TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/03/2026, n. 5252
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 449/1999, nonché dei principi posti dal parere del Consiglio di Stato n. 3951/2014 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione - Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, disparità di trattamento - Illegittimità propria e derivata degli atti impugnati

    Il criterio utilizzato dal Ministero è diretto a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo e assicurando l'adeguamento e mantenimento delle strutture. La scelta di un valore medio tiene conto delle oscillazioni temporali e previene effetti distorsivi e discriminatori. Il numero delle giornate di corsa è predeterminato ministerialmente, rendendo verificabili i costi effettivi. I criteri adottati sono coerenti, ragionevoli e rispondenti al DM n. 4701/2020.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449 e del D.M. n. 4701/2020, nonché dei principi posti dai pareri del Consiglio di Stato nn. 3951/2014 e 2148/2017 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione - Profili di illegittimità derivata

    Il criterio del valore medio è diretto a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo e assicurando l'adeguamento e mantenimento delle strutture. La scelta di un valore medio tiene conto delle oscillazioni temporali e previene effetti distorsivi e discriminatori. Il numero delle giornate di corsa è predeterminato ministerialmente, rendendo verificabili i costi effettivi. I criteri adottati sono coerenti, ragionevoli e rispondenti al DM n. 4701/2020.

  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto di motivazione - Eccesso di potere per motivazione incongrua e illogica - Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

    Non sussisteva in capo al Ministero alcun obbligo di motivazione, stante la natura di atto amministrativo a contenuto generale del decreto impugnato. Peraltro, il provvedimento specifica la necessità di erogare le sovvenzioni sulla base di parametri certi e riscontrabili.

  • Rigettato
    Violazione di legge per omessa considerazione dei requisiti tecnici posseduti dall’ippodromo Tagliacozzo e dei miglioramenti adottati nel 2022-2023. Eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento e illogicità manifesta

    Le trasformazioni dell'assetto dell'ippodromo devono trovare rispondenza in una procedura di variazione e devono essere attestate dall'Amministrazione in data antecedente all'esercizio di riferimento. Le misurazioni effettuate dall'Amministrazione hanno rilevato dati differenti rispetto a quelli prospettati dal ricorrente, pertanto il Ministero non poteva considerare i dati forniti dal ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 2 del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 449 e del D.M. n. 4701/2020, nonché dei principi posti dai pareri del Consiglio di Stato nn. 3951/2014 e 2148/2017 sotto altro profilo - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione

    Il criterio del valore medio è diretto a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo e assicurando l'adeguamento e mantenimento delle strutture. La scelta di un valore medio tiene conto delle oscillazioni temporali e previene effetti distorsivi e discriminatori. Il numero delle giornate di corsa è predeterminato ministerialmente, rendendo verificabili i costi effettivi. I criteri adottati sono coerenti, ragionevoli e rispondenti al DM n. 4701/2020.

  • Rigettato
    Richiesta di accertamento delle somme spettanti

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto anche la richiesta di accertamento delle somme spettanti viene rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/03/2026, n. 5252
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5252
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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