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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1780/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Teramo, Dott. Marco Di Biase, in funzione di Giudice monocratico, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1780 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza dell'11.12.2025, promossa
DA
(cod. fisc. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Montorio al Vomano ed elettivamente domiciliato in Val Vomano Piazza G. D'Annunzio n.11 presso e nello studio dell'Avv. Paola De Federicis dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
opponente
CONTRO
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], Basciano (TE) ed elettivamente domiciliata al Corso Cerulli nr. 31 presso e nello studio dell'Avv. Emilia Valentini, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c..
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 615, comma I, c.p.c., notificata in data 29/05/19, ha proposto opposizione dinanzi all'intestato Tribunale all'atto di precetto Parte_1
1 notificato in data 16.05.2019 per conto di , in cui gli era stato intimato il pagamento in Controparte_1 favore di quest'ultima dell'importo di € 11.701,47, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato, ad istanza della sig.ra in data 16/05/2019 sì da scongiurare il pericolo che la stessa Controparte_1 possa promuovere l'esecuzione per i gravi motivi di cui in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto per aver intimato il pagamento di somme non dovute. - in via gradatamente subordinata nella denegata ipotesi in cui l'on.le giudicante non voglia dichiarare sic e sempliciter la nullità del precetto accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla sig.ra dichiarando la compensazione totale o parziale del credito nella misura maggiore o CP_1 minore che risulterà di giustizia;
e per l'effetto Accertare è dichiarare che il sig. è creditore nei Pt_1 confronti dell'opposta della somma di € 3.860,21 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- In via riconvenzionale condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. CP_1 Pt_1 della complessiva somma di € 3.860,21 oltre interessi come per legge o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.- Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che il precetto notificato traeva titolo dalla sentenza n. 654 del 7/06/2017 con cui i coniugi e Pt_1 avevano ottenuto la separazione alle seguenti condizioni: - addebito della responsabilità della CP_1 separazione a;
- assegnazione della casa coniugale al che vi avrebbe vissuto con Controparte_1 Pt_1 la LI maggiorenne, - affidamento del figlio minorenne in modo condiviso ai genitori;
- Per_1 obbligo di corresponsione a carico del padre di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, assegno da corrispondersi entro il giorno 25 del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT con decorrenza dal tempo del deposito del ricorso;
- spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno, con previsione che le spese superiori all'importo di € 250,00 debbano essere preventivamente concordate tra le parti o in difetto di accordo autorizzate dal Giudice;
- che parte intimante/opposta nel precetto aveva asserito che egli dal mese di aprile 2014, data del deposito del ricorso per separazione e dunque di decorrenza dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , avrebbe corrisposto alla a tale titolo la somma di € 4.310,00, a fronte della Per_1 CP_1 complessiva somma di € 15.352,67, risultando dunque ancora debitore dell'importo di € 11.042,67, oltre al compenso per l'atto di precetto per € 300,00 più accessori di legge;
2 - che il precetto era nullo e/o inefficace per aver intimato il pagamento di somme non dovute, essendo stato indicato un errato conteggio delle spese legali del precetto stimato in rimborso forfetario per
€345,00 anziché €45,00;
- che erroneamente era stata indicatala somma di €11.042,67, quale importo ancora da versarsi dall'opponente per il mantenimento del figlio minore , in quanto l'assegno mensile per €250,00 Per_1 era stato disposto con i provvedimenti temporanei e dunque a decorrere dal “mese corrente” di ottobre
2014, mentre la decorrenza dal deposito del ricorso disposta in sentenza faceva riferimento alla sola rivalutazione Istat dell'assegno de quo;
- che, pertanto, alla luce dei sopraindicati conteggi, la somma dovuta complessivamente a titolo di mantenimento del figlio (dal mese di ottobre 2014 al mese di aprile 2019) ammontava ad € Per_1
13.750,00 e non all'importo, superiore, di €15.352,67 erroneamente indicato nel precetto;
- che egli opponente aveva versato, nel corso degli anni, a titolo di contributo al mantenimento del figlio importi mensili per complessivi € 4.415,00 e non, come erroneamente indicato in precetto, Per_1 per € 4.310,00, cosicché, al più, l'importo ancora dovuto ammontava a residui € 9.335,00 e non alla diversa superiore cifra intimata col precetto;
- che la non aveva provveduto a corrispondere le somme liquidate in sentenza a titolo di spese CP_1 legali in favore del per l'importo complessivo di € 4.750,51 di cui pertanto si richiedeva il Pt_1 pagamento;
- che, del pari, si richiedeva il pagamento del 50% dell'importo relativo alle rate di mutuo ipotecario contratto dai coniugi durante il matrimonio e che egli aveva continuato a pagare in via esclusiva (tranne che per una rata pagata dalla anche dopo l'autorizzazione a vivere separati, per l'importo CP_1 complessivo di € 4.796,26;
- che, ancora, gli era dovuto il rimborso per il 50% delle spese straordinarie sostenute per complessivi
€7.296,89 in favore della LI con lui convivente per un importo, a carico della di € CP_2 CP_1
3.648,44;
- che, alla luce delle somme da egli versate e come sopra determinate, discendeva un credito del Pt_1 per €3.860,21 di cui si chiedeva l'accertamento in via riconvenzionale;
- che, in via preliminare, andava sospesa l'esecutività del tiolo sussistendo i requisiti del fumus boni iure e del periculum in mora.
