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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio
nel procedimento iscritto al n. 1275/2011 R.G., avente ad oggetto "divisione di beni caduti in successione” e vertente
TRA
n. il 30/01/1949 in AVELLINO , rappresentato dall'Avv Parte_1 C.F._1
NO AL
ATTORE
E
n. il 19/12/1951 in AVELLINO e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f.: rappresentati dall'avv. SPINIELLO DOMENICO C.F._3
CONVENUTI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva emessa in data 27.102023, il Tribunale di Avellino ha rigettato la domanda di collazione avanzata dall'attore e, dichiarati i beni immobili di causa non Parte_1 comodamente divisibili, ha demandato la vendita dei suddetti beni, con separata ordinanza, delegando per tutte le operazioni l'avv. Giuditta Colella.
Con comunicazione dell'1.8.2025, il delegato alle operazioni di vendita ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione come da verbale del 4.6.2025 dei beni immobili contenuti nel lotto dell'avviso di vendita del 12.3.2025 in favore di , documentando, altresì, l'avvenuto pagamento Parte_2 del prezzo.
In tale sede, pertanto, questo Giudice è tenuto ad emettere il decreto di trasferimento -che sarà contenuto nella presente pronuncia- e a distribuire il ricavato in favore delle parti, oltre che a decidere sulla regolamentazione delle spese di lite.
Con riferimento alla distribuzione, la somma va ripartita tra i tre condividenti nella misura di 1/3 ciascuno
Con riferimento al decreto di trasferimento, nessun dubbio che esso debba essere emesso dalla scrivente quale giudice della divisione ereditaria ai sensi degli artt. 720 e 789 c.c., tenuto conto della correttezza dell'espletamento delle condizioni di vendita, dell'avvenuta aggiudicazione e dell'effettivo pagamento del saldo.
Con riferimento alle spese di lite, le stesse vanno compensate.
Nessun valore possono avere le deduzioni svolte da nelle memorie riepilogative del Parte_1
3.11.2025, visto che hanno ad oggetto riflessioni di carattere personale, ma che non tengono conto dell'effettività del decisum di cui alla sentenza non definitiva.
Il Tribunale deve, infatti, verificare che la domanda di collazione è stata rigettata e che la divisione sostanzialmente non poteva farsi se non con la vendita che è stata poi effettivamente disposta, data l'indivisibilità accertata dei beni.
Il giudizio di divisione ereditaria, infatti, non rappresenta un giudizio contenzioso puro, ma un procedimento volto alla liquidazione e ripartizione di un patrimonio comune dove, spesso, tutti i coeredi sono “vincitori” e “soccombenti” allo stesso tempo, perché ciascuno ottiene la sua quota, ma può aver visto respinte alcune richieste.
Nel caso di specie, le parti hanno mosso reciprocamente pretese e contestazioni che hanno determinato la vendita dei beni, come da delega all'avv. Giuditta Colella, di talché non è possibile ravvisare alcuna soccombenza sostanziale rispetto al petitum condiviso, che era la dismissione della comune eredità.
Pqm
Dichiara l'avvenuto trasferimento in favore di , nato a [...] il [...] e Parte_2 residente in [...] (C.F.: ), dei beni C.F._4 meglio descritti al lotto unico dell'avviso di vendita del 12.03.2025 -cui integralmente si rinvia-, come da verbale di aggiudicazione del 4.6.2025;
dispone che il presente decreto di trasferimento costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 586 c.p.c.
delega la parte interessata a provvedere alla registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto di trasferimento;
dispone che il ricavato sia equamente distribuito tra , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
nella misura di 1/3 ciascuno;
[...]
compensa le spese di lite, ponendo a carico della massa, in proporzione delle quote di ciascuno, le spese relative alla CTU e alle operazioni di vendita.
Così deciso in Avellino, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
Il tribunale nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio
nel procedimento iscritto al n. 1275/2011 R.G., avente ad oggetto "divisione di beni caduti in successione” e vertente
TRA
n. il 30/01/1949 in AVELLINO , rappresentato dall'Avv Parte_1 C.F._1
NO AL
ATTORE
E
n. il 19/12/1951 in AVELLINO e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f.: rappresentati dall'avv. SPINIELLO DOMENICO C.F._3
CONVENUTI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva emessa in data 27.102023, il Tribunale di Avellino ha rigettato la domanda di collazione avanzata dall'attore e, dichiarati i beni immobili di causa non Parte_1 comodamente divisibili, ha demandato la vendita dei suddetti beni, con separata ordinanza, delegando per tutte le operazioni l'avv. Giuditta Colella.
Con comunicazione dell'1.8.2025, il delegato alle operazioni di vendita ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione come da verbale del 4.6.2025 dei beni immobili contenuti nel lotto dell'avviso di vendita del 12.3.2025 in favore di , documentando, altresì, l'avvenuto pagamento Parte_2 del prezzo.
In tale sede, pertanto, questo Giudice è tenuto ad emettere il decreto di trasferimento -che sarà contenuto nella presente pronuncia- e a distribuire il ricavato in favore delle parti, oltre che a decidere sulla regolamentazione delle spese di lite.
Con riferimento alla distribuzione, la somma va ripartita tra i tre condividenti nella misura di 1/3 ciascuno
Con riferimento al decreto di trasferimento, nessun dubbio che esso debba essere emesso dalla scrivente quale giudice della divisione ereditaria ai sensi degli artt. 720 e 789 c.c., tenuto conto della correttezza dell'espletamento delle condizioni di vendita, dell'avvenuta aggiudicazione e dell'effettivo pagamento del saldo.
Con riferimento alle spese di lite, le stesse vanno compensate.
Nessun valore possono avere le deduzioni svolte da nelle memorie riepilogative del Parte_1
3.11.2025, visto che hanno ad oggetto riflessioni di carattere personale, ma che non tengono conto dell'effettività del decisum di cui alla sentenza non definitiva.
Il Tribunale deve, infatti, verificare che la domanda di collazione è stata rigettata e che la divisione sostanzialmente non poteva farsi se non con la vendita che è stata poi effettivamente disposta, data l'indivisibilità accertata dei beni.
Il giudizio di divisione ereditaria, infatti, non rappresenta un giudizio contenzioso puro, ma un procedimento volto alla liquidazione e ripartizione di un patrimonio comune dove, spesso, tutti i coeredi sono “vincitori” e “soccombenti” allo stesso tempo, perché ciascuno ottiene la sua quota, ma può aver visto respinte alcune richieste.
Nel caso di specie, le parti hanno mosso reciprocamente pretese e contestazioni che hanno determinato la vendita dei beni, come da delega all'avv. Giuditta Colella, di talché non è possibile ravvisare alcuna soccombenza sostanziale rispetto al petitum condiviso, che era la dismissione della comune eredità.
Pqm
Dichiara l'avvenuto trasferimento in favore di , nato a [...] il [...] e Parte_2 residente in [...] (C.F.: ), dei beni C.F._4 meglio descritti al lotto unico dell'avviso di vendita del 12.03.2025 -cui integralmente si rinvia-, come da verbale di aggiudicazione del 4.6.2025;
dispone che il presente decreto di trasferimento costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 586 c.p.c.
delega la parte interessata a provvedere alla registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto di trasferimento;
dispone che il ricavato sia equamente distribuito tra , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
nella misura di 1/3 ciascuno;
[...]
compensa le spese di lite, ponendo a carico della massa, in proporzione delle quote di ciascuno, le spese relative alla CTU e alle operazioni di vendita.
Così deciso in Avellino, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio