Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Verbale della udienza del 15 gennaio 2025
Il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno 2025, alle ore 15,00 è stato riaperto il verbale per dare atto della lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 71402 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 71402 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 decisa alla udienza di discussione ex articolo 437 cpc del 15
gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Valsavaranche n. 39 presso il proprio studio e che si rappresenta e difende in proprio ai sensi dell'articolo 86 cpc.
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma, in data 4 agosto 2022, rep 22013 racc.11730 Persona_1
APPELLATA
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione avverso verbali di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 7 del d.lgs. 150/2011 depositato in data 1° marzo 2022
verbali di accertamento 13180553447 elevato il 17 aprile 2018 e Parte_3
asseritamente notificato il 14 luglio 2018 e 22180243445 elevato il 17 aprile 2018 ed asseritamente notificato in data 14 luglio 2018, verbali della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della notifica della cartella di pagamento 09720200217890905 notificata il 3 febbraio 2022.
A sostegno della opposizione aveva dedotto di non aver ricevuto la notifica dei verbali di accertamento presupposti e la conseguente nullità derivata della cartella di pagamento notificata, la estinzione del potere sanzionatorio di per non essere stati Parte_2
notificati i verbali di accertamento entro novanta giorni dalla rilevazione della infrazione, la mancata allegazione alla cartella di pagamento dei verbali di accertamento.
Si era costituita la eccependo la propria c arenza di Controparte_1
legittimazione passiva essendo stati impugnati solo atti posti in essere dall'Ente creditore non essendo stata contestata la notifica della cartella di pagamento emessa a seguito della ricezione del ruolo dichiarato esecutivo dall'Ente creditore.
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Si era costituita deducendo la inammissibilità della opposizione essendo Parte_2
stati regolarmente notificati i due verbali di accertamento opposti e depositando gli atti relativi alla notifica dei verbali stessi.
La causa è stata decisa dal Giudice di pace che con sentenza 8811/2022 ha respinto la opposizione ritenendo correttamente notificato i verbali di accertamento considerato che l'attore aveva prodotto un certificato relativo alla dichiarazione della modifica del luogo di residenza nel corso del perfezionamento del procedimento di notifica a mezzo posta dei verbali stessi e che sulle raccomandata di avviso era indicata la circostanza che il destinatario avesse rifiutato il ritiro delle raccomandate presso l'Ufficio della società
procedente.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il deducendo che il Giudice di pace Pt_4
aveva erroneamente valutato gli elementi disponibili dal momento che la spedizione della raccomandata di avviso di avvenuto deposito era avvenuta il 4 luglio 2018 quando aveva trasferito la propria residenza in via Valsavaranche come da dichiarazione resa all'anagrafe il 18 giugno 2018 e che di conseguenza la compiuta giacenza si era formata senza che la raccomandata fosse pervenuta in un luogo atto a farne presumere la conoscenza non risultando neppure alcuna ricerca operata dal postino nel tentare la consegna della raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento nel luogo dal quale aveva trasferito la propria residenza.
Ha contestato, inoltre la indicazione apposta sulla raccomandata in pordine al fatto che avesse rifiutato il ritiro delle raccomandata presso l'ufficio dell'Istituto di posta che aveva curato la spedizione della raccomandata di avviso.
Ha dedotto, inoltre, che la vendita dell'appartamento era avvenuta il 12 giugno 2018 con immissione in possesso dell'appartamento del nuovo proprietario di guisa che non era possibile il ritiro della posta dopo tale data tanto che era stato l'acquirente dell'immobile a
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recarsi alle Poste per ritirare le raccomandate e rifiutando il ritiro ha ribadito la censura proposta in relazione alla avvenuta decadenza del potere sanzionatorio da parte di
[...]
per non aver notificato i verbali entro i novanta giorni. Pt_2
Si è costituita ribadendo la ritualità della notifica eseguita presso il luogo di Parte_2
residenza dell'appellante e concluso presso lo stesso luogo benché nelle more lo stesso avesse modificato la propria residenza evidenziando che la notifica dovesse essere proseguita nel luogo ove il destinatario era residente al momento dell'avvio della notifica,
tenuto conto che il messo comunale aveva tentato la notifica ò'8 giugno 2018, prima che l'immobile venisse venduto e modificata la residenza, espletanto tutte le procedure richieste per l'articolo 140 cpc, vale a dire la assenza degli altri soggetti di cui all'articolo 139 e lasciato l'avviso, in conseguenza della temporanea assenza del destinatario.
Ha contestato che la mera dichiarazione anagrafica fosse idonea a dimostrare che lo stesso non fosse ancora dimorante nello stesso luogo.
Inoltre la circostanza della avvenuta vendita dell'immobile non era stata dedotta e provata nel fascicolo di primo grado come non era stata fornita la prova che il nuovo acquirente si fosse recato a ritirare le raccomandate e che l'Ufficio postale, accertato che si trattava di un diverso soggetto avrebbe potuto consegnare la posta raccomandata solo in presenza di delega al ritiro e solo in tale situazione avrebbe potuto darsi atto del rifiuto al ritiro.
Non si è costituita la venendo dichiarata contumace. Controparte_1
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, mutato il rito dovendo essere trattato l'appello con il medesimo rito utilizzato nel giudizio di primo grado ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 1502011, è stata decisa alla udienza di discussione del 15 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inondato e deve essere respinto.
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L'opponente in primo grado si è limitato a dedurre il mancato perfezionamento della notifica dei verbali di accertamento in quanto tra il tentativo di notifica eseguito in quanto non era stato rinvenuto il destinatario in via Val di Chienti 10 il giorno 12 giugno 2018 ed in assenza dei soggetti ai quali ai sensi dell'articolo 139 cpc poteva essere consegnato l'atto,
aveva affisso l'avviso ed il deposito dell'atto presso la casa comunale, avvenuto il 4 luglio
2018 aveva trasferito la propria residenza in via Valsavaranche e, di conseguenza la raccomandata di avviso di avvenuto deposito dell'atto non era stata consegnata essendo assente in conseguenza del trasferimento di residenza.
Solo con l'appello aveva dedotto che l'immobile in via Val di Chienti era stato venduto il 12
giugno 2018 con immissione in possesso dell'acquirente lo stesso giorno e che la indicazione del rifiuto del ritiro della raccomandata presso l'Istituto di poste privare che aveva gestito la raccomandata era del nuovo acquirente.
Al riguardo occorre evidenziare che al ricorso in primo grado l'odierno appellante aveva allegato unicamente la cartella di pagamento, la pec di notifica della cartella stessa ed il proprio certificato storico di residenza.
All'atto di appello l'appellante ha allegato 8 documenti indicando che gli stessi erano giò
allegati al ricorso in primo grado allegando la notifica dei verbali di accertamento,
depositata da , e l'atto di vendita dell'appartamento, mai depositato nel Parte_2
giudizio di primo grado e come tale non depositabile nel giudizio di appello ai sensi dell'articolo 345 cpc e di cui, di conseguenza occorre disporre la espunzione dagli atti del procedimento e la sua inutilizzabilità.
Fatta questa premessa occorre ricordare che in materia di sanzioni amministrative connesse con la circolazione stradale la regola è che la notifica debba essere eseguita presso la residenza risultante dal PRA e non presso la Anagrafe del Comune.
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E' vero che la legislazione in materia di cambio di residenza e di aggiornamento del PRA
ha introdotto un automatismo di guisa che all'atto del cambio di residenza, una volta accolta la richiesta, il Comune deve procedere alla trasmissione della informazione al dipartimento per la Motorizzazione al fine di procedere all'aggiornamento delle informazioni presenti nella banca dati dal PRA e delle patenti, procedimento la conclusione del quale la stessa corte di cassazione ha individuato il termine di 30 giorni nel corso del quale la notifica può continuare ad essere effettuata presso la residenza ancora risultante nel PRA.
Solo decorso tale termine si integra l'obbligo di procedere alla notifica comunque alla residenza anagrafica, anche in caso di mancato allineamento.
Tuttavia la corte di cassazione ha chiarito che in tema di violazioni del codice della strada,
ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole,
essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale. Cass. Sez. VI-II,
11 luglio 2022, n. 21899; Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2010, n. 24851)
Infatti l'art. 201 CdS presuppone che la notifica debba essere effettuata ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento,
aggiungendosi che la notifica è validamente effettuata alla residenza, domicilio o sede del soggetto, quali emergenti dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli ovvero dal PRA o dalla patente di guida.
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Infatti, affinché possa ravvisarsi un esonero da responsabilità del privato, con l'addebito alla PA del ritardo nelle annotazioni, è pur sempre necessario che all'atto della comunicazione del cambio di residenza presso gli uffici comunali, vi sia stata anche una corretta indicazione del numero di targa dei veicoli appartenenti al privato, poiché solo tale indicazione consente di ritenere imputabile alla PA il ritardo, dovendo quindi rispondere del difetto di collaborazione tra le varie amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.
Fondamentale è, quindi, verificare se, all'atto della richiesta del cambio di residenza,
l'opponente avesse anche indicato di essere titolare di un veicolo e avesse correttamente evidenziato il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione per cui è causa, poiché
solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo,
almeno anagraficamente, non più attuale.
L'appellante non ha assolto tale onere probatorio, non avendo neppure allegato di aver fornito, all'atto della richiesta di cambio di residenza, la indicazione della targa del veicolo per il quale il Comune doveva contestualmente provvedere ad attivare il procedimento con la Motorizzazione per la modificazione della residenza al PRA e sulla patente di guida.
Anche la spedizione della raccomandata di avviso è avvenuta entro detto termine e quin di correttamente la stessa è stata lasciata nel luogo ove era stato effettuato il tentativo di notifica da parte del messo di conciliazione, risultando che l'operatore aveva lasciato l'avviso del tentativo di notifica stante quanto affermato dall'appellante in ordine al fatto che sarebbe stato il nuovo acquirente che invece di consegnargli l'avviso si sarebbe recato a tentare di ritirare corrispondenza non propria.
Oggettivamente tale circostanza non appare credibile dal momento che l'Ufficio ha attestato che il soggetto che si era recato a ritirare le raccomandate, aveva, poi, rifiutato di ritirarle, rifiuto che presuppone che il soggetto che si era presentato fosse idoneo al ritiro
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del plico, vale a dire il destinatario o un delegato dello stesso munito di copia del documento di identità, non essendo ritirabile la raccomandata da un soggetto che non avesse tali requisiti e a maggior ragione non avrebbe potuto essere annotata la circostanza za del rifiuto del ritiro della raccomandata, dal momento che un soggetto non autorizzato al ritiro non poteva rifiutare il ritiro della raccomandata stessa con le conseguenza ricollegate a tale rifiuto, vale a dire la assimilazione al ritiro.
Deve, quindi, essere respinto l'appello e per l'effetto deve essere confermata la sentenza del Giudice di pace di Roma. 8811/2022 previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 8811/2022 previa integrazione della motivazione.
Condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_2
spese che liquida in euro 500,00, di cui euro 500 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, ,
oltre accessori di legge, ove dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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