.00 nonché dal 1.1.2025 nel pomeriggio fino al 6.1.2025;
analogo criterio dell'alternanza annuale regolerà le frequentazioni genitori-figlio con riferimento alle ulteriori festività;
sono salvi diversi accordi tra i genitori in ordine alle frequentazioni con il minore, da assumere in ogni caso nel preminente interesse di;
Per_1
il padre verserà, a partire da gennaio 2025, alla madre, a titolo di contributo indiretto al
3 mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di euro 300,00, da corrispondere Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice
ISTAT; le parti danno atto che nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario fino alla data odierna per;
Per_1
le spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della Per_1
riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico per verrà integralmente percepito dalla madre;
Per_1
delle somme dovute dalla sig.ra alla sig.ra a titolo Parte_1 Parte_2
di canone di locazione e spese di amministrazione per l'immobile sito in Corso Europa 1723/10 scala destra, per il periodo tra aprile 2024 e luglio 2024 compresi si farà carico integralmente il sig. (somme indicativamente pari a euro 3.000,00, salvo conguagli); Controparte_1
i genitori si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto/documento valido per l'espatrio per ”. Per_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.12.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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