3 Tanto premesso, l'opponente ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni più sopra riportate.
Con memoria difensiva del 9.09.2019 si è costituita in giudizio l'opposta eccependo: Controparte_1
- che la sentenza di separazione era chiara nel disporre l'importo dell'assegno, il tempo entro cui versare l'assegno e la sua decorrenza, e non corrispondeva al vero quanto sostenuto dalla difesa di Pt_1 che la decorrenza dal deposito del ricorso si riferisse alla rivalutazione Istat;
tutto ciò era anche corroborato dalla giurisprudenza costante che afferma: “ … per legge gli effetti della sentenza decorrono dall'epoca della domanda giudiziale a prescindere da una specifica richiesta in tal senso delle parti;
… secondo un consolidato principio giurisprudenziale, in tema di separazione o divorzio nelle ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza (Cass. 21087 del 2004)” (Cass. Sez. VI Civile, - 1, ordinanza 2 dicembre 2014-19 febbraio 2015, n. 3348), conformi: Cass. Civile Sez I, Sent. n. 8227 dell'11/4/2011, Cass. Civ. n. 10788 del 2018, Cass. n. 17199/2013);
- che il Giudice della sentenza aveva fatto decorrere i provvedimenti fin dalla domanda giudiziale, cioè fin dall'aprile 2014 e che, pertanto, i conteggi inseriti in precetto erano corretti, ad eccezione dell'importo indicato quale rimborso forfettario che per un errore materiale era stato indicato € 345,00 al posto di € 45,00;
- che per giurisprudenza consolidata, stante il carattere alimentare dell'assegno, non si poteva applicare l'istituto della compensazione invocato dall'opponente alle somme dovute dal a titolo di Pt_1 mantenimento del figlio minore con le somme che la era tenuta a versare per le spese Per_1 CP_1 legali liquidate in sentenza, o le rate di mutuo o spese straordinarie;
- che, quanto a queste ultime, contrariamente a quanto disposto in sentenza, non aveva mai Pt_1 quantificato alla le spese straordinarie di cui chiedeva la compensazione, e comunque la stessa CP_1 opposta aveva sempre sopportato le spese ordinarie e straordinarie per il figlio , il quale Per_1 necessitava di notevoli cure derivanti dalla sua condizione fisica, essendo affetto da “crisi convulsive in soggetto con deficit di attenzione da iperattività”;
- che l'opponente, non richiedendo l'autorizzazione alle spese straordinarie non si era adeguato alla linea di cui al Protocollo d'intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare e per la individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché nei procedimenti di regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, adottato dal dicembre 2018 dal Tribunale adito, in cui
4 venivano individuate le spese comprese nell'assegno di mantenimento, le spese ritenute straordinarie e le modalità di rimborso;
- che anche la Corte Regolatrice affermava che “ la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso delle quote di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al Giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (cfr. Cass. Civ. Sent. n.
16175/2015; Cass. Civ. sent. n. 2127/2016 e Cass. Civ. sent. n. 4060/2017);
- che controparte non aveva mai chiesto alla le spese straordinarie asseritamente anticipate per CP_1 la LI , né aveva mai chiesto al Giudice la verifica delle stesse, facendone richiesta solo con CP_2
l'atto di opposizione a precetto, e che pertanto se ne chiedeva il rigetto o la compensazione con le spese straordinarie anticipate dall'opposta per il figlio;
Per_1
- che aveva affermato di percepire uno stipendio di soli € 800,00, contrariamente a quanto Pt_1 dichiarato dalla società Sacim System S.r.l., presso cui prestava il suo lavoro in qualità di dipendente con mansioni di operaio generico, la quale aveva dichiarato, in sede di pignoramento presso terzi, uno stipendio mensile di € 1.575,00, risultando pertanto all'evidenza che difettavano sia il periculum in mora che il fumus boni iuris, per la sospensione della esecutività della sentenza.
Tanto eccepito, la convenuta opposta ha così concluso: “- respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto con compensazione delle spese straordinarie;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese legali.”
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, il Giudice designato, con ordinanza in data 11.10.2023, non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, costituito dalla sentenza, non ritenendo sussistere i gravi motivi. La causa è stata istruita con la documentazione offerta in produzione dalle parti. A seguito di diversi rinvii ed anticipazioni d'udienza per ragioni dell'Ufficio, precisate le conclusioni all'odierna udienza dell'11.12.2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la seguente sentenza.
I. Delimitazione del thema decidendum.
ha agito opponendosi all'atto di precetto, notificatogli per l'importo di 11.701,67 euro da Parte_1
, con la quale la medesima gli ha intimato il pagamento degli importi dovuti a titolo di Controparte_1
5 assegno mensile di mantenimento del figlio minore , disposto a suo carico per l'importo mensile Per_1 di €250,00 dalla sentenza di separazione n. 654 del 7/06/2017.
Ha sostenuto in sua difesa l'erroneità dei conteggi dell'atto di precetto per: - errato addebito dell'importo delle spese legali dell'intimazione per € 345,00 anziché € 45,00; - decorrenza dell'assegno mensile di mantenimento dal mese di adozione dei provvedimenti temporanei e cioè dal mese di ottobre 2014 e non dall'aprile 2014, data del deposito del ricorso;
- corresponsione effettuata in favore della a tale titolo della somma di € 4.415,00; - effettuato pagamento rate mutuo casa anche CP_1 dopo autorizzazione a vivere separati per € 4.796,26; - mancato pagamento da parte della delle CP_1 spese legali a lei addebitate dalla sentenza per € 4.750,51; - spese straordinarie sostenute in via esclusiva in favore LI con lui convivente per € 7.296,89 con un importo, a carico della CP_2
di € 3.648,44. CP_1
si è difesa ribadendo che l'obbligo della corresponsione dell'assegno in favore del Controparte_1 figlio decorreva a carico del padre, come da statuizione del titolo esecutivo costituito dalla Per_1 sentenza di separazione, dalla data del deposito del ricorso;
che le somme richieste dall'opponente in via riconvenzionale (spese legali del giudizio di separazione;
rate del mutuo) non potevano essere eccepite in via di compensazione stante la natura alimentare del credito richiesto;
che, per quanto riguardava invece le spese straordinarie asseritamente sostenute in favore della LI con lui CP_2 convivente, le stesse avrebbero dovute essere preventivamente richieste ed autorizzate dal Tribunale mentre il richiedente ne aveva fatto richiesta per la prima volta con l'opposizione.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada, pertanto, rigettata nei termini che seguono.
È principio acquisito dal dato giurisprudenziale che in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza (oltre alle sentenze indicate da parte opposta, v. Cass.
Sez 1, Sentenza n. 10119 del 02/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5586 del 04/05/2000; da ultimo, Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023 (Rv. 668010 - 01).
Il fondamento dell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità è dalla stessa così esplicitato (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 21087 del 03/11/2004): “…atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli.”
6 Il dubbio fra le opposte interpretazioni delle parti in merito alla decorrenza dell'assegno di mantenimento in favore del figlio va dunque risolto a favore della decorrenza individuata dal Per_1 momento della proposizione del ricorso (aprile 2014), mentre andrà disattesa la tesi opponente che ritiene che la sentenza di separazione riferisse il momento del deposito del ricorso alla sola decorrenza della rivalutazione ai fini Istat del predetto assegno.
Andranno parimenti disattesi i profili difensivi della parte opponente allorché la stessa invoca l'accertamento in via riconvenzionale degli asseriti crediti vantati nei confronti dell'opposta a titolo di: spese legali liquidate in separazione e non corrisposte;
importi versati per le rate di mutuo;
spese straordinarie sostenute in favore della LI maggiorenne con lui convivente. L'indagine sulla CP_2 fondatezza o meno della domanda di compensazione delle relative somme con il credito intimato in precetto è difatti preclusa dal “carattere sostanzialmente alimentare” del credito azionato dalla difesa opposta.
Nel provvedimento citato dalla difesa opposta (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23569 del 18/11/2016)
“la S.C., confermando l'ordinanza di merito, ha ritenuto l'inadempimento del coniuge onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo”. Anche l'altro provvedimento indicato (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 11689 del 14/05/2018 (Rv. 648702 - 01) attiene ad una fattispecie del tutto omogenea a quella odierna, in cui la Corte di legittimità esclude l'operatività della compensazione del debito alimentare nei confronti dei figli confermando “la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell'assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l'ex moglie e le figlie”.
Quanto, infine, alla compensazione del debito per l'assegno di mantenimento del figlio con le Per_1 spese straordinarie sostenute in favore della LI , essa non è invocabile, sia per quanto finora CP_2 considerato in tema di inoperatività della compensazione, sia sotto il profilo della irritualità della richiesta. Non vi è infatti agli atti la prova che le predette spese straordinarie siano state concertate tra le parti, né di una pregressa richiesta formulata da in argomento, né di una preventiva Pt_1 autorizzazione che ne giustifichi il rimborso, sicché, la valutazione della loro recuperabilità al 50%, è indagine preclusa, alla stregua del protocollo adottato in merito da questo Tribunale, all'odierno giudizio e rimessa alla valutazione del Giudice del merito della separazione.
Anche per questo aspetto, quindi, l'opposizione merita di essere rigettata.
7 L'importo ingiunto con l'atto di precetto andrà tuttavia decurtato della somma di € 300,00 erroneamente chiesta in esubero per le competenze legali dello stesso, come anche da parte opposta ammesso, quale frutto di errore materiale.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 10.742,00 a titolo di mantenimento del figlio;
Per_1
2) condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in euro
1.700,00 per compensi, oltre oneri e accessori come per legge.
Teramo, 11 Dicembre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Teramo, Dott. Marco Di Biase, in funzione di Giudice monocratico, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1780 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza dell'11.12.2025, promossa
DA
(cod. fisc. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Montorio al Vomano ed elettivamente domiciliato in Val Vomano Piazza G. D'Annunzio n.11 presso e nello studio dell'Avv. Paola De Federicis dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
opponente
CONTRO
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], Basciano (TE) ed elettivamente domiciliata al Corso Cerulli nr. 31 presso e nello studio dell'Avv. Emilia Valentini, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c..
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 615, comma I, c.p.c., notificata in data 29/05/19, ha proposto opposizione dinanzi all'intestato Tribunale all'atto di precetto Parte_1
1 notificato in data 16.05.2019 per conto di , in cui gli era stato intimato il pagamento in Controparte_1 favore di quest'ultima dell'importo di € 11.701,47, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato, ad istanza della sig.ra in data 16/05/2019 sì da scongiurare il pericolo che la stessa Controparte_1 possa promuovere l'esecuzione per i gravi motivi di cui in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto per aver intimato il pagamento di somme non dovute. - in via gradatamente subordinata nella denegata ipotesi in cui l'on.le giudicante non voglia dichiarare sic e sempliciter la nullità del precetto accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla sig.ra dichiarando la compensazione totale o parziale del credito nella misura maggiore o CP_1 minore che risulterà di giustizia;
e per l'effetto Accertare è dichiarare che il sig. è creditore nei Pt_1 confronti dell'opposta della somma di € 3.860,21 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- In via riconvenzionale condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. CP_1 Pt_1 della complessiva somma di € 3.860,21 oltre interessi come per legge o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.- Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che il precetto notificato traeva titolo dalla sentenza n. 654 del 7/06/2017 con cui i coniugi e Pt_1 avevano ottenuto la separazione alle seguenti condizioni: - addebito della responsabilità della CP_1 separazione a;
- assegnazione della casa coniugale al che vi avrebbe vissuto con Controparte_1 Pt_1 la LI maggiorenne, - affidamento del figlio minorenne in modo condiviso ai genitori;
- Per_1 obbligo di corresponsione a carico del padre di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, assegno da corrispondersi entro il giorno 25 del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT con decorrenza dal tempo del deposito del ricorso;
- spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno, con previsione che le spese superiori all'importo di € 250,00 debbano essere preventivamente concordate tra le parti o in difetto di accordo autorizzate dal Giudice;
- che parte intimante/opposta nel precetto aveva asserito che egli dal mese di aprile 2014, data del deposito del ricorso per separazione e dunque di decorrenza dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , avrebbe corrisposto alla a tale titolo la somma di € 4.310,00, a fronte della Per_1 CP_1 complessiva somma di € 15.352,67, risultando dunque ancora debitore dell'importo di € 11.042,67, oltre al compenso per l'atto di precetto per € 300,00 più accessori di legge;
2 - che il precetto era nullo e/o inefficace per aver intimato il pagamento di somme non dovute, essendo stato indicato un errato conteggio delle spese legali del precetto stimato in rimborso forfetario per
€345,00 anziché €45,00;
- che erroneamente era stata indicatala somma di €11.042,67, quale importo ancora da versarsi dall'opponente per il mantenimento del figlio minore , in quanto l'assegno mensile per €250,00 Per_1 era stato disposto con i provvedimenti temporanei e dunque a decorrere dal “mese corrente” di ottobre
2014, mentre la decorrenza dal deposito del ricorso disposta in sentenza faceva riferimento alla sola rivalutazione Istat dell'assegno de quo;
- che, pertanto, alla luce dei sopraindicati conteggi, la somma dovuta complessivamente a titolo di mantenimento del figlio (dal mese di ottobre 2014 al mese di aprile 2019) ammontava ad € Per_1
13.750,00 e non all'importo, superiore, di €15.352,67 erroneamente indicato nel precetto;
- che egli opponente aveva versato, nel corso degli anni, a titolo di contributo al mantenimento del figlio importi mensili per complessivi € 4.415,00 e non, come erroneamente indicato in precetto, Per_1 per € 4.310,00, cosicché, al più, l'importo ancora dovuto ammontava a residui € 9.335,00 e non alla diversa superiore cifra intimata col precetto;
- che la non aveva provveduto a corrispondere le somme liquidate in sentenza a titolo di spese CP_1 legali in favore del per l'importo complessivo di € 4.750,51 di cui pertanto si richiedeva il Pt_1 pagamento;
- che, del pari, si richiedeva il pagamento del 50% dell'importo relativo alle rate di mutuo ipotecario contratto dai coniugi durante il matrimonio e che egli aveva continuato a pagare in via esclusiva (tranne che per una rata pagata dalla anche dopo l'autorizzazione a vivere separati, per l'importo CP_1 complessivo di € 4.796,26;
- che, ancora, gli era dovuto il rimborso per il 50% delle spese straordinarie sostenute per complessivi
€7.296,89 in favore della LI con lui convivente per un importo, a carico della di € CP_2 CP_1
3.648,44;
- che, alla luce delle somme da egli versate e come sopra determinate, discendeva un credito del Pt_1 per €3.860,21 di cui si chiedeva l'accertamento in via riconvenzionale;
- che, in via preliminare, andava sospesa l'esecutività del tiolo sussistendo i requisiti del fumus boni iure e del periculum in mora.
3 Tanto premesso, l'opponente ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni più sopra riportate.
Con memoria difensiva del 9.09.2019 si è costituita in giudizio l'opposta eccependo: Controparte_1
- che la sentenza di separazione era chiara nel disporre l'importo dell'assegno, il tempo entro cui versare l'assegno e la sua decorrenza, e non corrispondeva al vero quanto sostenuto dalla difesa di Pt_1 che la decorrenza dal deposito del ricorso si riferisse alla rivalutazione Istat;
tutto ciò era anche corroborato dalla giurisprudenza costante che afferma: “ … per legge gli effetti della sentenza decorrono dall'epoca della domanda giudiziale a prescindere da una specifica richiesta in tal senso delle parti;
… secondo un consolidato principio giurisprudenziale, in tema di separazione o divorzio nelle ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza (Cass. 21087 del 2004)” (Cass. Sez. VI Civile, - 1, ordinanza 2 dicembre 2014-19 febbraio 2015, n. 3348), conformi: Cass. Civile Sez I, Sent. n. 8227 dell'11/4/2011, Cass. Civ. n. 10788 del 2018, Cass. n. 17199/2013);
- che il Giudice della sentenza aveva fatto decorrere i provvedimenti fin dalla domanda giudiziale, cioè fin dall'aprile 2014 e che, pertanto, i conteggi inseriti in precetto erano corretti, ad eccezione dell'importo indicato quale rimborso forfettario che per un errore materiale era stato indicato € 345,00 al posto di € 45,00;
- che per giurisprudenza consolidata, stante il carattere alimentare dell'assegno, non si poteva applicare l'istituto della compensazione invocato dall'opponente alle somme dovute dal a titolo di Pt_1 mantenimento del figlio minore con le somme che la era tenuta a versare per le spese Per_1 CP_1 legali liquidate in sentenza, o le rate di mutuo o spese straordinarie;
- che, quanto a queste ultime, contrariamente a quanto disposto in sentenza, non aveva mai Pt_1 quantificato alla le spese straordinarie di cui chiedeva la compensazione, e comunque la stessa CP_1 opposta aveva sempre sopportato le spese ordinarie e straordinarie per il figlio , il quale Per_1 necessitava di notevoli cure derivanti dalla sua condizione fisica, essendo affetto da “crisi convulsive in soggetto con deficit di attenzione da iperattività”;
- che l'opponente, non richiedendo l'autorizzazione alle spese straordinarie non si era adeguato alla linea di cui al Protocollo d'intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare e per la individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché nei procedimenti di regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, adottato dal dicembre 2018 dal Tribunale adito, in cui
4 venivano individuate le spese comprese nell'assegno di mantenimento, le spese ritenute straordinarie e le modalità di rimborso;
- che anche la Corte Regolatrice affermava che “ la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso delle quote di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al Giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (cfr. Cass. Civ. Sent. n.
16175/2015; Cass. Civ. sent. n. 2127/2016 e Cass. Civ. sent. n. 4060/2017);
- che controparte non aveva mai chiesto alla le spese straordinarie asseritamente anticipate per CP_1 la LI , né aveva mai chiesto al Giudice la verifica delle stesse, facendone richiesta solo con CP_2
l'atto di opposizione a precetto, e che pertanto se ne chiedeva il rigetto o la compensazione con le spese straordinarie anticipate dall'opposta per il figlio;
Per_1
- che aveva affermato di percepire uno stipendio di soli € 800,00, contrariamente a quanto Pt_1 dichiarato dalla società Sacim System S.r.l., presso cui prestava il suo lavoro in qualità di dipendente con mansioni di operaio generico, la quale aveva dichiarato, in sede di pignoramento presso terzi, uno stipendio mensile di € 1.575,00, risultando pertanto all'evidenza che difettavano sia il periculum in mora che il fumus boni iuris, per la sospensione della esecutività della sentenza.
Tanto eccepito, la convenuta opposta ha così concluso: “- respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto con compensazione delle spese straordinarie;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese legali.”
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, il Giudice designato, con ordinanza in data 11.10.2023, non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, costituito dalla sentenza, non ritenendo sussistere i gravi motivi. La causa è stata istruita con la documentazione offerta in produzione dalle parti. A seguito di diversi rinvii ed anticipazioni d'udienza per ragioni dell'Ufficio, precisate le conclusioni all'odierna udienza dell'11.12.2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la seguente sentenza.
I. Delimitazione del thema decidendum.
ha agito opponendosi all'atto di precetto, notificatogli per l'importo di 11.701,67 euro da Parte_1
, con la quale la medesima gli ha intimato il pagamento degli importi dovuti a titolo di Controparte_1
5 assegno mensile di mantenimento del figlio minore , disposto a suo carico per l'importo mensile Per_1 di €250,00 dalla sentenza di separazione n. 654 del 7/06/2017.
Ha sostenuto in sua difesa l'erroneità dei conteggi dell'atto di precetto per: - errato addebito dell'importo delle spese legali dell'intimazione per € 345,00 anziché € 45,00; - decorrenza dell'assegno mensile di mantenimento dal mese di adozione dei provvedimenti temporanei e cioè dal mese di ottobre 2014 e non dall'aprile 2014, data del deposito del ricorso;
- corresponsione effettuata in favore della a tale titolo della somma di € 4.415,00; - effettuato pagamento rate mutuo casa anche CP_1 dopo autorizzazione a vivere separati per € 4.796,26; - mancato pagamento da parte della delle CP_1 spese legali a lei addebitate dalla sentenza per € 4.750,51; - spese straordinarie sostenute in via esclusiva in favore LI con lui convivente per € 7.296,89 con un importo, a carico della CP_2
di € 3.648,44. CP_1
si è difesa ribadendo che l'obbligo della corresponsione dell'assegno in favore del Controparte_1 figlio decorreva a carico del padre, come da statuizione del titolo esecutivo costituito dalla Per_1 sentenza di separazione, dalla data del deposito del ricorso;
che le somme richieste dall'opponente in via riconvenzionale (spese legali del giudizio di separazione;
rate del mutuo) non potevano essere eccepite in via di compensazione stante la natura alimentare del credito richiesto;
che, per quanto riguardava invece le spese straordinarie asseritamente sostenute in favore della LI con lui CP_2 convivente, le stesse avrebbero dovute essere preventivamente richieste ed autorizzate dal Tribunale mentre il richiedente ne aveva fatto richiesta per la prima volta con l'opposizione.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada, pertanto, rigettata nei termini che seguono.
È principio acquisito dal dato giurisprudenziale che in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza (oltre alle sentenze indicate da parte opposta, v. Cass.
Sez 1, Sentenza n. 10119 del 02/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5586 del 04/05/2000; da ultimo, Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023 (Rv. 668010 - 01).
Il fondamento dell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità è dalla stessa così esplicitato (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 21087 del 03/11/2004): “…atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli.”
6 Il dubbio fra le opposte interpretazioni delle parti in merito alla decorrenza dell'assegno di mantenimento in favore del figlio va dunque risolto a favore della decorrenza individuata dal Per_1 momento della proposizione del ricorso (aprile 2014), mentre andrà disattesa la tesi opponente che ritiene che la sentenza di separazione riferisse il momento del deposito del ricorso alla sola decorrenza della rivalutazione ai fini Istat del predetto assegno.
Andranno parimenti disattesi i profili difensivi della parte opponente allorché la stessa invoca l'accertamento in via riconvenzionale degli asseriti crediti vantati nei confronti dell'opposta a titolo di: spese legali liquidate in separazione e non corrisposte;
importi versati per le rate di mutuo;
spese straordinarie sostenute in favore della LI maggiorenne con lui convivente. L'indagine sulla CP_2 fondatezza o meno della domanda di compensazione delle relative somme con il credito intimato in precetto è difatti preclusa dal “carattere sostanzialmente alimentare” del credito azionato dalla difesa opposta.
Nel provvedimento citato dalla difesa opposta (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23569 del 18/11/2016)
“la S.C., confermando l'ordinanza di merito, ha ritenuto l'inadempimento del coniuge onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo”. Anche l'altro provvedimento indicato (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 11689 del 14/05/2018 (Rv. 648702 - 01) attiene ad una fattispecie del tutto omogenea a quella odierna, in cui la Corte di legittimità esclude l'operatività della compensazione del debito alimentare nei confronti dei figli confermando “la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell'assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l'ex moglie e le figlie”.
Quanto, infine, alla compensazione del debito per l'assegno di mantenimento del figlio con le Per_1 spese straordinarie sostenute in favore della LI , essa non è invocabile, sia per quanto finora CP_2 considerato in tema di inoperatività della compensazione, sia sotto il profilo della irritualità della richiesta. Non vi è infatti agli atti la prova che le predette spese straordinarie siano state concertate tra le parti, né di una pregressa richiesta formulata da in argomento, né di una preventiva Pt_1 autorizzazione che ne giustifichi il rimborso, sicché, la valutazione della loro recuperabilità al 50%, è indagine preclusa, alla stregua del protocollo adottato in merito da questo Tribunale, all'odierno giudizio e rimessa alla valutazione del Giudice del merito della separazione.
Anche per questo aspetto, quindi, l'opposizione merita di essere rigettata.
7 L'importo ingiunto con l'atto di precetto andrà tuttavia decurtato della somma di € 300,00 erroneamente chiesta in esubero per le competenze legali dello stesso, come anche da parte opposta ammesso, quale frutto di errore materiale.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 10.742,00 a titolo di mantenimento del figlio;
Per_1
2) condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in euro
1.700,00 per compensi, oltre oneri e accessori come per legge.
Teramo, 11 Dicembre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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