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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1138/2020 vertente
TRA
CF , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, in persona della procuratrice speciale in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Barbaro in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliata in domiciliata in Paola, via Nazionale n. 90, presso lo studio dell'avv. Elvira Stefano.
Attrice
e
, C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura a margine dell'atto di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco
Greco ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Cosenza, Piazza Loreto n°35.
Convenuto
OGGETTO: finanziamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di improcedibilità per mancato per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art.5 d.lgs.28/2010 e ss.mm. formulata da parte convenuta.
Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità del giudizio sul presupposto che la società creditrice non avrebbe prodotto documentazione attestante l'introduzione della procedura di mediazione entro il termine di 15 giorni fissato dal Giudice nel verbale di udienza del 11.5.2021.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Risulta agli atti, infatti, che l'odierna attrice abbia prodotto, con la nota di cui all' art. 83 comma settimo, lettera h), d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020, il verbale della procedura di mediazione esperito davanti all'adito Organismo avente esito negativo.
Tanto premesso, occorre rilevare che il termine di 15 giorni non è un termine perentorio, invece ha natura ordinatoria. Il comma 2 dell'articolo 152 del codice di procedura civile stabilisce infatti che: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. Altresì, nel caso specifico, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che: “la condizione di procedibilità è assolta quanto la mediazione sia stata esperita entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice”
(cfr. Cass. n. 40035/2021).
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'azione proposta e nullità dell'atto di riassunzione per avere l'attore riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non quello afferente il giudizio ordinario di cognizione sul credito vantato.
L'eccezione è infondata e merita il rigetto.
Occorre, preliminarmente, riscostruire la vicenda in oggetto. L'odierno giudizio, infatti, nasce in seguito all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1485/2018 emesso dal
Tribunale di Cosenza con cui è stato ingiunto a il pagamento, Controparte_1
pagina 2 di 7 quale garante di nel contratto di finanziamento stipulato in data Persona_1
30.3.2011, della somma di € 12.768,25 oltre interessi e spese legali per la fase monitoria in favore della procuratrice della Parte_2 Parte_1
Detta opposizione è stata definita con la sentenza n. 1030/2020 con la quale il Tribunale di Cosenza ha disposto che: “dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Cosenza per essere competente il Tribunale di Paola avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge e per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1485/2018 che revoca limitatamente all'odierno opponente”.
L'odierna attrice ha riassunto l'intestato procedimento innanzi al competente Tribunale di Paola con atto di riassunzione al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, le domande ex adverso formulate nel giudizio di opposizione a d.i. di cui sopra, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare la legittimità e fondatezza della pretesa creditoria azionata da in persona della Parte_1
procuratrice e, conseguentemente, condannare il sig. Pt_2 Controparte_1
al pagamento di € 12.768,25 - oltre interessi, come da domanda, dal dovuto al
[...]
soddisfo e spese di procedura della procedura monitoria - relativamente al contratto di finanziamento n. 6549013 del 30/3/2011 - o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa, oltre interessi come da domanda.”
Non par dubbio alcuno che, con il menzionato atto di citazione in riassunzione, l'attrice non abbia riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, il giudizio di cognizione relativo all'asserito credito vantato nei confronti del debitore.
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, più volte ribadito che: “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice
pagina 3 di 7 "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.”(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022).
In senso conforme altresì: “Ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio”
(Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 14075/1999).
Da ciò ne discende che, visto che l'opposizione, “trasmigrata” ad altro giudice, si trova senza alcun decreto ingiuntivo da opporre, non è più propriamente un'opposizione, ma un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la stessa domanda del ricorso monitorio. In altre parole, la causa va considerata alla stregua di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio e comporta un esame autonomo della controversia sull'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. 1372/2016; Cass. Ord. 10687/2005).
Va nuovamente sottolineato, infatti, che l'odierna attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di rigettare le domande formulate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma anche di riconoscere e dichiarare la legittimità e fondatezza della pretesa creditoria. Invero, per come statuito con sentenza n. 1030/2020 dal Tribunale di
Cosenza, il decreto ingiuntivo n. 1485/2018, emesso dal Tribunale di Cosenza, è stato dichiarato nullo, poiché emesso da un Giudice incompetente.
Tanto premesso, nonché, alla luce degli orientamenti Giurisprudenziali sopra richiamati,
a cui il giudicante intende adeguarsi, ne consegue il rigetto dell'eccezione.
3. Sulla domanda attrice.
La domanda è parzialmente fondata e va in parte accolta.
