Sentenza 28 novembre 1984
Massime • 2
Poiché i contratti conclusi da persone incapaci (nella specie: minori) non sono nulli, ma soltanto annullabili, essi producono effetti giuridici fino a quando non vengono annullati a istanza degli stessi incapaci o di coloro che per essi sono legittimati all'Azione di annullamento, senza che a tal fine sia necessaria la convalida, che serve soltanto ad assicurare la definitiva validità del contratto, paralizzando l'Azione di annullamento eventualmente esercitata prima che si compia il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 1442 cod. civ.. ( V mass n 1138/54).*
Poiché nel contratto di transazione la causa del negozio si fonda sul presupposto che la lite non sia stata ancora decisa con una sentenza passata in giudicato, deve ritenersi che, quando, nonostante la intervenuta composizione transattiva della controversia, questa sia stata definita con sentenza passata in giudicato, senza che alcuna delle parti abbia invocato la transazione nel corso dell'iter processuale, la situazione così accertata diventa intangibile, in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che detta situazione non potrà essere rimessa in discussione in un successivo giudizio nel quale voglia farsi rivivere l'effetto dell'accordo transattivo, che rimane vanificato.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/11/1984, n. 6198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6198 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1984 |
Testo completo
Poiché i contratti conclusi da persone incapaci (nella specie: minori) non sono nulli, ma soltanto annullabili, essi producono effetti giuridici fino a quando non vengono annullati a istanza degli stessi incapaci o di coloro che per essi sono legittimati all'Azione di annullamento, senza che a tal fine sia necessaria la convalida, che serve soltanto ad assicurare la definitiva validità del contratto, paralizzando l'Azione di annullamento eventualmente esercitata prima che si compia il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 1442 cod. civ.. ( V mass n 1138/54).*