Art. 1. Abrogazioni espresse 1. Dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni regolamentari elencate nell'allegato al presente decreto sono o restano abrogate ai sensi e per gli effetti dell' art. 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. Restano comunque fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo elencate nell'allegato al presente decreto.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Riferimenti normativi:
L' art. 87 della Cost. cenferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 17, commi 1 e 4-ter della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivitO' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchU dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. 4-bis (omissis).
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- La legge 28 novembre 2005, n. 246 , (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280, supplemento ordinario.
2. Restano comunque fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo elencate nell'allegato al presente decreto.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Riferimenti normativi:
L' art. 87 della Cost. cenferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 17, commi 1 e 4-ter della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivitO' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchU dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. 4-bis (omissis).
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- La legge 28 novembre 2005, n. 246 , (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280, supplemento ordinario.