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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente
OCONE IU, TO
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 519/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 27.12.2024 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno proposto ricorso contro la Direzione Provinciale I dell'Agenzia delle Entrate di Torino avverso il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta presentata tramite modello 730/2024, redditi 2023, dell'applicazione delle detrazioni/agevolazioni fiscali previste dall'art. 16bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e dall'art. 1, comma 76, della L. n.
197 del 29.12.2022.
Le dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti presentate in data 20.06.2024 sono state estratte per il controllo preventivo ex art. 36-bis DPR 600/1973 degli oneri per interventi derivanti dal recupero del patrimonio edilizio per euro 46.750,00 con rimborso richiesto da ciascuno per euro 2.338,00, nonché Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B per euro 4.500,00 con rimborso richiesto da ciascuno di euro 225,00. L'Ufficio ha azzerato gli importi richiesti ritenendo non dovute le detrazioni indicate, poiché l'immobile è stato acquistato per il tramite di una SGR, da un fondo comune di investimento, non assimilabile ad un'impresa di costruzione o ristrutturazione come invece previsto dall'art. 16-bis, commi 1 e 3, del DPR 917/1986. Pertanto ha proceduto al rimborso dei restanti crediti scaturiti da altri diritti, rimborso che è stato accettato con riserva dai coniugi affinché potessero far valere i propri diritti in altra sede.
A seguito della notifica del ricorso, l'Ufficio ha convocato le parti per proporre una conciliazione che non è stata accolta.
I ricorrenti lamentano l'illegittimità del diniego impugnato, poiché secondo la loro interpretazione, l'Ufficio avrebbe fatto un'applicazione errata e restrittiva delle norme di legge. Inoltre, ritengono violati gli articoli 6
e 6-bis ex Legge n. 212 del 27.07.2000 per non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva in relazione al mancato riconoscimento delle somme indicate ai righi E41 ed E59 delle rispettive dichiarazioni dei redditi.
L'Ufficio si è costituito eccependo che l'art. 6 bis dello Statuto del contribuente stabilisce una specifica deroga alla regola che prevede il necessario contraddittorio preventivo, qualora si tratti di atti di pronta liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni. Nel merito ritiene di aver correttamente applicato l'articolo 16-bis, comma 3, del DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR) che prevede la detrazione delle spese sostenute per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 solo se effettuate da imprese di costruzione o ristrutturazione edilizia o da cooperative edilizie. Elemento decisivo e assente nell'atto di acquisto del bene immobile.
Con memorie successive, i ricorrenti hanno contestato quanto dedotto dall'Ufficio poiché la normativa applicabile alla detrazione, “non richiede espressamente che la successiva alienazione dell'immobile sia effettuata dalla medesima impresa che abbia eseguito i lavori (quindi consentendo che l'alienazione possa essere effettuata anche da una società di gestione del risparmio, come nel caso di specie)”.
Inoltre lamentano il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio della detrazione per l'IVA di cui all'art. 1, comma 76, della L. n. 197 del 29.12.2022 anche per le annualità successive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che i ricorrenti non hanno diritto alle detrazioni richieste in quanto, ai sensi dell'art. 16 bis del D.P.R. 917/86, la fruibilità delle agevolazioni per le spese di ristrutturazione
è ammessa solo se effettuate da imprese di costruzione o ristrutturazione edilizia o da cooperative edilizie.
Le parti ricorrenti, con memoria successiva al ricorso, ritengono che la normativa attinente “non richiede espressamente che la successiva alienazione dell'immobile sia effettuata dalla medesima impresa che abbia eseguito i lavori (quindi consentendo che l'alienazione possa essere effettuata anche da una società di gestione del risparmio, come nel caso di specie)”. Così non è. Infatti dall'atto di vendita si evince che con atto di compravendita a rogito Notaio Nominativo_1 di Milano in data 8 luglio 2015 la Società " Società_1." quale precedente società di gestione del Fondo Comune di Investimento Immobiliare Alternativo Riservato ad Investitori Professionali denominato “Fondo_1" e pertanto per conto dello stesso, ha acquistato, la proprietà dell'immobile posto su sei livelli fuori terra ed uno interrato sito in Comune di Torino, Indirizzo_1; in data 31 luglio 2019 l'assemblea dei partecipanti del "Fondo_1" ha approvato la sostituzione della società di gestione "Società_1" con la "Società_2 S.p.A.", dante causa nel contratto di compravendita del 31 ottobre 2023 e, quindi, non avente i requisiti richiesti dal citato art. 16 bis.
I ricorrenti hanno correttamente depositato dichiarazioni integrative in data 17/04/2025 con le quali hanno omesso di indicare le somme in contestazione, perché non legittime.
Tali dichiarazioni integrative hanno avuto unicamente il riequilibrio delle relazioni finanziarie tra essi contribuenti che le hanno presentate e l'Amministrazione che le ha ricevute. Infatti, l'attività di controllo e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria è già iniziata e conclusa con l'emissione di un atto ex art. 36 bis sulla base della dichiarazione originaria, e le dichiarazioni integrative hanno avuto il ruolo irretrattabile di adeguamento e acquiescenza.
Risulta corretta l'eccezione preliminare dell'Ufficio circa la inammissibilità del ricorso poiché l'impugnazione
è stata proposta avverso la comunicazione dell'Ufficio in data 27.12.2024, atto che non risulta impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, in quanto non ricompreso nell'elencazione prevista da tale norma di legge.
Ne consegue, dunque l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la parte ricorrente a rifondere all'agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Torino le spese di lite che liquida in complessivi Euro 600,00 .
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente
OCONE IU, TO
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 519/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 27.12.2024 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno proposto ricorso contro la Direzione Provinciale I dell'Agenzia delle Entrate di Torino avverso il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta presentata tramite modello 730/2024, redditi 2023, dell'applicazione delle detrazioni/agevolazioni fiscali previste dall'art. 16bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e dall'art. 1, comma 76, della L. n.
197 del 29.12.2022.
Le dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti presentate in data 20.06.2024 sono state estratte per il controllo preventivo ex art. 36-bis DPR 600/1973 degli oneri per interventi derivanti dal recupero del patrimonio edilizio per euro 46.750,00 con rimborso richiesto da ciascuno per euro 2.338,00, nonché Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B per euro 4.500,00 con rimborso richiesto da ciascuno di euro 225,00. L'Ufficio ha azzerato gli importi richiesti ritenendo non dovute le detrazioni indicate, poiché l'immobile è stato acquistato per il tramite di una SGR, da un fondo comune di investimento, non assimilabile ad un'impresa di costruzione o ristrutturazione come invece previsto dall'art. 16-bis, commi 1 e 3, del DPR 917/1986. Pertanto ha proceduto al rimborso dei restanti crediti scaturiti da altri diritti, rimborso che è stato accettato con riserva dai coniugi affinché potessero far valere i propri diritti in altra sede.
A seguito della notifica del ricorso, l'Ufficio ha convocato le parti per proporre una conciliazione che non è stata accolta.
I ricorrenti lamentano l'illegittimità del diniego impugnato, poiché secondo la loro interpretazione, l'Ufficio avrebbe fatto un'applicazione errata e restrittiva delle norme di legge. Inoltre, ritengono violati gli articoli 6
e 6-bis ex Legge n. 212 del 27.07.2000 per non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva in relazione al mancato riconoscimento delle somme indicate ai righi E41 ed E59 delle rispettive dichiarazioni dei redditi.
L'Ufficio si è costituito eccependo che l'art. 6 bis dello Statuto del contribuente stabilisce una specifica deroga alla regola che prevede il necessario contraddittorio preventivo, qualora si tratti di atti di pronta liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni. Nel merito ritiene di aver correttamente applicato l'articolo 16-bis, comma 3, del DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR) che prevede la detrazione delle spese sostenute per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 solo se effettuate da imprese di costruzione o ristrutturazione edilizia o da cooperative edilizie. Elemento decisivo e assente nell'atto di acquisto del bene immobile.
Con memorie successive, i ricorrenti hanno contestato quanto dedotto dall'Ufficio poiché la normativa applicabile alla detrazione, “non richiede espressamente che la successiva alienazione dell'immobile sia effettuata dalla medesima impresa che abbia eseguito i lavori (quindi consentendo che l'alienazione possa essere effettuata anche da una società di gestione del risparmio, come nel caso di specie)”.
Inoltre lamentano il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio della detrazione per l'IVA di cui all'art. 1, comma 76, della L. n. 197 del 29.12.2022 anche per le annualità successive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che i ricorrenti non hanno diritto alle detrazioni richieste in quanto, ai sensi dell'art. 16 bis del D.P.R. 917/86, la fruibilità delle agevolazioni per le spese di ristrutturazione
è ammessa solo se effettuate da imprese di costruzione o ristrutturazione edilizia o da cooperative edilizie.
Le parti ricorrenti, con memoria successiva al ricorso, ritengono che la normativa attinente “non richiede espressamente che la successiva alienazione dell'immobile sia effettuata dalla medesima impresa che abbia eseguito i lavori (quindi consentendo che l'alienazione possa essere effettuata anche da una società di gestione del risparmio, come nel caso di specie)”. Così non è. Infatti dall'atto di vendita si evince che con atto di compravendita a rogito Notaio Nominativo_1 di Milano in data 8 luglio 2015 la Società " Società_1." quale precedente società di gestione del Fondo Comune di Investimento Immobiliare Alternativo Riservato ad Investitori Professionali denominato “Fondo_1" e pertanto per conto dello stesso, ha acquistato, la proprietà dell'immobile posto su sei livelli fuori terra ed uno interrato sito in Comune di Torino, Indirizzo_1; in data 31 luglio 2019 l'assemblea dei partecipanti del "Fondo_1" ha approvato la sostituzione della società di gestione "Società_1" con la "Società_2 S.p.A.", dante causa nel contratto di compravendita del 31 ottobre 2023 e, quindi, non avente i requisiti richiesti dal citato art. 16 bis.
I ricorrenti hanno correttamente depositato dichiarazioni integrative in data 17/04/2025 con le quali hanno omesso di indicare le somme in contestazione, perché non legittime.
Tali dichiarazioni integrative hanno avuto unicamente il riequilibrio delle relazioni finanziarie tra essi contribuenti che le hanno presentate e l'Amministrazione che le ha ricevute. Infatti, l'attività di controllo e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria è già iniziata e conclusa con l'emissione di un atto ex art. 36 bis sulla base della dichiarazione originaria, e le dichiarazioni integrative hanno avuto il ruolo irretrattabile di adeguamento e acquiescenza.
Risulta corretta l'eccezione preliminare dell'Ufficio circa la inammissibilità del ricorso poiché l'impugnazione
è stata proposta avverso la comunicazione dell'Ufficio in data 27.12.2024, atto che non risulta impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, in quanto non ricompreso nell'elencazione prevista da tale norma di legge.
Ne consegue, dunque l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la parte ricorrente a rifondere all'agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Torino le spese di lite che liquida in complessivi Euro 600,00 .