L'elaborato peritale, espletato in corso di causa, le cui risultanze vanno integralmente accolte, in quanto suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate, ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, ha accertato che “il contratto in oggetto pagina 4 di 7 risulta conforme alla disciplina anti-usura ed alle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate. Per le ragioni esposte in precedenza, si deve tuttavia ritenere illegittima l'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto per il calcolo del piano di ammortamento dell'operazione” (p. 13 CTU).
“In ragione dell'analisi sin qui condotta e di tutte le precedenti osservazioni, si è ritenuto di rideterminare il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari al saggio legale per tempo vigente, da applicarsi tuttavia alla sola rata/e per le quali si rileva il superamento del tasso soglia. Inoltre, data l'illegittima applicazione del regime finanziario dell'interesse composto, il piano è stato interamente ricalcolato in regime di interesse semplice. Ciò ha comportato la rideterminazione di tutti gli importi dovuti, sia in quota capitale che in quota interessi rispetto al piano originario” (p. 17 CTU).
“a) Nel contratto di prestito personale n. 6549013, stipulato tra le parti in data
30/03/2011, il tasso di interesse a debito è stato comunicato, previsto da contratto nella misura del 10,54%; il tasso di interesse a credito non è stato comunicato (trattandosi di prestito e non di finanziamento). b) Non sono state indicate eventuali modifiche del TAE
(tasso annuo effettivo) né per gli interessi a credito, né per gli interessi a debito, che tengano conto degli effetti della capitalizzazione per entrambi i tassi. c) In relazione al prestito acceso, applicando la capitalizzazione infrannuale (trimestrale) il sottoscritto ha verificato che non è stato rispettato il criterio di reciprocità degli interessi, sia a debito che a credito (sia in ordine al TAN, sia in ordine all'incremento reciproco del TAE relativo ai tassi a debito e a credito)” (p. 24 CTU).
“Lo scrivente c.t.u., verificato che i quesiti posti lettera a), lettera b), lettera c), evidenziano la mancata comunicazione da parte dell
[...]
, di rilevanti condizioni contrattuali, quali il tasso Controparte_2
di interesse a credito, eventuali modifiche del TAE ed il rispetto del criterio di reciprocità, ha provveduto ad applicare la cd. capitalizzazione semplice degli interessi,
pagina 5 di 7 sia a debito che a credito, sino al 31.12.2013. Effettuando il ricalcolo del Piano di
Ammortamento, applicando la cd. capitalizzazione semplice così come richiesto dal
G.I., le somme da recuperare (indebitamente richieste dalla banca) al 31.12.2013 risultano pari ad € 2.625,42 (così come si evince nel Piano di Ammortamento
Ricalcolato). Alla data dell' 01.04.2021 (data dell'ultimo pagamento, così come previsto dal Piano di Ammortamento) le somme da recuperare (indebitamente richieste dalla banca) risultano pari ad € 5.224,75. Dall'01.01.2014 alla chiusura del rapporto, il C.T.U. ha verificato che ha calcolato gli interessi a debito applicati Parte_1
non rispettando quanto previsto dall'art. 120 TUB, modificato dalla legge n. 147/2013 e secondo la delibera CICR n. 343 del 03/08/2016” (pp. 24-25 CTU).
“Dal debito originario, pari a € 12.768,25, andranno detratte le somme indebitamente richieste dalla in virtù dell'illegittima applicazione Parte_1
del regime finanziario dell'interesse composto, pari ad € 4.963,95, determinando una riduzione del debito quantificabile, a seguito dei calcoli effettuati, in € 7.804,30” (p. 36
CTU).
“In considerazione di quanto sopra esposto, lo scrivente ha appurato che dal debito originario, pari a € 12.768,25, andranno detratte le somme indebitamente richieste dalla in virtù dell'illegittima applicazione del regime Parte_1
finanziario dell'interesse composto, pari ad € 4.963,95, determinando una riduzione del debito quantificabile, a seguito dei calcoli effettuati, in € 7.804,30” (p. 37 CTU).
“Si precisa dunque, che vi è ancora un debito del sig. nei Controparte_1
confronti della quantificato dal sottoscritto in € Parte_1
7.804,30” (p. 38 CTU).
E “si conferma l'importo calcolato pari ad € 7.804,30 quale cre-dito che la in Pt_2
qualità di procuratrice speciale della vanta Parte_1
nei confronti del sig. ” (p. 2 chiarimenti). Controparte_1
La parte convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 7.804,30, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al soddisfo.
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4. Sulle spese di lite.
Il parziale accoglimento della domanda attrice giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ivi comprese le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. condanna al pagamento in favore Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., in persona della procuratrice Parte_1
speciale , in persona del l.r.p.t., della somma di € 7.804,30, oltre Parte_2
interessi al tasso legale dal dovuto al soddisfo;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di
CTU.
Così deciso in Paola, 14.01.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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