Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1669/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 20.03.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MIMOLA GAETANO e dall'Avv. MIMOLA FRANCESCO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. DELLA ROCCA CP_1 P.IVA_1
SERGIO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1
ON
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “a. accertare e dichiarare che Parte_2
b. Parte_1
accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente ricorso, la responsabilità della Pt_3
per violazione degli artt. 97 Cost., 1175, 1375 e 2043 c.c. e del principio di non
[...]
discriminazione di matrice comunitaria (Direttiva n. 1999/70/CE, clausola 4, punto 1), per aver illegittimamente emanato il provvedimento in questione;
c. accertare e dichiarare, per l'effetto, la responsabilità della per il danno patrimoniale patito dal Parte_3
ricorrente, come descritto in narrativa: - Euro 984,00 lordi per la mancata retribuzione dal
14.06.23 al 30.06.2023; d. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere stabilizzato e quindi ordinarne la contrattualizzazione secondo le previsioni della deliberazione n. 1432 del 2023 del Direttore Generale della perché in possesso dei requisiti previsti Parte_3 dall'art. 1 comma 268 della Legge 234/2021 al momento della sua emanazione;
e. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di stabilizzazione, accertare che il ricorrente ha diritto, per aver subito una illecita esclusione dalla stabilizzazione sopra citata ad un risarcimento pari ad euro 200.000,00 per la perdita di chance professionale (da parametrarsi perlomeno al reddito mensile che il ricorrente ha perso e cioè ca. 2.000,00 €uro lordi mensili) intesa come il venir meno dell'occasione di ON stabilizzazione del rapporto di lavoro che la ha offerto ai “graduatoristi” usciti dalla stessa selezione cui ha partecipato il ricorrente, solo dopo avere rescisso il contratto con quest'ultimo; f. In ogni caso riconoscere che al ricorrente è dovuto un risarcimento per il danno morale patito a seguito del comportamento non jure tenuto dalla resistente. Il tutto con la precisazione che la quantificazione di ogni voce di danno richiesta è comunque rimessa al
Giudizio, anche equitativo, del Tribunale del Lavoro, che potrà aumentarle o ridurle secondo
Giustizia”.
Deduceva il ricorrente: di aver partecipato ad un avviso pubblico - indetto con Deliberazione
n. 976 del 18.06.2021 - per Operatore tecnico specializzato autista di ambulanza (cat. Bs) e di aver positivamente superato la selezione come da graduatoria approvata con Delibera n.
1549/2021; di aver, quindi, iniziato a prestare, in virtù di contratto a tempo determinato, attività lavorativa dal 1°.10.2021 al 31.03.2022 e poi successivamente, per effetto di rinnovi contrattuali, fino al 14.06.2023; di essere stato dichiarato, con Delibera n. 964 del 13.06.2023, decaduto dalla graduatoria per difetto del requisito dell'esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo professionale presso P.A. o imprese private;
di aver svolto per la
Croce Rossa Italiana l'attività di volontario per il periodo corrente dal 1.01.2013 al 2.04.2018
– attività non equiparabile ad un rapporto di lavoro né pubblico né privato - e di essendo stato, poi, assunto con contratto di lavoro interinale soltanto dal 3.04.2018 al 31.12.2018.
Lamentava il la illegittimità della determinazione assunta da controparte, la quale, Parte_1
così facendo, lo aveva privato del posto di lavoro oltre che della possibilità di conseguire la stabilizzazione nell'impiego ex art. 1 comma 268 della Legge n. 234/2021 come accaduto ad altri sei colleghi che avevano visto il proprio contratto essere trasformato a tempo indeterminato.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la la quale instava per il rigetto del Parte_3
ricorso in quanto pretestuoso ed infondato. Sottolineava, infatti, parte resistente che il difettava dei requisiti previsti dal bando di concorso per poter ottenere il posto di Parte_1
lavoro ambito e che, in secondo luogo, ferma restando la legittimità della delibera con la quale
ON era stato dichiarato decaduto dalla graduatoria, comunque la non aveva alcun obbligo di stabilizzazione del personale dovendo, in ogni caso, essere rispettate le previsioni di bilancio.
