Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 7544/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
PAGANINI VINCENZO PIETRO, con elezione di domicilio in VIA DE
GASPERI 45, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA ALCIDE DE GASPERI,55 NAPOLI;
RESISTENTE
e
OGGETTO: opp avviso addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26-3-2024 la società in epigrafe, premesso che in data 4-3-2024, le era stato notificato l'avviso di addebito n. 371 2024 0000971844 000, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 5.573,52, a titolo contributi omessi per il periodo da marzo a dicembre 2011, per note di rettifica da DM10, eccepiva la prescrizione del credito e il diritto alle agevolazioni contributive ex l. 407/90.
Pertanto conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' e la per sentir dichiarare l'illegittimità CP_3 CP_4 dell'avviso di addebito e la non debenza del credito preteso;
il tutto con vittoria di spese.
contestava l'eccezione di prescrizione e la fondatezza, nel merito, dell'opposizione.
****
In via preliminare va chiarito che non vi è prova della notifica del ricorso alla società di cartolarizzazione. Tale circostanza rede superfluo l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Per il resto, l'opposizione è tempestiva essendo stata presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito come prescritto dall'art.24 del d.lvo 46/99. E' assorbente ai fini della decisione l'esame dell'eccezione di prescrizione dei contributi per il periodo da marzo a dicembre
2011conseguenti alle differenze contributive dovute a sgravi non spettanti ex L.407/90. L ha sostenuto che la prescrizione non sarebbe maturata CP_3 atteso che la società ha presentato i DM 2011 soltanto in data 18-11-
2019 e che da tale data avrebbe avuto decorso il termine di prescrizione, interrotto con le note di rettifica del 26 e 28 agosto 2020
e, in via successiva, con la notifica dell'avviso di addebito.
La tesi circa il dies a quo di decorrenza della prescrizione non può trovare accoglimento.
Secondo la Suprema Corte (v. Cass. n. 30526 del 27/11/2024) i modelli informatici DM10 devono essere compilati dal datore di lavoro per comunicare all' , al pari del Modello DM 10 già in uso, le CP_3 retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell' CP_3 delle agevolazioni e degli sgravi. I flussi richiamati sono stati introdotti con l'art. 44 comma 9 del d.l. n. 269 del 2003 conv. in legge n. 326 del 2003 il quale dispone che
“A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e
3, del decreto del Presidente della repubblica 27 luglio 1998, n. 322,
2 all' i dati retributivi e Controparte_5 le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. (….)” . Con tali flussi di informazioni il datore di lavoro dichiara, in riferimento ad ogni singolo lavoratore, il periodo di occupazione e le retribuzioni versate nell'anno precedente.
Ben vero che si tratta di un adempimento di un obbligo di legge che non è determinato da una libera individuale iniziativa, e tuttavia è pur sempre un atto che presuppone la consapevolezza del relativo contenuto e la volontà di manifestarlo con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso contenuta è atto idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e n. 11273 del 2007 con riguardo all'invio dei modelli DM 10 prima previsti e Cass. n. 27122 del 2017 con riguardo all'invio del modello Unico). Per quanto maggiormente rileva nel caso di specie, si è, quindi, precisato che, anche se la denuncia contributiva costituisce riconoscimento del debito, poiché per l'art. 2935 cod. civ. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ove la denuncia sia stata presentata dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, poiché, dopo tale scadenza, il diritto può essere fatto valere ed il corso della prescrizione in tal modo è iniziato, la presentazione costituisce non solo riconoscimento del debito, bensì atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione.
Da tali principi discende chiaramente che la presentazione della denuncia obbligatoria non ha alcun efficacia sulla decorrenza del termine di prescrizione che, per legge, è dal giorno 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
In altri termini l'omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi e conseguente omissione o ritardo nella trasmissione dei dati costituiscono inadempimento o ritardato pagamento dei contributi che trovano la loro fonte genetica nel fatto stesso dell'inadempimento, sicché è da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione del credito e non già dal diverso momento della presentazione del modello DM 10 (v. Cass. n. 18148 del 10/08/2006 in tema di decorrenza prescrizione per somme aggiuntive).
3 Al più, si è detto, la denuncia ha effetto interruttivo del predetto termine quale riconoscimento di debito.
Gli è, però, che, nella controversia in esame, la denuncia risulta essere stata presentata quando era ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, afferente, per l'appunto, il periodo da marzo a dicembre 2011.
E se, peraltro, si potrebbe ritenere che, in tal modo, la società abbia inteso rinunciare ad avvalersi della prescrizione per la parte dei contributi che sono dichiarati essere dovuti ed in effetti corrisposti, senz'altro non vi è alcun elemento che autorizzi a ritenere che tale volontà possa estendersi a quella parte di contribuzione che, invece, ritenendo sussistere il diritto alla agevolazione contributiva, la società ha ritenuto di non versare e per la quale è stato emesso l'avviso di addebito.
Si rammenta che, in tema di prescrizione del credito, così come il pagamento parziale del debito non rappresenta "ex lege" rinuncia alla prescrizione, il riconoscimento parziale non propaga automaticamente il suo effetto interruttivo della prescrizione all'intera posta. In entrambi i casi la sussistenza dell'effetto estensivo scaturisce dal contesto in cui pagamento e riconoscimento sono avvenuti (Cass. n.
23746 del 16/11/2007; Cass. n. 12624 del 09/06/2011; Cass. n. 41489 del 24/12/2021).
E, nella specie, non sembra opinabile che la società, operando le detrazioni per l'agevolazione contributiva, non abbia assolutamente voluto neppure riconoscere di essere debitore per quella parte, con conseguente inesistenza di una manifestazione di volontà che possa declinarsi quale effetto interruttivo della prescrizione.
La prescrizione, pertanto, risulta interrotta solo con la notifica delle note di rettifica, avvenute nel mese di giugno 2020, allorchè la prescrizione era già maturata.
Pertanto l'opposizione deve essere accolta, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti indicati nell'avviso CP_3 di addebito n. 371 2024 0000971844 000. Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come CP_3 da dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
4 disattesa, così provvede: dichiara illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti indicati nell' avviso di addebito n. 371 2024 0000971844 CP_3
000;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in CP_3 complessivi euro 1200,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed
Iva secondo legge, oltre euro 70,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario.
Così deciso in data 14/05/2025. il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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