La causa, di natura prettamente documentale, in quanto vertente in via esclusiva su questioni di diritto, veniva decisa all'udienza del 20.03.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
In esecuzione della Delibera n. 976 del 18.06.2021, la pubblicava un “Avviso Parte_3 pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di autista di ambulanza
(Cat. Bs)”. Tra i requisiti specifici per l'ammissione, veniva previsto al punto b) che il candidato avesse maturato “cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private (da documentare con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 allegata all'istanza di partecipazione)”. All'art. 3 del medesimo avviso pubblico veniva, poi, precisato che “I servizi prestati devono essere indicati con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso cui il servizio è stato prestato, indirizzo legale, recapiti telefonici, e PEC dell'Ente, il profilo professionale, l'esatta decorrenza della durata del rapporto di lavoro indicando il giorno, mese, anno di inizio e di cessazione, nonché le eventuali interruzioni, la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, supplenza, o con contratto libero professionale, convenzione, co.co.pro, con partita IVA, borsista, volontario, ricercatore o contratto di lavoro stipulato con agenzia interinale indicando nell'ultimo caso l'esatta denominazione del committente e se il rapporto di lavoro è prestato presso una Pubblica amministrazione) specificando se si tratta di assunzione mediante concorso, mobilità o altro nonché la durata oraria settimanale (specificando se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la percentuale di part time)”.
Nella propria domanda di partecipazione, il dichiarava di aver prestato attività di Parte_1
autista di ambulanza emergenza per la Croce Rossa Italiana dal 1.01.2013 al 02.04.2018 quale volontario, dal 3.04.2018 al 31.12.2018 (presso V.O. Popoli) in virtù di contratto di somministrazione concluso con la Manpower nonché dal 2.11.2020 al 30.09.2021 per emergenza VI (presso e dall'1.07.2020 al 31.10.2020 presso First Aid One Parte_3
Cooperativa sociale.
Il , ritenuto in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, superava Parte_1
ON positivamente la selezione sì che la sottoscriveva con lui un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza originaria dal 1.10.2021 al 31.03.2022, contratto poi oggetto di successive proroghe, l'ultima delle quali sarebbe scaduta il 30.06.2023.
ON In seguito ad una serie di controlli effettuati dalla che portavano anche ad acquisire documentazione proveniente dal Centro per l'Impiego e dall'INPS, l'Amministrazione con
Delibera n. 964 del 13.06.2023 dichiarava decaduto dalla graduatoria Parte_1 avendo riscontrato che lo stesso non era in possesso di uno dei requisiti previsti dall'Avviso e, in particolare, “l'aver maturato cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale” avendo svolto l'attività di autista di ambulanze in qualità di volontario per la Croce Rossa Italiana per il periodo corrente dal 1.01.2013 al
2.04.2018, periodo che, pertanto, andava scomputato da quello utile ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni.
Il ricorrente si duole di tale esclusione reputandola illegittima essendo, a suo dire, l'attività di volontario perfettamente equiparabile ad un rapporto di lavoro tenuto anche conto dell'impegno nello svolgimento dell'attività attestato dai registri delle presenze e degli interventi prodotti.
Ritiene, però, il Tribunale che la tesi professata dal ricorrente non possa essere condivisa.
L'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, richiamato anche dalla Croce Rossa Italiana nella ON comunicazione inoltrata alla in data 16.05.2023, stabilisce che l'attività di volontariato
“non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario”. Già precedentemente la legge n. 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), oggi abrogata, al suo art. 2 prevedeva che “… per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte”.
Si comprende, dunque, come il volontariato sia un'eccezione rispetto alla normale onerosità della prestazione lavorativa resa da un soggetto a favore di un altro che si giustifica, in modo evidente, per il valore sociale e la funzione solidaristica del lavoro svolto.
L'attività di volontariato, dunque, non viene svolta dietro corresponsione di una retribuzione che, come è noto, è la principale obbligazione gravante sul datore di lavoro, non è caratterizzata dalla continuità e regolarità della prestazione né tantomeno prevede uno stabile e legittimo inserimento nella struttura organica dell'Amministrazione. Inoltre, come può evincersi dalla documentazione in atti, l'attività svolta in qualità di volontario – proprio perché a titolo gratuito e non equiparabile ad un rapporto di lavoro - non comporta il versamento di contributi all'ente previdenziale né tantomeno viene indicata nel modello C2
Storico del lavoratore (nel quale, appunto, sono inserite in via esclusiva le esperienze professionali maturate).
Ad ulteriore riprova della veridicità di quanto affermato, basta osservare i registri presenze prodotti dallo stesso ricorrente dai quali si evince la carenza di regolarità e continuità nello svolgimento dell'attività la quale, peraltro, non prevede il rispetto di un orario fisso e determinato o un determinato numero di presenze settimanali o mensili essendo, appunto, prestata su base volontaria.
È chiaro, quindi, che tale attività non possa essere qualificata come esperienza professionale.
Ciò premesso, è opportuno precisare che il bando di concorso riveste il ruolo di “lex specialis” della procedura selettiva e deve contenere al suo interno criteri capaci di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica
Amministrazione, sicché le regole ivi cristallizzate vincolano rigidamente l'operato di quest'ultima, che è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione. Il bando, infatti, esprime nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura (cfr., in termini, Consiglio di Stato n.
2707/2014: «il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità:
e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva ( così ad es. Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013 n.1969). Da ciò discende, pertanto, che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.). Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo, che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati». Il bando, dunque, vincola non solo i concorrenti, ma anche la stessa
Amministrazione che lo ha predisposto, al punto che non sono ammesse arbitrarie alterazioni delle prescrizioni ivi inserite nel corso del procedimento di gara.
Come visto, nel bando oggetto di giudizio, era indicato espressamente quale requisito per la partecipazione alla procedura “il possesso di cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale (cioè di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza) presso Pubbliche Amministrazioni o Imprese Private”. Dunque, occorreva la esperienza professionale – da intendersi come esperienza lavorativa - presso p.a. o imprese private.
Il bando richiedeva un'esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo, vale a dire un'attività esercitata per professione (ovvero a scopo di guadagno) in modo non occasionale ma continuativo, stabile e abituale. La ragione della richiesta di siffatto requisito è intuitiva: l'Amministrazione intendeva assumere, per svolgere un ruolo così delicato, un lavoratore che offrisse adeguate garanzia di competenza, maturata a seguito dell'espletamento di analoghe mansioni “per professione” in un significativo arco temporale. L'attestazione dà atto che il ricorrente aveva espletato in maniera costante servizio di autista di ambulanza, ma non dà conto di una “professionalità”. Esercitare professionalmente un'attività significa svolgere “per mestiere”, quotidianamente e in modo assolutamente prevalente rispetto a ogni altra attività, le relative incombenze. Dalla certificazione predetta non risulta quanti giorni al mese il ricorrente è stato chiamato a svolgere opera di volontariato in qualità di autista e per quante ore al giorno. Né lo stesso ha allegato o provato che nel periodo in cui ha svolto attività di volontariato, quella è stata la sua unica attività o, almeno, quella prevalente. In sostanza è mancata totalmente la prova della “esperienza professionale”, da intendersi non già come un'esperienza pluriennale nel settore ma come esperienza avente i caratteri della professionalità (come sopra specificati) (vedi sul punto Corte Appello Bari n. 467/2017).
Difettando tali caratteristiche nel rapporto intercorso tra il , quale volontario, e la Parte_1
Croce Rossa Italiana, è chiaro che alcuna censura possa essere mossa alla decisione dall'Amministrazione assunta di dichiararlo decaduto dalla graduatoria.
Da ultimo, appare piuttosto singolare che nell'avviso pubblico compaia anche la parola
“volontario” la quale, per quanto sin qui detto, contrasta in modo inequivoco con il concetto di rapporto di lavoro - più volte sottolineato dalle previsioni del bando stesso - il quale, di certo, non si instaura per effetto di un'attività di tipo volontario. Peraltro, tale termine risulta inserito in un contesto relativo a tutti rapporti di lavoro, comunque comportanti un corrispettivo (laddove nel volontariato, come visto, è previsto soltanto il rimborso spese).
Valga, a tal riguardo, inoltre, non osservare che la lex specialis richiedeva anche l'indicazione delle modalità di assunzione, e la durata oraria settimanale, elementi questi che chiaramente non concernono un'attività di volontariato, la quale viene svolta senza vincoli di orario né tantomeno con carattere di regolarità e continuità (come, d'altronde, si evince dai prospetti delle presenze e degli interventi depositati dal ricorrente).
Ne consegue la legittimità della delibera di decadenza dalla graduatoria per difetto di uno dei requisiti espressamente previsti dall'avviso pubblico.
Sul presunto diritto alla stabilizzazione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, è parimenti evidente che il non potesse Parte_1
aspirare alla stabilizzazione del posto di lavoro non avendo legittimamente svolto – in virtù della dichiarata decadenza - attività lavorativa nel ruolo sanitario in qualità di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza conseguendo alla decadenza la declaratoria di nullità dei contratti di lavoro stipulati da considerarsi, quindi, tamquam non esset. Sul punto va condiviso l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui per effetto dell'avvenuto annullamento dell'atto di nomina, il servizio precedentemente prestato non può avere altra qualificazione se non quella di servizio di fatto che - in quanto tale - non è valutabile tra i titoli di servizio, essendo il rapporto di pubblico impiego regolato unicamente da validi atti formali assunti dall'amministrazione (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 30.12.1998, n. 1958), e peraltro lo svolgimento del servizio non fondato su un valido titolo non è valutabile ai fini della carriera (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 8.4.2002, n. 1887), né considerabile in una successiva procedura selettiva (cfr. Tar Campania Napoli, sez. VIII, 14.3.2011 n. 1463), posto che l'annullamento intervenuto con effetti retroattivi travolge l'atto annullato come se non fosse mai stato emanato, e che gli effetti da esso prodotti vengono, del pari, eliminati ex tunc, fatta salva - a tutela del lavoratore - l'applicazione degli artt. 2126 e 2129 c.c. ed il conseguente diritto al trattamento economico e previdenziale (Cfr. Consiglio di Stato sez. III
n. 2285/2014), aspetto quest'ultimo non contestato, avendo l'interessato percepito quanto dovuto dall'amministrazione per quel servizio.
Ai sensi dell'art. 1 comma 268 della Legge n. 234/2021, infatti, i soggetti destinatari di un eventuale provvedimento di stabilizzazione risultano, infatti, essere “il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del
Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione”. Dunque, il D'IN difettava chiaramente del requisito dei diciotto mesi di servizio necessario ai fini della stabilizzazione.
Va, a tal riguardo, ricordato che la regola di accesso al pubblico impiego è data dal concorso, ai sensi dell'art. 97 Cost., e la stabilizzazione costituisce soltanto un istituto di carattere eccezionale e derogatorio delle ordinarie modalità di accesso e che, quindi, le amministrazioni non sono affatto vincolate all'utilizzo di tale strumento, sicché, correlativamente, non esiste alcun diritto dell'interessato ad ottenere la stabilizzazione ma, unicamente, un'aspettativa di mero fatto (cfr., T.A.R. Piemonte, Sez. II, 9 novembre 2011, n. 1184; T.A.R. - CP_2
Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2011, n. 332; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, n. 4731 del 6 maggio 2009; , Sez. II, n. 3342 del 19 ottobre 2007). CP_3 Le norme sulla stabilizzazione costituiscono, infatti, uno strumento di reclutamento parimenti derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso previsto per l'accesso alle amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. n. 165/2001 (Corte Costituzionale, n.
250/2021; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4733/2022; T.A.R. Lazio, Roma, n. 15321/2023) in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.
La Suprema Corte, anche di recente, ha chiarito che "le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante concorso, di cui all'art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 preleggi, oltre i casi da esse regolati" (cfr. Cass. N.
21200/2020; n. 6718/2021). Dunque, la tassatività delle ipotesi in cui può farsi ricorso alla stabilizzazione – rappresentando una deroga alla regola del pubblico concorso ed essendo essa, in ogni caso soggetta al rispetto delle previsioni di bilancio – comporta che lo svolgimento in via di fatto di prestazioni di natura subordinata, rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto intercorso fra le parti, non è valorizzabile ai fini dell'accesso alla procedura,
La giurisprudenza della Corte Costituzionale da tempo ha evidenziato che un interesse pubblico idoneo a giustificare la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze (Corte Cost. sentenza n. 167 del 2013), in quanto se "il principio dettato dall'art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione" (Corte
Cost. n. 189 del 2011), occorre, tuttavia, che "l'area delle eccezioni alla regola del concorso" sia "rigorosamente delimitata" e non si risolva "in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati" (Corte
Cost. n. 227 del 2013 richiamata dalla più recente Corte Cost. n. 113 del 2017 in tema di passaggio da società privata ad ente pubblico).
Ne consegue che, difettando in capo all'odierno ricorrente il requisito del periodo di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione secondo quanto richiesto dallo stesso bando per la stabilizzazione, alcunchè possa in questa sede lamentare il . Parte_1
Non merita accoglimento, inoltre, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance quantificato in € 200.000. È noto, infatti, che la perdita di chance costituisce un danno attuale, che non si identifica con la perdita di un risultato utile - in ciò differenziandosi, ad esempio, dal "danno futuro" - bensì con il venir meno della possibilità di conseguire il risultato stesso.
Una tale possibilità, però, per configurare una fattispecie di pregiudizio giudizialmente risarcibile, deve risultare statisticamente rilevante, ovverosia manifestarsi quale rilevante probabilità di raggiungimento del risultato sperato, con la conseguente necessità di distinguere fra la effettiva "probabilità di riuscita" (che dà vita a una fattispecie di chance risarcibile) e la mera "possibilità di conseguire l'utile cui si ambisce" (contrariamente, costituente ipotesi non risarcibile in via giudiziale) (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015 n. 3147 e 20 gennaio
2015n. 131).
Ed è evidente – in ragione di tutto quanto sin qui rappresentato – che il danno lamentato dall'odierno ricorrente sia inquadrabile nella seconda ipotesi non avendo egli fornito prova dell'esistenza di una concreta probabilità di poter conseguire il risultato utile e sperato ovvero di poter validamente instaurare un rapporto di lavoro con l'azienda convenuta. Risultato che, in ogni caso, non poteva essere raggiunto per difetto in capo al ricorrente di uno dei requisiti previsti dal bando. Peraltro, il riconoscimento del danno da perdita di chance presuppone la sussistenza di una rilevante probabilità del risultato utile, che sia stata vanificata dall'agire illegittimo dell'Amministrazione, il quale, nella specie, non è ravvisabile.
Va, infine, rigettata anche la domanda di risarcimento dell'asserito danno morale subito dal
, poiché formulata in termini del tutto generici e in ogni caso priva di qualsivoglia Parte_1
base probatoria circa l'effettiva sussistenza di un danno alla sua integrità psicofisica, così come di un nesso causale tra tale lesione e la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro a causa della condotta (presuntivamente illegittima) posta in essere dall'Amministrazione.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed argomentato, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna di alla rifusione in favore dell' convenuta Parte_1 CP_4
delle spese di lite come in dispositivo liquidate (applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 tenuto conto dell'entità di attività svolta e fatta eccezione per la fase istruttoria in quanto non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1669/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
ON condanna alla rifusione in favore della delle spese del Parte_1 presente giudizio che liquida in € 6.000 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista